Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giornicompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, sarà considerata come mese interodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, comunque calcolati su una settimana lavorativa nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al precedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornigiornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In occasione della fruizione del periodo tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di ferie decorre esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione livello aziendale di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (unità produttiva potranno essere definiti periodi di ▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. obbligatorie fino ad un massimo di 4 giorni annui giornate continuative di permesso retribuito da aggiungersi alle calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie e da fruirsi entro l'anno solaredevono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Tali giorni Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. Al di lavoro in azienda. Per la festività nazionale fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, su richiesta del 4 novembrelavoratore, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà possono essere frazionate fino a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendaservizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Sources: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a ad un periodo annuale di ferie di 26 con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, comunque calcolati su pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una settimana lavorativa giornata di 6 giornipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione della fruizione Agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore ferie, la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇settimana, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro in aziendasettimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Per la festività nazionale Nel caso di inizio o di cessazione del 4 novembrerapporto di lavoro durante l'anno, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti durante il periodo stesso, di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitomalattia. Il periodo di ferie consecutive o collettive ha carattere continuativo e comunque non potrà eccedere le 3 settimanefrazionabile in più di due periodi. È ammesso, salvo diverse intese aziendalicomunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. L'epoca In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà stabilita definito dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto Direzione in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di servizionorma entro il mese di aprile di ogni anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui opera la lavoratrice il calendario delle attività è imposto da terzi le sospensioni dell'attività didattiche ed educative non coperte da ferie e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore lavorate non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoincidono sulla normale retribuzione. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoanno.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie di pagato pari a 26 giorni lavorativi per annolavorativi. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. La distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le alle esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici dell'azienda e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato prestato. Le frazioni di mese non superiori a 1/12 dei 14 giorni di ferie annuali previstinon saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. In caso di risoluzione del rapporto licenziamento comunque avvenuto o di lavoro alla lavoratrice e dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive, al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. La frazione In caso di mese superiore a 15 giornifestività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà considerata come mese interoprolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇fruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoprecedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Il periodo Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di unità produttiva potranno essere definiti periodi di ferie consecutive o collettive obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non potrà eccedere ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 settimanele ferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 27 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Sources: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di 26 ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: − 27 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni; − 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento, comunque calcolati su una settimana lavorativa avvenuto, o di 6 dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e collettive al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi che non ha maturato il diritto alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario intere spetterà il godimento di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola tanti dodicesimi delle festività cadenti ferie stesse quanti sono i mesi interi di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalianzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto dal teatro in sede aziendale, tenendo conto relazione alle necessità del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con tenute presenti le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratore. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e dal lavoratore non potrà avere inizio in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriegiorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, e il periodo feriale sarà ridotto in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso proporzione al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese minor orario di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestato.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure: — 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; — 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti; — 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie di 26 frazionate, 5 giorni lavorativi per annofruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca del riposo annuale, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇sarà tenuto conto, Ascensioneda parte dell’azienda, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla RSU La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la direzione aziendale frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L’assegnazione delle ferie non potrà concedere aver luogo durante il periodo di preavviso. I giorni festivi di cui all’art. 16 punti b) e c) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in sostituzione tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione aggiuntiva mensile globale di cui al presente comma fatto. Quando il corrispondente permesso retribuitolavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l’eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneQualora, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le per esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio , il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l’azienda, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l’alloggio prenotato in cui opera la lavoratrice e altra località per il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, e le richieste, in via del tutto eccezionaletal senso motivate, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.Banca Ore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giornicompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, sarà considerata come mese interodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giorni6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito54. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze non più di serviziodue periodi nell'arco dell'anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice e o al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenti in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni gg lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese relativo, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione Direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitocorrispondenti permessi retribuiti. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione Direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91° giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione Direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a ad un periodo di ferie di 26 ventisei giorni lavorativi per annolavorativi, comunque calcolati su una fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di 6 giornilavoro settimanale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 70. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di ▇▇▇▇▇ non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al Al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma corrisponderà durante il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativeNelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, e in via del tutto eccezionaledurante il periodo di ferie, la lavoratrice e media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore non sia ammesso in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasuo sostituto. In caso di richiamo in serviziolicenziamento o di dimissioni, per cause eccezionali, nel corso spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore la retribuzione per le ore prima del termine del periodo di viaggio ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il biglietto diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 49 per il lavoro straordinario. Il registro di viaggio o il rimborso chilometricocui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interosi calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di 26 ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 10 anni. Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento, comunque calcolati su una settimana lavorativa avvenuto, o di 6 dimissioni al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e collettive al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi che non ha maturato il diritto alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario intere spetterà il godimento di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola tanti dodicesimi delle festività cadenti ferie stesse quanti sono i mesi interi di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalianzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto dal teatro in sede aziendale, tenendo conto relazione alle necessità del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con tenute presenti le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratore. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e dal lavoratore non potrà avere inizio in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriegiorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, e il periodo feriale sarà ridotto in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso proporzione al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese minor orario di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestato.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti Tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto part-time o ad orario ridotto, hanno diritto a ad un periodo annuale di ferie di 26 con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorniciascun anno scolastico. In occasione della fruizione Agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e la settimana lavorativa si considera, quale che sia la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, di 6 giorni lavorativi. Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività scolastica. Nel caso di inizio o di cessazione del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario rapporto di lavoro in aziendadurante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Per la festività nazionale del 4 novembreLe ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese durante il periodo stesso, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitomalattia. Il periodo di ferie consecutive o collettive ha normalmente carattere continuativo e comunque non potrà eccedere le 3 settimanefrazionabile in più di due periodi, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadell'istituto. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e sarà definito dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo Legale Rappresentante previa consultazione con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoreR.S.I., ove stabiliteesista, sono computate nelle feriedi norma entro il mese di aprile di ogni anno. Il periodo di preavviso Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo costituiscono motivo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice aggiuntive e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricosono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca maturazione delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoanno.
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Sources: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha di- ritto ad un periodo di ferie di 26 ventisei giorni lavorativi per annolavorativi, comunque calcolati su una fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribu- zione dell’orario di 6 giornilavoro settimanale - è in ogni caso consi- derata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le do- meniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel pe- riodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio al- l’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che po- tranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante pro- grammazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di ▇▇▇▇▇ non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale nor- male retribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il perso- nale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il pe- riodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di ser- vizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In sostituzione caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavora- tore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di pre- avviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il la- voratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca suc- cessiva e il diritto al rimborso delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. spese sostenute sia per l’an- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ rientro, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e sia per tornare eventualmente al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendaluogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non precedente capoverso può essere considerato periodo di feriesostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interosi calcola dividendo per ventisei la retri- buzione mensile.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione e per un numero di giorni come di seguito specificato.
A) Lavoratori con orario settimanale ripartito su 5 giorni e turnisti su 6 giorni la settimana: 20 giorni lavorativi - sabato escluso a tutti gli effetti - con anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti; 1 giorno ulteriore per ogni anno di anzianità successivo fino ad un massimo di 24 giorni.
B) Lavoratori con orario settimanale ripartito su 6 giorni: 22 giorni lavorativi con anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti; 1 giorno ulteriore per ogni anno di anzianità successivo fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del La scelta dell'epoca di tale periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con riposo sarà fatta accordando le esigenze di servizio con i desideri del lavoratore. Non sono in ogni caso ammesse - la direzione aziendale potrà concedere in rinuncia espressa o tacita alle ferie; - la non concessione; - la sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma con compenso monetario; - l'assegnazione durante il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive preavviso. Solo nel caso di provate esigenze di servizio o collettive non potrà eccedere le 3 settimanedel lavoratore, salvo diverse intese aziendali. L'epoca il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento può slittare fino al 30 aprile dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricosuccessivo. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il pagamento delle diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie si interrompe, sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'Azienda per gli opportuni controlli, nel caso di malattia di durata non inferiore ai quattro giorni o di ricovero ospedaliero di almeno 48 ore intervenuti nel periodo delle ferie stesse. Nel corso del primo anno solare di assunzione saranno accordati tanti dodicesimi maturatidi ferie - detraibili dalle competenze di fine lavoro per la parte eventualmente fruita in più nel caso di risoluzione prima del compimento del 1° anno di servizio - quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre immediatamente successivo. La frazione Durante il periodo di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoassenza per ferie continuano ad essere corrisposti: - l'assegno ad personam e il compenso spettante ai lavoratori di cui al punto 8 dell'art. 10; - l'assegno ad personam spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42-46 ore settimanali; - le indennità turnisti secondo quanto previsto dall'art. 13; - il rimborso spese per istruzione figli; - le indennità varie previste dall'art. 21.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a ad un periodo di ferie di 26 ventisei giorni lavorativi per annolavorativi, comunque calcolati su una fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di 6 giornilavoro settimanale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di ▇▇▇▇▇ non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al Al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma corrisponderà durante il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativeNelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, e in via del tutto eccezionaledurante il periodo di ferie, la lavoratrice e media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore non sia ammesso in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasuo sostituto. In caso di richiamo in serviziolicenziamento o di dimissioni, per cause eccezionali, nel corso spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore la retribuzione per le ore prima del termine del periodo di viaggio ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il biglietto diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di viaggio o il rimborso chilometricocui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interosi calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di 26 ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni. In occasione della fruizione , i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore contrattuale che agli effetti della lavoratrice retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 5, disciplina speciale, parte prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 11 del presente articolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse intese aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al presente primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà stabilita dalla direzione aziendaleconsiderata, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9questi effetti, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso dell'anno del godimento delle stesse ad altra epocaferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1. Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate.
2. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse.
3. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità.
4. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
5. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità.
7. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
9. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente.
10. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione- disinfestazione e derattizzazione.
12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
13. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
14. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. l'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito42. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando non più di due periodi di nell'arco dell'anno. le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il ln caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può essere considerato rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In Nel caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e al lavoratore la retribuzione per le ore accordo del datore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo nell'arco massimo di ferie avrà dirittoun biennio, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonei limiti previsti dalla legge.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; - 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie di 26 frazionate, 5 giorni lavorativi per annofruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo annuale, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇sarà tenuto conto, Ascensioneda parte dell'azienda, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la direzione aziendale frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potrà concedere aver luogo durante il periodo di preavviso. I giorni festivi di cui all'art. 16, punti b) e c), che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in sostituzione tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione aggiuntiva mensile globale di cui al presente comma fatto. Quando il corrispondente permesso retribuitolavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneQualora, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le per esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio , il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in cui opera la lavoratrice e altra località per il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, e le richieste, in via del tutto eccezionaletal senso motivate, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo cumulativo delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interobanca ore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometricodelle spese relative al viaggio. La lavoratrice Nel rispetto delle normative contrattuali e il lavoratore che all'epoca legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo diverse opportunità di ferie avrà dirittoassenza retribuita contrattualmente previste, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento tenuto conto delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonecessità organizzative dell'impresa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabi- li come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente degli impiegati compatibil- mente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non e ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionaleeccezio- nale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute e costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e spese relative al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Sources: Contratto Metalmeccanici
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno 30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione-disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a ad un periodo annuale di ferie di 26 con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comunque calcolati su comprensivi delle festività soppresse previste all'art. 41 del precedente CCNL. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una settimana lavorativa giornata di 6 giornipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione della fruizione La maturazione avverrà dal 1°settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitosono irrinunciabili. Il periodo di ferie consecutive o collettive ha carattere continuativo e comunque non potrà eccedere le 3 settimanefrazionabile in più di due periodi. E' ammesso, salvo diverse intese aziendalicomunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalePer il personale assunto a tempo indeterminato, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute:
a) durante la sospensione estiva delle lezioni
b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di: - prolungata malattia estiva; - assenza per maternità nel periodo estivo; - supplenze che comprendano periodi di inattività didattica; durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro dell'aziendasettimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla lavoratrice e dal lavoratore Direzione in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze RSI/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di servizionorma entro il mese di aprile di ogni anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieEventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso L'utilizzo del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In è interrotto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoricovero ospedaliero o malattia documentata.
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Sources: CCNL Agidae 2002 2005
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore non in prova ha diritto a un periodo di ferie riposo annuale (ferie) con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi per annofatto percepita in servizio, comunque calcolati su una nella misura di 4 settimane. Il periodo sopra indicato si intende di calendario. Peraltro le festività di cui ai punti b) e c), art. 20, Testo Unificato - Comune, che cadono nei periodi feriali continuativi (almeno 1 settimana lavorativa di 6 giornicalendario), non saranno computati come ferie. In occasione della fruizione del periodo caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni ogni giorno di ferie decorre godute frazionatamente equivale a favore della lavoratrice giorni 1,2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e del lavoratore la normale retribuzione scelta dell'epoca viene fatta di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma servizio. Comunque il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalenell'anno feriale di maturazione, relativamente a 2 settimane per tanti 12simi quanti sono i mesi di servizio maturati. Agli effetti del computo delle ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendafrazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero di servizio prestato. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con Non è ammessa la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera rinuncia o la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento concessione delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In ma in caso di richiamo giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta misura corrispondente alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore giornate di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. Agli effetti del computo della retribuzione per il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per feriale ogni mese di servizio prestato giornata lavorativa equivale a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti1/6 dell'orario settimanale contrattuale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto, al momento della risoluzione del rapporto stesso, alla lavoratrice liquidazione dei 12simi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale compiuto, sempreché non abbia goduto del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei 12simi. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il godimento delle ferie, l'Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che per il rientro successivo nella località dove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dagli accordi particolari di settore. Nota a verbale. Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e al lavoratore spetterà il pagamento delle stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre 3 mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiaggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre 6 mesi beneficeranno di 2 giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori. La frazione Ai fini di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interocui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a nel corso di ogni anno solare ad un periodo di ferie di riposo - con decorrenza della retribuzione - di: - giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello dell'assunzione; - giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi. Non sono computabili come giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 13. Il riposo annuale sarà goduto normalmente nel periodo da maggio a favore della lavoratrice e ottobre. Nel fissare l'epoca del godimento delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'agente delle richieste del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇da comunicare entro il 30 aprile, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice Durante l'anno di assunzione e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono rispettivamente i mesi di servizio dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi di servizio dal 1° gennaio alla data della risoluzione del rapporto oppure la corrispondente indennità. Le frazioni non inferiori a quindici giorni saranno computate per mesi interi. Non è ammessa la rinuncia alle ferie. Il periodo annuale di ferie non può essere ridotto in proporzione ai dodicesimi maturaticonseguenza di assenze per malattia. La frazione denuncia - fatta secondo le modalità previste dall'articolo 28 - di mese superiore malattia sorta durante il periodo di ferie annuali sospende il decorso delle ferie stesse; il lavoratore avrà diritto in tal caso al rinvio delle rimanenti ferie in periodo successivo, anche oltre l'anno solare. L'agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore a 15 giornicompletare le ferie in epoca successiva e il diritto altresì al rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguenti. L'agente soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare il periodo delle ferie, sarà considerata come mese interosalvaguardando comunque un periodo minimo di 10 giorni lavorativi continuativi. A richiesta del lavoratore il periodo di ferie potrà essere frazionato in non più di tre periodi, salvo casi di particolare necessità. L'agente nello stabilire il turno delle ferie terrà presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata al personale con maggior anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute e/o familiari del lavoratore e/o carichi familiari. Sono fatte salve le migliori condizioni in atto per il personale in servizio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti Nel corso di ogni anno solare, i lavoratori dipendenti hanno diritto a diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive annuale (1) è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni. Le domeniche e le festività infrasettimanali non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalisono computabili come giorni di ferie. L'epoca La fruizione delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaledeve aver luogo nel corso dell'anno solare. Se, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le per eccezionali esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e , il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso dipendente non può essere considerato periodo fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di ferieaprile dell'anno successivo. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al abbia inizio o si estingua nel corso dell'anno, il lavoratore spetterà il pagamento delle ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall'azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno, a seguito di consultazione con le Rappresentanze sindacali. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Una volta avvenuta l'assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L'azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate.
(1) Nei valori predetti sono comprese le giornate di ferie riconosciute con Accordo Interconfederale CISPEL/ CGIL - CISL - UIL del 27 luglio 1978 a compensazione delle solennità civili differite dall'art. 1, legge n. 54/1977. Sono comprese altresì le giornate di riposo a definitiva compensazione delle festività abolite dalla citata legge n. 54/1977.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 26 160 ore retribuite pari a 4 settimane, intendendosi per tali 28 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornicalendario. In occasione della fruizione del Il lavoratore che ha superato il 5° anno di anzianità ha diritto ad un periodo di ferie decorre pari a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale 30 giorni di calendario con retribuzione di fattoragguagliata a 173 ore. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoall'art. Il 7 (festività che ricorrono nel periodo di ferie consecutive ferie) non sono considerate come ferie, e quindi non cumulabili alle stesse per cui si darà luogo ad un corrispondente della relativa indennità festiva o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalial prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendae con possibilità di scaglionamento in due tempi. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetteranno tanti dodicesimi di ferie per ogni mese quanti sono i mesi di servizio prestato a 1/12 dei prestato; conseguentemente, non saranno retribuiti i restanti giorni di ferie annuali previstiderivanti da chiusura aziendale per ferie. In caso di risoluzione del rapporto licenziamento o di lavoro alla lavoratrice e dimissioni, al lavoratore spetterà spetta il pagamento delle ferie in proporzione ai dei dodicesimi maturati. La frazione : le frazioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata superiori ai 20 giorni saranno conteggiate come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia, sia tacita o esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, ed in via eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie stesse, gli sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore in relazione all'orario normale di 40 ore e la retribuzione sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di 26 giorni lavorativi 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 19. Le assenze per annomalattia, comunque calcolati su una settimana lavorativa infortuni, i periodi di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo cura stabiliti dall'Opera Nazionale per gli Invalidi di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione Guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate computabili nelle ferie. Il periodo di preavviso ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell'impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'azienda lo impongono, il datore di lavoro e l'impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non può essere considerato periodo inferiori a giorni 15. E' in facoltà dell'impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell'epoca dell'anno di suo gradimento. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativeIl datore di lavoro ha facoltà, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in serviziotal caso, il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per cause eccezionaliil ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, nel corso dei giorni di ferie non goduti. L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie sarà corrisposta spettantegli, ha diritto alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione indennità sostitutiva per le ore i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28(*). Nel caso di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto all'intero al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l'impiegato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie avrà dirittonon godute. Qualora l'impiegato, per ogni mese al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestati nell'anno. In caso di risoluzione (*) Ai fini del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento computo dell'indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorniferie, sarà considerata come mese interola retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giornicompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore. A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, sarà considerata come mese interodi norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnicoproduttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la le festività nazionale nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, la le cui celebrazione è stata spostata celebrazioni sono state spostate alla 1a domenica del mese relativo, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitocorrispondenti permessi retribuiti. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a: - quattro settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti; - oltre 10 anni di servizio e fino a 18 anni compiuti ad un giorno aggiuntivo di ferie oltre le quattro settimane; - oltre i 18 anni di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su servizio ad una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ aggiuntiva alle quattro settimane. Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in parte del periodo feriale, avrà diritto di usufruirne nell'anno immediatamente successivo alla maturazione delle ferie non godute. Il periodo feriale avrà normalmente carattere continuativo e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e la retribuzione relativa potrà essere effettuata in via anticipata. Le ferie saranno di norma comunicate per iscritto conformemente al lavoratore spettano n. 4 programma prestabilito dall'azienda. In caso di ferie frazionate 5 giorni annui di permesso retribuito lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto, da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembreparte dell'azienda, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso degli eventuali desideri del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricolavoratore. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non ha maturato pregiudica il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstimaturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso. I lavoratori che senza giustificato motivo non rientrano dalle ferie programmate e godute alla data prevista, saranno passibili dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 70 del presente c.c.n.l.
A) Ai lavoratori già operai e già intermedi sarà riconosciuta ai fini della maturazione dei requisiti di cui al presente articolo, un'anzianità pari al 50% dell'anzianità di servizio già maturata al 31 dicembre 2007.
