Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di 4 settimane all’anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno-31 agosto. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2° livello. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoridell’impresa. Le ferie maturate e non sono normalmente godute entro l’anno nel corso dell’anno di maturazione per provate esigenze maturazione. In caso di servizio vanno necessità dell’impresa, esse potranno essere fruite entro il 30 aprile giugno dell’anno successivo quello di maturazionesuccessivo. Per “anno urgenti ragioni di maturazione” ai sensi servizio non espletabili da altro dipendente, il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il lavoratore nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per gli effetti dell’attuazione dell’artil rientro. 10 del D.LsgDurante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in In caso di assunzione in corso d’annoa tempo determinato, le ferie relative all’anno licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore quanti sono i mesi di lavoroeffettivo lavoro prestato nell’anno. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante A tal fine il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia iniziale o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia finale superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricomputato come mese intero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Delle Imprese, Anche Cooperative, Operanti Nel Settore

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore pari o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam sarà considerata come mese intero; le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorifrazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria, www.cislscuola.it, www.cislpiemonte.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto I lavoratori hanno diritto, per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solarepresso l’azienda, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale a quattro settimane di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale ferie retribuite con la retribuzione globale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornifatto. In caso di inizio o di cessazione ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Al lavoratore che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno non ha maturato il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi all’intero periodo feriale per non avere un’anzianità di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di dodici mesi consecutivi presso l’azienda spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità. La frazione di mese non inferiori superiore ai 15 quindici giorni sono computate sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero. In caso Il periodo di attuazione dell’orario preavviso non può essere considerato periodo di lavoro multiperiodale ferie. I giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi. Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale (o l’indennità sostitutiva) sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all’art. 23, comma 8, 69. Per i criteri e lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con sono riferite o la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta data della risoluzione del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratorirapporto. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione15 settembre. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-ratasuperiori alle 2 settimane l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. La retribuzione Il piano ferie verrà comunicato alla RSU. L’azienda e la RSU potranno stabilire l’epoca delle ferie in un periodo diverso da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36quello indicato. Non è ammesso ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. Al fine di favorire il mancato godimento ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.Banca Ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) 30 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale escluso il sabato che, ai fini delle ferie é considerato giornata non lavorativa. Le 4 giornate di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidueex-festività di cui all'art. 1 lettera a) e b) della Legge 23/12/1977 N. 937 vengono assorbite nei suddetti 30 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha Il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi matura dal 1 gennaio di ciascun anno; il dipendente assunto posteriormente a tale data ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavvisoprestato. La risoluzione del rapporto di lavoro, lavoro per qualsiasi motivo, motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Per eccezionali esigenze di servizio il Consorzio può rinviare ed interrompere le ferie, fermo il diritto del dipendente di completarne il godimento nello stesso anno e di ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute, comprese quelle di viaggio. Il decorso dipendente è tenuto a godere delle ferie resta interrotto qualora nel corso dell'anno in cui le ha maturate. Ove questo non gli sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperarepossibile, il residuo maturato, e non goduto, che risulterà a fine anno verrà aggiunto alle ferie che matureranno a partire dall’anno successivo. Le ferie sono un diritto “irrinunciabile” del lavoratore avrà l’obbligo e come tali, le ferie non godute, potranno essere retribuite solo alla cessazione del rapporto di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorilavoro.

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Samples: www.instm.it, www.instm.it, www.instm.it

Ferie. Il lavoratore La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art 18. All’operaio che non ha diritto maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni anno ad un mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, . Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19. Le suddette norme contenute nell’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie. La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti misureipotesi: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - 22 (ventidue) malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore dipendente assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricontrattuali.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito. Il periodo di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) ferie annuale è pari a 30 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale nel caso di lavoro è ripartito in settimana lavorativa su 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale o di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 26 nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni. In caso Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di inizio ferie viene riproporzionato coerentemente. Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di ferie. Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di cessazione del giugno dell’anno successivo, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate viene calcolata come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo è assegnato dall’Ente con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di un piano ferie da recuperareredigere entro il primo quadrimestre dell'anno a seguito di comunicato alle RSU e assicurando a ciascun lavoratore un periodo continuativo nella stagione estiva non inferiore a 2 settimane di ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio Il ricovero ospedaliero o la malattia che comporta inabilità lavorativa debitamente certificata, per un periodo superiore a tre giorni, incorsi durante il periodo di ferie, l’azienda ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuta tenuto a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioridarne tempestiva comunicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Consorzi Ed Enti Di Sviluppo Industriale Aderenti Alla f.i.c.e.i., Contratto Collettivo Nazionale 2006 2009

Ferie. Il socio coimprenditore e il lavoratore ha dipendente di cui al presente contratto hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane di calendario. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno due settimane, da parte del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio – 31 agosto. Al di fuori, della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, proporzionale ai mesi su richiesta del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, saranno concesse compatibilmente con le esigenze del datore. Le ferie di servizio prestato nell’anno solarecui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. Per particolari necessità, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annosu richiesta del dipendente interessato, quando l’orario settimanale una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di lavoro attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale irrinunciabile ed inalienabile. Durante il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie spetta al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di inizio assunzione, licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore o al lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie da recuperareal quale hanno diritto, il lavoratore avrà l’obbligo per quanti sono i mesi di presentarsi in servizio al termine del periodo di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorinon godute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito. Il periodo di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 ferie annuale (ventisei2) è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi/annolavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, quando l’orario per i lavoratori con orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 6 giorni; - 22 . Per i dipendenti con altra ripartizione dell’orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (ventidue28 + 2) giorni lavorativi/annoviene riproporzionato coerentemente; in particolare, quando l’orario risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 5 giorni, oltre ai 4 giorni ulteriori in tale misura sostituzione delle festività soppresse. Le domeniche e le festività infrasettimanali non comprendendo i sono computabili come giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornidi ferie. In caso di inizio o di cessazione del Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate viene calcolata come mese intero. In caso Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23ferie, comma 8, i criteri e le modalità per ne sospendono il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsudecorso. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Una volta avvenuta l’assegnazione del lavoratoreperiodo di ferie, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavorolavoratore. L’assegnazione delle ferie non L’Azienda può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che richiamare il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionaleservizio. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello lavoratore, oltre ad avere il diritto di maturazione) dei periodi di completare le ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferieun momento successivo, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ha altresì diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricomunque sostenute e documentate.

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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture, Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture

Ferie. Il lavoratore ha Premesso che le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori (art. 36 co. 3 della Costituzione), considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della manodopera e la brevità dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di fissare l’epoca del godimento delle ferie collettive per ogni anno ad un periodo tre settimane, salvo casi di ferieobiettive esigenze tecnico-produttive, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misuremassima come segue: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giornidue settimane “a cavallo” del Ferragosto; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/announa settimana in occasione del Natale. La quarta settimana dovrà essere goduta, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornianche frazionata, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; nell’arco dell’anno, a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa. Quest’ultima, se legata temporalmente alle due settimane “a cavallo” del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoriFerragosto o alla settimana in occasione del Natale, dovrà essere concordata tra le Parti con congruo preavviso. Le ferie maturate e L’operaio che non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “ha maturato un anno di maturazione” ai sensi e anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno l’intero periodo di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavorocollettive. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoroCon riferimento ai lavoratori migranti, per qualsiasi motivofavorire il rientro alle proprie residenze, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso si rinvia all’ultimo comma dell’articolo 15 del vigente CCNL e si stabilisce la possibilità per questi lavoratori di usufruire consecutivamente delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo quattro settimane di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli, Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli

Ferie. Il lavoratore A decorrere dal 1° Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferieferie retribuito pari a ventisei giorni feriali lavora- tivi, proporzionale ai mesi in caso di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale orario di lavoro è ripartito distribuito su sei giorni, e di ventidue gior- ni feriali lavorativi in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. Tale periodo di ferie è ripartito incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in 5 giornisostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carat- tere aziendale. Possibilmente, almeno due terzi del periodo di ferie spet- tanti sono assegnati, su richiesta del dipendente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati un periodo dell’anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU, dandone tempestiva comu- nicazione agli interessati. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il lavoratore ha diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. In tale occasione, nel computo dei dodicesimi la fra- zione di mese non inferiori superiore ai 15 giorni sono computate varrà come mese intero. In caso intero mentre non si terrà conto di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore quella pari o per disposizione del datore di lavoroinferiore a 15 giorni. L’assegnazione delle ferie non può avere potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del sono computate nel periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi annuali. NOTA A VERBALE Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli essere fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriParti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spet- tano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infor- tunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di lavoro è ripartito in 5 giornidue settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di matu- razione, in tale misura non comprendendo le stesse potranno essere fruite entro i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno eccezionali esigenze che comportino il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia richiamo del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a rimborsargli causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione norma- tiva tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38) Le parti sollecitano gli enti e le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva imprese cooperative a favorire la fruizione di pe- riodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le esigenze tecnico-produttive del- l’azienda e previa formale richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorilavoratore e successiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti

Ferie. Il lavoratore ha diritto A far data dall’1/1/2017, annualmente sarà possibile utilizzare due giornate di ferie anche ad ore. Tale utilizzo ad ore potrà andare a copertura di non più di due venerdì all’anno, fatta eccezione per ogni anno ad un periodo i lavoratori a part time. Le rimanenti giornate di ferieferie potranno essere utilizzate anche a mezza giornata, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale nel caso in cui l’assenza sia pari al 50% del proprio orario di lavoro è ripartito previsto in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annoquella giornata. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del vigente CCNL, quando l’orario settimanale nell'anno di lavoro è ripartito in effettiva maturazione di 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso anni di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, anzianità aziendale il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo diritto a tanti dodicesimi della quinta settimana di ferie precedentemente fissato, oppure quanti sono i mesi mancanti al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale31 Dicembre dell'anno stesso. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva Nella programmazione annuale delle ferie stessepotranno essere stralciate 5 giornate, destinate ad esigenze non previste. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori Fino al 31/12/2016 restano in forza vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità presente CIA. Secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 151/2015, un lavoratore può cedere a titolo gratuito i giorni di ferie spettanti (con riferimento alla spettanza annuale eccedente il periodo annuale minimo di 4 settimane previsto dall'art. 10 del D.lgs. 66/2003) ad un lavoratore della stessa impresa che abbia esaurito tutte le ferie anche di competenza dell'anno in forza dei CCNL precedente- mente applicaticorso, ove superiorial fine di consentire a quest'ultimo di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti appositamente documentate. La predetta cessione non potrà mai concretizzare ipotesi di una monetizzazione e comporta la completa estinzione a tutti i fini diretti ed indiretti di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivante da legge/contratto nei confronti del donante.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, fpdipendenti.unipol.it

