Preassegnazione facoltativa Clausole campione

Preassegnazione facoltativa. In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa. Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà. Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici. I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa. I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, ecc.). In caso di indisponibilità di un veicolo della categoria richiesta, il Fornitore dovrà consegnare un veicolo della categoria superiore allo stesso prezzo, salvo poi sostituirlo non appena possibile con la categoria richiesta. Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. In questo caso, sia le officine di cui dispone che determinati aspetti del servizio (tempi e modalità di intervento su strada, riparazioni, etc.) potranno essere diversi da quelli stabiliti dal Fornitore e dal presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato. Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente: Il...
Preassegnazione facoltativa. In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa. I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa. I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.). Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato. In caso di richiesta, il Fornitore dovrà mettere a disposizione veicoli appartenenti almeno al segmento commerciale B. Il canone mensile sarà pari a 900,00€/IVA esclusa.
Preassegnazione facoltativa. Nell’apposito campo l’amministrazione potrà inserire il numero di mesi per i quali è richiesta la vettura in preassegnazione facoltativa.

Related to Preassegnazione facoltativa

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).