Elemento perequativo Clausole campione

Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nelle allegate Tabelle D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle medesime Tabelle D, per dieci mensilità per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Elemento perequativo. A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le parti si incontreranno per concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente accordo. Relativamente all'anno 2013 si procederà al riproporzionamento "pro-quota" degli importi come segue: euro 190,00 (5/12 di euro 455,00) fino al 30 maggio 2013 ed euro 283,00 (7/12 di euro 485,00) fino al 31 dicembre 2013. Eventuali reclami sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul prospetto paga e sulla validità della moneta saranno presi in considerazione se fatti all'atto del pagamento. I reclami relativi agli errori di computo saranno presi in considerazione solo se presentati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento. Nel caso che l'errore sia accertato, l'azienda provvederà al pagamento della relativa differenza.
Elemento perequativo a decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza all'1/01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, i cui dipendenti, nel corso dell'anno precedente (01/01 – 31/12) abbiano percepito una retribuzione composta solo da elementi fissati dal ccnl, viene corrisposto a titolo di una tantum annua onnicomprensiva e non incidente sul TFR, un importo pari a 260 €, con la retribuzione del mese di giugno. Dal 01/01/2014 l'importo dell'elemento perequativo verrà incrementato a 485 €.
Elemento perequativo. Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale, l’elemento perequativo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.
Elemento perequativo. ➢ Motivazione collegata dinamica retributiva e riconoscimento valori più bassi ➢ Una tantum mensilizzata per nove mensilità per il solo periodo 01/04/2018 – 31/12/2018 ➢ Frazione superiore o inferiore a 15 giorni ➢ No per i periodi in cui non si corrisponde stipendio (aspettativa) ➢ Part time proporzionato all’orario Due elementi generali: ➢Rapporto tra fondo e risorse disponibili per il salario accessorio ➢Revisione dell’architettura dei fondi contrattuali
Elemento perequativo. Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale l’elemento perequa- tivo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.
Elemento perequativo.  Motivazione collegata dinamica retributiva e riconoscimento valori più bassi  Una tantum mensilizzata per nove mensilità per il solo periodo 01/04/2018 – 31/12/2018  Frazione superiore o inferiore a 15 giorni  No per i periodi in cui non si corrisponde stipendio (aspettativa)  Part time proporzionato all’orario Due elementi generali:  Rapporto tra fondo e risorse disponibili per il salario accessorio  Revisione dell’architettura dei fondi contrattuali
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D2 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. EP 7 € 34.305,11 zero EP 6 € 32.948,56 zero EP 5 € 31.650,20 zero EP 4 € 30.250,32 zero EP 3 € 27.956,35 zero EP 2 € 26.403,45 zero EP 1 € 24.765,82 zero D 7 € 28.056,01 zero D 6 € 27.040,43 zero D 5 € 26.064,91 zero D 4 € 25.130,86 zero D 3 € 23.872,74 zero D 2 € 22.838,59 € 7,00 D 1 € 21.943,20 € 9,00 C 7 € 23.198,45 € 5,00 C 6 € 22.439,16 € 8,00 C 5 € 21.706,97 € 10,00 C 4 € 21.003,37 € 13,00 C 3 € 19.936,71 € 16,00 C 2 € 19.135,55 € 19,00 C 1 € 18.754,55 € 20,00 B 6 € 20.607,08 € 14,00 B 5 € 19.811,22 € 17,00 B 4 € 19.048,88 € 19,00 B 3 € 18.204,99 € 22,00 B 2 € 17.400,50 € 25,00 B 1 € 16.322,95 € 28,00
Elemento perequativo. Si chiede di incrementare a 700 euro annui gli importi e di modificare i meccani- smi di erogazione dell’Elemento perequativo che dovrà essere erogato al perso- nale in forza nei primi 5 mesi dell’anno anche se in modo discontinuo, in proporzione all’attività prestata nell’anno precedente in tutti i casi non sia pre- sente un Premio di risultato contrattato. Una volta raggiunta l’ipotesi di rinnovo, va prevista l’informazione diffusa con l’inserimento in busta paga del comunicato sindacale e della delega per il versa- mento della quota contratto una tantum da parte dei lavoratori non iscritti al sin- dacato con il meccanismo del silenzio-assenso.
Elemento perequativo. Di seguito sono riportati gli importi del premio mensile da erogarsi, in qualità di elemento perequativo, ai lavoratori delle imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione di cui all’art.48 o non sia applicato il premio variabile di cui all’art.49. ai sensi di quanto previsto al comma 13 dell’art. 48.