DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Clausole campione

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. L'assicurato deve: - denunciare il sinistro dandone immediato avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza; - far avere alla Società tutte le informazioni di cui abbia avuto notizia; - trasmettere alla Società entro 2 giorni dalla notifica la copia del provvedimento sanzionatorio e di tutti gli atti a lui ritualmente notificati; - fornire tutti i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento nonché prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che la Società intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento. L'inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Art. D.8
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Art. INF. 26 - Criteri di indennizzabilità in caso di infortunio Art. INF. 27 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nel Modulo di Adesione: INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - GARANZIE COMPLEMENTARI - KASKO TOTALE - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. SETTORE A - B
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nella scheda di Polizza: INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - GARANZIE COMPLEMENTARI - KASKO COLLISIONE - KASKO TOTALE - EVENTI SPECIALI.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate in Polizza : INCENDIO – FURTO – CRISTALLI - PROGRAMMA MAXI – MINI KASKO – EVENTI SOCIOPOLITICIATTI VANDALICI – BAGAGLI TRASPORTATI – RICORSO TERZI DA INCENDIOEVENTI NATURALI.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. ART. 20.4.1 -
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. SETTORI A, B, C