Stipula dei contratti attuativi Clausole campione

Stipula dei contratti attuativi. 9 Art. 7 - Organi di governo dell’Accordo Quadro, del Contratto Attuativo e modalità di raccordo tecnico-operativo 12 Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore 12
Stipula dei contratti attuativi. 1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore di sottoscrivere uno o più contratti attuativi, nei limiti dell’importo massimo previsto dal presente Accordo Quadro, pari ad € 210.000,00. L’Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro e da tutti i relativi Allegati.
Stipula dei contratti attuativi. 1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro – Lotto ****, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore di sottoscrivere uno o più contratti attuativi, nei limiti dell’importo massimo previsto dal presente Accordo Quadro, pari ad € . L’Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro – Lotto **** e da tutti i relativi Allegati.
Stipula dei contratti attuativi. Per poter emettere ordinativi di fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo utilizzando lo schema allegato alla documentazione di gara. A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi. I Contratti Attuativi, tramite i quali le Aziende Sanitarie potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali, hanno scadenza coincidente con quella dell’Accordo Quadro.
Stipula dei contratti attuativi. 1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali potranno richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi. Il Fornitore sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.

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  • Recesso dal contratto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

  • Opzioni di contratto Non sono previste opzioni di contratto.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

  • Opzioni contrattuali Il Contraente ha la facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo: la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile. La conversione del capitale a scadenza in rendita sarà effettuata a condizione che l’importo della prima annua- lità di rendita sia pari ad almeno Euro 3.000,00; se inferiore sarà pagato il capitale. Alla data di decorrenza della rendita vitalizia immediata rivalutabile: • il coefficiente di conversione sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato a tale data; • la modalità di rivalutazione della prestazione sarà quella in vigore a tale data; • la misura della rivalutazione annuale sarà determinata in base al risultato della Gestione Separata di Poste Vita S.p.A. in vigore a tale data. Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica della stessa con evidenza delle condizioni econo- miche e dei relativi costi applicati. Ove vi sia interesse da parte dell’avente diritto all’opzione, Poste Vita S.p.A. si impegna a trasmettere il Fascicolo Informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

  • Assetti contrattuali La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l'arco di vigenza del presente c.c.n.l. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All9esito delle operazioni di cui sopra il RUP chiuderà le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua, sostenibile o idonea in relazione all9oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all9aggiudicazione ai sensi dell9art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell9art. 85, comma 5 Codice, dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l9appalto. Prima dell9aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell9art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l9appalto di presentare i documenti di cui all9art. 86 del Codice, ai fini della prova dell9assenza dei motivi di esclusione di cui all9art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all9art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l9utilizzo del sistema FVOE Fascicolo Virtuale dell9Operatore Economico in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 464 del 27 luglio 2022. Ai sensi dell9art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell9aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall9art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l9appalto. L9aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell9art. 32, comma 7 del Codice, all9esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell9aggiudicazione, alla segnalazione all9A.N.A.C. nonché all9incameramento della garanzia provvisoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall9art. 88 comma 4-bis e 89 e dall9art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell9art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all9aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell9avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall9art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell9informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all9art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell9art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall9invio dell9ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salve le eccezioni di cui al comma 10 del suddetto articolo. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall9intervenuta efficacia dell9aggiudicazione ai sensi dell9art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l9aggiudicatario. All9atto della stipulazione del contratto, l9aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull9importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall9art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all9art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l9affidamento dell9esecuzione o del completamento del servizio. Ai sensi dell9art. 105, comma 2, del Codice l9affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l9importo e l9oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell9inizio della prestazione. L9affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all9art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. I contratti applicativi derivanti dall9accordo quadro verranno sottoscritti a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente. N.B. Per la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, ai sensi dell9art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio (c.d. <stand still=) di 35 giorni sopra richiamato. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell9avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell9aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall9aggiudicazione con le seguenti modalità: lettera di invito a stipula. Sono a carico dell9aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

  • STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016. Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).