Eccedenze chilometriche Clausole campione

Eccedenze chilometriche. A) Rent Max S.p.A. addebiterà mensilmente al Cliente i chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto nel contratto.
Eccedenze chilometriche a) Axus addebiterà o rimborserà al Cliente alla riconsegna dell’autoveicolo a fine locazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto in ogni singola lettera di offerta.
Eccedenze chilometriche a) Con cadenza semestrale e alla fine della locazione per qualsiasi causa intervenuta, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà al Cliente alla riconsegna del motoveicolo i chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto in ogni singola SCHEDA D’ORDINE. L’adeguamento del monte chilometrico e l’eventuale ricalcolo delle tariffe, avviene con cadenza semestrale a decorrere dalla data di consegna del veicolo locato. b)Se tuttavia nel corso del periodo contrattuale, a seguito di verifiche da parte di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL (ad esempio nel corso della manutenzione programmata), viene rilevata una percorrenza media chilometrica, superiore al 15% rispetto al monte chilometrico originariamente previsto nella singola SCHEDA D’ORDINE, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà nei casi opportuni a comunicarlo al Cliente ed avrà la facoltà insindacabile di effettuare un ricalcolo della tariffa dei restanti canoni, in base all’effettivo utilizzo e percorrenza del motoveicolo. In caso di mancata proposta al Cliente di ricalcolo della tariffa, i chilometri eccedenti saranno addebitati secondo le modalità di cui al successivo punto c).
Eccedenze chilometriche. Con frequenza annuale, e comunque in esito alla restituzione del veicolo anche a seguito di cessazione anticipata del Contratto NLT per qualsiasi motivo intervenuta, Ti verrà addebitato il costo previsto dall’Allegato 4 alle presenti CGC per ciascun chilometro percorso oltre il chilometraggio massimo ivi previsto. Ciò anche nel caso di furto totale del veicolo, facendo piena prova al riguardo il chilometraggio percorso risultante tramite la Black Box.
Eccedenze chilometriche. Importo dovuto per ogni chilometro aggiuntivo percorso oltre il limite massimo di percorrenza annuale € 0,50
Eccedenze chilometriche. Alla scadenza del contratto di noleggio, il Fornitore addebita o rimborsa all’Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori il chilometraggio massimo previsto per ogni singolo contratto di noleggio. L’importo, da addebitare o da rimborsare è calcolato come segue: P = (0.30*Canone*n)/km Dove P costo per Km in eccesso o in difetto
Eccedenze chilometriche. Alla scadenza di ogni contratto, i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, saranno addebitati o rimborsati all’Amministrazione contraente. L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato qualora l’eccedenza sia superiore al 10% in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale. L’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo. Per la valorizzazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto sarà utilizzata la seguente formula: P = (0,30*Canone*N)/km dove P = costo per Km in eccesso o in difetto 0,30 = coefficiente di abbattimento Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) N = durata del noleggio espressa in mesi Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà “riproporzionata” al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Il Fornitore verificherà, su base trimestrale, la percorrenza media chilometrica dei veicoli noleggiati. Nel caso in cui preveda una eccedenza del monte chilometrico superiore del 20% al monte chilometrico originariamente previsto per ogni singolo Ordinativo di Fornitura, sottoporrà eventuali proposte di modifica tariffaria. La modifica del canone potrà avvenire previa accettazione da parte dell’Amministrazione contraente.
Eccedenze chilometriche a) Alla fine della locazione per qualsiasi causa intervenuta, ALD addebiterà o rimborserà al Cliente alla riconsegna del veicolo, i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto in ogni singola Lettera di offerta ovvero nelle eventuali modifiche o proroghe con- trattuali convenute per iscritto tra le Parti. b) Se nel corso del periodo contrattuale, a seguito di verifiche da parte di ALD, viene rilevata una percorrenza media chilometrica, superiore o inferiore al 15% rispetto al monte chilometrico originariamente previsto nella Lettera di offerta, ALD nei casi opportuni avrà la facoltà di comunicarlo al Cliente il quale potrà de- cidere di effettuare un ricalcolo della tariffa dei restanti canoni, in base all’effettivo totale e complessivo utilizzo e percorrenza del veicolo calcolato dall’inizio della locazione alla effet- tiva riconsegna del veicolo. In caso di mancata proposta al Cliente di ricalcolo della tariffa, i chilometri eccedenti saranno addebitati secondo le modalità di cui al successivo punto c).
Eccedenze chilometriche. La società aggiudicataria, alla scadenza del contratto, addebiterà o rimborserà alla stazione appaltante i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico per ciascun veicolo (60.000 KM/anno), utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto: Ove : P = costo per ogni chilometro in eccesso o in difetto;
Eccedenze chilometriche. Il canone mensile include la percorrenza di 40000 km/anno. La locatrice addebiterà al cliente i chilometri eccedenti il monte chilometrico previsto in ogni singolo ordine di locazione. Il costo di addebito sarà espressamente indicato in offerta e sarà applicato alla riconsegna dell’autoveicolo a fine locazione. Il calcolo sarà effettuato riproporzionando il monte chilometrico previsto nell’ordine originario e la percorrenza effettiva al momento dell’evento. In tutti i casi in cui il contachilometri non potrà essere controllato per guasto o furto dell’autoveicolo, la locatrice considererà una percorrenza media giornaliera non inferiore a 100 Km. Ogni 12 mesi i km eccedenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, verranno conguagliati al prezzo indicato sul modulo d’ordine, (fanno parte della percorrenza totale anche i km percorsi con veicoli in sostituzione). Nessun rimborso può essere richiesto dal cliente qualora l’autoveicolo non dovesse raggiungere il chilometraggio complessivo già incluso nei canoni mensili.