Ferie. Il lavoratore La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art 21. All’operaio che non ha diritto maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni anno ad un mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 43 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, . Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 22. Le suddette norme contenute nell’art. 22 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie. La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti misureipotesi: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - 22 (ventidue) malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore dipendente assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricontrattuali.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito. Il periodo di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 ferie annuale1 è pari a 30 (ventisei28 + 2) giorni lavorativi/annolavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, quando l’orario per i lavoratori con orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 6 giorni; - 22 . Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (ventidue28 + 2) giorni lavorativi/annoviene riproporzionato coerentemente; in particolare, quando l’orario risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in distribuito su 5 giorni. In caso Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di inizio ferie. La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di cessazione del aprile dell’anno successivo. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate viene calcolata come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23Viceversa, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con non viene calcolata affatto la rsufrazione inferiore. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, periodo di ferie è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto dall’Azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite da redigere entro il 30 aprile dell’anno successivo quello primo quadrimestre dell'anno, a seguito di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, consultazione con le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rataRappresentanze Sindacali. La retribuzione da corrispondere nel malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’artferie, ne sospendono il decorso. 36Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavorolavoratore. L’assegnazione delle ferie non L’Azienda può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che richiamare il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionaleservizio. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello lavoratore, oltre ad avere il diritto di maturazione) dei periodi di completare le ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferieun momento successivo, l’azienda è tenuta a rimborsargli le ha altresì diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricomunque sostenute e documentate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il Art. 124 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensivi dei relativi sabati e domeniche. Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto per ogni anno ad di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore ha in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi del lavoratore di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni completare il periodo successivamente e al rimborso di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità spese documentate sostenute per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoririentro. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; sono sospese in caso di assunzione in corso d’annoricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente abbia assolto agli obblighi di comunicazione, di comunicazione e certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigentied altri adempimenti richiesti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareIn tal caso, il lavoratore avrà l’obbligo il con diritto del lavoratore al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 126 In occasione di presentarsi in servizio al matrimonio, ai lavoratori sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di ferie precedentemente fissatocongedo matrimoniale, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di maturazione) dei periodi di ferie da recuperarematrimonio. Qualora Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente percepirà la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriRetribuzione Giornaliera Normale.

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Samples: cisalterziario.it, www.anpit.it

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di xxxxx retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore pari o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam sarà considerata come mese intero; le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorifrazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate.

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Samples: www.fistelveneto.cisl.it

Ferie. Il Fermo restando quanto contenuto nell’art. 36 del CCNL. Vigente, le parti convengono che, la programmazione delle ferie dovrà essere concordata entro la fine del mese di Maggio dell’anno in corso e godute entro il 31 Mag- gio dell’anno successivo. I lavoratori addetti a mansioni di mungitura, durante il periodo feriale, sono sostituiti da altro lavoratore ha diritto idoneo a tale mansione. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavora- tori immigrati, le aziende accoglieranno, salvo diverse esigenze tecnico-or- ganizzative, le richieste in tal senso motivate dei singoli lavoratori, di usufrui- re di periodi continuativi di assenza dal lavoro, attraverso l’utilizzo delle ferie. In ogni caso gli operai a tempo indeterminato hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando giornate lavorative. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto ordinario di lavoro, per qualsiasi motivodi cui all’articolo 10 del CPL vigente, sia fissato in 5 giornate lavorative setti- manali, il periodo retribuito è di 22 giornate. I dipendenti assunti con contratto avventizio o a tempo determinato, previa formale richiesta, potranno usufruire di periodi di riposo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero retribuito, nel limite massimo di cui al comma precedente, in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della proporzione alla durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperarelavoro, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli fatte salve le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriesigenze organizzative e produttive aziendali.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie annuali nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) ventisei giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro multiperiodale settimanale – è comunque considerata di cui all’artsei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 23, comma 8, i criteri Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le modalità per festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il computo delle periodo di ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuesso comprese. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in Nel caso di assunzione in corso d’annolavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, le ferie relative all’anno al fine di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie utilizzarlo per rinuncia del lavoratore o per disposizione un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro. L’assegnazione , è possibile l’accumulo delle ferie non può avere luogo durante il nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di preavvisoferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. La Chiarimento a verbale Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso l’indennità sostitutiva delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata fatto di almeno sette giornicui all’art. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori195.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferieferie retribuite di giorni 30 lavorativi, proporzionale ai mesi fermo rimanendo quanto previsto dal 3° comma dell’art.17. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di servizio prestato nell’anno solarecura stabiliti dall’Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoil congedo matrimoniale, quando l’orario settimanale i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal dato- re di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie computabili nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto periodo di ferie deve esse- re concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze del servizio della azienda e delle richieste scritte dei lavoratoridel- Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esi- genze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato posso- no concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non infe- riori a giorni 15. Le ferie maturate E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e non godute entro l’anno nell’epoca dell’anno di maturazione per provate esigenze suo gradimento. Il datore di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003lavoro ha facoltà, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazioneeccezionali esigenze, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.differi-

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Ferie. Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferieferie annuali, proporzionale ai mesi non rinuncia- bili e non monetizzabili, nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale 4 settimane di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicalendario. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a A tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro multiperiodale settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio-31 agosto. Al di fuori della fascia temporale di cui all’art. 23sopra, comma 8le rimanenti ferie, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle saranno concesse com- patibilmente con le esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoridatore. Le ferie maturate e non di cui sopra sono normalmente godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile nel corso dell’anno successivo quello di maturazione. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 particolari necessità, su richiesta del D.Lsg. n. 66/2003dipendente interessato, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento una parte delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore può essere goduta anche duran- te i periodi di lavoroattività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. L’assegnazione delle Il diritto alle ferie non può avere luogo durante è irrinunciabile e inalienabile. Durante il periodo di preavvisoferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. La risoluzione del rapporto In caso di lavoroassunzione, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia licenziamento o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio dimissioni spetteranno al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione dipendente tanti 12simi del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo al quale hanno diritto per quanti sono i mesi di presentarsi in servizio al termine del periodo di effettivo lavoro prestato nell’anno con la corresponsione della rela- tiva indennità per le ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorinon godute.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio effettivamente prestato ad un periodo di ferieriposo, proporzionale ai mesi con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando . Qualora l’orario settimanale fosse concentrato in 5 giornate, il lavoratore ha diritto ad un numero complessivo di lavoro è ripartito in 6 giorni; - giorni proporzionalmente ridotto a 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale detta misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuri- partizione settimanale. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendadall’azienda sulla base di una programmazione di massima predisposta annualmente, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. L’estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavora- tore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come dodicesimo intero; per la determinazione dei ratei in dodicesimi si arrotondano all’unità inferiore le frazioni pari o inferiori ai 50 centesimi e all’unità superiore le frazioni superiori ai 50 centesimi. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto pos- sibile, dal personale in servizio durante l’orario normale, senza alcuna correspon- sione di indennità. Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunica- zione alla Direzione ed inviare il certificato medico nei termini previsti dall’art. 35 del presente CCNL; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori dal proprio domicilio abituale, sia in Italia che all’estero, deve ugualmente comunicare al datore di lavoro nei termini previsti dall’art. 35 del presente CCNL, anche attraverso fax, il suo stato di malattia, segnalando nel contempo l’esatto recapito presso il quale possono essere effettuati ai sensi di legge eventuali controlli; fa, inoltre, seguire il più presto possibile, secondo le regole previste, la relativa certificazione. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale delle ferie entro l’anno, le stesse vanno godute, a guarigione avvenuta, anche nell’anno successivo. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ser- vizio vanno fruite entro il 30 aprile primo semestre dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.LsgD.Lgs. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.CaPItoLo 8‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settima- nali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore e 20 minuti. Un ulteriore periodo di 15 giorni viene riconosciuto al personale avente diritto ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n° 230. In occasione del godimento del periodo di ferie, proporzionale ai mesi decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 48, con esclusione delle indennità spe- cificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio prestato nell’anno solarespetta, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoper ogni mese di ser- vizio prestato, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornia norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore sostituzione delle festività soppresse, ha diritto alle inoltre a quattro gior- nate di ferie in proporzione ai mesi interi da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di servizio prestati; a tal fine ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale Rappresentanze sindacali di cui all’art. 2370, comma 8sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto congiuntamente con la rsuDirezione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratoreLe rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque mo- mento dell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendaove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36dell’Azienda. Non è ammesso il mancato ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti hanno diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solarecon corresponsio- ne della normale retribuzione, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i pari a 30 giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniciascun anno. In La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso di inizio d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno durante l’anno, il lavoratore ha diritto alle dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai quanti sono i mesi interi di servizio prestatila- vorati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono computate come mese interoirrinunciabili. In caso Agli effetti del computo del periodo di attuazione ferie, la settimana lavorativa, qua- le che sia la distribuzione dell’orario di lavoro multiperiodale settimanale, è comunque considerata di cui all’art6 giorni lavorativi. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle II periodo di ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratorecontinuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuati- vo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte terzi dei lavoratorigiorni spettanti. Le ferie maturate e non rimanenti potranno essere godute entro l’anno il mese di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile agosto dell’anno successivo a quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’annocompatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie relative all’anno saranno godute du- rante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia le ferie potranno essere godute in altri periodi di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del maternità nel periodo di ferie da recuperareestivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il lavoratore avrà l’obbligo mese di presentarsi in servizio al termine del periodo aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriaggiuntive.

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Samples: www.cislscuolaemiliaromagna.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno ad di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferieferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, proporzionale ai licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato nell’anno solareprestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Per i giovani di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annoetà inferiore o superiore ai 16 anni, quando l’orario settimanale si applica l'art. 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro è ripartito in 5 giornilavoro, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorninello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 49. In caso di inizio o orario flessibile ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore. Nell'ambito delle iniziative di cessazione formazione individuale e collettiva del rapporto presente contratto, all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per formazione professionale di lavoro interesse agrario, istituiti da enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso. Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno. Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie. Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale. Le modalità di fruizione previste nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interopresente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall'art. 6 della legge n. 53/2000. In caso di attuazione dell’orario matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di lavoro multiperiodale dieci giorni. In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento pre-adottivo di cui all’artun minore (provvedimento di affido a scopo pre-adottivo) è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; giorni tre in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno decesso di assunzione vengono computate pro-rataparenti di 1º grado e negli altri casi previsti dalla legge (1). La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile Il permesso di cui all’artsopra non è conteggiabile nelle ferie. 36In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (2). Non Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della indicando la durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperarecongedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso lo stesso è tenuto a preavvertire il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo datore di lavoro dell'assenza e a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente presentare la richiesta di ferie, scritta con la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorirelativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il Art. 98 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensivi dei relativi sabati e domeniche. Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto per ogni anno ad di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore ha in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi del lavoratore di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni completare il periodo successivamente e al rimborso di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità spese documentate sostenute per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoririentro. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; sono sospese in caso di assunzione in corso d’annoricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente abbia assolto agli obblighi di comunicazione, di comunicazione e certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigentied altri adempimenti richiesti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareIn tal caso, il lavoratore avrà l’obbligo il con diritto del lavoratore al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 93 In occasione di presentarsi matrimonio, ai lavoratori non in servizio al prova e con contratto superiore ai 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di ferie precedentemente fissatocongedo matrimoniale, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di maturazione) dei periodi di ferie da recuperarematrimonio. Qualora Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente percepirà la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriRetribuzione Giornaliera Normale.

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Samples: www.anpit.it

Ferie. Il lavoratore ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie di servizio prestato nell’anno trenta giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale 36 ore e di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni38 ore. In caso di inizio o di cessazione occasione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente Art. 44. Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il diritto all’intero periodo di ferie, l’azienda è tenuta per non aver compiuto un’anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stessenorma del 1° comma del presente articolo. Per i lavoratori assenti per malattia superiore Le frazioni superiori a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità durata dei turni di ferie spettanti sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, non inferiore a giorni 15, sentita/o l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in forza qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio Le chiusure annuali dei CCNL precedente- mente applicatipresidi, ove superioristabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le quattro giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie; le ferie devono essere godute preferibilmente entro ciascun anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Associazioni Aderenti All'aias

Ferie. Il lavoratore ha diritto per piano di ferie è elaborato dal Direttore Amministrativo , sempre garantendo il buon andamento del servizio in ogni anno ad un periodo dell’anno scolastico nella prima metà del mese di feriegiugno. Pertanto, proporzionale ai le richieste del Personale ATA devono pervenire agli Uffici di Segreteria entro la prima decade del mese di giugno. Le ferie estive si sviluppano nei mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale luglio ed agosto anche in periodi spezzati di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura cui uno non comprendendo i inferiore ai quindici giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicontinuativi. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro Le ferie possono essere anche usufruite nel corso dell’anno scolastico per brevi periodi, compatibilmente alle esigenze dell’Istituto. Nella seconda metà di giugno tutto il lavoratore ha diritto alle Personale conoscerà il piano delle ferie in proporzione ai mesi interi collettivo. Si cercherà ,per quanto possibile e sempre anteponendo le necessità dell’Ufficio, di servizio prestati; a tal fine accontentare le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interorichieste individuali. In Ufficio devono sempre prestare servizio in ogni momento del piano ferie un assistente amministrativo del settore didattica ed un assistente amministrativo del settore contabilità/amministrazione. Nel caso ci dovessero essere sovrapposizioni di attuazione dell’orario uguali periodi tra più Operatori Scolastici dello stesso settore si attuerà innanzitutto un tentativo di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri accordo tra le parti e le modalità per in secondo momento il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsucriterio della rotazione rispetto gli anni precedenti. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratorepiano di ferie redatto dal Direttore non è modificabile nella struttura. E’ possibile solo scambiare periodi già determinati l’un con l’altro Operatore Scolastico. Mutamenti di date inizio/fine e di durata non sono consentiti, altrimenti è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoriben facile capire l’inutilità dell’elaborazione di un qualsivoglia piano programmatico. Le I giorni di ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite rimanenti devono essere usufruiti inderogabilmente entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 362014 . Non è ammesso consentito chiedere ferie il mancato godimento delle ferie per rinuncia giorno stesso utile,salvo gravi motivi, da dichiarare al Dirigente Scolastico o al Direttore Amministrativo . Non è consentito lasciare la richiesta all’ Operatore del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareCentralino, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi quale è obbligato a passare comunque la telefonata in servizio tale caso specifico al termine del periodo di ferie precedentemente fissatoDirettore Amministrativo o al Dirigente Scolastico , oppure perché quest’ ultimi possano valutare la motivazione della richiesta urgente. L’ Operatore al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia Centralino non deve farsi tramite per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stessela comunicazione alla Segreteria . Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente tutto ciò che qui non è stato menzionato vale la richiesta di ferienormativa civilistica vigente, le sottoscrizioni contrattuali in vigore , nonché la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorispecifica normativa dell’Amministrazione Miur .

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto a.s. 2013/2014

Ferie. Il lavoratore Personale Navigante Tecnico ha diritto per a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni anno cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di ferie, proporzionale ai mesi godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 1 (ventiseiun) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale ferie. Durante il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita. Nel rispetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle normativa vigente le ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri saranno assegnate dall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti compatibilità aziendali e degli accordi in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga Al Personale Navigante Tecnico richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda la Compagnia è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenutead applicare, sia per il rientro in sede sia che per l’eventuale il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi. I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località ove godeva di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie. Nel caso di pagamento delle ferie stesseeventualmente non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile divisa per 30. Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quanto attiene alle quantità di giornate di ferie spettanti da concedere ed alle modalità di assegnazione delle giornate di ferie in forza dei CCNL precedente- mente applicatideterminati periodi dell’anno, ove superiorisi rinvia alla contrattazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Gli OTI debbono effettuare durante ogni anno ad di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferieferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi. Per i giovani di età superiore a 16 anni, proporzionale ai mesi si applica l’art. 23 della legge 17 ottobre 1967 n° 977, così come modificato dall’art. 2 del D.lgs 4 agosto 1999 n. 345. Il periodo di ferie è frazionabile in dodicesimi in caso di servizio prestato nell’anno solareinferiore all'anno. La frazione di mese di servizio superiore ai quindici giorni, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoviene considerata, quando l’orario settimanale a questi effetti, come mese intero. Il periodo di tempo considerato per calcolare le giornate di effettivo lavoro, decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dal passaggio dell'operaio a tempo indeterminato. Il datore di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annoe l'operaio, quando l’orario settimanale nello stabilire il periodo di lavoro è ripartito in 5 giornigodimento delle ferie, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornidebbono tener conto delle esigenze dell'azienda e degli interessi e desideri dell'operaio. In caso di inizio o sopravvenienza di cessazione del rapporto malattia durante il periodo delle ferie, il godimento delle stesse viene sospeso e riprenderà in tempo successivo con accordo fra datore di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; ed operaio. Per gli OTD si fa riferimento a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interoquanto stabilito dall’art. 49 del CCNL. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’artorario flessibile ai sensi dell’art. 2334, comma 8commi 2 e 3, i criteri e le modalità per del CCNL, il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina rapportato a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesseore. Per i lavoratori assenti extracomunitari, al fine di agevolare i ricongiungimenti familiari e per malattia superiore partecipare a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente particolari momenti religiosi, si prevede la richiesta possibilità di ferie, la concessione usufruire cumulativamente delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorie delle festività soppresse.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo Al fine di consentire il miglioramento dei livelli di puntualità e precisione della risposta alla domanda commerciale e contestualmente di conciliare le esigenze dei lavoratori in relazione alla fruizione dei periodi di ferie, proporzionale ai mesi le parti condividono la necessità di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale individuare modalità di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareestivo attraverso forme di gestione ‘a scaglioni’ o ‘a scorrimento’. Pertanto, a muovere dal 2007 e in via sperimentale per la validità del presente accordo, al fine di garantire il lavoratore avrà l’obbligo mantenimento della continuità produttiva (i.e.: “non chiusura”) e la fruizione di presentarsi non meno di tre settimane di ferie nell’arco temporale giugno-settembre, di cui almeno due a carattere collettivo nel corso dei mesi di luglio- agosto, le parti, a livello locale, così come previsto dall’art. 2, 3° comma, T.U. 21 luglio 1997 novellato dall’art. 3 del presente accordo, definiranno mediante intesa, entro e non oltre il mese di marzo, i periodi e le modalità di fruizione estiva delle ferie. La terza settimana di ferie potrà essere fruita con modalità collettive o individuali e in servizio quest’ultimo caso la percentuale di assenteismo specifico non potrà essere superiore al termine del 13%. Tale percentuale comprende coloro che si rendono disponibili a prestare la propria attività lavorativa nell’intero periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello continuative/collettive e che potranno fruire perciò di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo tre settimane continuative di ferie. Nell’individuazione dei vari assetti le parti perseguiranno le più opportune soluzioni per garantire le compatibilità tecnico-organizzative, l’azienda è tenuta in particolare per quanto concerne il mix professionale presente. A seguito dell’intesa raggiunta ai sensi del 2° comma del presente articolo e al fine di assicurare, durante l’intero periodo giugno-settembre, un gettito produttivo adeguato alle richieste commerciali, le parti convengono sin da ora che le eventuali assunzioni con contratto a rimborsargli le spese effettivamente sostenutetempo determinato, sia per il rientro la sostituzione del personale in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativanon rientrano in quanto stabilito all’art. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione 2 del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioripresente Accordo.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello Per I Lavoratori Del Gruppo Electrolux Italia

Ferie. Il Artt. 137 e 138 176 ore di ferie annuali, corrispondenti alle previgenti 160 ore incrementate delle ex 16 ore di permesso.Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, proporzionale ai mesi salvo diverso accordo di servizio prestato nell’anno solaresecondo livello, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di lavoro è ripartito 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore ha in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi del lavoratore di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni completare il periodo successivamente e al rimborso di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità spese documentate sostenute per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoririentro. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; sono sospese in caso di assunzione in corso d’annoricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente abbia assolto agli obblighi di comunicazione, di comunicazione e certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigentied altri adempimenti richiesti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareIn tal caso, il lavoratore avrà l’obbligo il diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 131 In occasione di presentarsi matrimonio, ai lavoratori non in servizio al prova e con contratto superiore ai 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di ferie precedentemente fissatocongedo matrimoniale, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di maturazione) dei periodi di ferie da recuperarematrimonio. Qualora Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente percepirà la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriRetribuzione Giornaliera Normale.

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Samples: cisalterziario.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni ciascun anno di servizio ad un periodo di ferie retribuite pari a 169 ore lavorative. Dal computo del predetto periodo di ferie, proporzionale ai mesi vanno esclusi i giorni festivi di cui all’art. 15 cadenti nel periodo stesso, per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. La determinazione dei turni feriali avverrà di comune accordo fra le parti e mediante programmazione tenendo conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo feriale, spetterà per ciascun mese di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale un dodicesimo del periodo feriale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicui al primo comma. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di attuazione dell’orario risoluzione del rapporto, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di lavoro multiperiodale mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute e imprescindibili esigenze aziendali, il lavoratore non fruisca dell’intero periodo di ferie spettanti, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore pari o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata sarà considerata come mese intero; le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate. Le ferie vanno effettuate entro il 30 giugno successivo alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorimaturazione.

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Samples: www.filcacisl.it

Ferie. Il lavoratore Lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuite di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando giornate lavorative. Per i casi in cui l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i sia distribuito su sei giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornisettimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 8 ore. In caso di inizio o di cessazione del rapporto distribuzione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno settimanale su 5 giorni (settimana corta) il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie retribuite spettanti sono ridotte a 22 giornate lavorative, comprensive delle 2 giornate previste dall’articolo 1, comma 1 lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore ha la normale retribuzione, con esclusione del salario specificatamente legato alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto alle all’intero periodo di ferie in proporzione ai mesi interi per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante, di cui al primo comma del presente articolo. La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate va considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. In L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall’istituto previdenziale, interrompe il decorso delle ferie a condizione che la malattia sia superiore ai 3 gg. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Impresa secondo criteri concordati con l’organizzazione sindacale, garantendo, possibilmente a tutti un periodo non inferiore al 50% del monte ferie da usufruirsi nel periodo estivo (giugno/settembre), sentito l’interessato, e compatibilmente con le esigenze di servizio. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento delle ferie annuali, né la sostituzione con compenso alcuno, salvo il caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta cessazione del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratorirapporto. Le giornate di ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate possono essere compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio vanno frazionate in più periodi, oppure trasformate in ore e godute secondo il bisogno. Il lavoratore che per indifferibili esigenze di servizio non abbia goduto di tutte le ferie avente diritto nel corso dell’anno solare, le rimanenti, dovranno essere fruite entro il 30 aprile 31 marzo dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se solare successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Tutto il personale ha diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i pari a 28 giorni lavorativi non lavorati che maturano dall’1’ settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo. Durante il periodo delle ferie estive il giorno di sabato è considerato lavorativo per ef- fetto della ripartizione tutti i dipendenti, a prescindere dall’orario settimanale dell’orario adottato. Per coloro che sono in 5 servizio durante parte dell’anno, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanto sono i mesi interi di servizio, computandosi come mese intero un periodo pari o superiore a 15 giorni. Il periodo annuale di ferie matura mensilmente e va goduto con le modalità di cui alla legge 66/03 e successive modifiche. In caso di inizio licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dimissioni, il lavoratore prestatore d’opera ha diritto alle ad un’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione non godute proporzionata ai mesi interi dodicesimi del periodo di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori prestato nell’anno, ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsusensi della Legge 66/2003. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le periodo di ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; matura anche in caso di assunzione in corso d’annoassenza per malattia, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore infortunio o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo maternità e durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareviene goduto durante la sospensione dell’attività della PUG. Eventuali giorni di ferie non goduti nell’anno di maturazione dovranno essere utilizzati, improrogabilmente, entro il lavoratore avrà mese di febbraio dell’anno successivo. Delle eventuali richieste relative al periodo di utilizzo dei giorni feriali si terrà conto compatibilmente con le esigenze del servizio. Se durante le ferie insorgesse una malattia di durata pari o superiore a 5 giorni, le ferie verranno interrotte, con l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, comunicazione entro 24 ore dall’inizio dell’insorgere della malattia e con attestazione della stessa entro i successivi due giorni dal rilascio del certificato medico dell’Ufficio Sanitario locale o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva del medico locale abilitato alle prestazioni S.S.N. Per la tutela delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferielavoratrici madri, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativadisciplina della maternità obbligatoria e facoltativa dal servizio, e dei congedi parentali si rinvia ‐ in via generale ‐ al T.U. approvato con X.Xxx. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori151/2001 e Legge 24 dicembre 2007 n. 247 e successive integrazioni e modifiche.

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Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornipuò superare le 3 settimane. In Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interofrazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo L’epoca delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle sarà stabilita secondo le esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, contemporaneamente per qualsiasi motivol’intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell’art. 22 del presente CCNL, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura sono computabili come ferie, per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio cui si darà luogo al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione corrispondente prolungamento del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionaleferiale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperareTale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenutepraticargli, sia per il rientro in sede sia che per l’eventuale il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viaggio. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località ove godeva di riposo, non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sostitutivo delle ferie stessematurate. Per i lavoratori assenti Al lavoratore che all’epoca del rapporto delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per malattia non avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l’azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all’epoca della maturazione del precedente periodo immediatamente precedente la richiesta feriale oppure dal giorno dell’assunzione. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solareprestato, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in tale misura cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni ecceziona li il godimento delle ferie non comprendendo avvenga durante l'anno di maturazione, le xxxxx stesse dovranno essere completate non oltre i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni6 mesi successivi. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 52. In caso di inizio o di cessazione eccezionali esigenze che comportino il richiamo del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; sede. Nota a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoriverbale. Le ferie maturate parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente CCNL e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e trattamenti precedenti, per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo impiegati 4 giornate di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi sono state trasformate in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente permessi retribuiti (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.vedi

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale con la retribuzione commisurata all’orario con- trattuale pari a 180 ore a far data dal 1-7-1990. Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai mesi di servizio prestato nell’anno solaresensi dell’art. 14 della legge 19-1-1955, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annon. 25, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 dovrà essere inferiore a 30 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri Comunque agli operai e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendaagli apprendisti, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica abbiano maturato il diritto alle ferie maturateintere, spette- ranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Si computano, nell’anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giu- stificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell’anno. L’epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-otto- bre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere 30 Contratto grafica ed editoria effettuato al di fuori di tale periodo. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il preavviso non può essere considerato periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva . Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel danno luogo al relativo trattamen- to economico, senza prolungamento del periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriferiale.

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Samples: Contratto Metalmeccanici

