Common use of Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Clause in Contracts

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subap- paltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contrattoAccordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, dell’Appaltatore e la stipula di even- tuali atti di sottomissione o di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenzaAppaltante. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, 4 del D.lgs. 50/2016Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del come previsto nel presente CapitolatoCapitolato Speciale. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso Qualora il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante Appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 dell’articolo 6, comma 4, del Ministero Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del Lavoro e delle Politiche SocialiDURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto dei lavori o tra due successivi stati di avanzamentoavanzamento dei lavori, intercorra intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2un nuovo DURC. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltanteAppaltante:

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione all'acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva II DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente d'ufficio dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-INAIL‐INPS‐ CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa dell'impresa in termini di addetti; - per l’INAILl'INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio territoriale dell'ufficio di competenza, numero di pos. posizione assicurativa; - per l’INPSl'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente CapitolatoCapitolato Speciale. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, all'articolo 56 nel caso il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due (A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx) 38 volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione dell'autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto dei lavori o tra due successivi stati di avanzamentoavanzamento dei lavori, intercorra intercorre un periodo superiore a 120 180 (centoventicentottanta) giorni, è necessario l’acquisizione necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2DURC. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPSall'INPS, all’INAIL all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione sotto- missione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate subordinati all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. territoriale dell’ufficio di competenza, numero di pos. posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione posi- xxxxx contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 3031, comma5commi 4 e 5, della legge n. 98 del D.lgs2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (cento- venti) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. 50/2016Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore ottenimento del DURC che segnali un inadempi- mento contributivo relativo a uno o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativopiù soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestivatem- pestiva, la Stazione appaltante provvede appaltante: - chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; - trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 24 e 25 del presente Capitolato Speciale; - corrisponde direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istitutiagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti ; - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo ai sensi di cui agli articoli 24 e 25 del presente CapitolatoCapitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contrattoall’articolo 53, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante appal- tante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:.

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. territoriale dell’ufficio di competenza, numero di pos. posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, 4 del D.lgs. 50/2016d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente CapitolatoCapitolato Speciale. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contrattoall’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 36/2013 207 del Ministero 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del Lavoro e delle Politiche SocialiDURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto dei lavori o tra due successivi stati di avanzamentoavanzamento dei lavori, intercorra intercorre un periodo superiore a 120 180 (centoventicentottanta) giorni, è necessario necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contrattoAccordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, dell’Appaltatore e la stipula di even- tuali atti di sottomissione o eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenzaAppaltante. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, 4 del D.lgs. 50/2016Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata rilevatata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del come previsto nel presente CapitolatoCapitolato Speciale. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso Qualora il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante Appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 dell’articolo 6, comma 4, del Ministero Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del Lavoro e delle Politiche SocialiDURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto dei lavori o tra due successivi stati di avanzamentoavanzamento dei lavori, intercorra intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2un nuovo DURC. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltanteAppaltante:

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Samples: www.eurspa.it

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. territoriale dell’ufficio di competenza, numero di pos. posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 3031, comma5commi 4 e 5, della legge n. 98 del D.lgs2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. 50/2016(1) Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPSottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativola Stazione appaltante, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede appaltante: chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; corrisponde direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istitutiagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti ; provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo ai sensi di cui agli articoli 27 e 28 del presente CapitolatoCapitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contrattoall’articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:.

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con i propri dipendenti e l'art. 38 del contrattoCodice, l’erogazione al comma l, lett. i), esplicitamente dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di qualunque pagamento a favore dell’appaltatoreaffidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la stipula legislazione italiana. Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di even- tuali atti Beni eia 12.10.2015 00 20 di sottomissione o Data ultima revisione Data Pagina La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di appendici contrattualievidenza pubblica, sono subordinate all’acquisizione di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura. L'A.O. provvederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare il mantenimento della regolarità degli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali. Qualora il DURC richiesto in costanza di rapporto risulti irregolare l'A.O. provvederà secondo quanto previsto all'art. 23 del DURCpresente capitolato. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 In caso di ottenimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il dell'affidatario del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subap- paltatore sia negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma l, del Codice, la Stazione appaltante contesta gli risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti al subappalta- tore assegnando e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso . Ove l'ottenimento del documento unico di assenza o inidoneità regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la l'A.O. pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di queste un termine non inferiore a quindici giorni per la Stazione appaltante pronuncia presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità dell'autorizzazione di cui al all'articolo 118, comma 2. In caso di irregolarità 8, del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:Codice.

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento docu- mento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d’ufficio diret- tamente direttamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere es- sere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri subappaltatori - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione Sta- zione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale in- dividuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo re- lativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta con- testa gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi dell’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 e della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro La- voro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento avanza- mento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore superio- re a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate subordinati all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. territoriale dell’ufficio di competenza, numero di pos. assicurativaposizioneassicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei socideisoci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 3031, comma5commi 4 e 5, della legge n. 98 del D.lgs. 50/20162013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subap- paltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra dopo la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore a DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità in ogni caso necessaria l'acquisizione di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:un nuovo DURC.

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione all'acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva II DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente d'ufficio dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa dell'impresa in termini di addetti; - per l’INAILl'INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio territoriale dell'ufficio di competenza, numero di pos. posizione assicurativa; - per l’INPSl'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente CapitolatoCapitolato Speciale. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, all'articolo 56 nel caso il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione dell'autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto dei lavori o tra due successivi stati di avanzamentoavanzamento dei lavori, intercorra intercorre un periodo superiore a 120 180 (centoventicentottanta) giorni, è necessario l’acquisizione necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2DURC. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPSall'INPS, all’INAIL all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, la stipula di even- tuali eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva Il DURC sarà di norma è acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso Committente a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimistii subappaltatori, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante trasmettano tempestivamente allo stesso Committente il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. territoriale dell’ufficio di competenza, numero di pos. posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel Nel caso il DURC relativo al subap- paltatore subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante il Committente contesta gli addebiti al subappalta- tore subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante il Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltanteil Committente :

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