Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio Clausole campione

Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio. Il veicolo sarà consegnato presso la sede di Volsca . La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 8:00 alle ore 14:00. L’Appaltatore invierà comunicazione scritta a Volsca almeno 3 tre giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro 40 giorni naturali e consecutivi . I giorni di consegna inizieranno a decorrere dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte dell’Appaltatore, secondo le tempistiche indicate nell’Allegato_Schema Accordo Quadro. In tale comunicazione l’Appaltatore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli. I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni naturali e consecutivi (quindi in totale 55 giorni naturali e consecutivi) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo di festività natalizie (dal 22/12 al 06/01). L’Appaltatore dovrà tenere aggiornata Volsca su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (scioperi della Motorizzazione, o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio- politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc) in tali casi, eccezionali e documentabili, l’Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati. Lo stesso tempestivamente e, comunque, almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data prevista di consegna, deve comunicare a Volsca la nuova consegna. L'eventuale vettura sostitutiva dovrà essere della stessa tipologia di quella oggetto di sostituzione. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con Volsca. I veicoli sostitutivi avranno le coperture assicurativi previste nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. All’autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato entro il termine di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. La mancata prestazione del servizio di autoveicolo sostitutivo, alle condizioni indicate, comporterà l’applicazione delle penali previste nell'Allegato Schema Accordo Quadro oltre che l’addebito delle spese sostenute da Volsca.
Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio. Il veicolo sarà consegnato presso la sede indicata dalla Volsca . La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L’Appaltatore invierà comunicazione scritta a Volsca almeno 3 tre giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna. In tale comunicazione l’Appaltatore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli. L’Appaltatore dovrà tenere aggiornata Volsca su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (scioperi della Motorizzazione, o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi sociopolitici, ...) in tali casi, eccezionali e documentabili, l’Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati. Lo stesso tempestivamente e, comunque, almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data prevista di consegna, deve comunicare a Volsca la nuova consegna.
Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio. Il veicolo verrà consegnato nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, indicato dal Fornitore nella comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura (art. 3 Condizioni Generali). La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il Fornitore invierà comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Xxxxxx lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: - 120 giorni per i veicoli ad alimentazione a benzina o a gasolio; - 150 giorni per i veicoli a doppia alimentazione. I giorni di consegna inizieranno a decorrere dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore. In tale comunicazione il Fornitore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli. I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 135 o 165 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1). Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l’Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.). In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informate la Consip S.p.A. e le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore ha facoltà di eseguire la consegna in soluzioni ripartire per Ordinativi di fornitura superiori a 250 veicoli. Qualora l’Amministrazione richieda, in sede di Ordinativo di fornitura, un quantitativo di veicoli superiore a 250 veicoli, il Fornitore, pertanto: - per i primi 250 veicoli, dovrà comunque rispettare i termini di consegna sopra stabiliti; - per i rimanenti veicoli la consegna non potrà eccedere il termine di ulteriori 90 giorni rispetto ai termini sopra indicati. In tal caso, il Fornitore dovrà inviare entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo di f...

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: