Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione Clausole campione

Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. L’Assicurato è tenuto a: • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; • ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di: • multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. Europ Assistance non si assume il pagamento di:  multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;  spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);  spese di trasferta.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. L'Assicurato è tenuto a: - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. AXA Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale). Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. 1) Il Locatore è tenuto a : . regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del “Caso assicurativo”; . ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. 1. L’Assicurato è tenuto a :
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. E’ in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. 1. L’Assicurato è tenuto:
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. 1. L’Assicurato è tenuto a: ▪ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; ▪ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. L’assicurato deve: ⮚ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; ⮚ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. L’Impresa non si assume il pagamento di: ⮚ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; ⮚ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale). Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.