Diritto di riscatto Clausole campione

Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio ClientiXxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto degli eventuali costi di cui all'Art. 8 a) II). In caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata. La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio ClientiXxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Contraente dovrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità all’art. 1925 C.C. “ In caso di riscatto totale o parziale la Compagnia applica i costi di cui all’Art. 8 B), variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere il Riscatto parziale, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata alle opzioni Stop Loss, Take Profit, Decumulo Finanziario, nonché all’Allocazione Life Cycle; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 16.2, 16.3 e 16.4. Il riscatto parziale è consentito: In caso di riscatto, è possibile che l’importo ottenuto sia inferiore al capitale investito in Gestione Separata. La garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata prevista in caso di decesso dell’Assicurato, terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente. In caso di riscatto non è prevista la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata. Riguardo al capitale investito nei Fondi Interni, in caso di andamento sfavorevole del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi Interni.
Diritto di riscatto. Premesso che l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI è soggetta all’autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile e dell’art. 10.1 dello Statuto Telco, il Patto Parasociale richiama quanto previsto all’art. 28 dello Statuto Telco che prevede che ciascuna Azione Telco (sia Xxxxxx A che Azione B che Azione C) sia riscattabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437-sexies del codice civile (il "Diritto di Riscatto") da parte dell’azionista (o degli azionisti) dissenziente nell’assemblea ordinaria di Telco chiamata ad autorizzare l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI. Il Diritto di Xxxxxxxx potrà essere esercitato solo per tutte le azioni di Telco detenute dagli altri Azionisti, nel rispetto della procedura dettata nello statuto di Telco al prezzo indicato all’art. 28.3(iv) dello Statuto Telco in misura pari al patrimonio netto rettificato di Telco, diviso per il numero totale delle sue azioni. Il patrimonio netto rettificato di Telco sarà a tal fine determinato tenuto conto del maggiore tra (i) il corrispettivo offerto per le azioni TI oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto, e (ii) il prezzo delle azioni detenute in TI calcolato sulla base delle medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa nei 30 giorni precedenti alla data la data della comunicazione di esercizio del Diritto di Riscatto.
Diritto di riscatto. II Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto purché trascorso almeno un anno dalla data di decor- renza della polizza. La richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccoman- data con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo: Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutato, con le regole descritte al precedente Art. 9, alla data della richiesta. Su tale valore è prevista l’applicazione di una penalità dello 0,50% in caso di riscatto nella seconda annualità di polizza. A partire dal quarto anno di contratto può essere esercitato anche il riscatto parziale del contratto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore a Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore a Euro 3.000,00 Nella stessa annualità di polizza sono possibili più richieste di riscatto parziale fermi restando i precedenti limiti di importo. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo. Alla prima richiesta di riscatto parziale nell’anno, non sarà applicato il costo fisso di Euro 26,00, che sarà applicato su ogni singola richiesta di riscatto parziale successiva alla prima, xxxxx restando i precedenti limiti di importo.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni: Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Diritto di riscatto. Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla transazione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi ai riscatto. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Risparmio & Previdenza S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 800.013711, fax 000.0000000, e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000.0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Risparmio & Previdenza S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 11/B – 37135 Verona – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto dei costi di cui all'Art. 9 a) II). Qualora il Contraente non abbia esercitato l'opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale” può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:
Diritto di riscatto. Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corri- spettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso del- l’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Xxx sia stato eserci- tato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.