Diritti e doveri delle parti Clausole campione

Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattari, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Diritti e doveri delle parti. 5.1 Il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali sia comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto; l’ASI pertanto, resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Contratto e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. In particolare il Beneficiario:
Diritti e doveri delle parti. La previsione è stata aggiornata in base al testo dell’art. 1746, comma 2 c.c. e chiarisce la natura inderogabile dell’obbligo dell’agente di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. Infine, viene rideterminato in 30 giorni il termine allo scadere del quale si considerano accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine trasmesse dall’agente al preponente. Si ricorda che, in ogni caso, tale disciplina assume carattere cedevole dal momento che opera solamente nel caso in cui il contratto individuale di agenzia non abbia previsto un diverso termine per l’accettazione o il rifiuto delle proposte d’ordine.
Diritti e doveri delle parti. SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Diritti e doveri delle parti. L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contrario. L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Diritti e doveri delle parti. Nel caso ci siano accordi scritti di riferimento, non sussisterebbero particolari ostacoli tanto al ricono- scimento di normali provvigioni, quanto a quello di incentivi di varia natura o di extra-provvigioni, an- che a prescindere da eventuali premi per obiettivi commerciali raggiunti. Le parti, infatti, sono sostanzialmente libere di indi- viduare una o più modalità di compenso predeter- minate. Queste, però, possono anche decidere al- trettanto liberamente di definire le provvigioni ed in generale il compenso per l’agente “caso per ca- so”, in base al singolo affare concluso, instaurando rapporti contrattuali “di fatto” che prescindono da ogni forma di clausola contrattuale. Questa circostanza è riscontrabile, tanto dall’esame del testo legislativo (che non fissa percentuali e/o importi di riferimento per le provvigioni), quanto dalla prassi commerciale con gli agenti in Cina, che spesso registra la proliferazione di rapporti di tipo destrutturato, anche non collegati a contratti. Per quanto riguarda in particolar modo la legge, la Contract Law, in materia di Contracts for Com- missions, afferma che “dopo l’avvenuta promozio- ne dell’affare (la vendita) da parte dell’agente, il preponente dovrà pagargli il relativo compenso. Laddove il contratto di agenzia sia risolto, o l’affare commissionato non possa essere completato, a cau- sa di qualsiasi motivo non imputabile all’agente, il preponente dovrà pagare all’agente un adeguato compenso. Laddove le parti si accordassero diversa- mente, tale accordo tra le parti prevarrebbe”7. In pratica la legge riconosce semplicemente “l’an” del diritto alla provvigione dell’agente, senza indicare il “quantum”, stabilendo inoltre che un compenso spetterebbe all’agente anche in caso di mancata conclusione dell’affare per causa a lui imputabile. Il legislatore, quindi, non entra nella quantificazione concreta della provvigione, né stabilendo una per- centuale o importo forfetario, né fissando criteri di determinazione o livelli minimi o massimi di com- penso. Tornando alla legge cinese, quest’ultima si li- mita a definire in generale alcuni aspetti come: il diritto dell’agente di ricevere la provvigione senza pre-stabilirne percentuali o importi di riferimento, il potere di rappresentanza e spendita del nome, la diligenza dell’agente, i diritti dell’agente, i patti di non concorrenza, il diritto alla refusione delle spe- 7 “... Upon completion of the commissioned affair by the agent, the principal shall pay the remunerati...
Diritti e doveri delle parti. 4.1. Il Gelatiere, con l’adesione al Progetto, si obbliga a rispettare il regolamento di uso del Marchio (di seguito, per brevità, altresì, il “Regolamento”), allegato sub 2, come emendato e/o integrato dal presente accordo, nonché il processo di produzione del gusto di gelato stracciatella (di seguito, per brevità, altresì, individuato come il “Disciplinare”), allegato sub 3.
Diritti e doveri delle parti. 3.1 Telecom Italia S.p.A., in qualità di mandataria del RTI e costituito con Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., è autorizzata alla stipula dei Contratti Attuativi dei Servizi di Interconnessione QXN OPA (IQXN) e del Servi- zio di Gestione delle Escalation (SGES) previsti nell’ambito della “Gara per l’affida- mento della progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle Infrastrutture Condivise del Sistema Pubblico di Connettività”, il cui schema è parte integrante della documentazione di gara.
Diritti e doveri delle parti. 3.1. Il Titolare del copyright è tenuto a:
Diritti e doveri delle parti. 1. L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.