ACCESSO AGLI ATTI Clausole campione

ACCESSO AGLI ATTI. In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
ACCESSO AGLI ATTI. Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
ACCESSO AGLI ATTI. Le informazioni attinenti al procedimento di gara verranno comunicate dalla S.A. ai diretti interessati secondo le modalità indicate all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. RFI S.p.A. garantisce il diritto di accesso agli atti di gara nei limiti e secondo le modalità stabilite dal “Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi della Direzione Acquisiti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sul sito xxx.xxxx.xxx.xx > Regole e documentazione. I concorrenti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni o i documenti forniti a RFI presentano una preventiva opposizione all’accesso, mediante la compilazione della Dichia- razione Segreti Tecnico – Commerciali ex Art. 53, Comma 5, lett. a) D.Lgs. N. 50/2016, con l’indicazione dei documenti o delle parti di documenti da non ostendere, evidenziando l’eventuale ricorrenza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati, che limitino l’accesso di tutto o parte dei documenti dagli stessi presentati per la partecipazione alla gara.
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso agli atti è differito:
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverrà alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006. In particolare si precisa che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. ACI Informatica S.p.A. garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che ACI Informatica S.p.A. in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ad ACI Informatica.
ACCESSO AGLI ATTI. La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo, per ciascun concorrente, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della vigente normativa in materia. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di richiedere, ai concorrenti che facciano istanza di accesso agli atti, il pagamento dei diritti di copia nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti da parte degli altri concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, deve presentare, all’interno della busta A, una ulteriore dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione relativa ad informazioni riservate” con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Rimane inteso che la stazione appaltante procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate e si riserva di valutare la possibilità di consentire l’accesso anche alle parti di cui è stata richiesta la secretazione, in un’ottica di contemperamento degli interessi.
ACCESSO AGLI ATTI. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.