DIVIETO DI SUB-APPALTO Clausole campione

DIVIETO DI SUB-APPALTO. Il fornitore non può sub-appaltare l’oggetto del presente ordine, senza accordo scritto dal compratore.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. E’ fatto espresso divieto di sub-appalto della fornitura o di parte di essa sotto pena di risoluzione del contratto nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 14 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico
DIVIETO DI SUB-APPALTO. E’ fatto divieto alla Società affidataria di cedere o di sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di nullità del contratto e rifusione dei danni.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. 1. E' vietato il sub-appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. Non è ammesso il subappalto.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di sub-appaltare i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amninistrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. L’appaltatore non può sub-appaltare, in tutto o in parte, a terzi l’impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell’impianto e delle strutture senza il consenso scritto del Comune. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata dell’appalto ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all’Amministrazione.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. 1. Il contratto non può essere ceduto o subappaltato, a pena di nullità.
DIVIETO DI SUB-APPALTO. Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, è vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione. Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria e pubblicità, nonché per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di quelle previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale