Common use of Facoltà di proroga Clause in Contracts

Facoltà di proroga. L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere. La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km). L’Amministrazione, prima di procedere con l’eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche. Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

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Samples: Convenzione, Convenzione, presidenza.governo.it

Facoltà di proroga. L’Amministrazione contraente ha facoltà Qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro o dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le procedure e le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di chiedere una proroga tutte le prestazioni previste fino al subentro del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le Condizioni Contrattuali in essere. La Ogni singolo contratto derivato è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta dei Comuni, per l’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino all’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario, ovvero al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio della gestione degli asili nido. Il Comune comunica al Concessionario, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, mediante pec la volontà di avvalersi della facoltà di proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, contrattuale. Durante la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km). L’AmministrazioneConcessionario deve mantenere le stesse condizioni, prima di procedere con l’eventuale richiesta di prorogaoneri e prezzi stabiliti inizialmente pattuiti, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica senza null’altro pretendere, fatta salva l’applicazione della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche. Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fattorevisione prezzi.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it