Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Clausole campione

Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio l’età e/o il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di leasing, la Classe di Conversione Universale, ecc., o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894).
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A. Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i. È molto importante comunicare a Linear se una o più delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto vengono successivamente modificate (ad esempio, la residenza) in modo da poter adeguare il premio del contratto al nuovo rischio. In mancanza di tale comunicazione Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Linear presta l’assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte. In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l’annullamento del contratto7. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Xxxxxx può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto8. Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente a Linear eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto9. Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza, presenza di neopatentati nel nucleo familiare) devono essere tempestivamente comunicate a Linear per poter adeguare il premio al nuovo rischio. In mancanza della comunicazione, Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi.
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A., l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l’Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad ADRIATIC di ogni variazione del rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 C.C. Il premio della presente polizza è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica), provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di leasing, se persona fisica oppure la partita IVA, se persona giuridica. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento dei danni conseguenti al sinistro saranno oggetto di successiva rivalsa, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso, invece, di dichiarazioni false e reticenti rilasciate con dolo, ADRIATIC avrà diritto di rivalsa per l’intera somma pagata a titolo di risarcimento. Relativamente allagaranzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del C.D.A., ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma. Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi. Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi:
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; l’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile (artt. 1910, 1913).
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio l’età e/o il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di leasing, la Classe di Conversione Universale, ecc., o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894). L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all’art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risar- cimento liquidato con il massimo di Euro 5.000.
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.