B) I lavoratori della categoria impiegatizia in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore forza alla data del 31 dicembre 2007 continuano a 15 giorni, sarà considerata come mese interomaturare il diritto alle ferie conformemente alla vecchia normativa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a A partire dal 1° gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per annoferie, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. In occasione della fruizione Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Nel calcolo del lavoratore la normale retribuzione predetto periodo di fattoferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. In sostituzione ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva settimane di cui al presente precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il corrispondente permesso retribuito. Il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocadetto anno. In caso di richiamo in serviziorientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricospese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non ha maturato pregiudica il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstimaturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà nel corso dell'anno, il pagamento delle dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatimesi di servizio prestati. La frazione L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di mese superiore preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Dichiarazione a 15 giorniverbale Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, sarà considerata come mese interostabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dirigenti
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Sources: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se 1"articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg. Per Fanno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, comunque calcolati su una settimana lavorativa nei primi dodici mesi dall'avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al precedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell'anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornigiornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell'anno. In occasione della fruizione del periodo tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di ferie decorre esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione livello aziendale di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (unità produttiva potranno essere definiti periodi di ▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. obbligatorie fino ad un massimo di 4 giorni annui giornate continuative di permesso retribuito da aggiungersi alle calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell'anno.
4. Le ferie e da fruirsi entro l'anno solaredevono essere godute normalmente nel corso dell'anno di maturazione. Tali giorni Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario fruite entro il 30 settembre dell'anno successivo. Al di lavoro in azienda. Per la festività nazionale fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, su richiesta del 4 novembrelavoratore, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà possono essere frazionate fino a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendaservizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell'anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell'art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Sources: CCNL Della Mobilità
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno. Ai soli fini del computo delle ferie fruite, i suddetti giorni corrispondono a 164 ore annue. La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ▇▇▇▇▇ vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia, con prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario, regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito40. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendalitenuto conto delle richieste dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 Saranno comunque garantite almeno due settimane di ferie da godere nell'anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. Ai lavoratori che ne fanno richiesta, potranno essere cumulate le ferie maturate nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendacorso di un biennio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno ai lavoratori tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenta in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 giornio 5 giorni lavorativi. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese. Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito62. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno- settembre). Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredegli enti, ove stabilite, opere ed istituti sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, in quanto maturati e non goduti. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e al del lavoratore la retribuzione per le ore a fruire di viaggio detto periodo in epoca successiva e il biglietto di viaggio diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rimborso chilometricodipendente sia stato richiamato. La lavoratrice Le ferie devono essere godute e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittovi si può rinunciare né tacitamente, né per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoiscritto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. I lavoratori che ai sensi della "deroga" non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze indipendentemente dall'anzianità di servizio. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le eventuali chiusure annuali del presidio frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Per il personale entrato in cui opera la lavoratrice e servizio o cessatone in corso d'anno, il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora conteggio per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie dodicesimi sarà corrisposta fatto con arrotondamento alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricomezza giornata superiore. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro alla lavoratrice avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e al lavoratore spetterà il pagamento non maturati. Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell’anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l’anno stesso di maturazione Il decorso delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiresta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. La frazione L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di mese superiore comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore è tenuto a 15 giorniriprendere servizio al termine del periodo feriale, sarà considerata come mese interoo a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a ad un periodo di ferie pari a 4 settimane. Tre settimane di 26 ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore. Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati qualora vi sia una distribuzione dell'orario settimanale su una settimana lavorativa di 6 5 giorni. In occasione caso di anticipo della fruizione concessione di ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane. Per le festività elencate all'art. 37 che cadano nel corso delle ferie si deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e non si presenti al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendasenza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Per il Settore occhialeria Non è ammessa la festività nazionale del 4 novembre, rinuncia o la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento concessione delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziogiustificato impedimento il godimento del periodo di ferire può essere completato, per cause eccezionali, nel corso entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di maturazione. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza giustificato motivo sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoconsiderato dimissionario.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di 26 giorni lavorativi per anno30 lavorativi, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornifermo rimanendo quanto previsto dal 5º comma dell'art. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda19. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze assenze per malattia, infortuni, i periodi di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e cura stabiliti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il lavoratorecongedo matrimoniale, ove stabilite, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computate computabili nelle ferie. Il periodo di preavviso ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell'impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'azienda lo impongano, il datore di lavoro e l'impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non può essere considerato inferiori a giorni 15. E' facoltà dell'impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell'epoca dell'anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l'impiegato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativel'impiegato, e in via al momento della cessazione del tutto eccezionalerapporto, la lavoratrice e non abbia maturato il lavoratore non sia ammesso diritto al godimento delle periodo completo di ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno. In caso di richiamo in servizioorario flessibile ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3, per cause eccezionalinonché negli altri casi di orario variabile, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca computo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato può essere rapportato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1) Il lavoratore ha diritto a ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali la settimana di 26 ferie è ragguagliata a 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi per anno, comunque calcolati a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su una settimana lavorativa di 5 (cinque) o 6 (sei) giorni. In occasione della fruizione del .
2) Dal periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice sono esclusi i giorni di riposo settimanale previsti per legge e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma contratto, che cadono nel periodo stesso. Di conseguenza il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere sarà ampliato di tanti giorni quante sono le 3 settimanegiornate appena precisate in esso incluse.
3) Le ferie possono essere interrotte dal lavoratore, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalein caso di sopraggiunta malattia, relativamente a 2 settimane fornendo tempestiva comunicazione e idonea certificazione al datore di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente lavoro
4) Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale quelle dei lavoratori, e fermo restando le esigenze facoltà del datore di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato lavoro stabilire un periodo di ferie. Qualora , pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro ò in caso di chiusura per ferie aziendali.
5) Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite entro i 18 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione.
6) Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il lavoratore dalle ferie per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso relative al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e è riconosciuto il biglietto di viaggio o diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad ottenere il rimborso chilometrico. La lavoratrice delle spese sostenute per Il rientro in sede e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. l'eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.
7) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie previsto dal presente CCNL, quanti sono i mesi di effettivo lavoro alla lavoratrice prestato e al lavoratore spetterà il pagamento le eventuali frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni per l'anno di competenza. L’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione viene calcolata dividendo la normale retribuzione per 26.
8) Durante il periodo di mese superiore a 15 giorniferie decorre la normale retribuzione.
9) Per le lavoratrici o i lavoratori che esercitano fa patria potestà su minori e che non hanno all'interno del nucleo familiare convivente l'altro genitore, sarà considerata come mese interole Imprese riconoscono un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie riposo di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione 4 settimane con decorrenza della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione corrispondente all'orario di lavoro in aziendasettimanale contrattuale. Per la festività nazionale determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 45 del 4 novembrepresente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile, e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto si considera coerente, a titolo esemplificativo, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo la regola un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive lavoro, fra giugno e settembre, o collettive non potrà eccedere le 3 settimanecontemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, salvo diverse intese aziendalie comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie sarà stabilita verrà fissata dalla direzione aziendaleDirezione previo esame, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9ai sensi del vigente accordo interconfederale, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e fermo restando R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le esigenze di serviziofestività elencate nella Prima parte dell'art. Le eventuali chiusure annuali 90 del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento presente contratto cadenti nel corso delle ferie, fra le parti verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaintende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di richiamo in servizioanticipo della concessione delle ferie, per cause eccezionalil'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, nel corso del periodo decorrerà ugualmente dalla data di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricomaturazione. La lavoratrice e il lavoratore All'operaio che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di servizio prestato mese non inferiore a 1/12 due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei giorni previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Il periodo minimo di ferie annuali previsti. In di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il pagamento delle godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione coincidenza con il periodo di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interofermata collettiva.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (1) pari a: - per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 anzianità fino a 15 anni: 4 settimane; - per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni. In occasione della fruizione del periodo relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattofrazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive all'art.44 (giorni festivi) non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo computabili come giornate di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via In caso di inizio del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà e sempreché sia stato superato il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e prova, al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo spetterà un dodicesimo di ferie avrà diritto, per ogni mese intero di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatianzianità. La frazione di mese superiore a ai 15 giorni, giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'Azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal I' gennaio di ogni anno. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo. L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione. Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie. Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. L assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall art.38 (aspettativa) e dall art. 16 (permessi per cariche sindacali- aspettativa per cariche pubbliche elettive).
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Sources: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e tutti 2 giorni;
2) oltre i lavoratori hanno diritto 10 anni e fino a un periodo 15 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e 3 giorni;
3) oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 5 settimane. In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie di 26 giorni lavorativi frazionati sono calcolati per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione ferie. A meno di fatto. In sostituzione delle 4 diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale. ▇▇▇▇▇▇▇▇Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo per un periodo minimo di 2 settimane. Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneservizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le degli eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocadesideri dell'impiegato. In caso di richiamo in servizioferie collettive, per cause eccezionaliqualora le esigenze produttive lo permettano, nel corso del periodo la terza settimana di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoagganciata alle altre due. La lavoratrice e risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il lavoratore diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese non avere ancora un'anzianità di servizio prestato di 12 mesi, competerà il godimento delle ferie in rapporto a 1/12 dei tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità. La malattia o l'infortunio non sul lavoro, regolarmente certificati e comunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni. Per gli impiegati, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo continuo 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali previsti. In caso è commisurato a:
1) fino a 10 anni di risoluzione del rapporto anzianità di lavoro alla lavoratrice servizio: 176 ore;
2) oltre i 10 anni e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fino a 15 anni di anzianità di servizio: 184 ore;
3) oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 200 ore.
1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e 2 giorni, sarà considerata come mese intero.;
2) oltre i 10 anni: 4 settimane e 3 giorni. (Omissis) Art. ... (Ferie e ROL solidali)
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (1), nella seguente misura: - per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornianzianità fino a 25 anni: 4 settimane; - per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1 giorno. In occasione della fruizione relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. I giorni festivi di cui all'art. 44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie e sempreché sia stato superato il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇prova, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendasarà considerata a questo effetto come mese intero. Per la festività nazionale il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese presente articolo, si provvederà fa riferimento a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti quanto stabilito dall'art. 29 lett.A (passaggi di domenicaqualifica). Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente Compatibilmente con le esigenze di servizio servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non rinuncia sia ammesso tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il lavoratore, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso per esigenze di richiamo in servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per cause eccezionalil'anno a cui si riferiscono, nel corso avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoesse. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non ha maturato pregiudica il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstimaturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al nel corso dell'annata, il lavoratore spetterà il pagamento delle non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatidei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio. La frazione L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di mese superiore preavviso. Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. 77 (trasferte) per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento delle ferie.
(1) Vedi nota a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.pag. (art. 48 premio di risultato)
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Sources: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 giornio 5 giorni lavorativi. In occasione della fruizione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese. Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito62. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneè stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno-settembre). Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredegli Enti, ove stabilite, Opere ed Istituti sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta alla al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, in quanto maturati e non goduti. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e al del lavoratore la retribuzione per le ore a fruire di viaggio detto periodo in epoca successiva e il biglietto di viaggio diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il rimborso chilometricodipendente sia stato richiamato. La lavoratrice Le ferie devono essere godute e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittovi si può rinunciare né tacitamente, né per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoiscritto.
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Sources: Collective Bargaining Agreement
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1º gennaio-31 dicembre), ad un periodo di ferie di riposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi lavorativi, a seconda che l'orario di lavoro sia ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per annododicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giornimentre saranno considerate mese intero quelle superiori. In occasione della fruizione del periodo di Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice siano interamente usufruite e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui secondo decimale superiore nel caso di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario pagamento per cessazione di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitorapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie consecutive o collettive spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non potrà eccedere le 3 settimanepregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, salvo diverse intese aziendaliil datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalefissata dall'azienda tenuto conto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendaservizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le rimanenti ferie possono devono normalmente essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il rinvio delle stesse ad altra epocaperiodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie sarà corrisposta alla lavoratrice resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al lavoratore la retribuzione termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ore di viaggio e ferie, fermo restando il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle diritto alle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interogodute.
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Ferie. Tutte le lavoratrici (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e tutti 2 giorni;
2) oltre i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 10 anni: 4 settimane e 3 giorni. In occasione della fruizione caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione ferie. A meno di fatto. In sostituzione delle 4 diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale. ▇▇▇▇▇▇▇▇Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo per un periodo minimo di 2 settimane. Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneservizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le degli eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocadesideri dell'impiegato. In caso di richiamo in servizioferie collettive, per cause eccezionaliqualora le esigenze produttive lo permettano, nel corso del periodo la terza settimana di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoagganciata alle altre due. La lavoratrice e risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il lavoratore diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese non avere ancora un'anzianità di servizio prestato di 12 mesi, competerà il godimento delle ferie in rapporto a 1/12 dei tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità. La malattia o l'infortunio non sul lavoro, regolarmente certificati e comunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni. Per gli impiegati, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo continuo 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali previsti. In caso è commisurato a:
1) fino a 10 anni di risoluzione del rapporto anzianità di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione servizio: 176 ore;
2) oltre i 10 anni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoanzianità di servizio: 184 ore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni4 settimane. In occasione della fruizione Il godimento continuativo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive feriale non potrà eccedere può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, salvo diverse intese aziendalicinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con secondo le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la direzione Direzione aziendale e fermo restando la rappresentanza sindacale aziendale. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dell'art. 9 parte comune, del presente C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le esigenze ferie, il trattamento di servizio. Le eventuali chiusure annuali trasferta per la durata del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieviaggio. Il periodo di preavviso tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non può essere considerato periodo di verrà computato nelle ferie. Qualora La risoluzione del rapporto per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso qualsiasi motivo dà diritto al godimento compenso sostitutivo delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaferie maturate. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiquesti effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al nel corso dell'anno il lavoratore spetterà il pagamento delle non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatimesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. La frazione Il periodo di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interopreavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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Sources: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a: - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni; - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su una settimana lavorativa di 6 giorni; - 22 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate; - 26 giorni lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): per il viaggiatore o piazzista nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate. In occasione della fruizione La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 31, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva relativa indennità di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoall'art. 31, ultimo comma. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto o per scaglioni). Il periodo di delle ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane Qualora il periodo di ferie da godere nel collettive sia inferiore alle quattro settimane (pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi, rispettivamente in caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni), previste dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il periodo 1.6/30.9residuo dovrà essere di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ nell'anno di maturazione e comunque, previo esame congiunto in sede aziendaleper un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del desiderio rapporto di lavoro in corso d'anno. La malattia che coincide con il periodo di ferie ne sospende il godimento, fatti salvi i casi in cui l'INPS o l'ASL, su richiesta dell'azienda o autonomamente, accertino che il tipo di malattia diagnosticata è compatibile con il proficuo godimento, cioè con la funzione propria delle lavoratrici ferie di recupero delle energie psico-fisiche. In ogni caso il lavoratore deve comunque assolvere agli obblighi di comunicazione, di certificazione e dei lavoratori di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e compatibilmente dalle disposizioni contrattuali. Il periodo di ferie non goduto sarà utilizzato in un momento successivo, in accordo con l'azienda. Salvo diverso preventivo accordo tra le esigenze del lavoro dell'aziendaparti, il lavoratore è tenuto a rientrare in servizio al termine delle ferie programmate o alla successiva data di termine della malattia. Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1º quadrimestre dell'anno. Le rimanenti parti s'incontreranno in sede aziendale per fissarne il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze aziendali. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo collettive, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie stabilito, spetteranno unicamente i dodicesimi delle ferie maturate, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni; i giorni residui verranno considerati permessi non retribuiti salvo accordo con la direzione aziendale e fermo restando tra le esigenze parti di servizioanticipo degli istituti contrattuali maturandi. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e Di norma il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, fatte salve diverse intese tra le parti. Qualora Quando, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzativetecniche della lavorazione, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferieferie collettive, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaepoca il godimento delle ferie stesse. In caso Le ferie sono retribuite con la retribuzione normale di richiamo fatto. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio, per cause eccezionali, nel corso del servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interostesse.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇fruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoprecedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
3. Il periodo Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno. In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2 mesi prima. Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di unità produttiva potranno essere definiti periodi di ferie consecutive o collettive obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non potrà eccedere ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 settimanele ferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
5. Le rimanenti ferie possono essere richieste sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla lavoratrice legge e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriedalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 28 sopracitato. Per tali lavoratori, ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Sources: CCNL Della Mobilità
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di 26 ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni, - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento, comunque calcolati su una settimana lavorativa avvenuto, o di 6 dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e collettive al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi che non ha maturato il diritto alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario intere spetterà il godimento di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola tanti dodicesimi delle festività cadenti ferie stesse quanti sono i mesi interi di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalianzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto dal teatro in sede aziendale, tenendo conto relazione alle necessità del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con tenute presenti le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratore. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e dal lavoratore non potrà avere inizio in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriegiorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, e il periodo feriale sarà ridotto in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso proporzione al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese minor orario di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestato.
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Sources: Employment Agreement
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano una anzianità di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana lavorativa in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. In occasione della fruizione del Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il all'articolo 29 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente permesso retribuitoprolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaledirezione, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del di lavoro dell'azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Le rimanenti Al lavoratore che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal non ha maturato il diritto dell'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoremese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, ove stabilite, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il al lavoratore non sia ammesso al consentito il godimento delle ferieferie di cui al primo comma, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaepoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie ferie, sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuito con retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni, cinque giorni di ferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Le festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall'art. 34 (▇Festività) ovvero, in alternativa, al prolungamento delle ferie stesse. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui In caso di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16 dell'art. 21 (Orario di lavoro) le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti base al particolare orario di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere lavoro fissato in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoazienda nello stesso periodo. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà stabilita dalla direzione aziendalescelto di comune accordo, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio Al fine di promuovere un effettivo godimento delle ferie residue dei lavoratori, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione Nel caso che il lavoratore venga richiamato in cui opera servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la lavoratrice rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriemancato godimento delle ferie deve essere compensato con indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti. Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e impiego nel corso dell'anno, al lavoratore spetterà saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il pagamento mancato godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiper quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore a ai 15 giorni, giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato Per i minori si fa riferimento alle norme di legge. All'inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione. I periodi di ferie saranno i seguenti:
1) lavoratori ai quali si applica la normativa OPERAI: - 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti; - 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 15 anni compiuti;
2) lavoratori ai quali si applica la normativa QUALIFICHE SPECIALI e IMPIEGATI: - 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti; - 4 settimane più un giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti; - 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni. La malattia insorta in periodo di ferie interrompe le stesse per tutta la sua durata, per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo. Dichiarazione a verbale Particolare attenzione sarà prestata dall'azienda per permettere un godimento il più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella nazione d'origine.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano un'anzianità di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana lavorativa in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. In occasione della fruizione del Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui al presente comma il all'art. 31 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente permesso retribuitoprolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaleDirezione, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda, sentite le Rappresentanze sindacali unitarie. Le rimanenti Al lavoratore che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1º comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoremese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ove stabilitea questi effetti, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il al lavoratore non sia ammesso al consentito il godimento delle feriequattro settimane di ferie di cui al 1º comma, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaepoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie ferie, sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni4 settimane. In occasione della fruizione Il godimento continuativo del periodo feriale non puo` superare le 3 settimane. Nel caso di ferie decorre frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sara` stabilita secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la R.S.U.. Per i lavoratori retribuiti a favore della lavoratrice e del lavoratore cottimo, la normale retribuzione comprendera` anche l'utile medio di fattocottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 I giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva festivi di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 9, parte comune, del presente C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie, per cui si dara` luogo al presente comma corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento puo` essere sostituito dalla relativa indennita` per mancate ferie. Qualora il corrispondente permesso retribuitolavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e` tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localita` ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viaggio. Il periodo di ferie consecutive o collettive tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita` di riposo, non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate verra` computato nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferieLa risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo da` diritto al compenso sostitutivo delle ferie maturate. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca del rapporto delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora una anzianita` di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spettera`, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione prestato, un dodicesimo del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiperiodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà giorni sara` considerata a questi effetti come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianita` maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg, comprensive delle festività abolite dalla legge. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoIstituto. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalia livello di Istituto. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaledell'Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaledi Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadell'Istituto. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale dell'Istituto e fermo ferme restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In Nel caso di risoluzione inizio o di cessazione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà durante l'anno, la dipendente o il pagamento dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni, sarà considerata come mese interoquindici non saranno considerate.
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Sources: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a giorni 31 in caso di 26 anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni lavorativi 35 per annoanzianità di servizio superiori. Tale spettanza assorbe i permessi di cui all'art. 24 del c.c.n.l. 15 novembre 2000 ed all'accordo nazionale CISPEL/FNDAI del 19 luglio 1978 (Allegato III) (1). Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del il predetto periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Nel calcolo del lavoratore la normale retribuzione predetto periodo di fattoferie sono escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui ogni caso il dirigente conserva il diritto a beneficiare dell'eventuale maggior periodo di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in maturato come impiegato presso la stessa azienda. Per la festività nazionale del Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva settimane di cui al presente precedente comma 2, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il corrispondente permesso retribuito. Il primo semestre dell'anno successivo, viene corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il mese di luglio dello stesso anno e pari, per ogni giornata di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimanefruita, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca1/26 della retribuzione mensile (1). In caso di richiamo in serviziorientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore spese di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricosostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non ha maturato pregiudica il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstimaturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà nel corso dell'anno, il pagamento delle dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatimesi di servizio prestati. La frazione L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di mese superiore a 15 giornipreavviso. Pertanto, sarà considerata come mese interoin caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Verbale di interpretazione autentica Confservizi-FEDERMANAGER 31 ottobre 2006 Le parti firmatarie del c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, si danno atto con il presente verbale che l'anzianità utile ai fini delle spettanze di ferie di cui all'art. 14, comma 1 del c.c.n.l. 21 dicembre 2004, è quella maturata in azienda anche in altra qualifica.
(1) Comma così sostituito dall'accordo 21 dicembre 2004. N.d.R.: L'accordo 16 ottobre 2019 prevede quanto segue:
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a ad un periodo annuale di ferie di 26 con corresponsione della normale retribuzione, pa- ri a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, comunque calcolati su pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una settimana lavorativa giornata di 6 giornipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione della fruizione Agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore ferie, la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇settimana, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario quale sia la distri- buzione dell'orario di lavoro in aziendasettimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Per la festività nazionale Nel caso di inizio o di cessazione del 4 novembrerapporto di lavoro durante l'anno, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti durante il periodo stesso, di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitomalattia. Il periodo di ferie consecutive o collettive ha carattere continuativo e comunque non potrà eccedere le 3 settimanefrazionabile in più di due periodi. È ammesso, salvo diverse intese aziendalicomunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. L'epoca In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di fe- rie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettan- ti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà stabilita definito dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto Dire- zione in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di servizionorma entro il mese di aprile di ogni anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Negli Istituti in cui opera la lavoratrice il calendario delle attività è imposto da terzi le sospen- sioni dell’attività didattiche ed educative non coperte da ferie e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore lavorate non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoincidono sulla normale retribuzione. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoanno.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni 33 gg lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg, comprensive delle festività abolite dalla legge. In occasione della fruizione del periodo di ferie ferie, decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalia livello di istituto. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaleDirezione dell'istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91° giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendaledi istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadell'istituto. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale Direzione dell'istituto e fermo ferme restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. In deroga al comma 4 del presente articolo, ai lavoratori stranieri che ne facciano richiesta entro il mese di marzo, potrà essere concesso il cumulo biennale di ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In Nel caso di risoluzione inizio o di cessazione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà durante l'anno, la dipendente o il pagamento dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese superiore eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni, sarà considerata come mese interoquindici non saranno considerate.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a di- ritto ad un periodo annuale di ferie di 26 con corresponsione della nor- male retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, comunque calcolati su pertanto qua- lora fosse lavorata, o va recuperata con una settimana lavorativa giornata di 6 giornipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. In occasione della fruizione Agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore ferie, la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇settimana, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro in aziendasettimanale, è comun- que considerata di 6 giorni lavorativi. Per la festività nazionale Nel caso di inizio o di cessazione del 4 novembrerapporto di lavoro durante l'anno, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavo-rati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per ma- ternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti durante il periodo stesso, di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitomalattia. Il periodo di ferie consecutive o collettive ha carattere continuativo e comunque non potrà eccedere le 3 settimanefra- zionabile in più di due periodi. È ammesso, salvo diverse intese aziendalicomunque, il godi- mento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. L'epoca In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continua- tivo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà stabilita definito dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto Direzione in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze RSA nell'ambito della contrat- tazione decentrata di servizionorma entro il mese di aprile di ogni anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo costituiscono motivo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoaggiuntive. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoanno.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati. Lavoratori di 26 cui ai gruppi 1, 2 e 3: - 20 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 4 anni compiuti; - 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti; - 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti; - 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti; - 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti. I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2, comunque calcolati su una settimana lavorativa in forza al 21 novembre 1990, conserveranno "ad personam", quale condizione di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo miglior favore, la misura di ferie decorre già maturate ai sensi della precedente normativa. Gli stessi lavoratori continueranno altresì a favore della lavoratrice e maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998. Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie così come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del lavoratore la normale retribuzione 31 dicembre 1998. I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e ferie annuali fino al lavoratore spettano n. 4 limite massimo di 28 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendalavorativi. Per la festività nazionale i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 4 novembre21 novembre 1990, la vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi. Ai soli effetti del mese presente articolo, per giorni lavorativi si provvederà intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall'Allegato 5 al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola soffio, ecc. La scelta dell'epoca per il godimento delle festività cadenti ferie sarà fatta di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la direzione rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione. Al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse, entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale potrà concedere entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoatto o in occasione dell'apposita riunione per la definizione dei calendari annui. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo può coincidere con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso decorrenza del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstipreavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e comunque avvenuta, spetterà al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai ragione di tanti dodicesimi maturati. La per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata giorni come mese intero. Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3 che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle stesse per quanti sono i mesi di anzianità. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta a corrispondergli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 40 del presente contratto. Le parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore ed in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l'accantonamento delle relative ore per le modalità sopra descritte. Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a favore della lavoratrice livello aziendale e del lavoratore tali da garantire annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇fruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Al di fuori del periodo di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere sopra le 3 settimaneferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima. Le rimanenti parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare soluzioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie possono devono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le cui particolari esigenze di servizioservizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e il lavoratorecontrattuali vigenti, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo anche ai fini dell'espletamento della visita di preavviso non può essere considerato periodo controllo dello stato di ferieinfermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai dodicesimi maturatipunti 2.7 e 2.9 dell’art. La frazione 22 sopracitato. E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di mese superiore cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a 15 giornimezza giornata delle ferie. , sarà considerata ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
20.1 Eventuali eccedenze di ferie rispetto alle spettanze di cui al predetto articolo, saranno confermate attraverso il riconoscimento annuo di un pari numero di permessi retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie, non liquidabili, che dovranno essere fruiti nell’anno di riferimento.
20.2 In aggiunta a quanto previsto all’Art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, per effetto delle normative contrattuali di provenienza e nel rispetto della medesima temporizzazione, saranno riconosciuti numero giorni equivalenti di permessi retribuiti con lo stesso trattamento previsto dalle ferie non liquidabili e che dovranno essere fruiti nell’anno di riferimento.
20.3 Al punto 6 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 e alla lettera d) al punto 48.1.2 dell’Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.
20.4 Al punto 9 del sopracitato Articolo, il richiamato riposo giornaliero ed il riposo settimanale è da intendersi così come mese interodefinito ai punti 17.4 e 17.6 del presente Contratto.
20.5 Le anzianità maturate sono utili ai fini del riconoscimento del numero di giornate di ferie di cui all’Art. 25 punto 1 b) del CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003.
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Sources: Contratto Aziendale
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1º giugno-30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare qualora l’orario si servizio sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati anno solare qualora l’orario di servizio sia distribuito su una settimana lavorativa di 6 giorni5 giorni lavorativi settimanali. In occasione della fruizione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e o del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all’ art. In 43. Alla lavoratrice o al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente o il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇soppresse, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito a sei giornate da aggiungersi alle ferie e ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/77, da fruirsi entro l'anno solare. Tali L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali tramite un apposito piano ferie redatto sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente ad ogni dipendente un periodo estivo, non inferiore a giorni 15. Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla amministrazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le sei giornate di cui ai commi precedenti, che potranno essere rapportati ad ore fruite in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembrealtro periodo, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese anche frazionato purché non inferiore alle due ore, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e scelto da ogni dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali lavoratrice ed i lavoratori presenteranno di norma entro il primo trimestre di ogni anno di attività la programmazione delle giornate di ferie ad eccezione di quelle previste nel precedente capoverso e nel rispetto dei criteri fissati come dal quinto capoverso. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoredei presidi, ove stabilitestabilite dalla amministrazione, sono computate nelle ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie vanno godute di norma nel corso nell’anno di maturazione. Per motivate esigenze di servizio potranno essere godute entro il trimestre successivo. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e territorio interrompe il lavoratore non sia ammesso al godimento decorso delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte Il lavoratore che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa, ha diritto ogni anno a un pe- riodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a un tanti dodi- cesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno con- siderate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di 26 giorni lavorativi servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa spetterà 1/12 delle ferie per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa ogni mese di 6 giorniservizio prestato. In occasione della fruizione del caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzia- nità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione ferie, sarà pro- lungato tale periodo per il numero delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriesuddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativereparto, per scaglione o individualmente. L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 di- cembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione-di- sinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via del tutto eccezionale, la lavoratrice anticipata. Dato lo scopo igienico e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha maturato il diritto all'intero periodo a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstimiglior favore. In caso di risoluzione del rapporto A partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro alla lavoratrice è ridotto di 40 ore annue, di norma attra- verso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiorganizzative. La frazione di mese superiore Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a 15 giorni, sarà considerata come mese interolivello aziendale.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 101 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometricodelle spese relative al viaggio. La lavoratrice Nel rispetto delle normative contrattuali e il lavoratore che all'epoca legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo diverse opportunità di ferie avrà dirittoassenza retribuita contrattualmente previste, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento tenuto conto delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonecessità organizzative dell'impresa.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1) Tutto il personale ha diritto a ad un periodo di ferie nelle misura di 26 giorni lavorativi per annoventisei giorni. A tal fine, comunque calcolati su una la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di 6 lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
2) Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'articolo 124, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all'articolo 125, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
1) Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
2) Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
3) Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
4) L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
1) Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto.
2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
3) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie , le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. In occasione La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
4) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
5) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
6) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
7) L'insorgenza della fruizione malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
8) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensionefermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, Corpus Dominie il diritto altresì, SS. ▇▇▇▇▇▇ al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
1) Per i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell'attività aziendale previsti per le aziende alberghiere e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese per i campeggi, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata rinvia alla disciplina contenuta nella parte speciale del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoContratto .
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie di 26 ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 27 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni. Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento, comunque calcolati su una settimana lavorativa avvenuto, o di 6 dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superfori a 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e collettive al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi che non ha maturato il diritto alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario intere spetterà il godimento di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola tanti dodicesimi delle festività cadenti ferie stesse quanti sono i mesi interi di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalianzianità maturata. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto dal teatro in sede aziendale, tenendo conto relazione alle necessità del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con tenute presenti le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratore. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e dal lavoratore non potrà avere inizio in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle feriegiorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato considerate periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, e il periodo feriale sarà ridotto in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso proporzione al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese minor orario di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoprestato.
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Sources: CCNL 19.4.2018
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto a ogni anno ad un periodo di ferie pagate: pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocasei giornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità, il godimento di due settimane di ferie nel periodo 1° giugno30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori 1. La lavoratrice o il lavoratore che abbiano un'anzianità di 12 mesi presso la cooperativa, hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie di pagate pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di prestazione settimanale distribuita su 6 giornigiornate.
2. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione licenziamento, comunque avvenuto o di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇dimissioni, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilitequalora abbiano maturato il diritto alle ferie intere, avranno diritto al compenso per le ferie stesse.
3. Qualora non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono computate nelle i mesi interi di anzianità.
4. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
5. Alla lavoratrice e al lavoratore che all'epoca delle ferie non hanno maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la cooperativa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato.
6. In caso di ferie collettive, la lavoratrice e il lavoratore che non abbiano ancora maturato un sufficiente periodo di ferie, non potranno usufruire delle successive ore maturate fino ad avvenuta copertura di quanto già goduto in occasione delle ferie collettive.
7. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
9. Qualora L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizioreparto, per cause eccezionali, nel corso del periodo scaglione o individualmente entro il mese di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice aprile di ciascun anno.
10. Dato lo scopo igienico e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca sociale delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo è ammessa rinuncia espressa o tacita di ferie avrà dirittoesse, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiné la sostituzione con compenso alcuno. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al Il lavoratore spetterà il pagamento che nonostante l'assegnazione delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatinon usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
11. La frazione Restano salve le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1. Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso la cooperativa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate pari a: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate.
2. In caso di richiamo in serviziolicenziamento, comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse.
3. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità.
4. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
5. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la cooperativa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla ferie collettive, la lavoratrice e il lavoratore che non abbiano ancora maturato un sufficiente periodo di ferie, non potranno usufruire delle successive ore maturate fino ad avvenuta copertura di quanto già goduto in occasione delle ferie collettive.
7. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
9. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente, entro il mese di aprile di ciascun anno.
10. La cooperativa assicurerà, comunque, al lavoratore spetterà per ogni anno solare (1° gennaio- 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre.
11. La norma del precedente comma non trova applicazione per le cooperative di disinfezione-disinfestazione e derattizzazione.
12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
13. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatinon è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. La frazione Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
14. Restano salve le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie di pagato pari a 26 giorni lavorativi lavorativi. Nei casi di settimana corta, salvi i trattamenti più favorevoli già in atto, i giorni di ferie sono pari a 22 giorni lavorativi, con esclusione dal computo dei giorni di riposo. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per annonon avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, comunque calcolati su una settimana lavorativa spetterà 1/12 di 6 ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. In occasione della fruizione del periodo caso di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione licenziamento comunque avvenuto o di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇dimissioni, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilitequalora abbia maturato il diritto alle ferie, sono computate nelle avrà diritto al compenso delle ferie stesse. In caso di festività cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro. L'impresa assicurerà comunque al lavoratore per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e ogni anno d'anzianità il godimento di 2 settimane di ferie continuative nel periodo 1° giugno-30 settembre. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via del tutto eccezionale, la lavoratrice anticipata. Dato lo scopo igienico e il lavoratore non sia ammesso al godimento sociale delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle stesse ad altra epocaferie non usufruisca per sua volontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In Nel caso di richiamo concessione di ferie collettive o per reparto o per scaglioni, il relativo periodo deve essere portato a conoscenza dei lavoratori almeno 4 mesi prima e comunque in servizioarmonia con quanto previsto in materia all'art. 1, per cause eccezionalipunto 1, nel corso lett. E), comma 2, capoverso 5. Gli eventuali giorni di ferie residui saranno programmati d'intesa tra la RSU e la Direzione aziendale, tenute presenti le esigenze di servizio e quelle dei lavoratori. Dichiarazione a verbale. Per quanto riguarda la misura del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per pagato, restano salve le ore condizioni di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie miglior favore eventualmente acquisite in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interobase alle precedenti regolamentazioni contrattuali.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1ª domenica del mese mese, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione Direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione Direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91º giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione Direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 prestato, ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Sources: Cooperative Social Agreement
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale ha diritto a ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 22 giorni. I suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso il sabato). Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per annododicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mentre saranno considerate mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitointero quelle superiori. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie consecutive o collettive spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non potrà eccedere le 3 settimanepregiudica il diritto alle ferie e il personale avrà diritto allo stesso od alle indennità sostitutive dei giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, salvo diverse intese aziendaliil datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie godute e non maturate. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalefissata dall'azienda tenuto conto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendaservizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali aziendali. Le rimanenti ferie possono superiori ai 15 giorni potranno essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore divise in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziodue periodi. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativepreavviso, e in via salvo richiesta scritta del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocalavoratore. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del godimento delle ferie o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli dall'interruzione o dallo spostamento. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Il periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà lavoro. Nel caso in cui le ferie non siano state fruite nel termine dell'anno di lavoro, il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interodiritto non è ovviamente perduto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giornicui all'art. In occasione della fruizione del 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattoun corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora un'anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e spese relative al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (per annogli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 15, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorniparte A, commi 7 e 8) nella seguente misura: · per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane; · per anzianità oltre i 25 anni 4 settimane e 1 giorno. In occasione della fruizione relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana. I giorni festivi di cui all'art. 81 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie e sempreché sia stato superato il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇prova, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendasarà considerata a questo effetto come mese intero. Per la festività nazionale il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese presente articolo, si provvederà fa riferimento a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti quanto stabilito dall'art. 15, punto 1) (passaggi di domenicaqualifica). Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente Compatibilmente con le esigenze di servizio servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non rinuncia sia ammesso tacita che esplicita al godimento delle ferie. Se il lavoratore, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso per esigenze di richiamo in servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per cause eccezionalil'anno a cui si riferiscono, nel corso avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoesse. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non ha maturato pregiudica il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstimaturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al nel corso dell'annata, il lavoratore spetterà il pagamento delle non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatidei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio. La frazione L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di mese superiore a 15 giornipreavviso. Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. 85 (trasferte) per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, sarà considerata come mese interoanalogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento delle ferie.
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Ferie. Tutte Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto a ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giornisei giornate. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio prestato compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a 1/12 dei giorni settembre. Il periodo di ferie annuali previstipreavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e lavoro, spetterà al lavoratore spetterà lavoratore, che non abbia maturato il pagamento diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in proporzione ai dodicesimi maturaticaso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. La frazione Restano ferme le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore in atto.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: • pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); • pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. La frazione In caso di mese superiore a 15 giornifestività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà considerata come mese interoprolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1o giugno - 30 settembre. a norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione-disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 4 settimane in caso di 26 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, comunque calcolati su una settimana lavorativa in caso di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo anzianità di ferie decorre servizio da oltre 10 anni fino a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione 18 anni alla data di fatto. In sostituzione maturazione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui data di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendamaturazione delle ferie. Per la festività nazionale determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 45 del 4 novembrepresente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche-produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra Direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo la regola un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. L'epoca di godimento delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive lavoro, fra giugno e settembre, o collettive non potrà eccedere le 3 settimanecontemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, salvo diverse intese aziendalie comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie sarà stabilita verrà fissata dalla direzione aziendaleDirezione previo esame, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9ai sensi del vigente accordo interconfederale, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d'impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e fermo restando R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le esigenze di serviziofestività elencate nella prima parte dell'art. Le eventuali chiusure annuali 106 del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento presente contratto cadenti nel corso delle ferie, fra le parti verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocaintende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di richiamo in servizioanticipo della concessione delle ferie, per cause eccezionalil'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, nel corso del periodo decorrerà ugualmente dalla data di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricomaturazione. La lavoratrice e il lavoratore All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di alle ferie avrà diritto, intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di servizio prestato mese non inferiore a 1/12 due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie annuali previsti- eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà con lavoratori extracomunitari con anzianità superiore ai tre anni, le aziende favoriranno il pagamento delle godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione coincidenza con il periodo di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interofermata collettiva.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno 1. Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso la cooperativa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate pari a: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate.
2. In caso di richiamo in serviziolicenziamento, comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse.
3. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto anzianità.
4. Le frazioni di viaggio o il rimborso chilometricomese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
5. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la cooperativa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla ferie collettive, la lavoratrice e il lavoratore che non abbiano ancora maturato un sufficiente periodo di ferie, non potranno usufruire delle successive ore maturate fino ad avvenuta copertura di quanto già goduto in occasione delle ferie collettive.
7. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
9. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente, entro il mese di aprile di ciascun anno.
10. La cooperativa assicurerà, comunque, al lavoratore spetterà per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. La norma del precedente comma non trova applicazione per le cooperative di disinfezione-disinfestazione e derattizzazione.
12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
13. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatinon è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. La frazione Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
14. Restano salve le condizioni di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interomiglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giornigg. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la le festività nazionale nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, la le cui celebrazione è stata spostata celebrazioni sono state spostate alla 1a prima domenica del mese relativo, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitocorrispondenti permessi retribuiti. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero all’intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, é comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito58. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneé stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze non più di serviziodue periodi nell'arco dell'anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare nétacitamente, néper iscritto. Nessuna indennità é dovuta alla lavoratrice e o al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenti in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte 1. Il lavoratore per ogni anno di servizio ha diritto ad un periodo di ri- poso con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure: — 23 giorni lavorativi fino a 1 anno di anzianità; — 25 giorni lavorativi oltre 1 anno e fino a 10 anni di anzianità; — 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità.
2. La Società può, quando lo ritenga necessario, sostituire la corrispon - dente retribuzione normale alle festività intermedie del periodo di ferie spettante al lavoratore, in modo che le lavoratrici ferie non si prolunghino oltre 23, 25 e tutti 30 giorni complessivi.
3. Al lavoratore, che all'epoca del normale godimento delle ferie non abbia raggiunto i lavoratori hanno diritto a 12 mesi di servizio, viene attribuito un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di 26 23 giorni lavorativi per annoogni mese di servizio prestato.
4. Qualora, comunque calcolati su una settimana lavorativa durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la durata di 6 giornialmeno quattro giorni la malattia interrompe le ferie pur- ché il lavoratore dia immediata comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.
5. In occasione della fruizione del caso di malattia o infortunio che non abbiano reso possibile l'ini- zio delle ferie il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione av- venuta anche entro il primo semestre dell'anno successivo, in difet- to, e per questa sola ipotesi, sarà corrisposto al lavoratore un inden- nizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇.
6. Le ferie devono essere normalmente fruite durante il periodo da maggio ad ottobre, Ascensionesalvo che, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata domanda del lavoratore e compatibilmente con le o per inde- rogabili esigenze di servizio servizio, debbano essere effettuate in altri perio - di dell'anno.
7. Qualora la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva Società non conceda le ferie nei termini di cui al presente comma precedente il corrispondente permesso retribuito. Il periodo lavoratore ha diritto di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca fruire delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie in epoca da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalui scelta entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e È ammesso il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento frazionamento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso tanto per esigenze di richiamo servi- zio, quanto per necessità del lavoratore, in servizionon più di due periodi, per cause salvo casi eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al nel corso dell'annata il lavoratore spetterà il pagamento delle ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai dodicesimi maturatimesi di servi- zio prestato.
10. Non è consentita la rinuncia al riposo annuale né la sostituzione di esso con compenso alcuno.
11. Le ferie non debbono essere computate nel periodo di preavviso.
12. La frazione Società può richiamare il personale in ferie prima del termine del periodo di mese superiore riposo quando inderogabili necessità di servizio lo richie - dano rimborsando le spese eventualmente incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.
13. Le giornate con orario dimezzato, di cui al secondo comma dell'art. 16, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
14. Il periodo di ferie spettante al lavoratore in Sardegna proveniente dal Continente è aumentato di due giorni.
1. Agli e ff e tti d e ll e f e ri e il c o m p u to d e ll'a n zia n ità v i e n e f atto p e r a 15 giorninn o s o l a r e . Per i l a v o r ato ri c h e , sarà considerata come mese interoi n r e l azio n e a ll a l o c a lit à d o v e pr e sta n o l a l o r o o p e r a , a bbia n o biso g n o d i p a rti c o l a ri c u r e e stiv e , il p e ri o d o d i f e ri e d e v e c ad e r e n e l q u adri m e str e g i u g n o -s e tt e m br e .
2. Per l'e s atta d e t e r m i n azio n e d e i g i o r n i d i f e ri e sp e tta n ti a l l a v o r ato r e c h e o ss e r v i u n o r a ri o s e tti m a n a l e rip a rtito s u 5 g i o r n i i p e ri o d i d i f e- ri e pr e v isti dal pr e s e n t e a rti c o l o d o v r a nn o e ss e r e d i v isi p e r 1,2.
3. I r e si d u i fr azio n a ri i n f e ri o ri o p a ri a ll o 0,50 da nn o d iritto ad u n a m ezza g i o r n ata d i f e ri e .
4. I r e si d u i fr azio n a ri s u p e ri o ri a ll o 0,50 da nn o d iritto ad u n a i n t e r a g i o r n ata d i f e ri e .
5. Per q u a n to pr e v isto a ll'u lti m o c o mm a s o n o f atte s a lv e l e c o n d izi o n i i n d i v i d u a li d i m i g li o r f a v o r e .
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a per ogni anno di servizio effettivamente compiuto ad un periodo di ferie riposo fruibile a giorni interi, con decorrenza della retribuzione, di 26 giorni lavorativi (che possono essere conteggiati anche mediante le corrispondenti ore lavorative). Durante il primo anno di servizio il lavoratore può richiedere il godimento delle ferie soltanto per annoi giorni di cui ha maturato il diritto; successivamente, comunque calcolati su una settimana lavorativa dopo il primo anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del servizio prestato, gli è data facoltà di richiedere ogni anno l'intero periodo di ferie decorre spettantegli, cumulando a favore tal fine anche la quota di ferie afferente ai sei mesi successivi alla data di godimento. E' rimessa alla Società la fissazione della lavoratrice data del periodo feriale annuale per ciascun lavoratore. Il lavoratore ha però facoltà di far conoscere i suoi desideri circa tale data alla Società, dalla quale saranno tenuti nella possibile considerazione compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo feriale viene normalmente concesso intero e nel periodo dal 1° maggio al 15 ottobre inclusi. Al lavoratore che all'atto della prenotazione delle ferie dichiari di fruire, in tutto o in parte, del lavoratore periodo feriale spettantegli in epoca diversa da quella compresa nell'arco feriabile normalmente previsto (1° maggio - 15 ottobre) sarà riconosciuto il beneficio di un ulteriore giorno di ferie per ogni otto giorni di ferie - anche non consecutivi - non fruiti nel suddetto arco feriabile normale. Detti benefici non si applicano a coloro che, pur avendo prenotato le ferie in tutto o in parte fuori dell'arco feriabile normale, abbiano comunque beneficiato nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 15 ottobre di licenze straordinarie di almeno 10 giorni con o senza assegni per qualsiasi titolo (tranne che per lutto). Non è ammessa rinuncia espressa o tacita al diritto alle ferie, nè la normale compensazione delle stesse con retribuzione di fattoin denaro, né il recupero negli anni successivi. In sostituzione caso di malattia o infortunio che non abbia reso possibile l'inizio delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ferie, il godimento di esse potrà avere luogo a guarigione avvenuta anche entro il primo semestre dell'anno successivo; in difetto, e per questa sola ipotesi, sarà corrisposto al lavoratore un indennizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di ▇▇▇▇▇▇▇▇. Il lavoratore che, Ascensionedurante le ferie, Corpus Dominisia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie, SSappena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo, oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato previo accordo con la Società. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di permesso retribuito da aggiungersi preavviso. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Nel caso che il lavoratore abbia già fruito delle ferie, verrà dedotto dalla sua liquidazione l'importo equivalente alle giornate eventualmente fruite in più di quelle che gli sarebbero spettate. Chiarimento a verbale
I) La malattia di seria entità, che comporti un periodo di degenza, insorta durante il periodo feriale, determina la sospensione del decorso dello stesso, quando si verificano le seguenti condizioni:
1) nel caso in cui il lavoratore fruisca delle ferie nella località dove ha la sua residenza ovvero in una città ove abbia sede un Ufficio della Società, e la malattia insorta abbia determinato un periodo effettivo di degenza di almeno sette giorni;
2) nel caso in cui il lavoratore fruisca delle ferie in località diversa da fruirsi entro l'anno solarequella sopra indicata, qualora la malattia insorta abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per una degenza di almeno cinque giorni. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembreOve non si verifichino le predette condizioni, la cui celebrazione è stata spostata Società valuterà volta per volta se computare o meno nel periodo feriale le eventuali malattie di seria entità e di durata comunque non inferiore a giorni dodici. In ogni caso, l'insorgenza della malattia dovrà essere comunicata alla 1a domenica Società entro e non oltre il secondo giorno dal suo verificarsi. Successivamente dovrà essere confermata da certificazione medica o dell'ospedale (o casa di cura) in caso di ricovero. Le certificazioni mediche per semplici degenze, senza ricovero, rilasciate in località diverse dalle sedi di nostri Uffici, dovranno essere emesse o convalidate dall'Ufficiale Sanitario o dal Medico Condotto del mese luogo. I lavoratori ammessi ad indennità malattia da parte dell'INPS dovranno altresì rispettare le norme consuete ai fini della denuncia della malattia a detto istituto. Resta infine inteso che qualora non sia stato espressamente autorizzato dalla Società a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente - anche fuori del periodo feriabile - del residuo di ferie, previa tempestiva prenotazione del periodo per conciliarne la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente concessione con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere e i turni di ferie già stabiliti.
II) Al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dei competenti organismi sanitari ad effettuare, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, un ciclo di cure idrotermali nell'anno (e per un massimo di due settimane) riconosciuto idoneo, in sostituzione relazione alla natura ed entità del diagnosticato stato patologico, al miglioramento delle condizioni fisiologiche o al ripristino di una compromessa funzionalità, e quindi tale da doversi eseguire con conveniente tempestività nel periodo extra feriale, il trattamento economico di malattia sarà corrisposto nella misura del 80% della retribuzione aggiuntiva retribuzione, con deduzione dallo stesso di cui al presente comma quanto il corrispondente permesso retribuitolavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali o assistenziali. Il La domanda alla Società dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di ferie consecutive cura, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ai lavoratori che siano stati riconosciuti invalidi di guerra o collettive non potrà eccedere le 3 settimanedel lavoro ai sensi della L. n. 482/68, salvo diverse intese aziendaliautorizzati a un ciclo di cure idrotermali per affezioni derivanti dalla relativa invalidità, sarà applicato il trattamento economico di malattia nella misura del 100%. L'epoca Tra il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendaleed il ciclo di cure idrotermali, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei dovranno comunque decorrere almeno 15 giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interointervallo.
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 54/1977 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ Pietro e ▇▇▇▇▇Paolo) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1ª domenica del mese mese, si provvederà a ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione Direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione Direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91° giugno/30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione Direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a ad improcrastinabili esigenze organizzative, e ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 prestato, ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore non in prova ha diritto a ad un periodo di ferie riposo annuale (ferie) con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi per annofatto percepita in servizio, comunque calcolati su nella misura di quattro settimane. Il periodo sopra indicato si intende di calendario. Peraltro le festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 20, Testo Unificato - Comune, che cadono nei periodi feriali continuativi (almeno una settimana lavorativa di 6 giornicalendario), non saranno computati come ferie. In occasione della fruizione del periodo caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni ogni giorno di ferie decorre godute frazionatamente equivale a favore della lavoratrice giorni 1,2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e del lavoratore la normale retribuzione scelta dell'epoca viene fatta di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma servizio. Comunque il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 tre settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalenell'anno feriale di maturazione, relativamente a 2 settimane per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio maturati. Agli effetti del computo delle ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendafrazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero di servizio prestato. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con Non è ammessa la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera rinuncia o la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento concessione delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In ma in caso di richiamo giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta misura corrispondente alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore giornate di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. Agli effetti del computo della retribuzione per il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per feriale ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstigiornata lavorativa equivale ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto, al momento della risoluzione del rapporto stesso, alla lavoratrice liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale compiuto, sempreché non abbia goduto del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il godimento delle ferie, l'Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che per il rientro successivo nella località dove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dagli accordi particolari di settore. Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e al lavoratore spetterà il pagamento delle stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficieranno di un giorno di ferie in proporzione ai dodicesimi maturatiaggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficieranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori. La frazione Ai fini di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interocui sopra non si intendono “ camere oscure ” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i I lavoratori hanno diritto a maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di 26 ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni. In occasione della fruizione , i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione contrattuale che agli effetti della retribuzione aggiuntiva relativa. I giorni festivi di cui all'art. 5, Disciplina speciale, Parte I, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 11 del presente comma il corrispondente permesso retribuitoarticolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo di delle ferie consecutive o e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, settimane salvo diverse intese aziendali. L'epoca Il periodo delle ferie sarà stabilita stabilito dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendaleDirezione, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del di lavoro dell'azienda, sentite le Rsu. Le rimanenti Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1 per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoremese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ove stabilitea questi effetti, sono computate nelle feriecome mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, tecniche della lavorazione e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso dell'anno del godimento delle stesse ad altra epocaferie stesse. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa o una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e corrisposto al lavoratore la retribuzione il trattamento di trasferta per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero solo periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il personale dipendente ha diritto a ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi per nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, é comunque calcolati su una settimana lavorativa considerata di 6 giornigg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. In occasione Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L'insorgenza della fruizione del malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattocui all'art. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito58. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneé stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, salvo diverse intese aziendali. L'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le rimanenti ferie possono potranno essere richieste fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze non più di serviziodue periodi nell'arco dell'anno. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, delle Istituzioni sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in serviziodimissioni o di licenziamento, per cause eccezionali, nel corso spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie sarà corrisposta al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità é dovuta alla lavoratrice e o al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e che spontaneamente si presenti in servizio durante il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i 1. Ai lavoratori hanno diritto a spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di 26 anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per annoi lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, comunque calcolati se l’articolazione dell’orario settimanale è su una settimana lavorativa 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di 6 giorni. In occasione della fruizione del assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie decorre hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a favore della lavoratrice livello aziendale e del lavoratore tali da garantire annualmente la normale retribuzione rotazione dei lavoratori nei periodi di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇fruizione, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori. Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Al di fuori del periodo di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere sopra le 3 settimaneferie, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendalesu richiesta del lavoratore, relativamente possono essere frazionate fino a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici mezza giornata e dei lavoratori e godute compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendadi servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima. Le rimanenti parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare soluzioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie possono devono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le cui particolari esigenze di servizioservizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e il lavoratorecontrattuali vigenti, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo anche ai fini dell'espletamento della visita di preavviso non può essere considerato periodo controllo dello stato di ferieinfermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e da recuperare, il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie avrà dirittooriginariamente fissato, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei giorni periodi di ferie annuali previstida recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il lavoratore ha diritto alla lavoratrice e al liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore spetterà il pagamento abbia fruito delle ferie in proporzione misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai dodicesimi maturatipunti 2.7 e 2.9 dell’art. La frazione 22 sopracitato. E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di mese superiore cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a 15 giorni, sarà considerata come mese interomezza giornata delle ferie.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a 1ª domenica del mese mese, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.91.6-30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate. In caso di richiamo in serviziolicenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per cause eccezionalile ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, nel corso del periodo il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore quanti sono i mesi interi di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometricoanzianità. La lavoratrice e il frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstiprestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e ferie collettive al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. La frazione norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di mese superiore disinfezione-disinfestazione e derattizzazione. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a 15 giorni, sarà considerata come mese interocompenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie di pagato pari a 26 giorni lavorativi per annolavorativi. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. La distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le alle esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici dell'azienda e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'aziendalavoratori. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta 1/12 di ferie per ogni mese di servizio prestato prestato. Le frazioni di mese non superiori a 1/12 dei 14 giorni di ferie annuali previstinon saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. In caso di risoluzione del rapporto licenziamento comunque avvenuto o di lavoro alla lavoratrice e dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive, al lavoratore spetterà che non abbia maturato il pagamento diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in proporzione ai rapporto a tanti dodicesimi maturatiquanti sono i mesi di anzianità. La frazione In caso di mese superiore a 15 giornifestività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ▇▇▇▇▇, sarà considerata come mese interoprolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente Contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti Tutti i lavoratori hanno diritto a ad un periodo di ferie di 26 trenta giorni lavorativi per annoanno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, comunque calcolati su una settimana lavorativa il computo dei giorni di 6 giorniferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. In occasione della fruizione del godimento del periodo di ferie ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5, decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitosuccessivo art. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane5l, salvo diverse intese aziendali. L'epoca con esclusione delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto indennità specificamente connesse alla presenza in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratoreAl lavoratore che, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento all'epoca delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà dirittoper non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato prestato, l/l2 del periodo feriale allo stesso spettante, a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione norma del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturatil° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare, che si aggiungono alle ferie di cui al precedente comma l. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le Rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo l5 giugno-l5 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello aziendale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Struttura. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie sono sospese da: - malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni, - malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, - da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. 34, lett. c). È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta. Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne. La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.
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Sources: Contrattazione Collettiva
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di 26 fatto come se avesse prestato servizio pari a: - per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite; - per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa retribuiti. I giorni festivi di 6 giorni. In occasione della fruizione del cui all'art.3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fattonon sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite Tale prolungamento può essere sostituito dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalirelativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, dall'impresa tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti All'impiegato che all'epoca delle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di serviziolavoro dell'azienda. Le eventuali chiusure annuali del presidio In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferieproporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Ove, per cause dovute a improcrastinabili ad imprescindibili esigenze organizzative, e del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferieferie per giornate di ferie oltre le 15, fra è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocagiornate di ferie non godute. L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o corrisposto all'impiegato il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e spese relative al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interoviaggio.
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Sources: CCNL
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (1) (per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane) nella misura di 6 giorniquattro settimane per tutte le anzianità. In occasione della fruizione relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana. I giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feriale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Per determinare il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore spettante in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese anzianità dei singoli lavoratori, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo fa riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie. Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la regola delle festività cadenti possibilità dell'Azienda di domenicasuddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore. Su richiesta anticipata del lavoratore e Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 10 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto conto del desiderio del lavoratore. Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno conto dei desideri dei lavoratori intesi ad usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato. Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione prestato presso l'Azienda. Qualora l'Azienda non abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della retribuzione aggiuntiva frazione di cui ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al presente comma 31 dicembre, il corrispondente permesso retribuito. Il primo periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalidopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie. L'epoca A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane potrà essere anticipato all'inizio di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio esse. Non è ammessa la rinuncia tacita delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
(1) Vedi nota a pag. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca(art. In caso 48 premio di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.risultato)
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Sources: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto a per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con più le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva 2 giornate supplementari di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitopunto 1) dell'art. 28. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimaneriposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, salvo diverse intese aziendali. L'epoca la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto esigenze del desiderio delle lavoratrici servizio e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze desideri dei lavoratori. L'estinzione del rapporto di lavoro dell'azienda. Le rimanenti per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epocamaturate. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e dell'anno, il lavoratore che all'epoca ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero. L'assegnazione delle ferie non ha maturato può aver luogo durante il diritto all'intero periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie avrà dirittodeve essere compiuto, per ogni mese quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di servizio prestato indennità, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 7. Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunicazione alla Direzione con l'invio di certificato medico entro tre giorni; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori comune la comunicazione deve essere data nel più breve tempo possibile. La malattia interrompe il godimento delle ferie. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse sono godute, a 1/12 dei guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. Ai lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa e/o alla presentazione di certificato medico di intervenuta guarigione; casi eccezionali sono da verificare di volta in volta. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie annuali previstiper rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. Nel caso di eccezionali e motivate esigenze, le ferie vengono assegnate e fatte godere al lavoratore entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo. In caso di risoluzione morte del rapporto lavoratore agli aventi causa o diritto viene liquidata un'indennità pari alla retribuzione globale per il periodo di lavoro alla lavoratrice ferie maturate e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese interonon godute.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto Il lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati. Lavoratori di 26 cui ai gruppi 1, 2 e 3: - 20 giorni lavorativi per annoanzianità di servizio fino a 4 anni compiuti; - 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti; - 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti; - 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti; - 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti. I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2, comunque calcolati su una settimana lavorativa in forza al 21 novembre 1990, conserveranno "ad personam", quale condizione di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo miglior favore, la misura di ferie decorre già maturate ai sensi della precedente normativa. Gli stessi lavoratori continueranno altresì a favore della lavoratrice e maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998. Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie così come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del lavoratore la normale retribuzione 31 dicembre 1998. I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e ferie annuali fino al lavoratore spettano n. 4 limite massimo di 28 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in aziendalavorativi. Per la festività nazionale i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 4 novembre21 novembre 1990, la vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi. Ai soli effetti del mese presente articolo, per giorni lavorativi si provvederà intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall'Allegato 9 al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola soffio, ecc. La scelta dell'epoca per il godimento delle festività cadenti ferie sarà fatta di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e comune accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze di servizio lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la direzione rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione. Al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse, entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale potrà concedere entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuitoatto o in occasione dell'apposita riunione per la definizione dei calendari annui. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo può coincidere con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso decorrenza del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previstipreavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e comunque avvenuta, spetterà al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai ragione di tanti dodicesimi maturati. La per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata giorni come mese intero. Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3 che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle stesse per quanti sono i mesi di anzianità. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta a corrispondergli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 40 del presente contratto. Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.
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Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di 26 giorni lavorativi fatto (per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane) nella misura di 6 giorniquattro settimane per tutte le anzianità. In occasione della fruizione relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana. I giorni festivi di cui all'art. 59 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feriale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. Per determinare il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ascensione, Corpus Domini, SS. ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore spettante in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese all'anzianità dei singoli lavoratori, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo fa riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie. Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la regola delle festività cadenti possibilità dell'Azienda di domenicasuddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore. Su richiesta anticipata del lavoratore e Le Aziende compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto conto del desiderio del lavoratore. Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno conto dei desideri dei lavoratori intesi a usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato. Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione prestato presso l'Azienda. Qualora l'Azienda non abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della retribuzione aggiuntiva frazione di cui ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al presente comma 31 dicembre, il corrispondente permesso retribuito. Il primo periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalidopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie. L'epoca A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane potrà essere anticipato all'inizio di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio esse. Non è ammessa la rinuncia tacita delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzativePer tutto quanto non compreso nel presente articolo, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
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