Common use of DISCIPLINA APPLICABILE Clause in Contracts

DISCIPLINA APPLICABILE. Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l’operatore specialista si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell’attività dell’operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi. L’operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento. La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), - che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti; - che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”); - che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso; - che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni; - che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. [- che, la Società in data ....... con atto ........ ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del ] Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari: ................................. ................................. ................................. mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamento.

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Samples: www.aieda.it, www.dirittobancario.it

DISCIPLINA APPLICABILE. Con la sottoscrizione della 1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Domanda documento e dalla lettera d’invito da: - D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di AmmissionePolizia Veterinaria”; - Legge 14 agosto 1991, l’operatore specialista si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 n. 281 “Legge quadro in materia di disciplina dell’attività dell’operatore specialistaanimali di affezione e prevenzione del Randagismo”; - Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, che dichiara n. 171/Pres. “Regolamento di conoscere ed accettareesecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina”; - Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”; - D.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”; - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro; - L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”; - DGR 2029 del 08.11.2013 “L.R. 20/2012 art. 25 e art. 29. Recepimento dell’accordo sancito in data 24.01.2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e approvazione Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR)”; - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché all’osservanza delle modifiche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e delle integrazioni successive al forniture"; - Regolamento recante caratteristiche e alle Istruzioni medesimi. L’operatore specialista sul mercato MTA approva specificamenteinfrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nndell’art. 2.3.5 36 della L.R. 20/12 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento. La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), - che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti; - che l’organizzazione Norme per il benessere e la gestione della Borsa e del Mercato tutela degli animali di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”affezione); - che il Consiglio Regolamento del canile comprensoriale (scaricabile dal sito internet della Comunità di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stessomontagna della Carnia); - che Borsa Italiana S.p.A. si impegna Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia); - Regolamento per l’adozione dei cani ricoverati presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (in fase di revisione, a garantire breve scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia) - Regolamento per la riservatezza gestione delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e spoglie degli animali d’affezione presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia); - Regolamento ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e relative Istruzionila tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti (approvato con D.Pres 241/2017); - che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. [Circolare 24/09/2014 - che, la Società Tutela dei gatti liberi - ogni altra disposizione vigente in data ....... con atto ........ ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del ] Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari: ................................. ................................. ................................. mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamentomateria.

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Samples: Convenzione Con I Comuni Per La Gestione Associata

DISCIPLINA APPLICABILE. Con Al presente rapporto di concessione, è applicabile in via esclusivamente residuale la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l’operatore specialista si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell’attività dell’operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi. L’operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nncivile contenente le disposizioni generali sulla locazione (artt. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star1571 e ss. c.c.), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star)solo laddove non sia diversamente disposto nel presente contratto e comunque subordinatamente al presupposto che la disciplina codicistica non sia incompatibile con il presente testo contrattuale. Letto, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato)confermato e sottoscritto, 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori)Xxxxxxxxxx Sabino, 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento. La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri). Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI XXXXXXXXXX SABINO Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx IL CONCESSIONARIO Il concessionario dichiara, - che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti; - che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”); - che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso; - che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni; - che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. [- che, la Società in data ....... con atto ........ ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 all’art. 1341 del Regolamento Codice civile, di aver letto e fino alla data di accettare tutte le singole condizioni sovrariportate nel presente schema di contratto di concessione ed in particolare: - l’art. 1 - Oggetto della concessione; - l'art. 3 - Durata della concessione; - l’art. 4 – Canone di locazione; - l’art. 5 - Deposito cauzionale – polizza fideiussoria; - l'art. 6 - Obblighi del ] Tutto ciò premessoconcessionario; - l'art. 7 - Spese; - l'art. 8 - Revoca e decadenza dalla concessione; - l'art. 10 - Opere, la Societàaddizioni, in persona migliorie; - l'art. 11 - Riparazioni e restauri; - l’art. 12 - Assicurazioni - l’art. 13 - Garanzie definitiva; - l’art. 14 - Responsabilità; - l’art. 17 - Spese e registrazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari: ................................. ................................. ................................. mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamento.contratto; - l’art. 20 - Modifiche della concessione; - l’art. 21 - Foro competente;

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Samples: www.comune.monteleonesabino.ri.it

DISCIPLINA APPLICABILE. Con la sottoscrizione della 1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Domanda documento, da: - D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di AmmissionePolizia Veterinaria”; - Legge 14 agosto 1991, l’operatore specialista si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 n. 281 “Legge quadro in materia di disciplina dell’attività dell’operatore specialistaanimali di affezione e prevenzione del Randagismo”; - Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, che dichiara n. 171/Pres. “Regolamento di conoscere ed accettareesecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina”; - Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”; - D.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”; - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro; - L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”; - DGR 2029 del 08.11.2013 “L.R. 20/2012 art. 25 e art. 29. Recepimento dell’accordo sancito in data 24.01.2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e approvazione Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR)”; - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché all’osservanza delle modifiche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e delle integrazioni successive al forniture"; - Regolamento recante caratteristiche e alle Istruzioni medesimi. L’operatore specialista sul mercato MTA approva specificamenteinfrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nndell’art. 2.3.5 36 della L.R. 20/12 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento. La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), - che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti; - che l’organizzazione Norme per il benessere e la gestione della Borsa e del Mercato tutela degli animali di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”affezione); - che il Consiglio Regolamento del canile comprensoriale (scaricabile dal sito internet della Comunità di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stessomontagna della Carnia); - che Borsa Italiana S.p.A. si impegna Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia); - Regolamento per l’adozione dei cani ricoverati presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (in fase di revisione, a garantire breve scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia) - Regolamento per la riservatezza gestione delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e spoglie degli animali d’affezione presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia); - Regolamento ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e relative Istruzionila tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti (approvato con D.Pres 241/2017); - che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. [Circolare 24/09/2014 - che, la Società Tutela dei gatti liberi - ogni altra disposizione vigente in data ....... con atto ........ ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del ] Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari: ................................. ................................. ................................. mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamentomateria.

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