Ferie. Il lavoratore ha diritto per A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno ad un periodo di ferieriposo retribuito di giorni 26 lavorativi. Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo. Tale periodo va goduto almeno per due settimane, proporzionale ai consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di servizio prestato nell’anno solarematurazione. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoal fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, quando l’orario settimanale su sua richiesta e accordo del datore di lavoro lavoro, è ripartito possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Il periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto. Le ferie non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annoperiodi di preavviso o di malattia. Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività. Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, quando l’orario settimanale intendendosi per mese intero la frazione di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 mese superiore a 15 giorni. In caso di inizio licenziamento o di cessazione dimissioni, qualunque sia l’anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenuteal quale ha diritto, sia quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta l’anno di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricompetenza.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeter- minato (con paga mensilizzata) spetta, per ogni anno ad di servizio prestato con orario di lavoro sui 6 giorni settimanali presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di 26 giornate lavorative, ovvero 169 ore annue. Nel caso di settimana corta con orario distribuito sui 5 giorni spetta per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito di 21,67 giorni lavorati- vi, ovvero 169 ore annue. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani dai 16 ai 18 anni, in base alle vigenti norme di legge il periodo di ferie non può essere inferiore a 30 giorni. Il datore di lavoro, al fine di garantirne l’effettivo godimento, entro il 31 mar- zo di ciascun anno concorderà con i propri dipendenti il calendario annuo delle ferie, tenendo conto anche degli interessi e dei desideri dei lavoratori. In caso di mancata programmazione del calendario di cui sopra, il lavo- ratore ha facoltà di scegliere a sua discrezione un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solareanche frazionato, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; pari a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriannue.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio effettivamente prestato ad un periodo di ferieriposo, proporzionale ai mesi con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando . Qualora l’orario settimanale fosse concentrato in 5 giornate, il lavoratore ha diritto ad un numero complessivo di lavoro è ripartito in 6 giorni; - giorni proporzionalmente ridotto a 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale detta misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuri- partizione settimanale. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendadall’azienda sulla base di una programmazione di massima predisposta annualmente, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. L’estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavora- tore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come dodicesimo intero; per la determinazione dei ratei in dodicesimi si arrotondano all’unità inferiore le frazioni pari o inferiori ai 50 centesimi e all’unità superiore le frazioni superiori ai 50 centesimi. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto pos- sibile, dal personale in servizio durante l’orario normale, senza alcuna correspon- sione di indennità. Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunica- zione alla Direzione ed inviare il certificato medico nei termini previsti dall’art. 33 del presente CCNL; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori dal proprio domicilio abituale, sia in Italia che all’estero, deve ugualmente comunicare al datore di lavoro nei termini previsti dall’art. 33 del presente CCNL, anche attraverso fax, il suo stato di malattia, segnalando nel contempo l’esatto recapito presso il quale possono essere effettuati ai sensi di legge eventuali controlli; fa, inoltre, seguire il più presto possibile, secondo le regole previste, la relativa certificazione. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale delle ferie entro l’anno, le stesse vanno godute, a guarigione avvenuta, anche nell’anno successivo. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ser- vizio vanno fruite entro il 30 aprile primo semestre dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.LsgD.Lgs. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto In deroga a quanto previsto dall’art. 33 CCNL 22.02.2017, per ogni anno ad un quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza Parte Prima Sezione Terza Addetti Contact Center Vendite, la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferieferie è costituita dalla retribuzione di cui all’All. n. 4/B del citato CCNL, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: nonché da un importo pari a tanti 256.mi - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo quanti sono i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, da riparametrare in 5 giorni. In caso di inizio diminuzione (fa eccezione il passaggio da 4 ore giornaliere a tre ore e mezza giornaliere come da accordo 24.1.2006) o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione aumento dell’orario di lavoro multiperiodale e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato. Dal divisore verranno esclusi i periodi di maternità/paternità, congedo parentale e aspettative e cambiamenti temporanei di mansione. Tale normativa si applica anche nell’anno di assunzione. Ai fini del calcolo della media provvigionale ferie e malattia, nel caso in cui all’art. 23ci siano congedi di maternità, comma 8malattie gravi, i criteri congedo parentale e cambiamenti temporanei di mansione cadenti nei periodi di riferimento, la stessa media provvigionale ferie non potrà essere inferiore al 70% del valore maturato prima dell’assenza per maternità e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsualtre sopraccitate evenienze. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere Qualora nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore riferimento i giorni effettivamente lavorati siano inferiori o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoropari a 60 gg, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento del calcolo della visita media provvigionale ferie e malattia, si prenderà il valore percepito nei 12 mesi lavorati di controllo dello stato norma continuativamente prima dell’assenza di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperarematernità, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia rivalutato anno per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorianno dell’incremento provvigionale dell’area vendite.

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Samples: Accordo Sulla Partecipazione Agli Utili 3.3.2006 44

Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferieferie retribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi; tale periodo di ferie è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. I sabati sono considerati giorni feriali lavorativi. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, proporzionale ai mesi salvo ovviamente urgenti necessità di servizio prestato nell’anno solarecarattere aziendale. Possibilmente, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoalmeno due terzi del periodo di ferie spettanti sono assegnati, quando l’orario settimanale su richiesta del dipendente, in un periodo dell’anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativiaccordo con le RSA/annoRSU, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornidandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il lavoratore ha diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. In tale occasione, nel computo dei dodicesimi la frazione di mese non inferiori superiore ai 15 giorni sono computate varrà come mese intero. In caso intero mentre non si terrà conto di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore quella pari o per disposizione del datore di lavoroinferiore a 15 giorni. L’assegnazione delle ferie non può avere potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del sono computate nel periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesseannuali. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente dipendenti che attuano la richiesta settimana corta le ferie non possono iniziare nella giornata di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorisabato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai dipendenti della FORM per ogni anno ad di effettivo servizio prestato spetta un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito della durata di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) 30 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, di scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, oppure di sospensione del servizio per qualsiasi motivososte stagionali, ove non pregiudica sia maturato il diritto alle ferie maturate. Il decorso all’intero periodo di ferie, al lavoratore spettano tanti dodicesimi delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero superiore ai quindici giorni. Le ferie non potranno essere effettuate in ospedale periodo di preavviso. Le ferie avranno normalmente carattere continuativo e non potranno avere inizio in giorni festivi o in casa giorni di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorniriposo settimanale. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione La scelta del periodo feriale verrà stabilita di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo comune accordo compatibilmente con le esigenze di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperareservizio. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda la Fondazione è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenutead usargli, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale il ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di trascorreva le ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativail trattamento di trasferta. Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali anche nell’ipotesi di coincidenza con i periodi di adozione della settimana corta. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o stagionale ovvero con contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale l’indennità sostitutiva ferie verrà liquidata in forza alla data base ai mesi di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorieffettivo servizio prestato nell’anno moltiplicati per il coefficiente 2,46.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale Di Lavoro Per I Dipendenti Della Form

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio prestato nell’anno solarenon sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, nelle seguenti misure: - 26 (ventiseiil computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.52 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni lavorativi/annotrenta, quando l’orario settimanale un ulteriore periodo di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 quindici giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornidi cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di inizio o di cessazione occasione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta godimento del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta decorre a rimborsargli le spese effettivamente sostenutefavore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.41. Al lavoratore che, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva all’epoca delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie spettanti per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in forza sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre, a cinque giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei CCNL precedente- mente applicatiturni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge al Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove superioriautorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma 5, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate All’aiop, All’aris E Alla Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 1998 2001

Ferie. Il Art. 98 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensive dei relativi sabati e domeniche. Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto per ogni anno ad di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore ha in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi del lavoratore di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni completare il periodo successivamente e al rimborso di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità spese documentate sostenute per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoririentro. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; sono sospese in caso di assunzione in corso d’annoricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente abbia assolto agli obblighi di comunicazione, di comunicazione e certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigentied altri adempimenti richiesti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareIn tal caso, il lavoratore avrà l’obbligo diritto al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 93 In occasione di presentarsi matrimonio, ai lavoratori non in servizio al prova e con contratto superiore ai 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di ferie precedentemente fissatocongedo matrimoniale, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di maturazione) dei periodi di ferie da recuperarematrimonio. Qualora Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente qualificato percepirà la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriretribuzione lorda mensile normale.

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Samples: www.cidec.it

Ferie. Il lavoratore in possesso di una anzianità non inferiore a dodici mesi presso l’impresa ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie retribuite pari a 28 giornate di calendario, proporzionale ai mesi pari a quattro settimane (160 ore lavorative per orario contrat- tuale di servizio prestato nell’anno solare40 ore settimanali, nelle seguenti misure: - 26 168 ore lavorative per orario contrattuale di 42 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. La maturazione del rateo mensile di ferie avviene in ordine ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno per ogni mese di lavoro. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero. Il periodo feriale verrà programmato in tempo utile contemperando le esi- genze aziendali e quelle dei lavoratori. Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda e dei lavoratori dipendenti, è facoltà dell’Azienda stabilire i termini di godimento delle ferie pari a tre setti- xxxx, (ventisei) giorni lavorativi/annoprevia consultazione con i rappresentanti dei lavoratori al fine di pro- durre un programma generale), quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno mentre il lavoratore ha disporrà e pianificherà la quarta settimana, facendo esplicita notifica all’Azienda stessa. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi. Il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-ratairrinunciabile. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante coincide con il periodo di ferie, l’azienda con certificazione regolar- mente trasmessa all’Azienda, superiore a giorni 5 o con qualsiasi prognosi in presenza di ricovero in struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, ne so- spende il godimento, fatti salvi i casi in cui I’Inps o l’ASL, per richiesta dell’Azienda o autonomamente, accertino che il tipo di malattia diagnosticata è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva compatibile con la funzione propria delle ferie stessedi recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro. Per In ambedue i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel casi di cui sopra, il periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti non goduto sarà utilizzato in forza dei CCNL precedente- mente applicatiun momento successivo, ove superioriprevio accordo con l’Azienda. In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodice- simi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell’anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di lavoro è ripartito in 5 giornidue settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di maturazione, in tale misura non comprendendo le stesse potranno essere fruite entro i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno eccezionali esigenze che comportino il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia richiamo del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a rimborsargli causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38) Le parti sollecitano gli enti e le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva imprese cooperative a favorire la fruizione di periodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le esigenze tecnico-produttive dell’azienda e previa formale richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.lavoratore e successiva autorizzazione

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori

Ferie. Il lavoratore ha diritto per A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno ad un periodo di ferieriposo retribuito di giorni 26 lavorativi. Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo. Tale periodo va goduto almeno per due settimane, proporzionale ai consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di servizio prestato nell’anno solarematurazione. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoal fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, quando l’orario settimanale su sua richiesta e accordo del datore di lavoro lavoro, è ripartito possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Il periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto. Le ferie non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annoperiodi di preavviso o di malattia. Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività. Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, quando l’orario settimanale intendendosi per mese intero la frazione di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 mese superiore a 15 giorni. In caso di inizio licenziamento o di cessazione dimissioni, qualunque sia l’anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenuteal quale ha diritto, sia quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta l’anno di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricompetenza.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie annuali nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 ventisei (ventisei26) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; fermo restando che la settimana lavorativa - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro multiperiodale settimanale - è comunque considerata di cui all’artsei (6) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 23, comma 8, i criteri Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le modalità per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il computo delle periodo di ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuesso comprese. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta continuativo e non può avere inizio in giorni festivi né nella giornata di sabato per le aziende che abbiano attuato la concentrazione dell’orario di lavoro nei primi cinque (5) giorni della settimana. Nel fissare l’epoca delle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore di usufruire di almeno due (2) settimane continuative, sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Comunque, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendaai lavoratori che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratorispettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità di servizio. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in Nel caso di assunzione risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, ai lavoratori non in corso d’anno, prova spetta il compenso per le ferie relative all’anno maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell’anno il compenso è proporzionato ai mesi interi di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoroanzianità. L’assegnazione delle ferie non può avere aver luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoromalattia con ricovero ospedaliero, per qualsiasi motivoregolarmente comunicata e certificata, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio sopravvenuta durante il periodo di delle ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per ne interrompe il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioridecorso.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per oallsa spreesrtazvioanen Per ogni anno ad di servizio spetta al Dirigente un periodo di ferieferie pari a 30 giorni lavorativi nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - o 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale nel caso di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale settimana lavorativa di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura al quale non comprendendo può rinunciare. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche e i giorni lavorativi non lavorati festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. Le ferie possono essere rinviate o interrotte per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in esigenze di servizio; possono essere interrotte per accertata malattia o infortunio che dia luogo a ricovero o che si protragga per un periodo superiore a 5 giorni. In caso di inizio rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, le spese sostenute dal Dirigente sono a carico dell’Amministrazione. Fermo restando il principio dell’irrin eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23parte, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile 1° sesumcceessstivor, veerràdcoerrlisplo’staa, npenr iol periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese dell’anno successivo a quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. manc La risoluzione del rapporto di lavororapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso In caso di risoluzione nel alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. L’assegnazione delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero non può avvenir Pertanto, in ospedale o in casa caso di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo preavviso lavorato, si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.da

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dirigenti Dei Consorzi Ed Enti

Ferie. Il Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto per ogni anno ad a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 91 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, proporzionale ai mesi verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di servizio prestato nell’anno solareriposo. Ogni periodo settimanale, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale in presenza di un orario di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 5 giorni, in tale misura non comprendendo i caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornilavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di inizio o di cessazione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23nuovo periodo feriale, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie All’operaio che non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica abbia maturato il diritto alle ferie maturate. Il decorso intere spetterà 1/12 delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia per ogni mese o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in ospedale o in casa applicazione delle specifiche disposizioni di cura per almeno due legge. I giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareeventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie precedentemente fissatonon godute, oppure calcolata nella misura della retribuzione in atto al terminemomento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso le aziende favoriranno il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello godimento consecutivo di maturazione) dei periodi quattro settimane di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante coincidenza con il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorifermata collettiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferieferie retribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, proporzionale ai mesi in caso di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale orario di lavoro è ripartito distribuito su sei giorni, e di ventidue giorni feriali lavorativi in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni. Tale periodo di ferie è ripartito incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e in 5 giornisostituzione delle festività religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. Possibilmente, almeno due terzi del periodo di ferie spettanti sono assegnati, su richiesta del dipendente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati un periodo dell’anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il lavoratore ha diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non godute in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. In tale occasione, nel computo dei dodicesimi la frazione di mese non inferiori superiore ai 15 giorni sono computate varrà come mese intero. In caso intero mentre non si terrà conto di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore quella pari o per disposizione del datore di lavoroinferiore a 15 giorni. L’assegnazione delle ferie non può avere potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del sono computate nel periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionaleannuali. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli convenuta tra le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriParti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie di servizio prestato nell’anno centonovanta ore lavorative retribuite per anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione occasione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 43. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il diritto all'intero periodo di ferie, l’azienda è tenuta per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a rimborsargli le spese effettivamente sostenutenorma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a quindici giorni sono considerate mese intero. Il dipendente ha diritto per ciascun anno, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva sostituzione delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore festività soppresse, a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta 32 ore di permessi retribuiti da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità durata dei turni di ferie spettanti sono stabiliti dall'Organizzazione secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore al 50% del monte ore, sentito l'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono assegnate dall'Organizzazione in forza qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei CCNL precedente- mente applicatipresidi, ove superioriautorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le 32 ore di cui al II° comma del presente articolo, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall'Organizzazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. L’insorgenza della malattia, regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio, interrompe il decorso delle ferie.

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Samples: www.fpscagliari.it

Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie di servizio prestato nell’anno ventidue giorni per ogni anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) a cui si aggiungono ulteriori due giorni lavorativi/annoper festività civili e religiose soppresse, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) fruibili a giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniinteri o a mezze giornate. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo La contabilità delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuè gestita ad ore. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, esso è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendadall’Azienda sulla base di una programmazione predisposta dall’Azienda medesima, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le Il dipendente deve usufruire del congedo ordinario per ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile nel corso dell’anno successivo quello di maturazionesolare, eccetto nei casi previsti dal C.C.N.L. Federcasa. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’artSi applica l’art. 10 del D.LsgD.Lgs. n. 66/2003, deve intendersi l’anno come modificato dal D.Lgs. 213/2004, che disciplina la fruizione delle ferie da parte del lavoratore, in particolare: - il diritto del lavoratore ad un periodo annuale minimo di calendario4 settimane di ferie; in - il diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione (le due settimane devono essere consecutive, a richiesta del lavoratore); - la possibilità di fruire del restante periodo di due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione; - il divieto di monetizzazione delle 4 settimane di xxxxx xxxxxxxxx, salvo il caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle . Le richieste di ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigentipermesso devono essere inviate al proprio Responsabile utilizzando il programma InPratica. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, A sua volta il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione Responsabile deve procedere alla vistatura delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data quotidianamente al fine di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioripoter giustificare l’assenza tempestivamente.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Ferie. Il lavoratore ha diritto per A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno ad un periodo di ferieriposo retribuito di giorni 26 lavorativi. Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue, proporzionale ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e successive modifiche, ed ogni patto contrario è nullo. Tale periodo va goduto almeno per due settimane, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di servizio prestato nell’anno solarematurazione. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoe tenuto conto di quelle dei lavoratori, quando l’orario settimanale è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre. La determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. Nel caso di lavoratore extracomunitario che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è ripartito possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Il periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto. Le ferie non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annoperiodi di preavviso o di malattia. Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività. Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, quando l’orario settimanale intendendosi per mese intero la frazione di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 mese superiore a 15 giorni. In caso di inizio licenziamento o di cessazione dimissioni, qualunque sia l’anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenuteal quale ha diritto, sia quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta l’anno di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricompetenza.

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Samples: www.assipan.it

Ferie. Il lavoratore La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art 18. All’operaio che non ha diritto maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni anno ad un mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 40 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, . Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19. Le suddette norme contenute nell’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie. La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti misureipotesi: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni; - 22 (ventidue) malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore dipendente assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioricontrattuali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio effettivamente prestato ad un periodo di ferieriposo, proporzionale ai mesi con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando . Qualora l’orario settimanale fosse concentrato in 5 giornate, il lavoratore ha diritto ad un numero complessivo di lavoro è ripartito in 6 giorni; - giorni proporzionalmente ridotto a 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale detta misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuri- partizione settimanale. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendadall’azienda sulla base di una programmazione di massima predisposta annualmente, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. L’estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavora- tore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come dodicesimo intero; per la determinazione dei ratei in dodicesimi si arrotondano all’unità inferiore le frazioni pari o inferiori ai 50 centesimi e all’unità superiore le frazioni superiori ai 50 centesimi. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto pos- sibile, dal personale in servizio durante l’orario normale, senza alcuna correspon- sione di indennità. Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunica- zione alla Direzione ed inviare il certificato medico nei termini previsti dall’art. 35 del presente CCNL; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori dal proprio domicilio abituale, sia in Italia che all’estero, deve ugualmente comunicare al datore di lavoro nei termini previsti dall’art. 35 del presente CCNL, anche attraverso fax, il suo stato di malattia, segnalando nel contempo l’esatto recapito presso il quale possono essere effettuati ai sensi di legge eventuali controlli; fa, inoltre, seguire il più presto possibile, secondo le regole previste, la relativa certificazione. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale delle ferie entro l’anno, le stesse vanno godute, a guarigione avvenuta, anche nell’anno successivo. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio ser- vizio vanno fruite entro il 30 aprile primo semestre dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.LsgD.Lgs. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.CAPITOLO 8‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore. Al personale di cui alla lett. a), comma 1 del successivo art. 59 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni 30, un ulteriore periodo di 15 giorni, di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, proporzionale ai mesi decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al suc- cessivo art. 47, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio prestato nell’anno solarespetta, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoper ogni mese di servizio prestato, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornia nor- ma del comma 1 del presente articolo. Il dipendente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore sostituzione delle festività soppresse, ha diritto alle inoltre a 4 giornate di ferie in proporzione ai mesi interi da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di servizio prestati; a tal fine ferie sono stabiliti dall’amministrazione, previo esame con le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale rappresentanze sinda- cali di cui all’art. 2375, comma 8sulla base di criteri fissati entro il 1° trimestre di ogni anno, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto congiuntamente con la rsudirezione sani- taria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del di- rettore sanitario. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratoreLe rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendaove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve 5 giornate, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36della azienda. Non è ammesso il mancato ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto per ogni anno ad un al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie previsto dal CCNL FEDERCASA. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo La contabilità delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuè gestita ad ore. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, esso è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendadall’Azienda sulla base di una programmazione predisposta dall’Azienda medesima, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le Il dipendente deve usufruire del congedo ordinario per ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile nel corso dell’anno successivo quello di maturazionesolare, eccetto nei casi previsti dal CCNL Federcasa. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’artSi applica l’art. 10 del D.LsgD.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004, che disciplina la fruizione delle ferie da parte del lavoratore, in particolare: - il diritto del lavoratore ad un periodo annuale minimo di 4 settimane di ferie; - un primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione: se così richiesto da parte del dipendente, deve intendersi l’anno essere goduto in maniera continuativa; è quindi indispensabile che il dipendente lo richieda per tempo, così da consentire alla Società di calendarioorganizzarsi; in - la possibilità di fruire del periodo residuo di ferie non usufruito nell’anno, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione - il divieto di monetizzazione delle 4 settimane di ferie garantite, salvo il caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle . Le richieste di ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigentipermesso devono essere inviate al proprio Responsabile utilizzando la procedura prevista nel portale del dipendente. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, A sua volta il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione Responsabile deve procedere alla vistatura delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data quotidianamente al fine di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioripoter giustificare l’assenza tempestivamente.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. 19 Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di ma turazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operat ore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore pari o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam sarà considerata come mese intero; le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorifrazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Ferie. Il lavoratore Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di riposo (ferie, proporzionale ai mesi ) nella misura di servizio prestato nell’anno solare, 4 settimane. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo l’orario contrattuale. Nelle aziende nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando quali l’orario settimanale di lavoro è sia ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in su 5 giorni, 5 giorni equivarranno ad una settimana di ferie. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall’epoca in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati cui fu maturato il diritto alle ferie per ef- fetto l’anno precedente. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un’eventuale diversa collocazione della ripartizione settimanale dell’orario terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in 5 giornitempo utile tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno ferie collettive, all’operaio che non abbia maturato il lavoratore ha diritto alle ferie intere spetterà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. Per l’eventuale frazione di mese non inferiori ai superiore a giorni 15 giorni sono computate come mese interospetterà all’operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. In caso di attuazione dell’orario licenziamento o di lavoro multiperiodale dimissioni, qualora l’operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di cui all’artferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. 23, comma 8, i criteri e le modalità per Per l’eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all’operaio medesimo il computo godimento di un dodicesimo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendalestesse. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, previo esame congiunto con la rsusenza prolungamento del periodo feriale. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratoreperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro salvo il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spet- tano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi ef- fetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infor- tunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concorda- to col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il la- voratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibil- mente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la frui- zione di lavoro è ripartito in 5 giornidue settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di maturazione, in tale misura non comprendendo le stesse potranno essere fruite entro i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni18 mesi suc- cessivi al termine dell’anno di riferimento. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dal- l’art. 52. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno eccezionali esigenze che comportino il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia richiamo del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente so- stenute a rimborsargli causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione nor- mativa tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38) Le parti sollecitano gli enti e le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva imprese cooperative a favorire la fruizione di periodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extra- comunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la e dei permessi retri- buiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le esigenze tec- nico-produttive dell’azienda e previa formale richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorilavoratore e suc- cessiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il II lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferieferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni la- vorativi per 5 giorni lavorativi a settimana. In occasione della programmazione delle ferie le aziende ed i rappresentanti dei la- voratori esamineranno eventuali richieste del personale tenendo conto delle esigenze tipiche del servizio e del fatto che le ferie stesse debbono essere distribuite in due fra- zioni di cui una nel periodo estivo. Nel periodo 1/6-30/9 l’impresa assicurerà, proporzionale ai mesi comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale il godimento di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale 2 settimane continuative di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie. In caso di inizio licenziamento comunque avvenuto o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dimissioni, il lavoratore ha avrà diritto alle alla liquidazione delle ferie in proporzione ai mesi interi maturate con corrispondenti quote di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interoretribuzione globale. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’artrichiamo in servizio nel corso del periodo delle ferie, al lavoratore saranno rimborsate le eventuali spese documentate derivanti dall’interruzione. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, Al lavoratore che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione all’epoca delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica abbia maturato il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il all’intero periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenuteper non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, sia spetterà un dodicesimo di ferie per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesseogni mese di servizio prestato. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel Il periodo immediatamente precedente la richiesta di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il II diritto ad usufruire in base al D.Lgs 66/03 del godimento delle ferie maturate, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL di settore, viene riconosciuto per tutti i lavoratori come segue: 2 settimane, di norma godute collettivamente in coincidenza di ferragosto. In casi particolari dovuti a motivi tecnici o ad intese raggiunte in sede aziendale, le due settimane previste per agosto saranno spostate ad altro periodo. Le restanti settimane eventualmente dovute saranno godute in periodi da definire in sede aziendale secondo le necessità tecniche del cantiere e sentite le esigenze degli operai e comunque non oltre il mese di giugno dell' anno successivo. Le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento economico per ferie in occasione dell' effettivo godimento da parte del lavoratore con retribuzione di fatto. L'impresa, pertanto, non è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile di Ferrara la percentuale dell’ 8,50% prevista dal CCNL. La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario pari a 160 ore di orario normale. Al lavoratore che non ha diritto maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni anno ad un periodo mese intero di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestatianzianità maturata presso l’impresa; a tal fine le even- tuali frazioni si considera mese intero la frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativagg. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori15.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Unico Imprese Edili Ferrara

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di fe- rie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lett. a), 1° comma del successivo art. 61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, proporzionale ai mesi decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al suc- cessivo art. 49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio prestato nell’anno solarespetta, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoper ogni mese di servizio prestato, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornia nor- ma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore sostituzione delle festività soppresse, ha diritto alle inoltre a quattro giornate di ferie in proporzione ai mesi interi da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di servizio prestati; a tal fine ferie sono stabiliti dall’amministrazione, previo esame con le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale rappresentanze sindacali di cui all’art. 2377, comma 8sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto congiuntamente con la rsudirezione sani- taria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del di- rettore sanitario. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratoreLe rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendaove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36dell’azienda. Non è ammesso il mancato ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.

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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti hanno diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno solare, comprese le ex festivita’ soppresse di cui all'art. 29 del precedente CCNL AGIDAE. Se il Santo Patrono cade in giornata lavorativa puo’ essere: - aggiunto alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto retribuito con 1/26 della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniretribuzione globale mensile maggiorato del 10%. In Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno durante l'anno, il lavoratore ha diritto alle dipendente maturera’ tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai quanti sono i mesi interi di servizio prestatilavorati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai eccedenti i 15 giorni sono computate come di calendario verranno considerati mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri intero e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratorifrazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie maturate e ordinarie non godute entro l’anno di maturazione potranno coincidere con assenza per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore maternita’ o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante puerperio ne’ con il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle Le ferie maturatesono irrinunciabili. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareha carattere continuativo e, di norma, non frazionabile in piu’ di due periodi. E' ammesso comunque il godimento di alcuni giorni in conto ferie. Compatibilmente con le esigenze dell'lstituto, potranno essere godute almeno per 1/2 nel periodo estivo. Il lavoratore avrà l’obbligo entro il mese di presentarsi in servizio al termine gennaio puo’ presentare le sue richieste preferenziali sulle modalita’ di godimento delle ferie. Il calendario delle ferie sara’ definito dalla Direzione, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno sentite le R.S.U. Le ferie possono essere godute entro il mese di aprile dell'anno seguente. Agli effetti del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il computo del periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenutela settimana, quale sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, e’ comunque considerata di 6 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorilavorativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Tutto il personale ha diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i pari a 28 giorni lavorativi non lavorati che maturano dal 1' settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo. Durante il periodo delle ferie estive il giorno di sabato è considerato lavorativo per ef- fetto della ripartizione tutti i dipendenti, a prescindere dall'orario settimanale dell’orario adottato. Per coloro che sono in 5 servizio durante parte dell'anno, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanto sono i mesi interi di servizio, computandosi come mese intero un periodo pari o superiore a 15 giorni. Il periodo annuale di ferie matura mensilmente e va goduto con le modalità di cui alla legge 66/03 e successive modifiche. In caso di inizio licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dimissioni, il lavoratore prestatore d'opera ha diritto alle ad un'indennità sostitutiva delle ferie in proporzione non godute proporzionata ai mesi interi dodicesimi del periodo di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori prestato nell’anno, ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsusensi della Legge 66/2003. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le periodo ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; matura anche in caso di assunzione in corso d’annoassenza per malattia, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore infortunio o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo maternità e durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperareviene goduto durante la sospensione dell'attività della PUG. Eventuali giorni di ferie non goduti nell'anno di maturazione dovranno essere utilizzati, improrogabilmente, entro il lavoratore avrà l’obbligo mese di presentarsi in servizio febbraio dell'anno successivo. Delle eventuali richieste relative al termine del periodo di utilizzo dei giorni feriali si terrà conto compatibilmente con le esigenze del servizio. Se durante le ferie precedentemente fissatoinsorgesse una malattia di durata pari o superiore a 5 giorni, oppure al terminele ferie verranno interrotte, se successivo, con l'obbligo di comunicazione entro 24 ore dall'inizio dell'insorgere della malattia e con attestazione della stessa entro i successivi due giorni dal rilascio del certificato medico dell'Ufficio Sanitario locale o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.medico locale abilitato alle prestazioni S.S.N.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente Della

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo I giorni di ferieferie durante l’attività didattica sono concessi, proporzionale ai mesi compatibilmente con le esigenze di servizio prestato nell’anno solaredal dirigente Scolastico. Entro il 15 aprile il Dirigente scolastico comunica al personale il numero di addetti (AA e CS) necessario per soddisfare le esigenze di servizio nei periodi estivi; il personale presenta le proprie richieste entro il 30 aprile. Il piano ferie del personale ATA è definito entro il 15 maggio sulla base delle esigenze dell’Istituzione scolastica e delle richieste del personale. Il D.S.G.A. provvede alla elaborazione definitiva del piano e alla successiva pubblicazione all’albo della scuola entro il 30 maggio. Per garantire comunque il servizio minimo, nelle seguenti misureil numero di presenze in servizio nei periodi di interruzione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ecc.) di norma è: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giornin° 4 collaboratori scolastici nel plesso sede o da utilizzare nelle succursali; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annon° 3 assistenti amministrativi. Se le richieste individuali non si conciliano con le specifiche esigenze di servizio, quando l’orario settimanale fatto salvo ricorso all’accordo tra le parti, si procederà al sorteggio; le persone sorteggiate non verranno inserite nel sorteggio dell’anno scolastico successivo. La variazione del piano ferie può avvenire solo in presenza di lavoro è ripartito in 5 giorniinderogabili necessità sopravvenute, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorninel rispetto dei turni già assegnati al restante personale e fatte salve le esigenze di servizio. In caso di inizio particolari esigenze di servizio o di cessazione del rapporto motivate esigenze di lavoro carattere personale e di malattia che abbiano impedito il godimento delle ferie in tutto o in parte nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle scolastico di riferimento, le ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; saranno fruite a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno dipendente di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite norma entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesuccessivo. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; Il personale ATA con contratto in caso di assunzione in corso d’anno, le scadenza al 30 giugno ha pieno diritto a fruire delle ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-ratamaturate durante il contratto. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento mancata autorizzazione delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore esigenze di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere servizio darà luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche alla monetizzazione ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del sensi dell’art.41 CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriScuola 2018.

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Samples: iccastiglioneto.edu.it

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie annuali nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) ventisei giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro multiperiodale settimanale – è comunque considerata di cui all’artsei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 23, comma 8, i criteri Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le modalità per festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il computo delle periodo di ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuesso comprese. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in Nel caso di assunzione in corso d’annolavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, le ferie relative all’anno al fine di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie utilizzarlo per rinuncia del lavoratore o per disposizione un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro. L’assegnazione , è possibile l’accumulo delle ferie non può avere luogo durante il nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di preavvisoferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. La Chiarimento a verbale Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso l’indennità sostitutiva delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata fatto di almeno sette giornicui all’art. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori187.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo con- cordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comun- que, il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni ec- cezionali la fruizione di lavoro è ripartito in 5 giornidue settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di maturazione, in tale misura non comprendendo le stesse potranno essere fruite entro i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52. In caso di inizio o di cessazione eccezionali esigenze che comportino il richiamo del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto lavora- tore dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a rimborsargli causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impie- gati 4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38). Le parti sollecitano gli enti e le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva imprese cooperative a favorire la frui- zione di periodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le esigenze tecnico-produttive dell’azienda e previa formale richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorilavoratore e successiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi. Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, proporzionale ai mesi da godersi entro l’anno solare. Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di servizio prestato nell’anno solareciascun anno nelle forme concordate tra l’amministra- zione della struttura sanitaria e il direttore sanitario, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornisentito il medico responsabile, in tale misura non comprendendo modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono essere godute entro i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2004. In caso mancanza di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie tale richiesta è facoltà dell’amministrazione assegnarle in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni qualunque momento, previo parere della Direzione sanitaria. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate come mese interonelle ferie. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate Per eccezionali esigenze di servizio vanno fruite entro l’amministrazione, d’intesa con il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003direttore sanitario, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante rinviare il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica ferie programmato e/o richiamare in servizio il diritto alle ferie maturate. Il decorso medico già in ferie; in tal caso l’amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell’annullamento delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie richiamo da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesseesse. Per i lavoratori assenti casi nei quali l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per malattia superiore a 15 il medico part time, il computo dei giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorideve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. In difetto di tale comunicazione il periodo stesso sarà disposto d'ufficio. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore pari o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam sarà considerata come mese intero; le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorifrazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate.

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Samples: www.cisldeilaghi.it

Ferie. Il Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto per ogni anno ad a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 90 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, proporzionale ai mesi verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di servizio prestato nell’anno solareriposo. Ogni periodo settimanale, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale in presenza di un orario di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 5 giorni, in tale misura non comprendendo i caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornilavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di inizio o di cessazione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23nuovo periodo feriale, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie All’operaio che non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica abbia maturato il diritto alle ferie maturate. Il decorso intere spetterà 1/12 delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia per ogni mese o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa frazione di cura per almeno mese non inferiore a due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto settimane. Agli effetti della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazionemalattia, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità infortunio - nell’ambito dei previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in servizio durante il periodo applicazione delle specifiche disposizioni di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorilegge.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno Con effetto dal 1° gennaio 2020, le Ferie saranno fruibili a frazioni di 15 minuti e relativi multipli. Preso atto che la normativa previdenziale INPS prevede che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento dei contributi previdenziali sulle ferie non godute relative agli anni precedenti, le Parti si accordano di stabilire piani individuali di godimento delle stesse senza arrecare danno alla necessaria operatività quotidiana dell'Azienda; tutti i capo-Area delle sedi di lavoro si impegnano ad un periodo approvare, entro il 15 marzo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/ciascun anno, quando l’orario settimanale il piano ferie dei dipendenti di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniloro competenza. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8saldo Ferie negativo, i criteri e le modalità per dipendenti hanno la facoltà di richiedere alla Direzione Risorse Umane la corrispondente trattenuta economica a cedolino paga, in modo da azzerare il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendalecontatore. Al 31 dicembre 2022, previo esame congiunto con la rsusi procederà comunque alla trattenuta dei saldi Ferie negativi oltre i 5 giorni (40 ore su base full time). Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno Nell’ipotesi di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturatel’indennità sostitutiva delle Ferie sarà calcolata secondo quanto previsto dall’Art. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione 197 del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del vigente CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioriCommercio “Quota giornaliera”.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Aon

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Entro il 31 marzo di ogni anno ad un periodo il personale presenta la richiesta di ferieferie per l’anno scolastico in corso che sono fruite, proporzionale ai mesi compatibilmente con le esigenze di servizio prestato nell’anno solareanche in modo frazionato, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i assicurando almeno 15 giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso continuativi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro riposo nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoriperiodo 1 luglio-31 agosto. Le ferie maturate sono concesse garantendo la funzionalità al settore di appartenenza del personale; in presenza di richieste di fruizione di ferie per lo stesso periodo da parte di tutto il personale si procede alla concessione sulla base del periodo fruito nell’anno precedente, in modo da operare una rotazione di tale periodo. Entro il mese di maggio il Direttore SGA provvede alla elaborazione del piano delle ferie e non godute entro l’anno ne dà comunicazione agli interessati L’autorizzazione delle ferie in difformità alla richiesta del dipendente sarà motivato con il richiamo a specifiche esigenze di maturazione servizio. Il personale a tempo indeterminato che per provate esigenze di servizio vanno fruite non ha fruito delle stesse entro il 30 aprile dell’anno 31 agosto, potrà fruirne nell’anno scolastico successivo quello e comunque non oltre il mese di maturazioneaprile. Per “anno Il dipendente è tenuto a presentare la richiesta di maturazione” ai sensi ferie per periodi superiori a quattro giorni almeno quindici giorni prima e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-ratal’amministrazione a rispondere entro sei giorni. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile richiesta per brevi periodi di cui all’artferie inferiore a 4 giorni deve essere inoltrata possibilmente almeno tre giorni prima. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie Il personale ATA può usufruire di permessi brevi per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore motivi personali di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro. L’assegnazione delle ferie I permessi brevi non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturatepossono superare complessivamente le 36 ore nell’arco dell’anno scolastico. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato tempo non lavorato per permessi brevi può essere recuperato nell’arco della stessa giornata oppure entro due mesi in accordo con il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo D.S.G.A. Il caso contrario si determina a condizione la trattenuta di stipendio. I permessi brevi possono essere concessi anche per visite mediche che non comportino l’obbligo dell’astensione dal servizio, fermo restando il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi totale di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti36 ore per anno scolastico. Qualora Tale richiesta deve essere documentata : il personale non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio è tenuto al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiorirecupero.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad Ai sensi del secondo comma dell’art. 12 del CCNL – Ferie – , all’operaio assunto a tempo indeterminato spetta un periodo di ferieferie retribuite, proporzionale ai mesi secondo il normale orario di servizio prestato nell’anno solarelavoro, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) corrispondente a 22 giorni lavorativi/annolavorativi esclusi sabati, quando l’orario settimanale domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali più 1 giorno per la festa del patrono. Per rapporti di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; inferiori all’anno verrà effettuato un calcolo proporzionale considerando a tal fine le even- tuali frazioni tutti gli effetti la frazione di mese non inferiori ai 15 superiore a quindici giorni sono computate come mese intero. In caso Il diritto alle ferie non matura per i seguenti periodi di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità assenza dal lavoro: - aspettativa non retribuita; - assenza facoltativa per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsumaternità; - servizio militare; - congedo parentale DL 151/2001. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratoreperiodo di ferie verrà di norma stabilito dal datore di lavoro, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio organizzative e delle richieste scritte di quelle dei lavoratori. Le ferie maturate lavoratori e non godute entro l’anno dovrà essere usufruito possibilmen- te nei periodi di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite stasi dei lavori e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo quello 31 dicembre di maturazioneogni anno, salvo particolari casi motivati e concordati con le Organizzazioni Sindacali. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003L’operaio potrà comunque beneficiare a sua discrezione, deve intendersi l’anno di calendario; dopo aver informato in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso tempo utile il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo 11 giorni di ferie, l’azienda è tenuta compatibilmente con le esigenze di cantiere. Il datore di lavoro può sospendere l’attività del cantiere, per più giorni consecuti- vi per una durata massima di cinque giorni di lavoro all’anno. In tale periodo, all’ope- raio a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia tempo determinato non spetta retribuzione. Al lavoratore possono essere concessi specifici permessi retribuiti per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stessetempo necessario all’effettuazione di eventuali visite sanitarie la cui durata è attestata dal medico curante. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta In dipendenza di ferieparticolari esigenze personali, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superioripossono essere concessi al la- voratore permessi non retribuiti.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori Di Sistemazione Idraulico Forestale E Idraulico Agraria

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi annui. Agli effetti del computo di tale periodo, la settimana lavorativa è da intendersi di sei giorni lavorativi. Le ferie sono irrinunciabili e in corso di godimento si interrompono in caso di sopraggiunta malattia o infortunio da comunicarsi prontamente dal lavoratore all’Azienda. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due tre periodi e, compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, proporzionale ai mesi pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro. Per ragioni di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale il datore di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annopotrà richiamare il lavoratore dalle ferie, quando l’orario settimanale fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati ferie residuo nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniil rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art. 56 del presente contratto. In caso di inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle per dimissioni ovvero licenziamento, l’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai mesi interi deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale fatto di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta 56 del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestiva- mente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà succes- sivamente (anche nell’anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla con- dizione che abbiano ripreso l’attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono con- servate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedente- mente applicati, ove superiori.presente C.C.N.L.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro