Collocamento Clausole campione

Collocamento. 1. L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto.
Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dello ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli inter...
Collocamento. Metodo di Collocamento: Non-sindacato
Collocamento. In linea di principio il committente non può esigere il collocamento dello spot pubblicitario in un determinato blocco pub- blicitario e/o in una determinata posizione all’interno di un blocco pubblicitario, a meno che le parti non l’abbiano convenuto espressamente per scritto. Admeira AG fa quanto possibile affinché lo spot pubblicitario sia diffuso nel blocco pubblicitario auspicato dal committente, senza tuttavia poterlo garantire.
Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazio- ne dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38 della presente legge.
Collocamento. L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. Le parti contraenti riconoscono l’illegittimità delle “buone entrate” anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto.
Collocamento. Abrogato al 29 gennaio 2003
Collocamento. Art. 34. (Richieste nominative di manodopera)
Collocamento. Nel manuale operativo viene indicata la rete di risorse attiva (comunità di pronta accoglienza) in grado di garantire accoglienza immediata e protetta per i minori in condizioni di abbandono e grave pregiudizio. Il minore oggetto dell’azione di protezione potrà essere accompagnato dalla Polizia Municipale o dalle Forze dell’Ordine, nel luogo individuato e, se strettamente necessario, anche dall’Assistente Sociale PrIS intervenuto. In ambito sovraterritoriale verranno individuate ed indicate nel manuale operativo le risorse che costituiscono la rete a disposizione da utilizzare (strutture ad hoc, alberghi sociali e strutture alberghiere) e le modalità secondo le quali fruirne relativamente al collocamento di famiglie con minori, adulti, disabili e anziani.
Collocamento. Le parti, entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, costituiranno una Commissione di studio e di indirizzo al fine di valutare la possibilità di creare Organismi e/o strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 469/97, nonché per la gestione bilaterale di attività contrattualmente previste. La Commissione dovrà verificare: - il piano organizzativo che tenga conto dei vincoli posti dalla legge; - i potenziali bacini di utenza; - la possibilità di operare in raccordo con le altre associazioni operanti nel settore agricolo e con gli enti bilaterali presenti nella cooperazione.