DOVERE DI RISERVATEZZA Clausole campione

DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vate.
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui conferito ed accettato e a rispettare le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003 s.m.i..
DOVERE DI RISERVATEZZA. Art. 14: Responsabilità delle parti
DOVERE DI RISERVATEZZA. 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant’altro inerente alle parti ed all’oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogniforma di registrazione dei vari incontri.
DOVERE DI RISERVATEZZA. 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
DOVERE DI RISERVATEZZA. I dipendenti dell'Impresa devono mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'ASL Roma 1 delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio e garantire quanto previsto dalla normativa sulla privacy dei dati personali dei pazienti. L’Impresa garantisce che impartirà ordini al proprio personale e attiverà i dovuti controlli ai fini di garantire il rispetto dell’art. 622 del C.P. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza di tale occupazione. L’ASL Roma 1 si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio degli operatori dell’Impresa per i quali sia stata accertata violazione del segreto d’ufficio e di applicare, previa comunicazione, le eventuali penali.
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’appaltatore da parte dell'Azienda o comunque da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno
DOVERE DI RISERVATEZZA. 9.1. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know- how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.
DOVERE DI RISERVATEZZA. 5. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, mantenendo tale impegno per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto, ad eccezione dei soli dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.