DIFFUSIONE Clausole campione

DIFFUSIONE. Per quanto concerne il criterio della funzionalità, XX.XX ha scelto formati che consentono l'utilizzo di software che mettono a disposizione diverse funzionalità, poiché ritiene importante che un software sia versatile e permetta all'utente finale di svolgere diverse attività. Questo concetto è strettamente legato alla durata del formato nel tempo. Il modello OAIS prevede che, ad ogni oggetto digitale portato in conservazione, venga associato un insieme di informazioni (metadati) che ne permetta in futuro una facile reperibilità. In questo insieme di metadati troviamo le informazioni sulla rappresentazione (IR), classificabili in sintattiche (IRsi) e semantiche (IRse), il cui obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie per poter leggere ed interpretare la sequenza di bit dell’oggetto conservato. Inoltre, ad un sistema di conservazione che rispetti la normativa italiana, è richiesto il requisito di leggibilità degli oggetti dati, imposto dal comma 1 dell’art. 3 delle nuove regole tecniche, e dal comma 1 dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale. Risulta necessario affrontare tre tematiche importanti: • La prima riguarda “cosa” e “come” associare ad un oggetto digitale conservato in merito alle informazioni sulla rappresentazione; • La seconda si riferisce al “come” rispettare il requisito di leggibilità; • La terza si riferisce a “cosa” e “come” fornire nel momento in cui quell’oggetto deve essere distribuito agli utenti. Per soddisfare questi requisiti, all’attivazione del servizio il produttore indica le informazioni sulla rappresentazione necessarie alla consultazione dei documenti versati, ovvero:
DIFFUSIONE. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la autorizzino, o comunque di altro presupposto ai sensi dell'art. 24 del codice, la diffusione stessa può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24, comma 1, lett. b) del codice). E' il caso, ad esempio, dell'affissione nella bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti. Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a informazioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie se non correlate all'esecuzione di obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del codice), come nelle ipotesi di: - affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali; - sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie; - assenze dal lavoro per malattia; - iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad Associazioni.
DIFFUSIONE. Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
DIFFUSIONE. Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003);
DIFFUSIONE. I dati potranno essere diffusi presso:
DIFFUSIONE. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
DIFFUSIONE. Il Dirigente dell’Ufficio XIII Ambito Territoriale per la provincia di Parma, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti dei Servizi A.U.S.L., i Sindaci dei Comuni firmatari, il Presidente della Provincia di Parma, attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente Accordo.
DIFFUSIONE. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Xxxxxx, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti dei Servizi Azienda USL, i Sindaci, il Presidente della Provincia attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente Accordo. In particolare esso deve costituire oggetto di specifica formazione/informazione per i seguenti soggetti: • Genitori • Dirigenti scolastici • Insegnanti e personale ATA • Personale AUSL dei settori rilevanti ai fini della integrazione scolastica • Educatori, assistenti e altro personale degli Enti Locali • Altre risorse professionali coinvolte nei processi di integrazione • l’illustrazione del contenuto dell'accordo di programma agli insegnanti in sede del collegio docenti; • l’illustrazione e la consegna di copia dell’accordo ai genitori degli alunni disabili, in modo da assicurare adeguata informazione nel periodo di vigenza dello stesso; 20 Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dove, all'art. 34, prevede la stipula di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, provincie e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (enti locali, organi scolastici e unità socio-sanitarie locali, ...). • l'informazione rivolta ai genitori degli alunni iscritti nelle annualità di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.
DIFFUSIONE. La diffusione è l’estensione dell’impiego di uno specifico formato per la formazione e la gestione dei documenti informatici, Questo elemento influisce sulla probabilità che esso venga supportato nel tempo, attraverso la disponibilità di più prodotti informatici idonei alla sua gestione e visualizzazione. Inoltre nella scelta dei prodotti Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor spazio possibile in fase di memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle esigenze dell’utente, gli eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte.