Equo indennizzo Clausole campione

Equo indennizzo. 1. L’equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni.
Equo indennizzo. Le nuove misure del trattamento economico risultanti dal presente accordo hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica conseguente ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. In materia di equo indennizzo viene estesa la vigente normativa concernente gli impiegati civili dello Stato, mediante l'apposito strumento regolamentare che la Giunta regionale promuove in attuazione dell'articolo 7, ultimo comma, della L. R. 25 giugno 1984, n.33.
Equo indennizzo. Al personale dipendente si applica la disciplina e competono i benefici previsti per l'equo indennizzo di cui all'art.68 del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 ed al relativo regolamento, approvato con il D.P.R.3 maggio 1957, n.686. Dalla disciplina di cui al precedente comma è escluso il personale obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del D.P.R.30 giugno 1965, n.1124.
Equo indennizzo. 1. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell’equo inden- nizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolu menti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimen- to di anzianità.
Equo indennizzo. 1. Dopo il comma 18 dell’art. 61 (Equo indennizzo) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente comma:
Equo indennizzo. (art. 55 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003)
Equo indennizzo. 1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la di- sciplina sull'equo indennizzo prevista all’allegato 5 al presente contratto.
Equo indennizzo. 1. L'equo indennizzo previsto dall’articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modi- ficato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 feb- braio 1972, n. 4, è concesso al/la dipendente che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibi- le ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) an- nesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche, in materia di pensioni di guerra.
Equo indennizzo. (1) L'equo indennizzo è concesso al personale che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.
Equo indennizzo. 1. L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni. La domanda di equo indennizzo può essere proposta anche dagli eredi dell’impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.