Common use of FATTORI DI RISCHIO Clause in Contracts

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.

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FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo I rapporti con i produttori terzi sono generalmente regolati da ordini di riferimento si rimanda alla Sezione Primaacquisto, Capitolo 6secondo condizioni commerciali che vengono aggiornate e riviste con periodicità annuale. A partire dal 2014, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativoil Gruppo Safilo ha ridotto il numero dei principali produttori terzi utilizzati per la fornitura di prodotti finiti e, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto InformativoProspetto, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo ulteriori riduzioni sono in circostanze particolariprogramma. A giudizio dell’Emittente la riduzione del numero di produttori terzi, oltre ad aver contribuito insieme ad altre azioni al progressivo ottenimento di migliori condizioni di acquisto negli ultimi anni, persegue la finalità di abbreviare il ciclo produttivo e promuoverne un riordino efficiente, con conseguente concentrazione e potenziale dipendenza del Gruppo dai restanti produttori. L’Emittente ritiene che l’attività del Gruppo Xxxxxx non dipenda da nessun produttore terzo, tuttavia l’utilizzo di produttori terzi comporta alcuni rischi addizionali, come il rischio di risoluzione contrattuale e di un minor controllo sulla qualità dei prodotti. In tutti i casi in cui le concessioniparticolare, qualora si renda necessario procedere alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito sostituzione di tali giudizi fornitori, l’Emittente potrebbe essere sfavorevole per il Grupponon riuscire a trovare sul mercato fornitori equivalenti, o le eventuali iniziative da intraprendere potrebbero comportare oneri o difficoltà (anche in termini di tempi di sostituzione e/o nuovi investimenti), con conseguenti possibili effetti negativi negativi, anche significativi, sull’attività, sulla situazione patrimoniale, economica patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o finanziaria del Gruppo Safilo. Non può inoltre escludersi che i fornitori tengano una condotta tale da danneggiare la reputazione dei prodotti e dei marchi del Gruppo Safilo. In particolare, qualora i fornitori non osservino gli standard qualitativi del Gruppo, nonché le normative agli stessi applicabili in materia, tra l’altro, di lavoro e previdenza, di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ovvero qualora consegnino materie prime o componenti difettosi o non corrispondenti a quanto prestabilito ovvero non siano in grado di consegnare le materie prime o componenti entro i tempi prestabiliti per qualsiasi causa (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scarsità di materie prime, difficoltà finanziarie, problematiche relative alla qualità delle materie prime, scioperi), potrebbero esserci effetti negativi sul ciclo produttivo del Gruppo e ritardi nella consegna dei prodotti ai clienti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sull’attività, sulla reputazione, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Infine, eventuali mutamenti legislativi, politici ed economici, nonché potenziali instabilità sociali o l’introduzione di vincoli o dazi doganali all’esportazione di prodotti, ovvero l’introduzione nell’Unione europea di eventuali vincoli all’importazione di prodotti da tali Paesi, potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità produttiva dei fornitori e sull’attività di approvvigionamento dell’Emittente, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 e sino alla Data del Prospetto, non si sono verificati gli eventi sopra citati, tuttavia l’Emittente non può escludere che tali eventi possano verificarsi in futuro, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo 65, Paragrafo 6.1.4 5.1.3, del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieProspetto.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

FATTORI DI RISCHIO. Non sussistendo per tali strumenti un mercato regolamentato o altre sedi di negoziazione, la vendita delle Azioni sarà possibile a condizione che il titolare delle azioni riesca a trovare, per suo conto, un soggetto interessato all’acquisto oppure si avvalga dei servizi di investimento che la Banca è autorizzata a prestare. Il titolare dell’Azione, oltre che trovare per suo conto una controparte interessata all’acquisto, potrà comunicare alla Banca la propria intenzione di cedere le Azioni. Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando l’insussistenza di un impegno dell’Emittente al riacquisto delle azioni, potrà deliberare discrezionalmente di acquistarle in contropartita diretta nell’ambito del Fondo acquisto azioni proprie ad un prezzo pari ad Euro 57,50, corrispondente alla somma di Euro 52,50, quale valore nominale unitario, e di Euro 5,00, quale sovrapprezzo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo l’investitore interessato a liquidare le azioni ne deriva la mera possibilità di riferimento trovare in modo non occasionale una controparte disponibile all’acquisto. Tuttavia, l’acquisto da parte della Banca di azioni proprie con l’utilizzo dell’apposito Fondo può essere effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 2529 c.c., nei limiti della capienza del Fondo alimentato con appositi accantonamenti deliberati dall’Assemblea dei soci, nonché nel rispetto di eventuali limiti fissati dall’Autorità di Vigilanza. In data 22 gennaio 2016 l’Emittente ha ottenuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione ai sensi degli artt. 77 e 78 del CRR ad effettuare il riacquisto di azioni proprie per un ammontare nominale massimo predeterminato di euro 545.000 comprensivo dei titoli già in portafoglio, al netto dell’importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale autorizzazione ha durata di dodici mesi dalla data del rilascio. Fermo restando quanto appresso indicato in ordine alle disponibilità del Fondo azioni proprie della Banca, e fermo restando l’intendimento dell’Emittente di procedere per tempo a richiedere alla Banca d’Italia una nuova autorizzazione relativa al periodo successivo al 27 gennaio 2017 (data di scadenza della autorizzazione in essere) non può assicurarsi che tale nuova autorizzazione venga effettivamente rilasciata. Sussiste pertanto il rischio che, a decorrere dal 27 gennaio 2017, indipendentemente dalle disponibilità del fondo azioni proprie dell’Emittente, quest’ultimo non possa procedere ad acquisti di azioni proprie. Al riguardo si rimanda alla Sezione Primaspecifica che l’ammontare massimo del Fondo azioni proprie deliberato dall’Emittente è complessivamente pari ad Euro 1.152 migliaia, Capitolo 6a seguito della destinazione dell’utile di esercizio 2015 al fondo per Euro 606 migliaia. Si specifica, Paragrafo 6.1.4 inoltre, che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato: (i) nel 2013, fino al 18 maggio l’acquisto di n. 16.703 azioni proprie al prezzo di Euro 55,50 per azione (per un controvalore di Euro 927.016,50) e successivamente al 18 maggio, (data in cui si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Emittente che ha fissato il sovrapprezzo in Euro 5,00 per Azione, considerando che il Consiglio di Amministrazione delibera l’acquisto delle azioni al medesimo prezzo di emissione e/o vendita) l’acquisto di n. 13.503 al prezzo di Euro 57,50 (per un controvalore di Euro 776.422,50); (ii) nel 2014, l’acquisto di n. 16.645 azioni proprie al prezzo di Euro 57,50 per azione (per un controvalore di Euro 957.087,50), (iii) nel 2015, l’acquisto di n. 24.115 azioni al prezzo di Euro 57,50 per azione (per un controvalore di Euro 1.386.612,5). Tutte le summenzionate azioni proprie sono state acquistate dalla Banca allo stesso prezzo fissato per la vendita ed emissione delle Azioni nell’ambito delle Offerte al Pubblico di tempo in tempo in essere, pari dunque al valore nominale maggiorato del Prospetto Informativosovrapprezzo. Alla Data del Sebbene la Banca, nell’ambito dell’Offerta di cui al presente Prospetto Informativo, provveda a vendere le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società azioni proprie detenute e, quindi in buona sostanza, per quanto possibile a mantenere adeguate le disponibilità del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra Fondo, potrebbe, quindi, accadere che durante un Periodo di Offerta Mensile, le predette disponibilità vengano esaurite per il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data raggiungimento del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolarinumero massimo di azioni proprie detenibili. In tutti i casi tal caso, la Banca non potrà acquistare ulteriori azioni proprie fino alla chiusura del Periodo di Offerta Mensile, momento in cui la Banca, vendendo le concessioniazioni proprie detenute agli eventuali aderenti all’Offerta, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della proceduraricostituisca le disponibilità del Fondo. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 Nell’Offerta oggetto del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del presente Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori Informativo la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.vendita

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo Ad avviso del management, il verificarsi di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 un abbassamento dell’età media del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo parco auto circolante a seguito dell’introduzione in circostanze particolari. In tutti i casi alcuni dei paesi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per opera il Gruppo, tra cui l’Italia, di incentivi all’acquisto di autovetture non ha, nel recente passato, influenzato in maniera significativa l’andamento delle attività del Gruppo nel breve periodo. Tuttavia, la Società non può escludere che, in futuro, il perdurare di tali incentivi ovvero l’introduzione di nuove “campagne di rottamazione” possa condizionare negativamente l’andamento del mercato dell’aftermarket indipendente nelle aree geografiche in cui opera il Gruppo e, di conseguenza, avere effetti potenzialmente negativi, specialmente nel medio-lungo periodo, sul volume d’affari di questo. In particolare, non si può escludere che in Italia, a seguito della cessazione alla fine del 2009 delle politiche di incentivazione a suo tempo adottate (ed i cui effetti si sono protratti sino ai primi mesi del 2010 con conseguenti possibili il progressivo esaurimento degli ordini legati agli incentivi) e alla luce delle difficoltà affrontate nel recente passato dal settore automotive, vengano reintrodotte in futuro nuove politiche di incentivo o “campagne di rottamazione” che possano comportare effetti negativi negativi, anche se temporanei, sull’operatività e sulla situazione patrimonialeeconomica, economica patrimoniale e finanziaria della Società e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6VI, Paragrafo 6.1.4 6.2. Le attività del Prospetto InformativoGruppo Rhiag risultano condizionate, tra l’altro, dal numero complessivo dei chilometri percorsi da parte degli utilizzatori di autovetture i quali ricorrono a servizi di manutenzione e assistenza forniti da officine e centri di riparazione nell’ambito del mercato dell’aftermarket indipendente. L’entità del chilometraggio registrato da autovetture e veicoli industriali, infatti, rappresenta ad avviso del management uno degli elementi determinanti per valutare l’andamento del mercato indipendente delle parti di ricambio, unitamente a quelli legati alle dimensioni e all’età del parco circolante. A tale proposito, la Società non può escludere il rischio che, nell’ambito delle attività legate al settore del trasporto su gomma, si assista in futuro ad una riduzione del numero dei chilometri percorsi in Italia, nell’Est Europa o in Svizzera dovuta all’incidenza di fattori esterni quali, ad esempio: (a) l’aumento del prezzo del petrolio, che comporti un aggravio dei costi legati alla fornitura di carburante e quindi, potenzialmente, un disincentivo all’utilizzo di veicoli privati; ovvero (b) l’adozione in uno o più paesi in cui il Gruppo è presente di politiche volte a disincentivare il trasporto su gomma a favore di altre tipologie di trasporto ovvero a incentivare il ricorso ai trasporti pubblici. Il settore management ritiene che il verificarsi di eventi, simili o analoghi a quelli sopra descritti, tali in ogni caso da causare una riduzione significativa del numero dei servizi idrici è regolato chilometri percorsi da uno specifico quadro normativo cheautovetture e veicoli industriali nei paesi in cui operano le società del Gruppo potrebbe comportare il rischio di una riduzione del volume di affari complessivo del Gruppo, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizicon conseguenti effetti negativi sull’operatività e sulla situazione economica, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessipatrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. Le tariffe sonoPer ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, pertantoCapitolo VI, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieParagrafo 6.2.

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. Il rimborso dell’indebitamento dipenderà dalla capacità delle società del Gruppo di ge- nerare flussi di cassa positivi. La mancata capacità del Gruppo di rimborsare l’indebitamento po- trebbe avere effetti negativi sull’attività del Gruppo. Si segnala, infine, che il Gruppo ha in essere una serie di opzioni di acquisto di parteci- pazioni che potrebbero comportare un incremento dell’indebitamento finanziario. Per maggiori informazioni su tali opzioni di acquisto si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Prospetto. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo sull’esposizione debitoria del Gruppo si veda la Sezione Prima, Capitolo 13 del presente Prospetto. Eventuali difetti di progettazione e realizzazione di prodotti del Gruppo, con particolare riferimento alla Divisione Medical Devices, potrebbero generare una responsabilità nei confronti dei propri clienti. Al riguardo, le società del Gruppo hanno stipulato apposite polizze assicurati- ve, i cui massimali, per singola polizza, vanno da un minimo di Euro 1.033.000 fino a un massi- mo di Euro 7.750.000, per cautelarsi rispetto a tale rischio ed altri rischi correlati, più in genera- le, all’attività svolta, secondo la migliore prassi del settore. Si segnala in ogni caso che negli ultimi 3 anni non si rimanda sono verificati eventi avversi tali da comportare la necessità di ricorrere alle coperture assicurative sopra indicate. Tuttavia, non vi può essere certezza circa l’adeguatezza delle coperture assicurative nel caso di azioni promosse per responsabilità da prodotto o derivanti, più in generale, dall’attività svolta dal Gruppo. Per ulteriori informazioni sull’attività del Gruppo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 6.1 del Prospetto Informativopresente Prospetto. I ricavi della Divisione Contract e della Divisione Equipment derivano principalmente dallo svolgimento di attività su commessa, il cui prezzo viene stabilito “a corpo”. Sul Gruppo Arkimedica grava pertanto il rischio che l’attività necessaria al completamento delle singole commesse sia superiore a quella preventivata e che, conseguentemente, le aspettative in termi- ni di margini di reddito possano subire sostanziali riduzioni. Inoltre, l’esercizio di attività su com- messa è soggetto a possibili oscillazioni dei ricavi nel breve periodo. Conseguentemente, l’aumento o la riduzione dei ricavi in un determinato periodo po- trebbero non essere indicativi dell’andamento dei ricavi nel lungo periodo. Alla Data del Prospetto Informativoluce della com- plessità dei progetti e dell’elevato impiego di risorse interne ed esterne ai fini della realizzazione degli stessi, la decisione da parte di un cliente di ritardare, modificare o interrompere le concessioni attività pianificate o in corso di esecuzione potrebbe avere un impatto significativo sull’attività e gli affidamenti rilasciati alle società sui ri- sultati del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra Arkimedica. Si segnala che il fatturato della Divisione Contract e della Divisione Equipment ha rap- presentato il 73% circa del fatturato consolidato del Gruppo nel 2006 (64% circa nei primi sei mesi del 2007), mentre il margine operativo lordo della Divisione Contract e della Divisione Equipment ha rappresentato il 62% circa del margine operativo lordo del Gruppo nel 2006 (69% circa nei primi sei mesi del 2007). Il portafoglio ordini della Divisione Contract al 30 giugno 2007 e il 2039. Sulla base è pari a Euro 22.918 mi- gliaia mentre quello della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe Divisione Equipment è pari a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del GruppoEuro 3.893 migliaia. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo informazioni, con particolare riferimento alla durata del ciclo di riferimento realizzazione delle commesse, si rimanda alla veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 Paragrafi 6.1.1.1 e 6.1.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionariepresente Prospetto.

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FATTORI DI RISCHIO. Gli accordi di licenza del Gruppo Safilo, che differiscono da licenziante a licenziante, in genere riconoscono il pagamento di royalty calcolate in percentuale sul fatturato netto derivante dalla vendita dei relativi prodotti, con la previsione di importi annuali minimi garantiti, pagati con cadenza infrannuale. Dette royalty minime garantite sono calcolate, a seconda dei casi, o in percentuale sul fatturato realizzato nell’anno precedente ovvero consistono in somme prefissate. La tabella sottostante indica per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 i costi sostenuti dal Gruppo per royalty e per contributi e spese di marketing e comunicazione sostenuti in base alle previsioni dei contratti di licenza. In particolare, i contratti di licenza possono prevedere la corresponsione di importi minimi di royalty, pertanto gli importi variabili sono talvolta integrati per raggiungere tali importi minimi. Nella tabella sono indicati gli importi di tali integrazioni e la loro incidenza sul totale delle royalty corrisposte. (Valori in milioni di euro) Semestre chiuso al 30 giugno Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 Incidenza % 2017 Incidenza % 2016 Incidenza % Importo variabile royalty 28,5 85% 61,1 90% 96,2 89% Integrazione royalty per minimi garantiti 5,0 15% 6,9 10% 11,5 11% Contributi e spese di marketing e comunicazione 28,5 58,4 80,8 Le royalty minime garantite espongono il Gruppo Safilo al rischio che una riduzione, anche significativa, delle vendite dei prodotti con marchi in licenza, non comporti la medesima riduzione dei costi per royalty, con conseguenti possibili impatti negativi, anche rilevanti, sulla marginalità e sulla situazione finanziaria del Gruppo Safilo Potrebbero, inoltre, verificarsi circostanze in cui la corresponsione di royalty a determinati licenzianti potrebbe superare i profitti generati dal relativo contratto di licenza, come nelle prime fasi di gestione di una nuova licenza, in sede di rilancio dell’immagine di un marchio, o quando il valore del marchio o la relativa percezione siano sottostimati tra i consumatori. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Gli accordi di licenza prevedono inoltre l’obbligo per il licenziatario di investire ogni anno in attività di comunicazione importi calcolati sulla base delle vendite nette realizzate nell’anno precedente o nell’anno in corso, nonché, in alcuni casi, di versare direttamente al licenziante ulteriori importi per le attività di comunicazione svolte direttamente da quest’ultimo. Sulla base dei minimi garantiti contrattuali e delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2017 Xxxxxx stima gli impegni a conto economico per royalty e spese pubblicitarie e di marketing in circa Euro 113 milioni per l’esercizio 2018 ed Euro 215 milioni per il biennio 2019-2020. Le spese pubblicitarie e di marketing rappresentano circa metà degli impegni totali sopra citati. In sede di rinnovo di una licenza potrebbero essere rinegoziati anche i relativi termini commerciali; un eventuale peggioramento dei termini economici dei contratti potrebbe comportare una diminuzione dei relativi profitti con possibili effetti negativi sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo 65, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto InformativoProspetto. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base Nello svolgimento della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in esserepropria attività, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata Gruppo Safilo utilizza un’architettura tecnologica e informativa che lo espone al rischio di eventuali problemi di funzionamento ovvero di interruzione di attività, nonché di accesso non autorizzato ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso propri sistemi informativi o di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri eventuale successo di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppoattacchi informatici esterni. Per ulteriori l’efficace svolgimento delle proprie attività, il Gruppo fa affidamento sulla propria infrastruttura informatica per elaborare, trasmettere e memorizzare le informazioni sul quadro normativo in forma elettronica, ivi incluso il trattamento dei dati personali (comprensivi in taluni casi di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità dati sensibili) di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione una parte dei propri impegni clienti, utilizzando sia sistemi di information technology (cd. IT) sviluppati internamente sia sistemi e allocazione delle risorse disponibilialtre tecnologie fornite da soggetti terzi in outsourcing. In particolare, l’Emittente fa affidamento sulla propria infrastruttura informatica per gestire i diversi processi aziendali, tra cui la gestione di: (i) vendite/acquisti; (ii) piano di produzione e avanzamento degli ordini di lavoro e relativa tracciabilità fino al cliente finale; (iii) magazzino, relativamente sia alle merci in ingresso sia in uscita; (iv) contabilità aziendale, inventario e personale; nonché per (v) rispetto di requisiti normativi e regolamentari. Qualsiasi situazione significativa e/o prolungata di guasto dell’infrastruttura informatica, inclusa l’impossibilità ad intervenire direttamente in caso di guasti, interruzioni o violazioni dell’infrastruttura informatica fornita in outsourcing, interruzione di rete, accesso da parte di soggetti non autorizzati e/o qualsiasi violazione della sicurezza dei dati o delle strutture in cui opera il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il Gruppo o terzi o altre interruzioni, potrebbero compromettere l’operatività dell’Emittente provocando errori nell’esecuzione delle operazioni, inefficienze nei processi, ritardi o cancellazione degli ordini dei clienti, perdita di clienti, fermi alla produzione o impedimenti alla spedizione di prodotti e altre interruzioni dell’attività, con effetti negativi, anche significativi, sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Si segnala, in particolare, che nel corso del 2015 sono state avviate le prime importanti tappe del piano di roll- out di durata pluriennale del programma di trasformazione dei sistemi informativi del Gruppo (c.d. piano metodo normalizzato” Eyeway”). A gennaio 2017, è avvenuta la transizione più complessa per quanto riguarda il processo Order- to-Cash, comprendente le Sales, la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi logistica e la gestione del magazzino del centro distributivo globale di leggePadova. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttaviaNel corso di questa ultima fase, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data Gruppo Xxxxxx ha riscontrato dei problemi e rallentamenti di entrata in vigore della legge Xxxxximplementazione che hanno influenzato negativamente le consegne. Tali problematiche e rallentamenti di implementazione sono stati risolti, le quali da un punto di vista operativo, già nella prima metà dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ma hanno continuato a norma dell’artinfluenzare negativamente la raccolta degli ordini, con un impatto negativo sulle vendite e sugli utili su tutto l’esercizio. 10Di conseguenza, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPEnel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002Gruppo Safilo è incorso in circa Euro 4 milioni di costi eccezionali e ha stimato una perdita di circa Euro 45 milioni di vendite. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del Al 30 giugno 2003; da allora il CIPE 2018 non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionariesono state riscontrate ulteriori e significative problematiche legate alla struttura informatica del Gruppo.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo L’Emittente ha fruito per il periodo d’imposta 2019 del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Tale credito d’imposta riconosciuto all’Emittente, per il periodo d’imposta 2019, ammonta ad Euro 161.089, di cui Euro 161.089 utilizzato in compensazione nel corso del periodo d’imposta 2020. Tale credito di imposta è stato indicato nelle dichiarazioni dei redditi ad oggi presentate e non ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, né della base imponibile IRAP. Poiché l’autorità fiscale italiana sta elaborando interpretazioni non univoche sulle attività ammissibili ai fini del calcolo del credito di imposta, l’Emittente non può escludere che il mutamento degli orientamenti delle autorità fiscali italiane in relazione alle condizioni di accesso al predetto regime dei crediti possa determinare effetti negativi anche con riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolaridefinitiva spettanza dei crediti d’imposta già utilizzati. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, ragione di ciò non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede cheescludere che l’autorità fiscale possa non condividere l’approccio adottato dall’Emittente, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in esserecon conseguente possibilità che lo stesso possa essere soggetto, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925per gli anni passibili di accertamento, n. 2578. In caso a verifiche o accertamenti fiscali, con richiesta di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppomaggiori imposte ed interessi oltre a sanzioni, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività, sulla situazione patrimonialeeconomica, economica patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo L’Emittente ha inoltre fruito per i periodi d’imposta 2019 e 2020 della deduzione IRES in relazione agli investimenti in start up innovative per un importo pari a Euro 364.200 per il periodo d’imposta 2019 e Euro 175.800 per il periodo d’imposta 2020. La disciplina fiscale prevista per i soggetti che investono in start up innovative è stata modificata e resa permanente a partire dal periodo d’imposta 2017 (art. 1, comma 66 – 68 della Legge 232/2016 e DM 7 maggio 2019) e prevede, per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell'investimento, con tetto massimo di riferimento investimento annuo pari a Euro 1,8 milioni. Ai sensi dell’articolo 6 del DM 7 maggio 2019, il diritto all’agevolazione fiscale decade se entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento si rimanda alla Sezione Primaverifica una delle seguenti circostanze: (i) cessione, Capitolo 6anche parziale, Paragrafo 6.1.4 dell'investimento, (ii) riduzione del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore capitale e/o dagli enti concedenti assicurandoripartizione di riserve della start-up innovativa, (iii) recesso o esclusione degli investitori, (iv) perdita da parte della start-up innovativa di uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del 18 ottobre 2012, n. 179. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di decadenza, l’investitore ha l’obbligo di recuperare a tassazione l’importo dedotto tramite una rettifica in aumento della base imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza, maggiorato degli interessi in misura legale. Sebbene alla Data del Prospetto non siano noti all’Emittente avvisi di accertamento o altre contestazioni pendenti emessi dalle autorità fiscali relativamente ai periodi di imposta ancora aperti, né giudizi pendenti innanzi alle commissioni tributarie, non è possibile escludere che un’autorità fiscale possa, in tal modofuturo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa formulare contestazioni nei confronti dell’Emittente e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni o delle società del Gruppo, con potenziali conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e allocazione delle risorse disponibilifinanziaria della stessa. In particolarePer informazioni, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.dcfr. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 Parte B, Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.4, del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieProspetto.

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FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla informazioni, cfr. Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6XI, Paragrafo 6.1.4 11.3, del Prospetto InformativoProspetto. Alla Data del Prospetto InformativoIl verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativoche sono considerati dall’Emittente di media probabilità di accadimento, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessionipotrebbe avere un impatto negativo significativo sull’attività, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimonialeeconomica, economica patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di media rilevanza. Il Prospetto contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo l’attività dell’Emittente e il suo posizionamento nel mercato di riferimento, nonché previsioni sull’evoluzione futura del mercato in cui l’Emittente opera, formulate, ove non diversamente specificato, dall’Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza. Tali informazioni potrebbero tuttavia non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento dell’Emittente, nonché gli effettivi sviluppi dell’attività dell’Emittente, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori enunciati, tra l’altro, nella presente Parte I del Prospetto. Si segnala, inoltre, che talune delle informazioni provenienti da terzi contenute o utilizzate nel Prospetto possono essere state elaborate prima del verificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e pertanto non tenere conto degli effetti negativi, anche solo potenziali, derivanti da tale emergenza sanitaria. La lettura da parte di un investitore delle dichiarazioni di preminenza senza tenere in considerazione le suddette criticità potrebbe indurlo in errore, anche significativamente, nella valutazione della situazione economico, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e comportare decisioni di investimento errate, non appropriate o adeguate per tale investitore. Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6V, Paragrafo 6.1.4 5.1.7 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieProspetto.

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FATTORI DI RISCHIO. Con particolare riferimento al rischio tasso, si rappresenta che l’Emittente non adotta una strategia di copertura di tale rischio afferente alle solo attività finanziarie disponibili per la vendita. L’obiettivo dell’Emittente è, infatti, quello di preservare il valore dei fondi propri di base attraverso una gestione delle attività finanziarie disponibili per la vendita volta a far sì che il loro fair value risulti superiore a quello delle technical provision nette. Esiste così una correlazione tra il fair value delle attività finanziarie e delle passività tecniche che se impattate da variazione tassi e da elevati duration gap possono dare luogo a sensibili variazioni dei fair value delle attività e delle passività, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. Al 31 dicembre 2021, l’Emittente presentava un duration gap inferiore al massimo regolamentare previsto dal Regolamento IVASS n° 24 del 6 giugno 2016 (i.e., un duration gap pari a 0,20 anni, rispetto al massimo regolamentare di 1,5 anni), tuttavia non è possibile garantire che tale scenario non cambi in futuro anche in corsiderazione del contesto macro-economico e geo-politico in essere alla Data del Prospetto. Infine, nonostante l’Emittente in sede di elaborazione del Piano Industriale 2022-2025 abbia tenuto conto dell’andamento del mercato finanziario e dei possibili impatti su tassi di interesse di mercato, non si può escludere che un ulteriore peggioramento degli spread possa determinare una riduzione del fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, con un impatto sul valore delle attività dell’impresa, che potrebbero determinare, a loro volta, effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla informazioni, cfr. Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6Capitoli VI e XI, Paragrafo 6.1.4 11.1, del Prospetto InformativoProspetto. Alla Data Il Gruppo è esposto al rischio di perdite derivanti dai contratti di riassicurazione, i quali comportano un’esposizione nei confronti dei riassicuratori professionali prescelti quali controparti. La disponibilità e il costo della copertura riassicurativa dipendono dalle condizioni generali del Prospetto Informativomercato e possono variare in modo significativo. Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha fatto ricorso alla riassicurazione con una quota di cessione del 65% relativamente alla linea di business Cessione del Quinto. Nonostante l’Emittente cerchi di limitare il più possibile il rischio di controparte, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle non si può escludere il verificarsi di una situazione di eventuale insolvenza dei riassicuratori delle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra con conseguenti effetti negativi immediati e rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che sono considerati dall’Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sull’attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolaririschio di cui al presente Paragrafo sia di medio-alta rilevanza. In tutti particolare, si segnala che società del Gruppo Net Insurance sono parte, in relazione sia ai Rami Vita sia ai Xxxx Xxxxx, di accordi di riassicurazione con un numero limitato di partner, a norma dei quali i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior riassicuratori si assumono una parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni dei costi e degli affidamenti diretti oneri conseguenti alle richieste di indennizzo in esserecambio di una percentuale del premio delle polizze, permanendo in capo alla relativa società del Gruppo la responsabilità diretta nei confronti degli assicurati e/o dei terzi danneggiati o beneficiari. In particolare, negli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020, la dipendenza dall’attività di riassicurazione risulta elevata in quanto il Gruppo Net Insurance ha fatto ricorso alla riassicurazione con una quota di cessione del 65% relativamente alla linea di business Cessione del Quinto. L’utilizzo della riassicurazione espone le società del Gruppo a vari rischi, tra i quali si segnala il rischio di controparte, ossia derivare dalla incapacità o dal potenziale rifiuto (totale o parziale) del riassicuratore ad onorare i propri obblighi nei confronti delle società del Gruppo. Ove le controparti riassicurative dovessero disattendere i loro impegni nei confronti del Gruppo, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata Gruppo rimarrebbe comunque obbligato a corrispondere ai sensi dell’art. 24 beneficiari che abbiano attivato le polizze del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il GruppoNet Insurance gli ammontari previsti contrattualmente, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimonialeeconomica, economica patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. La capacità del mercato riassicurativo dipende, inoltre, dalle condizioni generali del mercato e può variare in modo significativo. Pertanto, l’eventuale riduzione delle commissioni attive corrisposte dai riassicuratori potrebbe riflettersi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Nonostante il Gruppo abbia adottato una politica di riassicurazione che delinea le linee guida in materia di valutazione e controllo dei rischi connessi con il processo riassicurativo (che, tra l’altro, privilegia le relazioni con le società operanti nel mercato riassicurativo internazionale, che rispondono a criteri di solidità economico-patrimoniale e finanziaria ed affidabilità e che dispongono di rating elevati), non si può escludere il verificarsi di una situazione di eventuale insolvenza dei riassicuratori delle società del Gruppo con conseguenti effetti negativi immediati e rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo sugli accordi di riferimento si rimanda alla riassicurazione in essere, cfr. Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6V, Paragrafo 6.1.4 5.1.5, del Prospetto InformativoProspetto. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo cheverificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, oltre a disciplinare le modalità che sono considerati dall’Emittente di erogazione dei servizimedia probabilità di accadimento, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sonopotrebbe avere un impatto negativo rilevante sull’attività, pertantosulla situazione economica, determinate dal regolatore patrimoniale e finanziaria, sulla reputazione e sulle prospettive dell’Emittente e/o dagli enti concedenti assicurandodel Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di media rilevanza. La situazione finanziaria del Gruppo dipende significativamente dalla capacità di selezione e assunzione dei rischi adottati nel corso dell’attività assicurativa e, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il con la sottoscrizione dei contratti di assicurazione. La capacità di selezione e assunzione dei rischi e di determinare tariffe adeguate alle diverse tipologie di rischi assicurati (c.d. “metodo normalizzato” rischio di tariffazione”) può essere negativamente influenzata, con conseguenze pregiudizievoli sulla redditività dell’impresa assicuratrice, da vari fattori quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di disponibilità di dati sufficienti e affidabili, l’incompletezza o l’errata analisi dei dati disponibili, l’incertezza delle stime (in particolare quelle legate alla previsione del numero e dell’importo degli indennizzi che dovranno essere coperti dalle tariffe), l’applicazione di formule e metodologie di tariffazione non appropriate, l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale, nonché i mutamenti in corso nella prassi e negli orientamenti giurisprudenziali di liquidazione dei sinistri. L’inadeguatezza dei dati e delle metodologie di tariffazione potrebbe pertanto tradursi in una tariffazione non appropriata rispetto all’effettiva esposizione relativa ai rischi assunti e alle richieste di indennizzo ricevute, così da influire negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Nonostante il Gruppo effettui periodicamente un test di adeguatezza delle riserve premi a fronte dei rischi assunti in relazione ai contratti, al fine di valutare eventuali maggiori oneri futuri, detti oneri, tra cui le richieste effettive di indennizzo, potrebbero rivelarsi in futuro superiori rispetto alle previsioni utilizzate ai fini del calcolo del prezzo dei prodotti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Al riguardo, si segnala che i test effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la Data del Prospetto hanno confermato l’adeguatezza delle riserve tecniche del Gruppo. In aggiunta, il Gruppo è, altresì, esposto al c.d. “rischio di rescissione”, legato all’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento connessi a prestiti personali/mutui e alla Cessione del Quinto. L’eventuale estinzione anticipata del contratto di finanziamento genera l’annullamento per cessato rischio del contratto assicurativo abbinato. In tale contesto, il Gruppo è tenuto a restituire il rateo di premio non goduto al contraente. Al riguardo, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha registrato n. 98.729 estinzioni anticipate dei finanziamenti connessi a prestiti personali/mutui e alla Cessione del Quinto garantiti da polizze emesse dal Gruppo che hanno comportato la determinazione restituzione di premi per un ammontare complessivo pari a Euro 24.683 migliaia (in aumento del 5% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 in cui a fronte n. 77.998 estinzioni anticipate, il Gruppo ha restituito premi per un ammontare complessivo pari a Euro 23.529 migliaia). Il verificarsi della tariffa da applicarsi all’utenza estinzione anticipata di un numero elevato di contratti e l’eventuale sfasamento temporale tra l’effetto dell’estinzione del contratto di finanziamento e la relativa comunicazione da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 dell’istituto mutuante alle Società del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, Gruppo del verificarsi di tale leggeevento potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni patrimoniale e/o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieGruppo.

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FATTORI DI RISCHIO. L’eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla sulle attività del Gruppo, cfr. Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6V, del Prospetto. Il Gruppo è esposto al rischio di non riuscire a mantenere il proprio posizionamento competitivo e di perdere quote di mercato nel proprio core business, rappresentato dalla Cessione del Quinto, ovvero negli ulteriori settori del mercato assicurativo in cui opera il Gruppo a causa dell’elevato grado di competitività dello stesso, nonché al possibile ingresso di nuovi concorrenti ovvero al rafforzamento di concorrenti esistenti, che potrebbero determinare effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che sono considerati dall’Emittente di medio-alta probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sull’attività, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla reputazione e sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo 6.1.4 sia di media rilevanza. In particolare, si segnala che il contesto competitivo nel mercato assicurativo dalla Cessione del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto InformativoQuinto, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra che rappresenta il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente core business dell’Emittente alla Data del Prospetto InformativoProspetto, proroghe presenta dinamiche diverse a seconda del comparto: (i) il comparto dei “dipendenti” continua ad essere presidiato principalmente da operatori storici con una pressione competitiva stabile; (ii) il comparto dei “pensionati” vede, invece, una crescente pressione competitiva con il presidio di numerosi operatori nazionali ed esteri specializzati e l’ingresso di nuovi operatori. Ne consegue che, pur essendo un settore caratterizzato da una pluralità di operatori storici, non si può escludere un possibile incremento nel numero di operatori assicurativi, anche per via dello sviluppo di un mercato europeo integrato e, al contempo, dell’innovazione tecnologica che ha interessato l’industria assicurativa. Anche gli ulteriori settori del mercato assicurativo in cui il Gruppo opera sono caratterizzati da una pluralità di operatori, nazionali ed esteri, con dimensioni maggiori rispetto al Gruppo Net Insurance. Di conseguenza, al fine di mantenere il proprio posizionamento competitivo nel mercato di riferimento, il Gruppo ha la necessità di continuare a investire in ricerca, sviluppo e innovazione, di assicurare livelli qualitativi sempre più alti. I concorrenti potrebbero, infatti, sviluppare e realizzare i servizi che offre il Gruppo prima dello stesso, con un maggior livello tecnologico ovvero a prezzi ridotti ovvero con un tempo di rilascio inferiore rispetto al Gruppo. Il Gruppo monitora costantemente i propri mercati e settori di riferimento al fine di realizzare ed introdurvi nuovi servizi altamente specialistici e innovativi, in grado di seguire i trend di mercato e di anticipare, ove possibile, i propri concorrenti. Tuttavia, il Gruppo è esposto al rischio di non riuscire ad adattarsi in modo tempestivo, per qualsiasi ragione, all’evoluzione tecnologica e/o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in all’introduzione di nuove tecnologie o di non riuscire ad anticipare le tendenze del mercato fornendo servizi innovativi e attrattivi; tali circostanze particolaripotrebbero rendere obsoleta l’offerta dei servizi del Gruppo. Inoltre, non si può escludere che, per mantenere la propria quota di mercato ed essere sempre competitivi, il Gruppo si trovi a dover fronteggiare le iniziative di altri operatori del mercato, con la necessità di sostenere costi non preventivati, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. In tutti i casi in cui le concessioniparticolare, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede si segnala che, alla scadenza a giudizio dell’Emittente, anche sulla base delle concessioni e degli affidamenti diretti analisi svolte in esseresede di redazione del Piano Industriale 2022-2025, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’artGruppo Net Insurance presenta le seguenti potenziali aree di debolezza: (i) il business complessivo è fortemente esposto su coperture assicurate abbinate a prestiti rimborsabili mediante Cessione del Quinto; (ii) il posizionamento Rami Elementari è sviluppato tramite partnership bancarie non esclusive che potrebbe limitare le potenzialità di sviluppo del business; (iii) il canale broker è ancora frammentato e con bassi livelli di produzione; e (iv) nell’ambito della linea di business Bancassurance, i livelli di efficienza della struttura operativa da start-up potenzialmente potrebbero essere sotto pressione in fase di scale-up. 24 Qualora il Gruppo non fosse in grado di affrontare, facendo leva sulle proprie competenze distintive, l’eventuale rafforzamento degli attuali concorrenti, l’ingresso nel settore di nuovi operatori, tale situazione potrebbe incidere sulla posizione di mercato del Regio Decreto 15 ottobre 1925Gruppo, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto che dovrebbe ridurre i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppoprezzi e/o servire meno clienti, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività, sulla situazione patrimonialeeconomica, economica patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla sulle attività del Gruppo, cfr. Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6V, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieProspetto.

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FATTORI DI RISCHIO. L’effettiva realizzazione delle operazioni di acquisizione dipenderà dalle opportunità che di volta in volta si presenteranno sul mercato, nonché dalla possibilità di realizzarle a condizioni soddisfacenti. Le difficoltà potenzialmente connesse a tali operazioni, quali ritardi nel perfezionamento delle stesse nonché eventuali difficoltà incontrate nei processi di integrazione, costi e passività inattesi o l’eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. Inoltre il Gruppo – sempre in relazione alla strategia di espansione per linee esterne – è genericamente esposto al rischio derivante dalle potenziali passività insite nell’oggetto dell’investimento. Pur sottoscrivendo accordi di acquisizione di partecipazioni o aziende in linea con la prassi per operazioni della specie, le eventuali dichiarazioni e garanzie rese dalla controparte contrattuale, anche concernenti la posizione finanziaria, la redditività, l’assenza di sopravvenienze passive o insussistenze di attivo della partecipazione o azienda oggetto di dismissione, ovvero i relativi obblighi di indennizzo, potrebbero non trovare soddisfazione in garanzie effettive o di natura reale ove tali dichiarazioni si rivelassero, successivamente all’investimento, non accurate o non veritiere, con conseguenti potenziali passività che inciderebbero sui risultati economici, reddituali e finanziari del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo quanto riguarda invece la strategia di consolidamento e crescita sui mercati internazionali, il Gruppo è esposto a crescenti complessità gestionali ed a una serie di rischi connessi all’operatività sui mercati internazionali quali, tra gli altri, rischi di natura macro economica e finanziaria, regolatoria e di mercato, geopolitica e sociale, il cui verificarsi potrebbe determinare un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ed i propri piani di sviluppo, ciò potrebbe avere un effetto negativo sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo. Inoltre, lo sviluppo del Gruppo, unitamente alla realizzazione della strategia di ulteriore crescita che lo stesso intende adottare, comporteranno un incremento degli investimenti anche in capitale umano rispetto all’attuale struttura organizzativa. Per sostenere la realizzazione della propria strategia di crescita per linee esterne volta all’individuazione di mirate acquisizioni di partecipazioni in società attive nei mercati di riferimento del Gruppo, in sede nazionale e internazionale, con l’obiettivo di conseguirne il controllo o instaurare alleanze e partnership di tipo sia industriale che commerciale, la Società intende impiegare gli introiti netti derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio dell’Offerta i quali saranno interamente ed esclusivamente utilizzati dall’Emittente a tal fine. In tale contesto, il Gruppo dovrà strutturare il modello organizzativo e le procedure interne e adeguare le politiche di gestione del capitale circolante in funzione delle accresciute esigenze, nonché soddisfare i relativi fabbisogni reperendo adeguate risorse finanziarie al fine di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze ed istanze generate dai tassi di crescita e dall’espansione del Gruppo. Ove il Gruppo non fosse in grado di gestire in maniera efficiente il processo di crescita ed il processo di adeguamento del modello organizzativo alle accresciute complessità di gestione, nonché di ottenere il reperimento di adeguate fonti di finanziamento, il Gruppo potrebbe non essere in grado di mantenere l’attuale posizionamento competitivo e potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo. Per maggiori informazioni si rimanda alla veda Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.5 e 5.2.3, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo6.1.5.3, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione PrimaSeconda, Capitolo 63, Paragrafo 6.1.4 3.4 del Prospetto InformativoProspetto. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo cheGruppo potrebbe non ottenere nuovi finanziamenti o il rinnovo a condizioni accettabili di quelli esistenti, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei serviziovvero potrebbe risultare inadempiente agli impegni (covenant) assunti. Rispettivamente, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora 31 marzo 2017, 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014, il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.totale dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo può essere così sinteticamente riepilogato: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo Al 31 dicembre 2017 (**) 2016 2015 2014

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FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6III e Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo6.1.6, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6XX, Paragrafo 6.1.4 20.1, del Prospetto InformativoProspetto. Il Gruppo Banco Popolare è esposto al segmento immobiliare anche attraverso attività di finanziamento a società, operanti in tale settore, i cui cash-flow sono generati prevalentemente o esclusivamente dalla locazione o dalla vendita di immobili (commercial real estate). Il mercato immobiliare ha registrato negli anni recenti una flessione dei prezzi di mercato e di operazioni effettuate; come conseguenza, i soggetti attivi nel settore hanno sperimentato una diminuzione dei servizi idrici volumi e dei margini delle operazioni, un incremento degli impegni derivanti dagli oneri finanziari, nonché una maggiore difficoltà di rifinanziamento. Incrementi del tasso di disoccupazione in Italia e nelle regioni cui il Gruppo è regolato esposto, la ridotta profittabilità delle società e l’aumento dei tassi di insolvenza sia da uno specifico quadro normativo cheparte di società sia da parte di privati in relazione al pagamento dei canoni di locazione potrebbero aumentare l’incapacità dei prenditori di fondi di ripagare i debiti contratti e ridurre il valore di mercato delle garanzie offerte a fronte di prestiti contratti. Al 30 settembre 2010, oltre a disciplinare le modalità l’esposizione dei finanziamenti commercial real estate è pari ad Euro 7.344 milioni e rappresenta l’8,86% del totale degli impieghi lordi alla clientela del Gruppo. Il Gruppo gestisce il rischio di erogazione dei serviziinadempimento delle controparti principalmente in funzione della capacità reddituale delle attività commerciali intraprese negli immobili locati o in corso di locazione e non soltanto del valore degli immobili e delle garanzie offerte; ciò nonostante, definisce i principi ed i meccanismi non si può escludere che la diminuzione del valore degli immobili e delle garanzie (o il peggioramento di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandoaltri parametri utilizzati per il monitoraggio del prestito) possa determinare, in tal modoalcuni specifici casi, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione un impatto negativo sulla capacità reddituale delle risorse disponibilicontroparti. In particolareparticolare le difficoltà e le criticità cui sono soggette le controparti nell’operare in condizioni di mercato deteriorate potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità del Gruppo Banco Popolare di vedere rimborsate le somme finanziate. Il verificarsi delle circostanze sopra descritte potrebbe avere effetti negativi sui risultati e sulla situazione economica, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 finanziaria e patrimoniale del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieGruppo Banco Popolare.

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Samples: Accordo Quadro L’accordo Quadro Sottoscritto in Data 15 Marzo 2009 Fra Banco Popolare

