Divieto di sublocazione e cessione del contratto Clausole campione

Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in garanzia il bene e comunque ad impedire da parte dei terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo. A tal fine il Conduttore si obbliga nei confronti del Locatore a dargli immediata notizia, con lettera raccomandata a.r., di ogni atto o fatto che comunque possa pregiudicare il suo diritto di proprietà e si obbliga, inoltre, in caso di urgenza, a proporre ogni azione ed eccezione anche in sede giudiziaria, a proprie spese e nell’interesse del Locatore. Il Conduttore consente preventivamente, ai sensi dell’art. 1407 c.c., che il Locatore possa in qualsiasi momento cedere il presente contratto ovvero in tutto o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo con efficacia dal momento della notificazione a mezzo raccomandata a.r. dell’intervenuta cessione.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. E' vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente. E’ fatto espresso divieto al conduttore di cedere in sub locazione o gestione l’immobile dato in uso, a pena di nullità. E’ inoltre fatto espresso divieto di cessione di azienda a pena di nullità. Tali divieti costituiscono interesse preminente dell’accordo ed assumono il valore di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo. Il Materiale non potrà formare oggetto di pegno, oneri, privilegi, diritti di ritenzione o vincoli di sorta da parte del Conduttore. Il Conduttore non potrà cedere il presente Contratto senza il consenso scritto del Locatore, nemmeno in caso di affitto, cessione od usufrutto dell'azienda. Il Locatore ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente Contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che gli derivano dal medesimo e dalla proprietà del materiale: egli provvederà a notificare a mezzo raccomandata a/r o strumento equipollente la cessione al Conduttore, il quale fin d'ora dichiara di accettarla, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito. L'avvenuta cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. E’ fatto divieto al Conduttore di sublocare l’immobile e cedere a qualsiasi titolo il contratto di locazione, né apportare modifiche di qualsiasi genere all’immobile o alle sue strutture senza il previo consenso scritto da parte del Comune di Idro.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. E’ vietato al Locatario di sublocare le Attrezzature, se non espressamente autorizzato dal Locatore. Il Locatario non può cedere il contratto di noleggio né in tutto né in parte né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso del Locatore.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Essendo il Locatore un ente pubblico, pena la nullità, sarà esclusa ogni forma di sublocazione o di cessione del contratto definitivo come pure è vietata la cessione del presente contratto.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Fermo quanto previsto dall’art. 36 della Legge 392/1978, è fatto divieto al condutture di mutare l’uso pattuito nonché di sublocare anche parzialmente l’immobile e di cedere il contratto a terzi. In caso di inadempimento il contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo il risarcimento dei danni.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Il conduttore non potrà sublocare né concedere in comodato l’immobile.
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Salvo diverso accordo scri o, è fa o divieto al condu ore di sublocare il bene, nonché di cedere il contra o di locazione a terzi, a pena di nullità
Divieto di sublocazione e cessione del contratto. Al conduttore è fatto espresso divieto di sublocare, anche parzialmente, e/o di cedere a qualsiasi terzo, in uso o in parte, anche se temporaneo e/o gratuito, con o senza arredi, l’immobile locato, nonché di cedere ad altri il presente contratto di locazione. La violazione di tale divieto produrrà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., consentendo al locatore anche di incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.