Common use of DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validitàdell’Attestazione. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SYSTEMA ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzoterzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validitàdell’Attestazione. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SYSTEMA ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzoterzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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