FATTORI DI RISCHIO. In particolare si evidenzia che la vendita a società non appartenenti al Gruppo Orizzonti Holding presuppone un’attività di analisi dei processi specifici e l’impostazione di servizi a valore aggiunto customizzati e finalizzati al conseguimento di migliori risultati economici nel breve medio termine per l’utilizzatore e, dunque, presuppone la condivisione con il cliente, che può essere un operatore concorrente e operante nel settore della grande distribuzione, di informazioni, dati e processi riservati o che comunque il cliente potrebbe non voler condividere. Sebbene XxXx abbia ipotizzato la possibilità di svolgere i servizi di personalizzazione e assistenza post vendita anche mediante outsourcer, non si può escludere che la sopra evidenziata circostanza costituisca un limite alle possibilità commerciali di MyAv. Per ulteriori maggiori informazioni si veda la Sezione I, Capitolo 6 del Prospetto Informativo. Fin dal momento della sua costituzione, l’Emittente ha prodotto e venduto solo sistemi software e robot funzionali allo sviluppo di processi connessi al business del gruppo. Qualora tale mercato dovesse subire un deterioramento a causa, inter alia, di un rallentamento generale dell’economia, e XxXx non riuscisse a procurarsi in tempo sufficiente business da altre categorie di prodotti o ad espandere il proprio business principale su mercati diversi da quelli del proprio settore, potrebbero verificarsi effetti negativi sulla sua attività e sulle sue prospettive nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre il prodotto sviluppato è un prodotto innovativo che è soggetto ad obsolescenza e ha una durata stimata media di tre anni. Alla data del Prospetto Informativo, la società ha fornito alla società del Gruppo GDA S.p.A. la versione attualmente operativa di Xxxx, sulla quale la Società prevede di continuare ad effettuare investimenti, nel 2018 e nel 2019, volti ad ottimizzare ulteriormente le capacità di intelligenza artificiale del sistema e, ove opportuno, alla customizzazione in funzione delle esigenze di processo di clienti target ritenuti strategici. L’efficacia di Xxxx all’interno del punto vendita, in termini di incremento atteso della marginalità del punto vendita, stimata dall’Emittente, non è stata ancora verificata alla data del Prospetto, in considerazione del fatto che Xxxx è operativo nei suddetti punti vendita da pochi mesi. E’ previsto che tale fase di verifica dell’efficacia di Xxxx si chiuderà nel corso dell’ultimo trimestre 2018. Conseguentemente si evidenzia che i punti vendita di GDA in cui Xxxx è operativo potrebbero avere un incremento dei margini inferiore alle attese, ovvero è possibile che l’efficacia di Xxxx si riveli inferiore in punti vendita di clienti extragruppo. In generale, la novità del prodotto e la mancanza di dati puntuali sull’efficacia di Xxxx nei tre punti vendita dove lo stesso è operativo potrebbero, almeno nelle prime fasi di commercializzazione dello stesso, rappresentare un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di successo negli orizzonti temporali previsti. Lo sviluppo dipenderà, infatti, da diversi fattori, alcuni dei quali non rientrano nella sfera di controllo dell’Emittente. Inoltre, la Società opera in un mercato dinamico, caratterizzato da rapidi cambiamenti dovuti all’evoluzione tecnologica; di conseguenza, il successo della Società è strettamente legato alla capacità di identificare corrette opportunità di mercato e di adeguarsi rapidamente alle tecnologie legate al settore in cui opera. Ciò potrebbe comportare in capo alla Società la necessità di sviluppare delle nuove caratterizzazioni che meglio si adattino alla domanda di mercato e alle nuove tecnologie. L’eventuale incapacità della Società di sviluppare nuove caratterizzazioni che si adattino alla domanda del mercato potrebbe avere ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo e sul quadro normativo di riferimento perseguimento degli obiettivi strategici. Per maggiori informazioni si rimanda alla veda la Sezione PrimaI, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 6.1. del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. Non può essere offerta alcuna garanzia circa il fatto che le condizioni climatiche in Europa e negli altri continenti in cui opera il Gruppo, nonché le abitudini dei clienti italiani, consentiranno di mantenere o incrementare gli attuali livelli di presenze nelle strutture turistiche gestite e commercializzate dal Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 15 del Prospetto Informativo. Alla Data A partire dalla seconda metà del Prospetto Informativo2007 la crisi dei mercati finanziario e bancario a livello mondiale ha determinato un peggioramento del quadro macro-economico, le concessioni con conseguente diminuzione della liquidità sui mercati finanziari globali, una generale contrazione dei consumi e gli affidamenti rilasciati alle società una generalizzata difficoltà di accesso al credito. Nel corso degli ultimi anni si sono registrati fenomeni di (i) restrizione delle condizioni di accesso al credito, (ii) riduzione del livello di liquidità nei mercati finanziari e un’estrema volatilità nei mercati azionari ed obbligazionari, a seguito della crisi economica e finanziaria iniziata nella seconda metà del 2008 che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, con il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche e una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale. La crisi del sistema bancario e dei mercati finanziari ha condotto ad uno scenario di recessione (o quanto meno di difficoltà economica) in alcuni Paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, mercato di riferimento del Gruppo, a partire dal secondo semestre del 2011. Tali condizioni macroeconomiche hanno continuato a deteriorarsi e il Governo Italiano ha attuato diverse misure volte a combattere la stagnazione economica. Non si ha la certezza, tuttavia, che queste misure risulteranno efficaci. Questa incertezza è proseguita e potrebbe avere un effetto negativo sulla fiducia dei mercati internazionali nei confronti dell’Italia, con ulteriori ripercussioni sulla valutazione del debito sovrano della stessa e/o ripercussioni negative sull’economia italiana. Il contesto di crisi economica e di austerity ha provocato una riduzione del potere di acquisto delle famiglie e una conseguente generale contrazione dei consumi. Il contesto economico negativo, nonché la percezione circa la debolezza delle prospettive di ripresa economica potrebbero inoltre influenzare ulteriormente cambiamenti nelle preferenze e nelle abitudini di spesa dei consumatori. Pertanto – tenuto conto che la clientela del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra IGV risulta essere composta quasi esclusivamente da persone residenti in Italia, e che il 2007 medesimo nell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2014, ha realizzato dalla menzionata clientela il 45% dei ricavi – l’attività e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data i risultati economici e finanziari del Prospetto InformativoGruppo sono legati all’andamento dell’economia, proroghe in particolare quella italiana e, qualora l’attuale fase di recessione economica si protraesse nel tempo ovvero, una volta cessata, dovessero in futuro verificarsi ulteriori periodi di crisi economia e/o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessionifinanziaria, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, si potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti verificare dei possibili effetti negativi sulle prospettive, nonché sull’attività e sulla situazione patrimonialeeconomica, economica e/o patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 5 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo L’art. 30 del Testo Unico Bancario prevede che i soci di riferimento si rimanda alla banche popolari possano esprimere un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute. L’art. 23 dello Statuto prevede, inoltre, che ciascun Socio, che non sia consigliere di sorveglianza o di gestione o dipendente del Banco Popolare o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle società, direttamente o indirettamente, controllate dal Banco Popolare, possa rappresentare in Assemblea, per delega, un solo altro socio. Cfr. Sezione Prima, Capitolo 6XXI, Paragrafo 6.1.4 21.2.6, del Prospetto InformativoProspetto. Alla Data del Prospetto Informativo, Il Banco Popolare e le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese sono soggetti ai rischi tipici derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività ed affrontano i rischi tipici derivanti dallo svolgimento dell’attività bancaria nella realtà italiana. Il Gruppo è attivo nei principali comparti dell’intermediazione creditizia e finanziaria. A tale riguardo, si rileva come il settore bancario in Italia attraversi una fase di consolidamento caratterizzata da un’elevata competitività, dovuta ai seguenti fattori: il recepimento delle direttive comunitarie tese a liberalizzare il settore bancario dell’Unione Europea; la deregolamentazione del settore bancario in tutta l’Unione Europea, e in modo particolare in Italia, che ha incentivato la concorrenza nel comparto tradizionale bancario con l’effetto di ridurre progressivamente il differenziale tra il 2007 i tassi attivi e il 2039passivi; la tendenza dell’industria bancaria italiana focalizzata sui ricavi da commissione, che induce ad una maggiore concorrenza nel campo del risparmio gestito e nei servizi di investment banking; la modifica di alcune leggi fiscali e bancarie italiane; l’introduzione di servizi aventi una forte componente di innovazione tecnologica, quali internet banking e phone banking. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto InformativoInoltre, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo gli istituti bancari stranieri presenti in circostanze particolariItalia stanno espandendo le loro attività. In tutti i casi I mercati in cui le concessioniil Gruppo BP opera sono caratterizzati da una crescente competitività che tendenzialmente può ridurre, alla loro scadenzain assenza di opportune azioni correttive, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso i margini di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria redditività del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 I processi sopra descritti potrebbero avere un effetto negativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandoGruppo Banco Popolare, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi conseguenza dell’incremento della concorrenza nel settore di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieriferimento.

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Samples: Accordo Quadro L’accordo Quadro Sottoscritto in Data 15 Marzo 2009 Fra Banco Popolare

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento – anche in relazione ai presupposti, le assunzioni, i contenuti e gli obiettivi delle previsioni del Piano Industriale 2022-2025 – si rimanda rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6VII, del Prospetto. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che sono considerati dall’Emittente di alta probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sull’attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo 6.1.4 sia di medio-alta rilevanza. Dal momento che la totalità dei ricavi del Gruppo al 31 dicembre 2021 è realizzata in Italia, esso è fortemente esposto al rischio connesso al deterioramento del contesto economico italiano, al perdurare di eventuali fenomeni di recessione economica o di tensione politica e alla debolezza delle attuali prospettive di ripresa economica, nonché di aumento dell’inflazione, aggravati dal conflitto armato in Ucraina. Tali elementi potrebbero influenzare negativamente la domanda di servizi forniti dal Gruppo con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Le forti incertezze e i timori per le ripercussioni sociali ed economiche dell’allarme sanitario dipenderanno anche dal successo delle misure monetarie e fiscali a sostegno dei settori e degli operatori più esposti in corso di attuazione da parte delle autorità dell’Unione europea e del governo italiano (ivi incluse le misure connesse al c.d. Recovery Plan) nonché dalla tempestività con cui saranno definite ulteriori misure monetarie e fiscali e dalla loro efficacia. Inoltre, il quadro macroeconomico italiano risulta connotato da significativi profili di incertezza in seguito all’avvio da parte della Russia, nel mese di febbraio 2022, del conflitto armato in Ucraina e alle conseguenti ostilità e tensioni politiche che potrebbero determinare un fenomeno di recessione economica. Al riguardo, si segnala che alla Data del Prospetto Informativol’Emittente detiene una quota, pari a nominali Euro 300.000 di un prestito obbligazionario emesso da Gaz Capital S.A. e garantito (obligor) da Gazprom PJSC. Alla Data del Prospetto InformativoProspetto, nessuno dei predetti soggetti rientra tra quelli indicati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014, come successivamente modificato e integrato, che indica, tra le altre cose, le concessioni persone fisiche e gli affidamenti rilasciati alle società le persone giuridiche responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità o l’indipendenza della Ucraina. Si segnala, altresì, che l’ISTAT ha reso noti i dati del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra prodotto interno lordo (PIL) per il 2007 primo trimestre del 2022, stimando un aumento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente1 e che sulla base dei dati provvisori di maggio 2022 pubblicati dall’ISTAT, l’inflazione acquisita per il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data 2022 è pari a +5,7% per l’indice generale e a +2,5% per la componente di fondo2.‌ Una nuova recessione prolungata in Italia causata dai predetti fattori di incertezza, quali la pandemia da Covid-19 ovvero il protrarsi del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo conflitto in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesseUcraina, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppoavere ripercussioni negative, con conseguenti possibili effetti negativi anche significative, sull’attività, sulle prospettive e sulla situazione patrimonialeeconomica, economica e/o finanziaria e patrimoniale del Gruppo. Per ulteriori informazioni Situazioni instabili sui mercati finanziari potrebbero infine generare un rischio di liquidità sistemico che potrebbe influire negativamente sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieGruppo.

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Samples: www.netinsurance.it

FATTORI DI RISCHIO. Nella Linea Sicurezza le commesse vengono aggiudicate all’esito di apposite gare d’appalto indette dai committenti. Nei bandi di gara sono stabilite le principali condizioni economiche e tecniche (riguardanti le specifiche caratteristiche dei prodotti e del livello di servizio) che devono essere rispettate nell’esecuzione delle singole commesse. Con riferimento alla Linea Sicurezza, il Gruppo è pertanto esposto a responsabilità derivante da eventuali difetti dei prodotti e dalla mancata rispondenza delle caratteristiche dei prodotti alle specifiche richieste dal committente. Eventuali difetti dei prodotti o la mancata corrispondenza dei prodotti alla richieste dei clienti potrebbero determinare (i) maggiori costi ed oneri a carico del Gruppo per la produzione di prodotti corrispondenti alle specifiche tecniche dei clienti, (ii) nel caso di ritardi nella consegna dei prodotti l’applicazione di penali, (iii) eventuali richieste di risarcimento e danni da parte dei clienti finali, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo. Quanto precede potrebbe compromettere l’immagine e la reputazione della Società e/o del Gruppo, con conseguenti difficoltà del Gruppo a partecipare alle gare d’appalto per l’aggiudicazione delle commesse per la produzione di carta per banconote o elementi di sicurezza, e pertanto mantenere o reperire nuovi clienti in tale settore di attività, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla cfr. Sezione Prima, Capitolo 6VI, Paragrafo 6.1.4 6.1.2 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo Si invitano gli investitori a leggere attentamente i presenti fattori di riferimento si rimanda alla Sezione Primarischio, Capitolo 6prima di effettuare una qualsiasi decisione di investimento, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni al fine di comprendere i rischi generali e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e specifici collegati all’acquisto degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppostrumenti finanziari emessi dall'Emittente. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo sull’Emittente, gli investitori sono invitati a leggere le informazioni contenute nei documenti disponibili al pubblico elencati ai Capitoli 11 e 14 del Documento di riferimento Registrazione. I rinvii, nel presente documento, a Capitoli e Paragrafi si rimanda alla Sezione Primariferiscono a capitoli e paragrafi del Documento di Registrazione. Nello svolgimento delle proprie attività aziendali, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 il Gruppo HVB potrà essere esposta ad una serie di rischi caratteristici del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione finanziari. Di seguito sono sinteticamente esposti alcuni dei servizi, definisce i principi rischi significativi che potrebbero influenzare negativamente la situazione finanziaria ed i meccanismi risultati di definizione gestione del Gruppo HVB. Alcuni di questi rischi sono gestiti secondo politiche e procedure di gestione del rischio prestabilite, la maggior parte delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice quali è descritta nella sezione “Relazione sui Rischi” dell'Annual Report 2011", alle pagine 44 e seguenti, a disposizione del pubblico e incluso nel Documento di Registrazione, come indicato ai Capitoli 11 e 14. Al fine di un prudente apprezzamento dei servizi stessifattori di rischio, i potenziali investitori devono valutare tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione, incluse le informazioni contenute nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 del Documento di Registrazione, anche con l’ausilio dei rispettivi consulenti professionali, se necessario. Le tariffe sonoNel 2013 la crisi del debito sovrano ha continuato ad influenzare i mercati finanziari europei e l’economia globale. La ripresa nell'eurozona si è consolidata in maniera crescente: tuttavia il ritmo di crescita nei vari paesi resta disomogeneo, pertantocon i paesi periferici in notevole ritardo rispetto al nucleo principale. Nel 2012, determinate la crisi del debito in Grecia ha rappresentato una questione importante. Con il riuscito taglio storico del debito nel marzo 2012, la Grecia ha raggiunto i requisiti necessari all’ottenimento di aiuti ausiliari dall’European Financial Stability Facility (EFSF). La possibilità di una insolvenza disordinata della Grecia è stata momentaneamente evitata. Inoltre, la situazione economica in Spagna, Cipro e Italia diventa via via più difficile, e ciò ha un impatto sui mercati azionari. L’European Stability Mechanism (ESM) dovrebbe garantire la stabilità dei paesi dell’eurozona, a partire dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibiliSettembre 2012. In particolaregenerale, l'ambiente economico complessivo sarà soggetto a numerose fonti di incertezza nel 2012 e il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto settore finanziario continuerà ad affrontare rilevanti sfide durante l'anno. Ad esempio, se il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi Gruppo HVB dovesse incontrare rinnovate turbolenze sui mercati finanziari, come insolvenze nel settore finanziario o fallimenti di legge. In base all’art. 2 enti sovrani, questo potrebbe avere un effetto negativo su attività, passività, posizione finanziaria e su profitti o perdite del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieGruppo HVB.

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Samples: www.poste.it

FATTORI DI RISCHIO. In caso di eventuale mancato buon esito dell’Aumento di Capitale, e nello specifico nel caso di mancata integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale (ovvero nell’ipotesi di mancata sottoscrizione dei diritti di opzione, e di mancata sottoscrizione del capitale inoptato, anche da parte del Consorzio di Garanzia), la Società ritiene che proseguirebbe nella propria strategia di crescita ed investimenti prevista dal Piano d’Impresa 2014-2017, ed in particolare con riferimento agli investimenti in innovazione e tecnologia e al Target di Solvibilità 2017, mediante il ricorso a diverse modalità di reperimento di risorse finanziarie. Alla Data del Prospetto non esistono impegni da parte dell’assemblea ovvero deliberazioni specifiche da parte degli organi amministrativi dell’Emittente relative all’adozione delle misure volte al reperimento di dette risorse finanziarie. Non si può escludere il rischio che qualora tali modalità dipendano da fattori esogeni al Gruppo, lo stesso non sia in grado in tale scenario di reperire ulteriori risorse finanziarie, con conseguenti effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di crescita del Gruppo e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Non si esclude il rischio che nel caso di mancata integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il Gruppo non sia in grado di porre in essere tutte le suddette azioni alternative che dipendono da fattori esogeni alla stessa (quali a titolo esemplificativo, il successo del collocamento di un eventuale prestito obbligazionario subordinato) con conseguenti effetti negativi sulla propria strategia di crescita ed investimenti e sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Si segnala, infine, che viene allegata in Appendice al presente Prospetto Informativo la relazione della Società di Revisione relativa ai dati previsionali contenuti nel Piano d’Impresa. Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6VIII, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. L’andamento dell’Emittente e del Gruppo, operativo pressoché esclusivamente nel mercato italiano, è influenzato dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia delle aree geografiche in cui il Gruppo sviluppa la propria operatività, nonché dell’Area Euro nel suo complesso. Negli ultimi anni il sistema finanziario a livello globale ha registrato notevoli turbolenze e incertezze e l’andamento economico dell’Italia è stato significativamente condizionato dalla crisi internazionale. Al riguardo, assumono particolare rilevanza fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, livelli di disoccupazione e l’inflazione. Nel corso del 2012 e del 2013, esercizi cui si riferiscono in particolare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo, l’economia Italiana ha subito un progressivo rallentamento, determinando rilevanti riflessi, oltre che di natura economica, anche sul piano sociale e sul target di clientela del Gruppo rappresentato principalmente da persone, famiglie e piccole e medie imprese. L’economia italiana nei primi trimestri 2014 è in una fase di sostanziale stagnazione/recessione. Il PIL ha subito un ribasso nel corso dei primi trimestri 2014. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base è in corso una ricomposizione della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe crescita a gara, non è possibile prevedere l’esito favore della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionariedomanda interna.

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Samples: Contratto Di Finanziamento HSBC

FATTORI DI RISCHIO. Per In esito ad accertamenti che hanno interessato lo stato dell’attività produttiva dopo il sisma, nonché l’influenza che quest’ultimo ha determinato sull’ordinaria attività dei soggetti residenti/operanti nell’area colpita, sui citati Euro 458 milioni Euro 17,6 milioni si configuravano come crediti problematici ed Euro 5 milioni potevano definirsi a rischio elevato. In sede di formazione del bilancio per l’esercizio 2009 Carispaq provvederà alle variazioni di “status” dei crediti sopradescritti ritenute opportune, nonché ad adeguamento degli accantonamenti su detti crediti, anche alla luce di una situazione che è comunque destinata ad evolvere ulteriormente, e non solo nei mesi a venire, in ragione degli effetti che l’accaduto determinerà sull’economia aquilana. La ricognizione ha, inoltre, consentito la classificazione degli immobili ubicati nel “Cratere” a garanzia dei mutui ipotecari e di altri finanziamenti, sulla base degli esiti delle verifiche di agibilità condotte dalla Protezione Civile. Il controvalore del debito residuo al 30 novembre 2009, relativo a mutui o finanziamenti garantiti da immobili gravemente danneggiati o inagibili è pari a Euro 73 milioni, importo già ricompreso nell’aggregato degli “Impieghi del Cratere”. In via prudenziale sono stati considerati gravemente danneggiati tutti gli immobili situati nei centri storici dei comuni interessati, indipendentemente dalla valutazione di agibilità espressa dalla Protezione Civile. Al riguardo si segnala che il Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in Legge n. 77 del 24 giugno 2009, relativo agli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori informazioni sul quadro normativo interventi urgenti di riferimento si rimanda alla Sezione Primaprotezione civile” (le “Misure d’Urgenza”), Capitolo 6prevede, Paragrafo 6.1.4 tra l’altro, la concessione di contributi, anche con le modalità del Prospetto Informativocredito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili o per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta, ovvero per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale. Alla Data del Prospetto InformativoAl momento non è ancora possibile stimare gli impatti positivi che tali “Misure d’Urgenza” determineranno sulle garanzie immobiliari acquisite da Carispaq, le concessioni e gli affidamenti rilasciati destinate peraltro ad essere escusse solo in caso di inadempienza dei clienti alle società obbligazioni contratte. Il sisma ha inoltre interessato anche immobili di proprietà di Xxxxxxxx: quelli gravemente danneggiati sono in numero di 7, iscritti a bilancio per un valore netto contabile complessivo pari ad Euro 24,8 milioni, come risulta dalla relazione intermedia sulla gestione del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra Bper al 30 giugno 2009. In proposito, fatto riferimento ai principi generali di cui agli IAS n. 16 e n. 36, nel bilancio 2009 di Carispaq saranno accertate a conto economico le riduzioni di valore di tali proprietà, così come emerse in seguito alla verifica dei danni subiti: perizie redatte da esperti hanno permesso di stimare in circa Euro 11 milioni i danni complessivi, riferiti principalmente a due edifici di grande importanza storica e culturale, uno dei quali sede della Direzione Generale della Banca. A fronte di quanto precede va evidenziato che Xxxxxxxx stipulò, nel 2004, specifica “polizza fabbricati” con primaria compagnia assicurativa: esiste dunque la possibilità di una mitigazione degli effetti sopra evidenziati, attraverso l’incasso di indennizzi, che potranno peraltro essere conseguiti solo ad avvenuta ultimazione delle verifiche e delle stime del danno da porre in essere da parte della compagnia. A completamento dell’informativa si ritiene utile evidenziare le iniziative che Xxxxxxxx ha ritenuto di avviare a sostegno del territorio, a seguito del terremoto: • sospensione del pagamento delle rate di tutti i finanziamenti rateali (sia ipotecari che chirografari) sia a persone fisiche che giuridiche, con decorrenza dal 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2009 (poi prorogato al 30 giugno 2010 a seguito dell’adesione di Carispaq ad un accordo promosso da ABI), secondo parametri identificativi, quali il 2007 radicamento del finanziamento su una delle filiali individuate da Carispaq come ubicate nelle zone colpite e la residenza del mutuatario in uno dei comuni colpiti dal sisma; • concessione di finanziamenti per un plafond massimo di Euro 50 milioni, per “Misure Straordinarie per Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx”; • concessione di finanziamenti complementari ai contributi statali previsti per la ricostruzione, riparazione e ristrutturazione di abitazioni; • partecipazione con quote di minoranza a SGR promotrice di fondo immobiliare destinato all’acquisto di immobili liberi, attualmente di proprietà di costruttori locali, che saranno locati alla Protezione Civile o ad altro Ente da essa identificato; • adesione alla convenzione promossa dall’ABI e dalla Cassa Depositi e Prestiti per la ricostruzione di abitazioni private, attraverso finanziamenti agevolati, per la riparazione (fino a Euro 80 mila) e la riedificazione o l’acquisto (fino ad Euro 150 mila): in questi casi il 2039mutuatario non sosterrà alcun onere, potendo ottenere il rimborso dei finanziamenti di cui si tratta impiegando il credito d’imposta (spettante al cliente ovvero, in difetto, alla banca stessa). Sulla base della normativa vigente dell’evoluzione del quadro economico locale, anche alla Data del luce delle misure già adottate o che potranno essere adottate dalla Pubblica Autorità, Bper si riserva la facoltà di rivisitare il Piano Industriale, per la parte riferita specificatamente a Carispaq. Il Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolariInformativo contiene dati previsionali. In tutti i casi data 27 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx ha approvato il piano industriale 2009-2011 (il “Piano Industriale”), destinato ad indirizzare l’attività del Gruppo nel prossimo triennio. Il Piano Industriale è stato presentato alla comunità finanziaria in cui le concessionidata 6 maggio 2009 e risulta disponibile sul sito dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxx.xx. Il processo di pianificazione è stato articolato con una logica mista, alla loro scadenzatop-down e bottom-up, fossero messe a garacercando di coniugare progetti definiti dalla capogruppo con iniziative provenienti dalle singole banche, non alle quali è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede chestato richiesto di formulare autonome previsioni inerziali, alla scadenza delle concessioni sulla base di uno scenario macro e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo una cornice di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa mission e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarielinee guida definiti dalla capogruppo.

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. A ciò si sono aggiunte ulteriori dinamiche negative – tra cui ad esempio l’incremento dei livelli di disoccupazione – che hanno avuto ripercussioni sulla domanda di servizi assicurativi e in generale finanziari. Alla luce di quanto precede non è possibile assicurare che qualora la situazione congiunturale dovesse ulteriormente deteriorarsi e l’economia italiana, in particolare, dovesse continuare a ristagnare, l’andamento dell’Emittente continui a seguire i trend positivi registrati negli ultimi anni. Tale situazione del contesto macroeconomico, in particolare, potrebbe comportare una riduzione della raccolta dei premi, nonché dell’entità degli investimenti dell’Emittente stesso, con possibili effettivi negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6V, Paragrafo 6.1.4 5.2 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni Informativo e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6VIII, Paragrafo 6.1.4 8.1.2 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare Tra le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi maggiori tensioni che hanno caratterizzato il contesto economico nazionale ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandoeuropeo rilevate nel 2012 e 2013 contenute nel Prospetto Informativo si evidenziano, in tal modoparticolare, agli operatori quelle manifestatesi nei confronti di Paesi quali Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Irlanda e della stessa Italia. Tali tensioni, unitamente ai rischi di contagio di Paesi ritenuti economicamente più forti e politicamente più stabili, hanno sollevato incertezze circa la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibilistabilità dell’Unione Monetaria Europea. In particolareun simile contesto i rendimenti dei titoli di stato italiani, dopo che lo spread sul decennale tedesco aveva toccato, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 9 novembre 2011, il record storico negativo di 575 punti base, hanno registrato dal mese di dicembre del 2011 una progressiva e significativa, ancorché non lineare, riduzione su tutte le scadenze, beneficiando dell’attenuarsi delle tensioni dei mercati sul debito sovrano nell’Eurozona e dell’azione del Governo italiano in tema di consolidamento fiscale. Nel corso del 2013, inoltre, le incertezze e le preoccupazioni sul debito sovrano italiano si sono nuovamente acuite – anche a causa dell’accentuarsi dell’instabilità del quadro politico italiano a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 24 e il 25 febbraio 2013 – con conseguente aumento dello spread tra BTP e Bund nel primo trimestre dell’anno, poi progressivamente ridottosi a partire dal secondo semestre. Nel corso del 2014, anche in forza di una ritrovata stabilità del quadro politico italiano oltreché che delle misure espansive di stimolo monetario adottate o annunciate dalla BCE, lo spread tra BTP e Bund ha fatto registrare valori minimi dal 2011. Nel mese di agosto 1996 2014 l’ISTAT ha introdotto pubblicato i dati relativi al PIL italiano per il c.dsecondo trimestre 2014, che ha registrato una contrazione ulteriore pari al -0,2% dopo il decremento dello 0,1% registrato nel primo trimestre 2014. “metodo normalizzato” A seguito di tali rilevazioni macroeconomiche l’economia italiana è tecnicamente entrata in una nuova fase di recessione (unico paese tra quelli del G-7). In aggiunta, il tasso di disoccupazione è tornato a salire raggiungendo il 12,6% e la dinamica dei prezzi è passata in deflazione per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi prima volta dal 1959 (fonte: ISTAT). Successivamente anche l’OCSE ha rivisto al ribasso le previsioni relative all’economia italiana per gli anni 2014 e 2015: in particolare le previsioni di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministerialecrescita per il 2014 sono state tagliate dallo 0,5% al -0,4%, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento mentre per l’anno 2015 è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionariestata stimata una lieve crescita pari allo 0,1% (fonte: OCSE).

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Samples: Contratto Di Finanziamento HSBC

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo L’ammontare dei costi sostenuti dal Gruppo in connessione con l’acquisto di riferimento servizi di trasporto aereo con la formula del cosiddetto “vuoto per pieno” nell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2014 e nel trimestre chiuso al 31 gennaio 2015 è pari, rispettivamente, a circa Euro 14.814 migliaia e circa Euro 3.653 migliaia, corrispondenti, rispettivamente, a circa il 19,78% e 26,13% del totale dei costi operativi sostenuti dal Gruppo nei medesimi periodi. Il Gruppo conclude altresì accordi con gestori di villaggi non di proprietà per l’acquisizione di quantitativi predeterminati di prestazioni alberghiere (posti letto e soggiorni) con la formula del cosiddetto “minimo garantito”, assicurandosi anche in questo caso, dati i volumi della propria domanda, un numero predeterminato di soggiorni, a prezzi sostanzialmente ridotti rispetto alle tariffe ordinarie generalmente applicate al pubblico da tali gestori. Anche in questo caso il Gruppo assume un impegno economico che prevede la corresponsione del relativo prezzo a prescindere dalla effettiva vendita successiva al cliente finale. L’ammontare dei costi sostenuti dal Gruppo in connessione con l’acquisto di prestazioni alberghiere con la formula del c.d. “minimo garantito” nell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2014 e nel trimestre chiuso al 31 gennaio 2015 è pari, rispettivamente, a circa Euro 3.960 migliaia e circa Euro 1.664 migliaia, corrispondenti, rispettivamente, a circa il 5% e 12% del totale dei costi operativi sostenuti dal Gruppo nei medesimi periodi. Li dove non esistano linee aeree tradizionali e si rimanda alla Sezione Primadebba far ricorso ai cosiddetti “charter”, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni a fronte dell’immediato e gli affidamenti rilasciati alle società certo impegno economico del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a garanei confronti dei propri fornitori, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti può essere data alcuna garanzia circa il fatto che il Gruppo stesso sarà in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso grado di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri mantenere un numero di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole posti aerei sufficiente per il Gruppocompensare l’impegno economico assunto, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimonialeeconomica, economica e/o patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 5 del Prospetto Informativo. Il settore Gruppo si rivolge a terzi per quanto riguarda la fornitura di servizi di trasporto aereo, necessari e fondamentali nel contesto dell’offerta di pacchetti vacanza. Nell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2014 e nel trimestre chiuso al 31 gennaio 2015, i costi sostenuti dal Gruppo per l’acquisto di servizi di trasporto aereo è pari, rispettivamente, al 41% e 45% rispetto al totale dei costi per servizi idrici è regolato turistici e alberghieri nei medesimi periodi. Nonostante alla Data del Prospetto Informativo ciascuna destinazione in cui opera il Gruppo sia servita da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità almeno due diversi operatori di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandotrasporto aereo, in tal modocaso di interruzione di uno o più dei rapporti in essere con tali operatori, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni in particolare con vettori aerei charter, ovvero qualora tale fornitura sia sostituita a condizioni meno favorevoli per il Gruppo, ciò avrebbe effetti negativi sull’attività e allocazione delle risorse disponibili. In particolaresulla situazione economica, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 patrimoniale e finanziaria del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieGruppo.

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Samples: Prospetto Informativo

FATTORI DI RISCHIO. La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia detiene il 44,12% del capitale sociale ordinario della Carige. L’art. 13 dello Statuto sociale prevede, peraltro, limitazioni all’esercizio del diritto di voto da parte delle fondazioni bancarie socie escludendole dal voto – nelle assemblee ordinarie – limitatamente ad un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da ciascuna fondazione e l’ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione. Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento in merito all’assetto proprietario si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto InformativoXVIII. Alla Data del Prospetto Informativo, L’Emittente e le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 sono soggette ai rischi propri della loro attività: rischi finanziari, rischi operativi, rischi di credito e il 2039rischi assicurativi. Sulla base della normativa vigente alla Data Il controllo sulla gestione dei rischi del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In Gruppo bancario è affidato al servizio di risk management che è supportato da una struttura organizzativa comprendente organi di controllo a tutti i casi in cui tre livelli previsti dal sistema dei controlli interni (SCI). Presso le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a garaCompagnie assicurative controllate dall’Emittente sono istituiti un autonomo ufficio di risk management ed un autonomo sistema dei controlli interni. Ciò nonostante, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte vi può essere certezza che le politiche e le procedure delle convenzioni prevede chesocietà del Gruppo volte a identificare, alla scadenza delle concessioni monitorare e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di gestire tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Grupporischi si rivelino sempre adeguate, con conseguenti possibili effetti negativi pregiudizievoli sulla situazione patrimonialeeconomica, economica e/o patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni dettagli sul quadro normativo sistema di riferimento gestione dei rischi si rimanda alla veda Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto InformativoVI.1.3. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandoL’Emittente, in tal modoconsiderazione del forte radicamento sul proprio territorio di appartenenza, agli operatori è soggetto ai rischi legati all’andamento dell’economia regionale. Nonostante la prevedibilità dei flussi strategia di cassa espansione di Banca Carige abbia interessato buona parte del territorio nazionale, l’attività della Banca stessa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolaredel Gruppo bancario continua a essere caratterizzata da un forte radicamento in Liguria, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate regione in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora 2007 è situato il CIPE 49% circa della rete di vendita del Gruppo e nella quale sono realizzati circa il 63% della raccolta diretta e circa il 53% dei crediti alla clientela. Qualora in futuro l’andamento dell’economia italiana in generale e della Liguria in particolare non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinandofosse positivo, ciò potrebbe comportare effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per maggiori informazioni in tal modomerito al posizionamento di mercato del Gruppo si rinvia alla Sezione Prima, uno stallo tariffario per tutte Paragrafo VI.2. L’Emittente e le aziende concessionariesocietà del Gruppo sono soggetti ai rischi derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività.

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Samples: www.consob.it

FATTORI DI RISCHIO. Inoltre, con riferimento agli acquisti effettuati dal Gruppo sul mercato cinese e denominati in USD o in Euro, il Gruppo risulta esposto a un rischio di prezzo dovuto all’andamento del tasso di cambio con la valuta locale (Renminbi); il prezzo dei prodotti acquistati in USD o in Euro, secondo pratiche commerciali d’uso sul mercato cinese, può infatti variare sulla base dell’andamento del tasso di cambio della valuta locale (Renminbi) nei confronti del dollaro statunitense e dell’Euro rispettivamente. Per ulteriori informazioni l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l’ammontare degli acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti era complessivamente pari a Euro 53.650 migliaia, corrispondenti ad un’incidenza del 59,6% sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 totale ricavi del Prospetto InformativoGruppo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni Nel corso degli ultimi tre esercizi e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente fino alla Data del Prospetto Informativonon si sono verificati incrementi dei costi delle materie prime tali da comportare particolari effetti negativi sulla attività, proroghe o rinnovi sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. La tabella che segue riporta la suddivisione per valuta dei costi per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014. prime, semilavorati e prodotti finiti) 2016 % 2015 % 2014 % EURO 43.839 81,8% 37.467 79,9% 33.553 79,6% USD 9.770 18,2% 9.424 20,1% 8.604 20,4% Il Gruppo non pone in essere politiche di hedging del rischio di oscillazione del prezzo delle materie prime mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolariimpiego di strumenti derivati di copertura. In tutti Peraltro il Gruppo ha adottato una attenta politica di controllo dei costi di approvvigionamento delle materie prime e di norma stipula contratti di fornitura a prezzi bloccati nel caso di alcuni componenti strategici; cionondimeno non è possibile escludere che significativi aumenti dei prezzi delle materie prime, utilizzate direttamente dal Gruppo ovvero da soggetti terzi per realizzare i casi in cui le concessionicomponenti impiegati dal Gruppo nel proprio processo produttivo, alla loro scadenza, fossero messe a gara, possano generare incrementi del costo medio di produzione dei singoli prodotti. Inoltre non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandose, in tal modoche misura nonché con quale tempestività la Società sarà in grado di riflettere eventuali futuri aumenti dei costi di produzione sui prezzi di vendita. Ad esempio, agli operatori alcune tipologie contrattuali di fornitura, come tipicamente nel canale OEM, non prevedono di norma infatti possibilità di aggiustamento dei prezzi di vendita dei prodotti in funzione dell’andamento delle materie prime per tutta la prevedibilità dei flussi durata di cassa un progetto (pertanto più anni), mentre invece di norma tali contratti prevedono sconti percentuali progressivi sul prezzo di vendita in funzione di obiettivi annui di efficienza produttiva prospettica stimata; la facoltà di aggiornare i listini prezzi è prevista nel canale AM nel rispetto tuttavia delle scadenze contrattuali contenute negli accordi commerciali stipulati con i principali clienti e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza compatibilmente con principi di competitività economica a confronto con le condizioni di mercato di volta in volta applicate da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionariecompetitors.

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Samples: www.borsaitaliana.it

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo In particolare, la Banca ha esternalizzato la gestione del Sistema informativo relativo all’attività dell’Emittente in Italia, il servizio di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 disaster recovery nonché la gestione del Sistema informativo relativo all’attività dell’Emittente in Spagna. Alla data del Prospetto InformativoInformativo non si sono mai verificati episodi nei quali sia stato necessario attivare il sistema di disaster ricovery. Le simulazioni di attivazione dei presidi di disaster ricovery effettuate con cadenza annuale non hanno mai evidenziato malfunzionamenti di sorta dei presidi stessi. Sino alla data del Prospetto Informativo non si sono verificati eventi connessi al malfunzionamento e/o alle disfunzioni tecniche dei sistemi informatici. Nel 2014, il Collegio sindacale ha evidenziato l’omessa registrazione di operazioni, la cui causa è stata riscontrata essere una “anomalia “ del sistema informativo in uso, consistente in una “carenza strutturale” del sistema stesso. Alla Data del Prospetto Informativo, la problematica evidenziata è stata risolta e l’outsourcer informatico ha implementato il sistema informativo secondo le concessioni richieste dell’Emittente. (cfr. Fattore di Rischio IV.1.14.) In relazione al complesso delle attività esternalizzate, sussiste il rischio che l’Emittente possa incorrere in situazioni di impedimento a garantire la normale operatività bancaria, ed essere pertanto esposto a responsabilità sia nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, sia nei confronti della propria clientela e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 dei terzi in generale, in conseguenza di eventuali malfunzionamenti e/o paralisi operative dei sistemi informativi e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativoconnessi presidi di disaster ricovery che dovessero verificarsi nell’ambito delle organizzazioni aziendali dei soggetti terzi affidatari di funzioni esternalizzate dalla Banca, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo così come in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito eventuali inadempimenti di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole terzi affidatari agli obblighi contrattuali sugli stessi gravanti. Si evidenzia inoltre che non sono state attivate polizze assicurative per il Gruppola copertura del rischio dei suddetti eventi. Non può pertanto escludersi che l’Emittente, con conseguenti possibili effetti negativi a seguito dell’eventuale verificarsi degli eventi sopra citati, possa subire conseguenze suscettibili di incidere negativamente sulla situazione propria posizione patrimoniale, economica e finanziaria, o subire provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx. Sussiste altresì il rischio che l’Emittente, in caso di conseguenze sfavorevoli sul piano patrimoniale di eventuali malfunzionamenti e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo paralisi operative dei sistemi informativi e connessi presidi di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione disaster ricovery non possa ottenere l’integrale risarcimento delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza stesse da parte dei Gestori d’Ambito individuati soggetti terzi affidatari di funzioni esternalizzate. Per informazioni di dettaglio in merito alle funzioni esternalizzate e ai sensi di leggesoggetti affidatari delle stesse si veda il Capitolo XX della Sezione Prima. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE L’Emittente non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinandorichiesto né in altro modo ricevuto alcuna attribuzione di rating. Conseguentemente le relative azioni non hanno mai ottenuto alcun rating da parte di soggetti specializzati. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente. Per maggiori informazioni si veda la Sezione I, in tal modoCapitolo XXIII, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieParagrafo 23.1.

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FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo Nel perimetro di consolidamento rientrano anche le previsioni di sviluppo di Meliorbanca, il cui controllo è stato acquisito dall’Emittente nel mese di febbraio 2009, a seguito del successo dell’OPA annunciata nell’estate del 2008 e promossa nei primi mesi del 2009. In particolare, le previsioni relative a Meliorbanca sono state sviluppate secondo un’ottica inerziale, prevedendo limitate iniziative di rifocalizzazione del business e di ristrutturazione organizzativa. Iniziative di rifocalizzazione del business e di ristrutturazione organizzativa più profonde risultano, peraltro, riflesse nel piano industriale Meliorbanca 2010-2012, reso pubblico in data 29 settembre 2009. A questo riguardo si precisa che le previsioni relative al contributo di Meliorbanca all’utile consolidato di Gruppo contenute nel piano industriale Meliorbanca 2010-2012 sono migliorative rispetto a quelle contenute nel Piano Industriale di Gruppo 2009-2011. Gli sviluppi numerici sono stati simulati con riferimento a tre scenari alternativi, elaborati per tenere conto del forte grado di incertezza connesso agli sviluppi attesi della crisi economica, ed incorporano anche una quantificazione dei potenziali upside derivanti dalle azioni di efficientamento. L’elaborazione del piano industriale si rimanda alla basa, tra l’altro, su talune assunzioni relative a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno e azioni che lo stesso intende intraprendere nel momento in cui il piano industriale viene elaborato, e assunzioni ipotetiche relative a eventi futuri e azioni del management che non necessariamente si verificheranno in quanto dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili dal management ovvero da situazioni per le quali non esiste una significativa esperienza storica che consenta di supportare le previsioni future. La dinamica di sviluppo del Gruppo porta verso valori previsti di ROE e cost/income al 2011 non ancora allineati con quelli “pre crisi” al 2007, anche se in progressivo miglioramento; l’utile netto di Gruppo al 2011 è spiegato da un buon incremento del margine di intermediazione e dal contenimento dei costi operativi. I dati previsionali sui risultati attesi dal Gruppo sono basati su valutazioni aziendali concernenti il verificarsi di eventi incerti il cui effettivo concretizzarsi potrebbe comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni formulate. A causa dell’incertezza che caratterizza i dati previsionali, gli investitori sono invitati a non fare affidamento sugli stessi nell’assumere le proprie decisioni di investimento. Si veda in proposito la Sezione Prima, Capitolo 613, Paragrafo 6.1.4 del presente Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarie.

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FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, rinvia al Capitolo 63, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo3.3 e il Capitolo 5, Paragrafo 5.4 della Nota Informativa. In seguito al perfezionamento dell’Offerta, pertanto, le Azioni presenteranno gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni della Nota Informativa non esiste un mercato delle Azioni e gli affidamenti rilasciati alle società del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra il 2007 e il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni oggetto dell’Offerta. Le Azioni potrebbero, infatti, presentare problemi di liquidità indipendenti dall’Emittente e le richieste di vendita, quindi, potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, con la conseguenza che i prezzi delle Azioni potrebbero essere soggetti a fluttuazioni anche significative. Peraltro, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo della proceduraSocietà, e dunque non riflettere in modo accurato i risultati operativi dell’Emittente. La maggior Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni, indipendentemente dai valori patrimoniali, economici e finanziari che l’Emittente sarà in grado di realizzare. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitoli 4 e 5 della Nota Informativa. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta, la Società e l’Azionista Venditore assumeranno, entro la stipula del contratto di collocamento e garanzia, impegni di lock-up nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta fino a rispettivamente 365 e 180 giorni decorrenti dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. Alla scadenza di tali impegni di lock-up, eventuali vendite in misura significativa di Azioni dell’Emittente da parte dell’Azionista Venditore, o la mera percezione che tali vendite potrebbero verificarsi, potrebbero determinare un effetto negativo sull’andamento del prezzo delle convenzioni prevede cheAzioni. Si segnala, inoltre, alla scadenza Data della Nota Informativa le Azioni oggetto dell’Offerta e le azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe sono libere da pegno costituito a beneficio delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata banche finanziatrici ai sensi dell’artdell’Euro Term and Revolving Facilities Agreement concesso all’Emittente. 24 All’esito dell’Offerta e in virtù degli impegni assunti in occasione di alcune richieste di modifica delle previsioni dell’Euro Term and Revolving Facilities Agreement, l’Azionista Venditore costituirà nuovamente in pegno (sostanzialmente agli stessi termini di cui al precedente pegno e a favore delle banche finanziatrici) le Azioni che non saranno vendute nell’ambito dell’Offerta alle medesime condizioni previste dall’originario contratto di pegno (il quale prevede l’esercizio del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso diritto di riscatto delle concessioni e degli affidamenti voto in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppocapo a Italian Electronics Holdings S.r.l.). Per ulteriori maggiori informazioni sul quadro normativo di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, rinvia al Capitolo 67, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo che, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessi. Le tariffe sono, pertanto, determinate dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurando, in tal modo, agli operatori la prevedibilità dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibili. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione 7.3 della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministeriale, tuttavia, il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge Xxxxx, le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionarieNota Informativa.

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Samples: Cessione Di Partecipazioni

FATTORI DI RISCHIO. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo L’Emittente ritiene che la capacità di riferimento si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo. Alla Data del Prospetto Informativo, le concessioni attrarre e gli affidamenti rilasciati alle società trattenere personale qualificato da parte del Gruppo prevedono scadenze naturali comprese tra costituisce uno degli elementi che contribuisce al raggiungimento di determinati risultati. Qualora una o più figure chiave dovessero interrompere la propria collaborazione con il 2007 Gruppo e quest’ultimo non fosse in grado di attrarre ulteriore personale qualificato, si potrebbe verificare il 2039. Sulla base della normativa vigente alla Data del Prospetto Informativorischio che lo stesso non riesca a sostituirle tempestivamente con figure egualmente qualificate ed idonee ad assicurare, proroghe o rinnovi mediante affidamenti diretti appaiono ammissibili solo in circostanze particolari. In tutti i casi in cui le concessioni, alla loro scadenza, fossero messe a gara, non è possibile prevedere l’esito della procedura. La maggior parte delle convenzioni prevede che, alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti diretti in essereanche nel breve periodo, il gestore uscente ha diritto all’indennità determinata ai sensi dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. In caso di riscatto delle concessioni e degli affidamenti in essere ovvero alla scadenza delle stesse, potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto i criteri di determinazione del rimborso spettante al Gruppo Acque Potabili quale gestore uscente da parte dell’ente concedente. L’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole per il Gruppomedesimo apporto, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimonialeeconomica, economica e/o patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento informazioni, si rimanda rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 614. L’Emittente e le altre società del Gruppo intrattengono ed hanno intrattenuto rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativoapplicando normali condizioni di mercato, tenuto conto della natura dell’operazione. Il settore dei servizi idrici è regolato da uno specifico quadro normativo cheNel bilancio consolidato e d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, oltre l’Emittente ha provveduto a disciplinare le modalità fornire l’informativa su tali operazioni in osservanza a quanto descritto dalla normativa di erogazione dei servizi, definisce i principi ed i meccanismi di definizione delle tariffe applicabili all’utenza fruitrice dei servizi stessiriferimento. Le tariffe sonooperazioni commerciali con parti correlate avvengono alle normali condizioni di mercato. Tuttavia non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero concluse con parti terze, pertantole stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, determinate ovvero eseguito le suddette operazioni, alle medesime condizioni e modalità. Si rappresenta peraltro che l’Emittente, così come comunicato al mercato in data 3 maggio 2011, ha approvato la procedura sulle operazioni con parti correlate, disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxx.xx nell’area Investor Relations. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 19. L’Emittente non ha implementato il modello organizzativo previsto dal regolatore e/o dagli enti concedenti assicurandoD. Lgs. 231/2001, la cui adozione non è comunque obbligatoria, non ritenendo che ne ricorressero i presupposti anche in tal modo, agli operatori la prevedibilità considerazione del tipo di attività svolta da Bioera e quindi dell’effettiva esposizione ai rischi connessi alla commissione dei flussi di cassa e consentendo un’efficiente programmazione dei propri impegni e allocazione delle risorse disponibilireati previsti da tale normativa. In particolare, il Decreto Ministro Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ha introdotto il c.d. “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa da applicarsi all’utenza da parte dei Gestori d’Ambito individuati ai sensi di legge. In base all’art. 2 del citato Decreto ministerialeL’Emittente potrebbe, tuttavia, risultare esposta al rischio di eventuali sanzioni previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. Si segnala, tuttavia, che alla Data del Prospetto l’Emittente sta valutando l’opportunità di implementare il metodo normalizzato modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 16.3. Alla Data del Prospetto, l’Emittente non si applica alle gestioni affidate ha aderito a tutte le raccomandazioni di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate in concessione ed esistenti alla data considerazione delle dimensioni e complessità della Società, dell’attività svolta, della composizione del proprio consiglio di entrata in vigore amministrazione, nonché dell’attuale assetto della legge Xxxxx, proprietà azionaria e con le modalità attraverso le quali a norma dell’art. 10, comma 3, di tale legge, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In questi casi si esplicano i rapporti tra la normativa tariffaria di riferimento è dettata dalle Delibere CIPE, il cui ultimo provvedimento risale al 19 dicembre 2002. Tale provvedimento ha consentito un adeguamento tariffario fino alla data del 30 giugno 2003; da allora il CIPE non ha emanato altri provvedimenti tariffari determinando, in tal modo, uno stallo tariffario per tutte le aziende concessionariestessa e l’organo amministrativo.

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Samples: Prospetto Informativo