Diritto di co-vendita Clausole campione

Diritto di co-vendita. A partire dalla scadenza del quinto anno successivo alla Data del Signing e fermo restando il Diritto di Prelazione, qualora uno qualsiasi dei soci (il “Socio Oblato”) procuri o riceva un'offerta da parte di un soggetto terzo per l'acquisto di tutta o parte della partecipazione detenuta dal Socio Oblato nella Società, ciascuno degli altri soci avrà la facoltà di chiedere che il Socio Oblato faccia sì che il potenziale acquirente acquisti anche tutte le azioni detenute nella Società dagli stessi detenute.
Diritto di co-vendita. Lo Statuto prevede che, decorso il Periodo di Intrasferibilità, e fermo restando il Diritto di Prelazione, i soci diversi dal Socio Venditore potranno – laddove non intendano esercitare il Diritto di Prelazione – comunicare al Socio Venditore l’intenzione di esercitare il diritto di co-vendita (“Diritto di Co- Vendita"), indicando il numero di Azioni che intendono cedere (per una percentuale delle proprie Azioni pari alla percentuale delle azioni che il Socio Xxxxxxxxx ha indicato di voler trasferire al terzo). In tale ipotesi, il Xxxxx Xxxxxxxxx sarà tenuto a cercare diligentemente di procurare il trasferimento, alle medesime condizioni, anche delle Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Co-Vendita. Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tutte le Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Co-Vendita, il Socio Venditore non potrà dare luogo ad alcun trasferimento a terzi di Azioni Xxxxxxx.
Diritto di co-vendita. Q ualora CNRC intenda trasferire, dopo la scadenza del Periodo di Esercizio dell’O pzione di Acquisto (c ome infra definito), tutta o parte della propria Partecipazione a un terzo diverso da un soggetto affiliato, CNRC riconoscerà a ciascuno degli Azionisti di Classe B un diritto di co-vendita in bas e ai termini e alle c ondizioni più prec is amente indic ati nel P atto P aras oc iale.
Diritto di co-vendita. Diritto di Trascinamento. Nel caso in cui il socio di maggioranza (quota superiore al 50%) rice- va da un potenziale acquirente una offerta ferma e incondizionata (l’ “offerta”) per l’acquisto di una porzione della partecipazione detenuta dal socio di maggioranza nella società non inferiore al 50,01% (cin- quanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale della società medesima (la “partecipazione di maggioranza”), il socio di maggio- ranza avrà l’obbligo di comunicare al socio di minoranza (quota infe- riore al 50%) l’avvenuta ricezione dell’offerta (la “Comunicazione di Offerta”) e avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di richiedere al socio di minoranza di trasferire al potenziale acquirente – e il socio di xxxx- xxxxx avrà l’obbligo trasferire al potenziale acquirente, contestual- mente al trasferimento della partecipazione di maggioranza, tutte (e non parte) della quota detenuta dal socio di minoranza nella so- cietà (la “partecipazione oggetto di trascinamento”), a un prezzo per quota in denaro pari al prezzo per quota che il potenziale acquirente corrisponderà al socio di maggioranza per la partecipazione di mag- gioranza, nonché alle medesime altre condizioni e termini pattuiti tra il Socio di Maggioranza e il potenziale acquirente (il “Diritto di Trasci- namento”).
Diritto di co-vendita. 8.1. Nel caso in cui un Socio, che da solo o insieme ad altri Soci (“Socio/i Venditore/i”) sia titolare di una Partecipazione di Controllo e riceva da un terzo un’offerta in buona fede di trasferire una partecipazione nel capitale sociale della Società pari alla totalità della sua partecipazione e il Socio Venditore (o i Soci Venditori), sussistendone i presupposti, non eserciti(no) il Diritto di Trascinamento ai sensi del successivo articolo 9; il Socio Venditore (o i Soci Venditori) avrà (avranno) il diritto di trasferire tutta (e non meno di tutta) la propria partecipazione a un terzo cessionario e ognuno degli altri Soci avrà il diritto (subordinatamente al consenso del terzo acquirente), ma non l’obbligo, di trasferire la propria partecipazione a tale terzo cessionario a parità di condizioni e termini del, e contestualmente al, trasferimento da parte del Socio Venditore (ovvero dei Soci Venditori) della propria partecipazione (ai fini del presente articolo il “Diritto di Co-vendita”).
Diritto di co-vendita. 14.1 Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti nonché le previsioni di cui al precedente Articolo 12, qualora le Azioni da Vendere rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) dell’intera partecipazione detenuta nella Società dalla Parte Cedente, il Socio di Maggioranza e/o i Soci di Minoranza, a seconda del caso, avranno ciascuno il diritto di trasferire al cessionario delle Azioni in Vendita (“Potenziale Cessionario”) (a) qualora il soggetto legittimato ad esercitare il diritto di co-vendita sia un Socio di Minoranza, una percentuale delle proprie azioni della Società pari alla percentuale rappresentata dalle azioni delle Società della Parte Cedente oggetto di trasferimento rispetto alla complessiva partecipazione detenuta dal Socio Cedente (e quindi, a mero titolo esemplificativo, se il Socio Cedente trasferisce il 10% della propria partecipazione nella Società, i Soci di Minoranza avranno il diritto di trasferire il 10% della propria rispettiva partecipazione nella Società) o (b) qualora il soggetto legittimato ad esercitare il diritto di co-vendita sia il Socio di Maggioranza, una percentuale delle Azioni da Vendere proporzionale alla percentuale delle proprie azioni nel capitale della Società e tale che, dopo aver proporzionalmente ridotto la percentuale delle Azioni da Vendere da parte della Parte Cedente, mantenga fermo il numero complessivo di azioni oggetto di trasferimento al Potenziale Cessionario (e quindi, a mero titolo esemplificativo, se le Azioni da Vendere rappresentano il 10% del capitale della Società e assumendo, sempre in via esemplificativa, che a tale momento il Socio di Maggioranza detenga il 60% del capitale sociale, il Socio di Maggioranza avrà diritto di cedere al Potenziale Cessionario azioni della Società per il 6% del capitale della stessa ed il Socio di Minoranza per il 4%) (le azioni cedende a seguito dell’esercizio del suddetto diritto di co-vendita ai sensi delle lettere (a) o (b) che precedono, le “Azioni in Co-vendita”); il trasferimento al Potenziale Cessionario delle Azioni in Co-vendita dovrà avvenire agli stessi termini e condizioni applicabili alla Parte Cedente e, in particolare, ad un prezzo pari pro rata al prezzo per le Azioni da Vendere indicato nella Comunicazione di Trasferimento (“Diritto di Co-vendita”).
Diritto di co-vendita. Nel caso in cui una Parte intenda trasferire a soci o a terzi, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, la propria intera partecipazione (come identificata ai sensi della Premessa f)), troveranno applicazione le disposizioni seguenti.
Diritto di co-vendita. Qualora, nel contesto del Disinvestimento, Xxx intendesse accettare l’Offerta del Terzo e non esercitasse il Diritto di Trascinamento, la stessa Xxx dovrà comunicare per iscritto la sua intenzione di vendere le proprie azioni al Terzo Acquirente agli altri soci di Xxxxxx, i quali avranno la facoltà (ma non l’obbligo) di richiedere che May faccia sì che il Terzo Acquirente acquisti, unitamente alle azioni di Xxxxxx trasferite dallo Sponsor Finanziario, un numero di azioni da essi detenute in Sofima proporzionale al numero di azioni di May oggetto dell’Offerta del Terzo, allo stesso prezzo per azione e agli stessi termini e condizioni dell’Offerta del Terzo.
Diritto di co-vendita. 25.5.1 Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire al Proposto Acquirente la Partecipazione in Vendita e, per effetto di tale trasferimento, il Proposto Acquirente acquisti il controllo della so- cieta': (i) ciascuno degli altri soci avra' il di- ritto di trasferire al Proposto Acquirente l'intera Partecipazione (e non solo una parte di essa) dete- nuta nel capitale della societa', allo stesso prez- zo e agli stessi termini e condizioni indicati nel- la Comunicazione di Trasferimento e (ii) il Socio Trasferente avra' l'obbligo di fare in modo che il Proposto Acquirente acquisti la Partecipazione de- gli altri soci che abbiano esercitato il diritto di co-vendita agli stessi termini e condizioni indica- ti nella Comunicazione di Trasferimento.

Related to Diritto di co-vendita

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: