Esercizio del diritto di sciopero Clausole campione

Esercizio del diritto di sciopero. 1. L’esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili e le loro modalità di erogazione e quanto altro previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, sono regolamentati secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del presente Accordo, recante l’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale.
Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.
Esercizio del diritto di sciopero. 1. La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero è contenuto nell’Allegato n. 4 al presente CCL.
Esercizio del diritto di sciopero. I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificato dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’appaltatore è pertanto obbligato all’applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell’Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.
Esercizio del diritto di sciopero. (Art. 31 ACN del 23 marzo 2005)
Esercizio del diritto di sciopero. 26 CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 27
Esercizio del diritto di sciopero. In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, l’Appaltatore deve conformarsi a quanto disposto dalla L. n. 146/90. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente la proclamazione dello sciopero e l’eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, oppure diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire al Comune l’informazione agli altri soggetti interessati (es. Scuole) nei termini di legge (almeno 5 giorni prima). Con le stesse tempistiche la Ditta è inoltre tenuta a diffondere in modo formale, per il tramite del proprio personale, le medesime informazioni agli utenti dei servizi. In caso di sospensione dello sciopero la ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo. Nessun corrispettivo è dovuto alla ditta appaltatrice dal Comune per la mancata prestazione del servizio.
Esercizio del diritto di sciopero. Per quanto previsto dalla L. 146/90 così come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 e dall’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, le Parti rinviano a specifico accordo la sottoscrizione della definizione dei criteri e modalità per la articolazione dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero, al fine di garantire l’esercizio del diritto alla partecipazione allo sciopero da parte dei dipendenti e di predisporre quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi nel rispetto dei contingenti minimi numerici indispensabili a garantire i servizi pubblici essenziali e la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Esercizio del diritto di sciopero. 1. Il diritto di sciopero delle XX.XX. dei medici convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le Organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione.
Esercizio del diritto di sciopero. 1. Il diritto di sciopero delle XX.XX. dei medici convenzionati, che avviene nell’ambito dell prescrizioni di cui alla legge n. 146/1990, è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni mediante l’invio della proclamazione dello sciopero da parte delle Organizzazioni sindacali alla Commissione di garanzia del diritto di sciopero. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le Organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione.