Common use of Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato Clause in Contracts

Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo appros- simativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Dire- zione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del pe- rito incaricato ogni documento utile e ogni al- tro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, www.mizarbrokers.it

Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’agenzia alla quale qua- le è assegnata la polizza assegnato il Contratto o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo appros- simativo ap- prossimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta scritta, con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail mail, diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza assegnato il Contratto o alla Dire- zione Direzione della Società, in caso di sinistro Sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapinaRapina, scippo Scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del pe- rito perito incaricato ogni documento utile e ogni al- tro altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

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Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo appros- simativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Dire- zione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del pe- delpe- rito incaricato ogni documento utile e ogni al- tro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

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