Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi, uilscuola.it

Ferie. I dipendenti hanno L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto riposo retribuito di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 24 giorni lavorativi. Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto. Ai fini del computo del periodo di ferie spettante all’impiegato l’anzianità di servizio sarà calcolata alla data convenzionale del 1° agosto. Le ferie ed i riposi retribuiti di cui all’art. 10 potranno essere distribuiti nel corso dell’anno. Nella programmazione dell’utilizzo a livello aziendale si potrà stabilire, previa determinazione degli organici necessari, che nel periodo Maggio-Ottobre siano scaglionate le ferie e nel periodo Novembre-Aprile i riposi retribuiti, salvo che obiettive esigenze tecniche non lo consentano. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile potrà avere inizio in più di due periodigiorni festivi; nel fissare l’epoca sarà tenuto conto, da parte dell’azienda, degli eventuali desideri dell’impiegato, compatibilmente con le esigenze di scuolaservizio. A coloro che alla data del 1° agosto non abbiano maturato un anno di anzianità di servizio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità. Ai fini del computo delle ferie le frazioni di mese non superiori a 15 giorni saranno trascurate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18 (fino al compimento dell’anno di età del bambino) e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno. Le festività previste nei punti b) e c) dell’articolo 8 precedente cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo risoluzione del rapporto nel corso dell’annata l’impiegato non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione ai mesi di ferie, coincidente con servizio prestato. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo estivodi preavviso Salvo le condizioni di miglior favore la malattia cadente in periodo feriale, purché di durata non inferiore ai due terzi dei giorni spettantia sette giorni, ne interrompe il decorso. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno Vigono anche in questo caso le norme del successivo a quello di maturazioneart. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive10.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti hanno L'impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione decorrenza della normale retribuzione, retribuzione globale di fatto pari a 30 4 settimane + 2 giorni. I giorni festivi di cui all'art. 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annofruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 salvo nei casi in cui non saranno consideratesia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza avranno normalmente carattere collettivo (per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di feriestabilimento, la settimana lavorativaper reparto, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativiper scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha normalmente carattere maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo e comunque non frazionabile in più presso l'azienda, spetterà per ogni mese di due periodiservizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di scuolalavoro dell'azienda. In ogni caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il lavoratore dovrà usufruire pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di un mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo continuativo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno hanno normalmente carattere continuativo. Fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere godute di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con L'indennità dovuta all'impiegato per le esigenze della scuola, le giornate di ferie saranno non godute durante la sospensione estiva delle attivitàè costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. Tuttavia, le ferie potranno essere godute In caso di richiamo in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi servizio nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel corso del periodo di ferie estivosarà corrisposto all'impiegato il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. Il calendario La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUdanno luogo al relativo trattamento economico, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivesenza prolungamento del periodo feriale.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Ferie. I dipendenti hanno A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione la correspon- sione della retribuzione normale retribuzionedi cui all’ultimo comma del precedente art. 1, pari a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per ciascun annogli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modi- ficato dall’art. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ogni anno. Nel ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso d'inizio o di cessazione del rapporto distribuzione dell’orario di lavoro durante l'annosu cinque giorni, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ciascun giorno fruito come ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerateverrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie ordinarie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si riferi- scono, per aspettativa o per permesso non potranno coincidere con retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavvisoaltri motivi verificatesi nel corso dell’anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell’anno i 180 giorni. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque La franchigia non frazionabile opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuolatal caso, le ferie saranno godute durante sa- ranno ridotte proporzionalmente all’intera durata delle assenze. Non è ammessa la sospensione estiva riduzione delle attivitàferie in mi- sura inferiore alla giornata. TuttaviaIn caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, spetterà all’agente il godimento del- le ferie potranno essere godute in altri periodi proporzione dei mesi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo servizio prestato; la frazione di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivomese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il calendario delle trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute miglior favore agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveagenti in servizio al 31 marzo 1980.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Ferie. I dipendenti hanno Le lavoratrici e i lavoratori per ogni anno solare di servizio effettivamente prestato, maturano il diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie pari a 30 trenta giorni lavorativi per ciascun annoi quali verrà erogata la corrispondente normale retribuzione fissa mensile. Qualora l’orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro durante l’anno di maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto ha diritto, per ogni mese di servizio prestato, ad 1/12^ del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate di permesso, da fruirsi entro l'anno solare. Il periodo di fruizione delle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Nel caso d'inizio I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le RSA o RSU entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni continuativi. Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerateaprile. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo I periodi di preavviso. Le ferie sospensione delle attività stabiliti dalla amministrazione, sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di computati nelle ferie, la settimana lavorativaad eccezione delle festività soppresse di cui al 5^ capoverso che possono anche essere fruite in altro periodo, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanaleanche frazionato purché non inferiore alle due ore, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodiscelto da ogni dipendente, compatibilmente con le esigenze di scuolaservizio. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le Di norma le ferie rimanenti potranno essere vanno godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello l’anno di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuolaIn caso di impossibilità derivante da motivate esigenze, le ferie saranno godute durante stesse dovranno essere accordate e fruite entro il semestre successivo. Non è ammessa la sospensione estiva rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle attivitàferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Tuttavia, le ferie potranno Il periodo di preavviso non può essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel considerato periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante . Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi esteri, le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento dei singoli periodi di ferie estivoè sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il diniego. Il calendario delle diritto alle ferie non maturerà in tutti i casi in cui è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveespressamente escluso dalle normative vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus

Ferie. I dipendenti hanno L'operaio ha diritto ogni anno ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie pari a 30 4 settimane + 2 giorni. In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annofruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 salvo nei casi in cui non saranno consideratesia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza avranno normalmente carattere collettivo (per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferieofficina, la settimana lavorativaper reparto, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativiper scaglione). Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo consecutive e comunque collettive non frazionabile potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione previo esame congiunto in più di due periodisede aziendale tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di scuolaferie spetterà 1/12 del periodo di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese. In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Xxxxx restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno 2 settimane consecutive, il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenuto in ogni caso conto delle esigenze aziendali. Il predetto diritto non può, pertanto, essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il lavoratore dovrà usufruire caso di un periodo continuativo risoluzione del rapporto di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettantilavoro in corso d’anno. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese hanno normalmente carattere continuativo. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di agosto dell'anno successivo fatto comprendente: per gli operai normalmente lavoranti a quello cottimo, l'utile medio di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri cottimo realizzato nei periodi di sospensione paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio ferie. All'inizio del godimento delle ferie e protrattasi sarà corrisposta la retribuzione relativa. In caso di richiamo al servizio nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel corso del periodo di ferie estivosarà corrisposto all'operaio il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. Il calendario La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. A meno di diverse esigenze connesse all'attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUdanno luogo al relativo trattamento economico, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivesenza prolungamento del periodo feriale.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Ferie. I dipendenti hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzioneproporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, pari a 30 nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ciascun annoeffetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto In caso di ogni anno. Nel caso d'inizio inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, nel corso dell’anno il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle lavoratore ha diritto alle ferie quanti sono i in proporzione ai mesi lavoratiinteri di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese eccedenti i non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. I lavoratori dipendenti di calendario verranno considerate mese intero aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL avranno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a quattro settimane ed un giorno. Rimane altresì confermato che ai lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni verrà riconosciuta un’ulteriore giornata di ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall’azienda, che ne fisserà l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e le frazioni fino a 15 dei desideri dei lavoratori. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con può avere luogo durante il periodo di preavviso. Le La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie sono irrinunciabilimaturate. Agli effetti del computo Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferieferie da recuperare, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario il lavoratore avrà l’obbligo di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodiprecedentemente fissato, compatibilmente con le esigenze di scuolaoppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In ogni tal caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri ) dei periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie; - , l'azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUspettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveove superiori.

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Samples: www.anigas.it, trasparenza.harnekinfo.it

Ferie. I dipendenti hanno Il Lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 ferie di 26 giornate lavorative retribuite per ogni anno solare. Per i casi in cui l’orario di lavoro non sia distribuito su sei giorni lavorativi per ciascun annosettimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 8 ore. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto In caso di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto distribuzione dell’orario di lavoro durante l'anno, settimanale su 5 giorni (settimana corta) il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono sabato è considerato non lavorativo ed i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino ferie retribuite spettanti sono ridotte a 15 non saranno considerate22 giornate lavorative, comprensive delle 2 giornate previste dall’articolo 1, comma 1 lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti In occasione del computo godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la settimana lavorativanormale retribuzione, quale con esclusione del salario specificatamente legato alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante, di cui al primo comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall’istituto previdenziale, interrompe il decorso delle ferie a condizione che la malattia sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativisuperiore ai 3 gg. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca e la durata dei turni di ferie ha normalmente carattere continuativo sono stabiliti dalla Impresa secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo, possibilmente a tutti un periodo non inferiore al 50% del monte ferie da usufruirsi nel periodo estivo (giugno/settembre), sentito l’interessato, e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuolaservizio. In ogni Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento delle ferie annuali, né la sostituzione con compenso alcuno, salvo il caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanticessazione del rapporto. Le giornate di ferie rimanenti potranno possono essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le oggettive esigenze della scuoladi servizio frazionate in più periodi, oppure trasformate in ore e godute secondo il bisogno. Il lavoratore che per indifferibili esigenze di servizio non abbia goduto di tutte le ferie avente diritto nel corso dell’anno solare, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttaviarimanenti, le ferie potranno dovranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma fruite entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive31 marzo dell’anno solare successivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 2012 – 2014, sintesi.provincia.mantova.it

Ferie. I dipendenti hanno Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad a un periodo annuale di ferieferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, fermo restando che la settimana lavorativa, lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanale, settimanale - è comunque considerata di 6 sei giorni lavorativilavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Il Dal computo del predetto periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo vanno escluse le domeniche e comunque le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non frazionabile in più italiana che abbia necessità di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire godere di un periodo continuativo di ferieferie più lungo, coincidente con il periodo estivoal fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese su sua richiesta e accordo del datore di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminatolavoro, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. - Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e protrattasi nel periodo del computo delle ferie di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30/6/1973 già usufruivano di un periodo di ferie estivodi trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Il calendario - Chiarimento a verbale - Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con si calcola dividendo per ventisei la RSA/RSU, retribuzione mensile di norma entro il mese fatto di aprile di ogni annocui all’art. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive195.

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Samples: www.sardegnait.it

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad Lavoratori assunti dopo l’11 luglio 2003 - spetta un periodo annuale di ferieferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. -Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, con corresponsione della normale retribuzionesarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al punto precedente. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’ 11 luglio 2003, pari a spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi per ciascun annoin caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel -Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto in cui l’orario di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di calendario verranno considerate mese intero ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo essere retribuiti (trattasi di preavvisovariazione al precedente CCNL). Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo Pertanto, ciascun dipendente dovrà chiedere formalmente, nell’arco della vigenza del periodo di ferieferie maturato, il riconoscimento (da gennaio a marzo dell’anno successivo) del monte ore di permessi retribuiti riferito a tale condizione contrattuale, indicando il numero delle ore da usufruire o la settimana lavorativastessa giornata intera (Xxx.xx art. 36 CCNL 14.04.2010 - cfr. schema di domanda allegato). I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle 4 giornate di festività soppresse riconosciute a ciascun dipendente secondo le modalità già in uso in azienda (Le festività soppresse, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanaleove non usufruite, è comunque considerata di 6 giorni lavorativisono soggette alla compensazione retributiva prevista). Il II periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodiè finalizzato a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di scuolaservizio (cfr. Libro V art. 2109 C.C.). La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti, dalla programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro con le XX.XX., da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno (introduce innovazione al precedente ccnl). L’azienda assicura al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di un ferie collocata nel periodo continuativo 15 gennaio / 15 aprile. Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di feriestaff centrali e territoriali, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente in coerenza con le esigenze della scuolaproduttive ed organizzative aziendali, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva vengono istituiti periodi di chiusura collettiva delle attività, in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di sospensione delle attività educative/didattiche chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito cessazione dal Gestore previa consultazione con lavoro secondo la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivenormativa corrente.

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Ferie. I dipendenti hanno diritto ad Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzioneferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a 30 giorni lavorativi quattro settimane (160 ore lavorative per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annoi dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero comprensive dei relativi sabati e le frazioni fino a 15 non saranno consideratedomeniche. Le ferie ordinarie saranno godute in periodi settimanali e non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile essere frazionate in più di due periodi, compatibilmente . Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di scuolalavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana. In ogni caso Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Per indifferibili ragioni di servizio il lavoratore dovrà usufruire Datore di un lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo continuativo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale. La malattia insorta durante il periodo di ferie, coincidente con certificazione regolarmente trasmessa all’Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo. In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione salvo accordo con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveParte che lo riceve.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti hanno Il personale ha diritto ad un periodo annuale di ferie stabilito nella seguente misura: * 27 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità fino a cinque anni; * 32 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità superiore a cinque anni. L'Azienda stabilirà, sentite le R.S.A., i turni di ferie, tenendo conto delle necessità del servizio e delle esigenze del lavoratore, secondo una regolare rotazione degli stessi con esclusione dei seguenti periodi: * dal 26.12 al 6.1 * la settimana del Festival di Sanremo; * Pasqua; * il periodo di maggior affluenza del mese d'agosto. Le ferie maturate dovranno essere godute entro l'anno che segue la maturazione. In casi eccezionali le eventuali frazioni di ferie residue non godute per esigenze organizzative aziendali daranno luogo alla corresponsione della normale retribuzionedell'indennità sostitutiva. L'Azienda può richiamare il personale in ferie prima del termine quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, pari a 30 giorni lavorativi fermo restando il diritto del dipendente di completare le ferie in epoca successiva e di avere il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per ciascun annoil richiamo in servizio. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto In caso di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle personale avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per il periodo di ferie quanti sono i corrispondente ai mesi lavoratidi servizio prestato presso l'Azienda; le frazioni di mese eccedenti i 15 pari o superiori a quindici giorni di calendario verranno considerate sono da considerarsi mese intero e le frazioni fino a 15 intero. L'assegnazione delle ferie non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con potrà avere luogo durante il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del La malattia e l'infortunio, intervenuti durante il periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario sospendono il godimento delle stesse sussistendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivelegge.

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Samples: www.slc-cgil.it

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale Artt. 156 e 157 160 ore di ferie, con corresponsione della normale retribuzioneferie annuali, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). La maturazione avverrà dal Nei turni “6+1° settembre +1”, anche al 31 agosto fine di ogni annopermettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Nel È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annolavoro. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 17% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente almeno nel quarto anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle saldo ferie quanti annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. Il datore può richiamare il lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto del lavoratore di completare il periodo successivamente e al rimborso di spese documentate sostenute per il rientro. Le ferie sono i mesi lavorati; le frazioni sospese in caso di mese eccedenti i ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 150 In occasione di matrimonio, ai lavoratori non in prova e con contratto della durata di almeno 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerateconsecutivi. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo Entro 30 giorni dal termine del periodo di feriecongedo matrimoniale, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire produrre all’Azienda copia del certificato di un periodo continuativo di feriematrimonio. Durante il congedo matrimoniale, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante lavoratore qualificato percepirà la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveRetribuzione Giornaliera Normale.

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Ferie. Nel corso di ogni anno solare il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il dirigente ha diritto a 1/12 della suddetta misura per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato. Ai dirigenti disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1, legge 12.3.99 n. 68, per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano non meno di 20 o 12 giorni di ferie, a seconda che l'assunzione sia avvenuta nel 1° o nel 2° semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei capoversi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno da lunedì a venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie dei dirigenti la cui prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su 6 giorni anziché su 5 (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodo di ferie comprensivo dei precedenti 5 giorni della settimana). Chiarimento a verbale. Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. Norma transitoria. I dipendenti hanno diritto dirigenti in servizio al 19.2.02, i nominati dirigenti in forza della disposizione transitoria in calce al CCNL 7.12.00, nonché il personale già assunto o inquadrato nella categoria dei quadri direttivi entro il 31.12.01 e successivamente nominato dirigente, conservano ‘ad personam’ un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie pari a 30 giorni lavorativi 27 giorni. * * * * * * * * * I turni di ferie dei dirigenti devono essere fissati tempestivamente dalla Azienda, comunicati agli interessati e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per ciascun annointesa tra Azienda e dirigente, salva la disposizione del successivo comma 10). La maturazione avverrà Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei dirigenti in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio, dando in via di massima la precedenza ai dirigenti disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12.3.99 n. 68. I turni di ferie vanno stabiliti in modo da consentire l'assenza dal lavoro per almeno 3 settimane continuative tra il settembre al 31 agosto marzo e il 30 novembre, salva la possibilità di ogni annoaccordo diverso tra le Parti. Nel caso d'inizio di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti 12simi quanti sono i mesi interi di assenza. Se l'assenza è causata da malattia o infortunio, la riduzione ordinata dal capoverso precedente non si applica per i primi 6 mesi ovvero per 180 giorni in caso di assenza causata da malattia o infortunio non continuativi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che deve essere immediatamente denunciata alla Azienda, non sono computati nella durata delle ferie. L'Azienda può richiamare in servizio il dirigente durante il periodo di ferie quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Lo stesso ha diritto di completare le ferie in altra epoca e al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione. Detto rimborso comprende anche le spese di trasporto, di vitto e di alloggio sostenute per il viaggio di rientro e per quello eventuale di ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso deve aver luogo pure nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annolavoro, il dipendente maturerà tanti dodicesimi al dirigente che non abbia usufruito in tutto o in parte delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni relative all'anno solare in corso, maturate (per casi non ordinati dai primi 3 commi che precedono in tema di mese eccedenti i 15 giorni turni) in ragione di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo 1/12 del periodo di ferieferie annuale per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. Nello stesso caso, qualora le ferie relative all'anno solare in corso siano state usufruite in misura maggiore rispetto a quelle maturate, come sopra precisato, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 retribuzione dei giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile corrispondenti a tale misura maggiore va contabilizzata in più detrazione delle spettanze di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuolafine lavoro. In ogni caso ambedue le ipotesi il lavoratore dovrà usufruire computo va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivecompetenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni quattro settimane di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 57 del presente contratto. All'operaio che non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con ha maturato il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente. Per la settimana lavorativadeterminazione dell'epoca del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, quale che sia la distribuzione dell'orario il calendario annuo di lavoro settimanaleutilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli artt. 6 e 47 del presente contratto. La cooperativa anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, è comunque considerata di 6 giorni lavorativisecondo modalità tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque preavviso non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un può essere considerato periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante ne sospende la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi difruizione nelle seguenti ipotesi: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferieche comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di ferie estivocalendario. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUL'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di norma entro il mese di aprile certificazione e di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di ferie aggiuntivecontrollo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ferie. I dipendenti dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse previste all'art. 41 del precedente CCNL. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. La maturazione avverrà dal 1° °settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le . Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, compatibilmente con le esigenze comunque, il godimento di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di alcuni giorni in conto ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazionechiesti dal dipendente. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuoladell'Istituto, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.godute:

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Samples: Bozza Di Ipotesi

Ferie. I dipendenti hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di riposo di quattro settimane. Tre settimane saranno godute in modo continuativo. Un eventuale diverso godimento non continuativo della terza settimana di xxxxx sarà concordato a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto in misura corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente alla concessione delle ferie stesse. Il pagamento delle ferie verrà effettuato in via anticipata ed in ragione del periodo concesso. Per i giorni festivi di cui all'art. 38 cadenti nel corso delle ferie, con corresponsione della verrà corrisposto il trattamento economico relativo, senza prolungamento del periodo di riposo. L'epoca delle ferie sarà in via normale retribuzionestabilita entro il 30 aprile, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto tenuto conto delle esigenze di lavoro durante l'annoe degli interessi dei lavoratori, il dipendente maturerà tanti dodicesimi o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per scaglioni o per reparti individualmente. Ogni periodo settimanale, quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a cinque giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari ad 8 ore giornaliere. In caso di anticipo della concessione delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni ferie, l'anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabilimaturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del computo del periodo di ferielavoro dovute a malattie, la settimana lavorativainfortunio, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi congedo matrimoniale - nell'ambito dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri previsti periodi di sospensione conservazione del posto - le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio specifiche disposizioni di legge. All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie in misura intera aspetterà 1/12 delle ferie e protrattasi nel periodo per ogni mese o frazione di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivepari o superiore a due settimane lavorative.

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Samples: www.assolombarda.it

Ferie. I dipendenti hanno Per ogni anno di servizio prestato il dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie pari a 30 22 giorni lavorativi per ciascun annonon comprensivo delle quattro festività religiose abolite dalla Legge 54/1977 (19/3, Ascensione, Corpus Domini e 29/6). Le festività che ricorrono nel periodo di fruizione delle ferie non sono computabili come tali. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto fruizione delle ferie sarà oggetto di esame congiunto da svolgersi entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, con la RSA o la RSU delle XX.XX. Nel stipulanti il presente contratto. La fruizione delle ferie sarà compatibile con le esigenze ed i programmi aziendali, tenendo nella massima considerazione i bisogni dei lavoratori. In caso d'inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro durante l'anno, al lavoratore spetterà il dipendente maturerà tanti dodicesimi pagamento delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate in proporzione dei dodicesimi prestati. Si considera mese intero e le frazioni fino la frazione pari o superiore a 15 non giorni. Fatte salve le migliori condizioni in essere, le ferie saranno considerateretribuite come previste all'art. 22 lettere a e b comma 1. Ogni giornata di ferie è ragguagliata a 1/22 della retribuzione come previsto all'art. 22 lettere a e b comma 1. D'intesa con l'azienda il lavoratore può usufruire delle ferie a ore raggruppate che vanno retribuite con 1/173 della retribuzione di cui all'art. 22 lettere a e b comma 1. Le ferie ordinarie devono essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo, nel caso ciò non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con avvenisse l’azienda provvederà ad inviare in ferie i lavoratori interessati tenendo conto delle esigenze operative aziendali e delle quantità individuali rimanenti. La malattia intervenuta durante il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del interrompe il periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivecome previsto dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti  a quanti giorni di xxxxx hanno diritto gli apprendisti? Gli apprendisti (che hanno superato i 16 anni di età) hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 2011. 11 Cfr. art. 23 Legge n. 977/1967 e successive modifiche e integrazioni.  come si calcola la retribuzione del periodo feriale? Deve essere calcolata la retribuzione annua lorda dell’apprendista che si compone di ore di formazione remunerate al 10% (pari a 30 giorni lavorativi 370 ore per ciascun annogli istituti scolastici e 500 ore per gli IEFP) e ore di lavoro remunerate secondo le percentuali definite dall’Accordo Interconfederale citato. Da tale retribuzione annua si ricava la retribuzione media giornaliera, che deve essere presa a riferimento per la remunerazione delle giornate di ferie.  cosa succede se il giorno di “formazione in azienda” coincide con xxxxx xxxxxxxxxx aziendali? L’apprendista sarà in ferie come tutti gli altri lavoratori. Tale giornata di ferie verrà decurtata dal monte ferie complessivo (pari a 20 giorni). La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto giornata di ogni anno“formazione” verrà recuperata. Nel caso d'inizio o  cosa succede se il giorno di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né “formazione in azienda” coincide con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del “vacanza scolastica”? L’azienda e l’istituto scolastico possono concordare che le ore di formazione in azienda vengano erogate durante il periodo di ferie, “vacanza scolastica” che non coincida con festività nazionali (es. è possibile la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile frequenza dello studente in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con azienda durante il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con 2-5 gennaio esclusi ovviamente le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie festività del 1 gennaio e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivedel 6 gennaio).

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Samples: Contratto Di Apprendistato Di Primo Livello: Strumenti Normativi E Gestionali

Ferie. I dipendenti hanno diritto lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il Viaggiatore o Piazzista sia nel caso di pre- stazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il Viaggiatore o Piazzista nel caso di presta- zione lavorativa distribuita su 6 giornate. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 31, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo annuale feriale; tale prolungamen- to, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di feriecui all’art. 31, con corresponsione della normale retribuzioneultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese azienda- li. Qualora il periodo di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 30 20 giorni lavorativi o 24 gior- ni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni), previ- ste dall’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il periodo residuo dovrà essere di xxxxx xxxxxx nell’anno di maturazione e comunque, per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto un massimo di ogni anno. Nel due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa in- dennità, salvo il caso d'inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. La malattia insorta prima o durante l'annoil periodo di ferie consecutive e collettive di cui al comma 4, ne sospende il decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 10 giorni; a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adem- pimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il dipendente maturerà tanti lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle fe- rie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno. Le parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie collettive, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie stabili- to, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate maturate, considerando come mese intero e le frazioni fino la frazione su- periore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non saranno considerateretribuiti salvo accordo tra le parti di anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con Di norma il periodo di preavvisopreavviso non può essere considerato periodo di ferie, fatte salve diverse intese tra le parti.. Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, il lavoratore non sia am- messo al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie stesse. Le ferie sono irrinunciabiliretribuite con la retribuzione normale di fatto. Agli effetti del computo del Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la settimana lavoratival'azienda sarà tenuta a rimbor- sargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, quale sia per il rientro in sede che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivestesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà 180 ore a far data dal 1° settembre al 31 agosto di ogni annoluglio 1990. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annoComunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il dipendente maturerà diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi delle di ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni interi di anzianità. Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese eccedenti i superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o malattia, infortunio, gravidanza e puerperio né con il nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo di preavvisonon superiore a tre mesi complessivi nell'anno. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di L'epoca delle ferie, la settimana lavorativasalvo obiettive esigenze tecniche, quale che sia la distribuzione dell'orario sarà stabilita di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il norma nel periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con maggio- ottobre per le esigenze di scuola. In ogni caso prime 3 settimane mentre il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi godimento dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno eccedenti la terza settimana potrà essere godute entro il mese effettuato al di agosto dell'anno successivo a quello fuori di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, tale periodo; le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attivitàconcesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio La programmazione del periodo delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, collettive dovrà avvenire di norma entro il mese di aprile aprile. Il periodo di ogni annopreavviso non può essere considerato periodo di ferie. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie aggiuntivenon si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione dell’assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore.

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Samples: moodle.adaptland.it

Ferie. I dipendenti hanno A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale retribuzionedi cui all'ultimo comma del precedente art. 1, pari a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per ciascun annogli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale". La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto Ogni settimana di ogni anno. Nel ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanalesu cinque giorni, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ciascun giorno fruito come ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettantiverrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di agosto leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno successivo solare al quale si riferiscono non daranno luogo a quello di maturazioneriduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuolaLa franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno godute durante ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio riduzione delle ferie e protrattasi in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel periodo corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di ferieservizio prestato; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo la frazione di ferie estivomese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il calendario delle trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni annomiglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveNOTA (Ferie e permessi per festività soppresse) vedi accordi Cispel-Anac-Fenit a pag 56.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli

Ferie. I dipendenti hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzioneproporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, pari a 30 nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ciascun annoeffet- to della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto In caso di ogni anno. Nel caso d'inizio inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, nel corso dell’anno il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle lavoratore ha diritto alle ferie quanti sono i in proporzione ai mesi lavoratiinteri di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese eccedenti i non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di calendario verranno considerate mese intero attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i cri- xxxx e le frazioni fino a 15 non saranno consideratemodalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servi- zio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie ordinarie maturate e non potranno coincidere con assenza godute entro l’anno di maturazione per maternità provate esigenze di ser- vizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o puerperio né con per di- sposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. Le La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie sono irrinunciabilimaturate. Agli effetti del computo Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortu- nio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferieferie da recupe- rare, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario il lavoratore avrà l’obbligo di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodiprecedentemente fissato, compatibilmente con le esigenze di scuolaoppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortu- nio extra-professionale. In ogni tal caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri ) dei periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie; - , l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizio- ne che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUspettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua

Ferie. I dipendenti lavoratori maturano per ogni anno di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre, un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 20 anni compiuti hanno diritto ad un periodo annuale giorno in più rispetto alla misura di feriecui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, con corresponsione della normale retribuzione, pari sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 30 5 ovvero a 6 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione a seconda che la distribuzione del rapporto normale orario di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità settimanale sia rispettivamente su 5 o puerperio né con il periodo di preavviso6 giorni. Le ferie sono irrinunciabiliretribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Agli effetti del computo del I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di Le ferie ha avranno normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile collettivo ( per stabilimento, per reparto, per scaglione ) per tre settimane l’anno, mentre la quarta rimane di spettanza individuale . L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione aziendale, previo esame congiunto in più di due periodisede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore del lavoro dell’azienda e comunicate ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, lavoratori di norma entro il mese di aprile di ogni ciascun anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni Al lavoratore che all’epoca delle ferie non costituiscono motivo ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie aggiuntivespetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con un’indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative. L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Ferie. I dipendenti hanno Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: - 22 giorni lavorativi per ciascun annonell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi Al lavoratore che all'epoca delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con ha maturato il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il diritto all'intero periodo di ferie ha per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente carattere continuativo dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuolalavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel diritto all'intero periodo di ferie estivonell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il calendario decorso delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUresta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di norma entro il mese malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Restano ferme le condizioni di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivemiglior favore in atto.

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Samples: www.rapportolavoro.it

Ferie. I dipendenti hanno Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario, così distribuiti: ­ 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); ­ 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: ­ 22 giorni lavorativi per ciascun annonell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); ­ 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi Al lavoratore che all'epoca delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con ha maturato il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il diritto all'intero periodo di ferie ha per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente carattere continuativo dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presenti le esigenze dei lavoratori e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuolalavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel diritto all'intero periodo di ferie estivonell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il calendario decorso delle ferie è definito resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal Gestore previa consultazione 1° ottobre 2011, dal 1° aprile 2012 e dal 1° ottobre 2012, così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 220 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di euro 110 con la RSA/RSUretribuzione relativa al mese di dicembre 2011; la seconda di euro 110 con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post­partum", part­time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di norma entro il origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile ottobre 2011. Ai sensi di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non costituiscono motivo aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di ferie aggiuntiveretribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti hanno Nel corso di ogni anno feriale l’intermedio ha diritto ad a un periodo annuale di ferieriposo, con corresponsione decorrenza della normale retribuzione, pari a: – 4 settimane per anzianità da 1 a 30 giorni lavorativi 12 anni; – 4 settimane più 1 giorno lavorativo per ciascun annoanzianità da oltre 12 fino a 20 anni; – 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero quarta settimana e le frazioni fino a 15 non saranno considerateeventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo L’epoca di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile godimento delle tre settimane sarà in più di due periodivia normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di scuolalavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 97 del presente contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di anticipo della concessione delle ferie, coincidente con il l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo estivoferiale, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. Per All’intermedio che non abbia maturato il personale docente ed educativo assunto diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a tempo indeterminatodue settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, compatibilmente con infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie produttive potranno essere godute convertiti in altri periodi permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivemedesime.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun (Artt. 161 - 162) 160 ore/anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabiliirrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Agli effetti del computo del periodo Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di feriesecondo livello, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, compatibilmente in via eccezionale, potranno essere liquidati con le esigenze l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25% (venticinque percento), quale risarcimento per mancato parziale godimento delle ferie, i saldi di scuolaferie non godute che siano state maturate dal dipendente prima del terzo anno solare precedente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo continuativo di ferieferie unitario e prolungato, coincidente per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. Malattia/Infortunio non Professionale (Art. 163) Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità. Tale trattamento, solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell’ultimo anno solare, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità. Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per superamento dei 180 giorni di malattia nell’anno solare, per il periodo estivodi malattia dal 181° giorno e fino al termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25%. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese fosse possibile o di agosto dell'anno difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di maturazionenon integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia. Periodo di comporto (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 120 giorni solari, per eventi morbosi continuati o frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 120 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il personale docente ed educativo assunto biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva. Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a tempo indeterminatoritroso, compatibilmente con le esigenze della scuoladalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, le ferie saranno godute durante sommando la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute prognosi in altri corso ai periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro computati secondo il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivecriterio del comma precedente.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun (Artt. 161 - 162) 160 ore/anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabiliirrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Agli effetti del computo del periodo Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di feriesecondo livello, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. Anche al fine di favorire i lavoratori, compatibilmente con le esigenze specialmente stranieri, che abbiano necessità di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire godere di un periodo continuativo di ferieferie unitario e prolungato, coincidente per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. Malattia/Infortunio non Professionale (Art. 163) Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità. Tale trattamento, solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell’ultimo anno solare, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità (in presenza di indennità INPS pari all’80% della RMG, dal 4° al 180° giorno non sarà dovuta l’integrazione datoriale). Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per superamento dei 180 giorni di malattia nell’anno solare, per il periodo estivodi malattia dal 181° giorno e fino al termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25%. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese fosse possibile o di agosto dell'anno difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di maturazionenon integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia. Periodo di comporto (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, per eventi morbosi continuati o frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il personale docente ed educativo assunto biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva. Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a tempo indeterminatoritroso, compatibilmente con le esigenze della scuoladalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, le ferie saranno godute durante sommando la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute prognosi in altri corso ai periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro computati secondo il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivecriterio del comma precedente.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Ferie. I dipendenti hanno A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale retribuzionedi cui all'ultimo comma del precedente art. 1, pari a 30 nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per ciascun annogli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto Ogni settimana di ogni anno. Nel ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanalesu cinque giorni, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ciascun giorno fruito come ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettantiverrà computato per 1,2 (uno virgola due). Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di agosto leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione. Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie. Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno successivo solare al quale si riferiscono non daranno luogo a quello di maturazioneriduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuolaLa franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno godute durante ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio riduzione delle ferie e protrattasi in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel periodo corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di ferieservizio prestato; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo la frazione di ferie estivomese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il calendario delle trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute miglior favore agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveagenti in servizio al 31 marzo 1980.

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Samples: www.contram.it

Ferie. I dipendenti hanno diritto lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per il VV.PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 27 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo annuale feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità di feriecui all’art. 27, con corresponsione della normale retribuzioneultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 30 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni), previste dall’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il periodo residuo dovrà essere di xxxxx xxxxxx nell’anno di maturazione e comunque, per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto un massimo di ogni anno. Nel due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso d'inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. La malattia insorta prima o durante l'annoil periodo di ferie consecutive e collettive di cui al comma 4, ne sospende il decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 10 giorni; a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Salvo diverso preventivo accordo tra le parti, il dipendente maturerà tanti lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno. Le parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie collettive, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate maturate, considerando come mese intero e le frazioni fino la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non saranno considerateretribuiti salvo accordo tra le parti di anticipo degli istituti contrattuali maturandi. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con Di norma il periodo di preavvisopreavviso non può essere considerato periodo di ferie, fatte salve diverse intese tra le parti.. Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca il godimento delle ferie stesse. Le ferie sono irrinunciabiliretribuite con la retribuzione normale di fatto. Agli effetti del computo del Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la settimana lavoratival'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, quale sia per il rientro in sede che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivestesse.

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Samples: Costituzione Delle Parti

Ferie. I dipendenti A decorre dall’anno 2012, le parti stipulanti hanno diritto ad previsto per il lavoratore, per ogni anno di anzia- nità di servizio presso l’azienda, un periodo annuale di ferieferie pari a 24 giorni lavorativi. Precisano inoltre che il numero dei giorni è fissato in 24 escludendo dai 28 giorni di calendario le domeniche e non le fe- stività infrasettimanali. Con messaggio Inps n. 22647 del 30 novembre 2011, l’Istituto illustra le modalità applicative recate dal decreto interministeriale 20 settembre 2011, con corresponsione particolare riguardo al riconoscimento del be- neficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensio- ne di anzianità entro il 31 dicembre 2011. Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto mi- nisteriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della normale retribuzioneprevalenza e della continuità, si precisa che, considerato il periodo di tempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pe- sante - pari a 30 giorni lavorativi ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per ciascun anno. La maturazione avverrà le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 - deve ritenersi soddisfatta la condizioni della prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al de- creto ministeriale. Altresì, deve ritenersi ininfluente la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 67/2011 non richiede, per i periodi di svolgimento delle attività usuranti, la connota- zione della continuità. Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, al fine di accertare la condizione dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, si procederà alla valutazione per anno solare: per tale si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad esempio 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010). Non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio disoccupazione e mobilità). Per i lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre al 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 agosto dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attivi- tà lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di ogni anno. Nel caso d'inizio o attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011. Ai fini del computo dei sette anni solari di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro durante l'annonotturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato. La documentazione di cui alla Tabella A allegata al decreto interministeriale, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono prodotta in copia, sal- vo i mesi lavorati; casi di comprovata impossibilità, deve riportare la dichiarazione di conformità all’originale rila- sciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del di- chiarante.Qualora dalla suddetta documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, le frazioni competenti Strutture territoriali avranno cura di mese eccedenti i 15 giorni informare l’inte- ressato della necessità di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerateintegrazioni. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute domande presentate entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze 30 settembre 2011 e non cor- redate della scuola, le ferie saranno godute durante necessaria documentazione possono essere istruite qualora la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma documentazione integrati- va sia pervenuta entro il mese il 6 dicembre 2011. ll differimento della decorrenza del trattamento pensio- xxxxxxx anticipato non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente inte- grate dalla necessaria documentazione. Di seguito vengono indicati eventuali ulteriori documenti che l’interessato può produrre a corredo della domanda di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivecui lo stesso può utilmente avvalersi.

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Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di La Direzione definirà il piano ferie, con corresponsione della normale retribuzionein relazione all'attività programmata, pari a 30 giorni lavorativi per entro il 15 aprile di ciascun anno, previa consultazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. La Trascorso inutilmente tale termine, senza comunicazione del piano ferie da parte della Direzione, il lavoratore fruirà di un numero di giorni di ferie che copriranno tutto il mese di agosto e i restanti giorni in occasione delle festività natalizie. Tenuto conto anche delle quattro giornate di ferie conseguenti alla soppressione delle festività: S. Xxxxxxxx 19 marzo, Ascensione - 6a domenica dopo Pasqua, Corpus Domini -3a domenica dopo l'Ascensione-, SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo 29 giugno, richiamate dalla normativa contrattuale nazionale, ferma restando la loro maturazione avverrà nei termini previsti da detta normativa, ciascun dipendente avrà diritto al godimento di complessivi n. 34 giorni di ferie all'anno, programmati collettivamente per il personale artistico e tecnico ed individualmente per il personale amministrativo. I periodi di ferie del personale amministrativo, pianificati dalle rispettive Direzioni ed approvate dal 1° settembre Direttore del Personale, dovranno essere fruiti entro l'anno. Il completamento delle ferie dovrà essere richiesto dal dipendente al 31 agosto diretto responsabile dell'ufficio, entro il 15 novembre di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annoSu richiesta dei diretti responsabili degli uffici, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle Direttore del personale potrà autorizzare, per motivate ed inderogabili esigenze di servizio, il differimento dei rimanenti periodi di ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerateentro il successivo 30 giugno. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con Ai sensi del vigente CCNL, il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo 6 giorni lavorativi settimanali, anche nell'ipotesi di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivesettimanale su cinque giorni.

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Samples: www.teatrolafenice.it

Ferie. Art. 18 Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a 160 ore di ferie retribuite pari a 4 settimane. I dipendenti hanno giorni festivi di cui all’art. 20 non possono considerarsi ferie. L’epoca delle ferie va stabilita contemperando le esigenze delle parti. Ove non si sia maturato l’intero periodo i ferie si avrà diritto ad un periodo annuale 1/12mo per ogni mese di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerateservizio prestato. Le ferie ordinarie devono avere carattere continuativo e non è ammessa la rinuncia. Le ferie vanno retribuite con la retribuzione di fatto Gratifica natalizia Art. 19 Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto da corrispondere entro il 24 dicembre Festività Art. 20 Si rinvia all’art. 20 del CCNL Festività soppresse Art. 21 In sostituzione delle festività soppresse vengono istituiti gruppi di 8 ore di permesso che vengono maturati nell’anno solare e vanno goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se non goduti entro tale periodo decadranno e verranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento del pagamento. Detti permessi non potranno coincidere essere utilizzati come prolungamento del periodo di ferie Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 22 Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificato impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6, per festivo quello svolto di domenica, nei giorni di riposo compensativo e nei giorni di cui all’art. 20. Si applicano le seguenti maggiorazioni: Lavoro straordinario: 15%; Lavoro notturno: 20% Lavorio straordinario notturno: 30% Lavoro festivo: 25% Lavoro straordinario festivo: 50% Lavoro straordinario festivo notturno: 60% Trasferta Art. 23 Trasferte che si esauriscono nell’arco della giornata: al lavoratore spetta il rimborso delle spese di trasporto, delle spese necessarie per il vitto documentate, (salvo accordo di rimborso forfettario concordato tra le parti, ovvero un’indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali) e un’indennità pari al 100% della normale retribuzione per le ore di viaggio. Trasferte che non si esauriscono nell’arco della giornata: al lavoratore spetta oltre la retribuzione il rimborso delle spese di viaggio, rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, rimborso di eventuali altre spese sostenute per la trasferta, purché autorizzate e comprovate, indennità di trasferta pari al 205 della retribuzione giornaliera. Per trasferte con assenza pernottamento superiori ad 1 mese, l’indennità verrà ridotta al 15%. Quando la durata ha durata superiore ai 3 mesi il lavoratore potrà chiedere un permesso retribuito pari a 3 gg. con rimborso delle spese di trasporto Trattamento in caso di malattia e infortunio Art. 24 L’assenza per maternità malattia deve essere comunicata all’impresa entro il giorno successivo, salvo giustificato impedimento, alla comunicazione dovrà seguire l’invio del certificato attestante la malattia. In mancanza l’assenza verrà considerata ingiustificata. In caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per massimo 12 mesi consecutivi. In caso di più malattie o puerperio né con ricaduta avrà diritto alla conservazione del posto per 12 mesi in un periodo di 18 mesi consecutivi. Superati detti limiti il periodo datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo il TFR e l’indennità di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti Anche il lavoratore potrà richiedere la risoluzione del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativirapporto con diritto al solo TFR. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque lavoratore che entro 3 gg. dalla fine della malattia non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuolasi presenti a lavoro verrà considerato dimissionario. In ogni caso di malattia professionale il lavoratore dovrà usufruire di ha diritto alla conservazione del posto per un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo pari a quello per cui percepisce l’indennità per inabilità temporanea. In caso di maturazioneinfortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminatoIn caso di malattia le imprese garantiranno un trattamento economico pari all’intera retribuzione globale per i primi 6 mesi. In caso di infortunio o malattia professionale le imprese garantiranno ai lavoratori una integrazione dell’indennità dall’Istituto assicuratore, compatibilmente con le esigenze fino al 100% della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito retribuzione netta dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveprimo giorno sino alla guarigione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti hanno Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: - 22 giorni lavorativi per ciascun annonell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi Al lavoratore che all'epoca delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con ha maturato il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il diritto all'intero periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normal- mente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei la- voratori e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuolalavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel diritto all'intero periodo di ferie estivonell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il calendario decorso delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSUresta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di norma entro il mese malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Restano ferme le condizioni di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivemiglior favore in atto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo annuale di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. Le ferie saranno godute in periodi settimanali e almeno tre settimane stabilite dell’azienda. È facoltà del Datore di lavoro, in accordo con il Lavoratore, fissare, entro il periodo di ferie estive, un periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana, anche frazionata. Il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro. Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la Retribuzione Mensile Normale. La malattia insorta durante il periodo di ferie, con corresponsione della normale retribuzionecertificazione regolarmente trasmessa, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun annone sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo e il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto In caso di ogni anno. Nel caso d'inizio licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'annodimissioni, il spetterà al Lavoratore dipendente maturerà tanti dodicesimi l’indennità sostitutiva delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni maturate e non godute. Il periodo di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 preavviso non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno può coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione salvo diverso accordo con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveParte che lo riceve.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzioneproporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, pari a 30 nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ciascun annoef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto In caso di ogni anno. Nel caso d'inizio inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, nel corso dell’anno il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle lavoratore ha diritto alle ferie quanti sono i in proporzione ai mesi lavoratiinteri di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese eccedenti i non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di calendario verranno considerate mese intero attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le frazioni fino a 15 non saranno consideratemodalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie ordinarie maturate e non potranno coincidere con assenza godute entro l’anno di maturazione per maternità provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o puerperio né con per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. Le La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie sono irrinunciabilimaturate. Agli effetti del computo Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infor- tunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiu- dizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferieferie da recuperare, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario il lavoratore avrà l’obbligo di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodiprecedentemente fissato, compatibilmente con le esigenze di scuolaoppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In ogni tal caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno fruirà successivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri ) dei periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie; - , l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie estivo. Il calendario ferie, la concessione delle ferie stesse è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivesubordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti Gli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, ferie con la corresponsione della normale retribuzioneretribuzione normale, pari a 30 di cui all'art.6 - lettera c) nelle seguenti misure: (NOTA 1) - 24 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 10° anno incluso; - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio dall'11° al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per i Capi uffici e gli aventi qualifiche della stessa classe o superiori. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun annogiorno fruito come ferie viene computato per 1,2. La maturazione avverrà dal 1° settembre Le ferie sono ridotte in proporzione al 31 agosto totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per motivi privati, per chiamata di ogni annoleva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione dovuta a cause estranee al servizio. Nel Le assenze verificatesi per altri motivi non danno luogo a riduzioni, sempre che non superino nell'anno i 90 giorni. Non è ammessa la riduzione delle ferie inferiore alla giornata. (NOTA 2) In caso d'inizio di inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro durante l'anno, nel corso dell'anno spetterà all'agente il dipendente maturerà tanti dodicesimi godimento delle ferie quanti sono i in proporzione dei mesi lavoratidi servizio prestato; le frazioni la frazione di mese eccedenti i superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (24 giorni) assorbe, fino a 15 non saranno considerateconcorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.Nota 1 -

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Samples: www.sindacatosul.it

Ferie. I dipendenti hanno Art. 77 26 giorni lavorativi Congedo di maternità Art. 79 Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Congedo per gravi motivi familiari Art. 69 Valido per parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Durante tale periodo si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio. Congedo parentale Art. 81 Ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di via del minore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo annuale di feriemassimo, con corresponsione della normale retribuzionecontinuativo o frazionato, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun annonon eccedente complessivamente i 10 mesi. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione Nell'ambito del rapporto di lavoro durante l'annosuddetto limite, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo congedo obbligatorio di feriematernità, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di ferie, coincidente con astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo estivomassimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni; nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese 12 anni di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute vita del bambino (o dall’ingresso in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivefamiglia).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Ferie. I dipendenti hanno Art. 71 26 giorni lavorativi Maternità Art. 73 Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Congedo per gravi motivi familiari Art. 65 Valido per parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Congedo parentale Art. 75 Ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di via del minore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo annuale di feriemassimo, con corresponsione della normale retribuzionecontinuativo o frazionato, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun annonon eccedente complessivamente i 10 mesi. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione Nell'ambito del rapporto di lavoro durante l'annosuddetto limite, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo congedo obbligatorio di feriematernità, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di ferie, coincidente con astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo estivomassimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai due terzi dei superiore a dieci mesi. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto di astenersi dal lavoro, nel limite massimo di sette giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminatolavorativi all'anno, compatibilmente con per le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile malattie di ogni annofiglio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di ferie aggiuntiveastenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. I dipendenti Gli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, ferie con la corresponsione della normale retribuzioneretribuzione normale, pari a 30 di cui all'art.6 - lettera c), nelle seguenti misure: - 24 giorni lavorativi per ciascun annogli agenti con anzianità di servizio fino al 10° anno incluso; - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio dall'11° al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per i Capi ufficio e gli aventi qualifiche della stessa classe o superiori. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto Ogni settimana di ogni anno. Nel ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi; tuttavia, in caso d'inizio o di cessazione del rapporto distribuzione dell'orario di lavoro durante l'annosu cinque giorni, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ciascun giorno fruito come ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza viene computato per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso1,2. Le ferie sono irrinunciabiliridotte in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per motivi privati, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione dovuta a cause estranee al servizio. Agli effetti Le assenze verificatesi per altri motivi non danno luogo a riduzioni, sempre che non superino nell'anno i 90 giorni. Non é ammessa la riduzione delle ferie inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del computo del periodo rapporto nel corso dell'anno spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di ferieservizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, la settimana lavorativaa questi effetti, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativicome mese intero. Il periodo trattamento di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più cui al presente articolo relativo al primo scaglione di due periodianzianità (24 giorni) assorbe, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di feriefino a concorrenza, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntivelo stesso titolo.

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Samples: Accordo Nazionale Sull’indennita’ Di Contingenza Del 17 6 1975

Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun (Artt. 163 - 164) 160 ore/anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabiliirrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Agli effetti del computo del periodo Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di feriesecondo livello, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, compatibilmente in via eccezionale, potranno essere liquidate con le esigenze l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 50%, quale risarcimento per mancato parziale godimento, i saldi di scuolaferie non godute che siano state maturate dal dipendente prima del terzo anno solare precedente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo continuativo di ferieferie unitario e prolungato, coincidente per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. Malattia/Infortunio non Professionale (Art. 165) Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità (es. indennità di cassa). Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, si corrisponderà l’integrazione di cui al presente punto solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 20° giorno: integrazione aziendale dell’indennità INPS pari al 25% della R.G.N., che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione; c) Dal 21° al 180° giorno: integrazione aziendale pari all’8,34% della R.G.N., che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione; d) Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per esempio per avvenuto superamento dei 180 giorni di malattia nell’anno solare, per il periodo estivodi malattia non indennizzato, entro il termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della R.G.N. che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS, l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà ad assicurare il 75% teorico (indennità tabellare INPS e integrazione ditta) della R.G.N. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese fosse possibile o di agosto dell'anno difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di maturazionenon integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia. Periodo di comporto (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, per eventi morbosi continuati o frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminatobiennio, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi nel limite di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo 365 giorni di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntiveprognosi complessiva.

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Samples: Cessione Dei Riposi