COMPENSI PROFESSIONALI Clausole campione

COMPENSI PROFESSIONALI. I compensi previsti sono quelli oggetto di accordo tra Comune ed Ordine professionale e riportati nella seguente tabella. Il corrispettivo complessivo non potrà essere superiore all’importo di euro 15.000,00, al netto di IVA e contributi previdenza.
COMPENSI PROFESSIONALI. EY si impegna a non richiedere alcuna fee per l’accesso alla Piattaforma e per l’analisi preliminare della documentazione relativa all’intervento proposto dall’impresa associata ANCE. Le prestazioni di cui all’art. 2, punti 2, 3, 4, 5 e 6, che potranno essere rese da EY agli Associati ANCE, saranno remunerate sulla base dell’importo dei crediti di imposta relativi agli interventi oggetto delle attività svolte da EY, come nel seguito indicato: Compenso professionale di EY Importo del credito d’imposta Fino a 60.000 euro 2.500 euro Da 60.001 a 100.000 euro 4.000 euro Considerando anche la strutturazione del compenso da riconoscere a EY, le Parti riconoscono che EY potrà fornire uno qualsiasi dei servizi previsti dal presente Accordo solo a soggetti che non sono clienti della rete internazionale di EY per i servizi di revisione o che non sono collegati al cliente della rete internazionale di EY per i servizi di audit.
COMPENSI PROFESSIONALI. Il corrispettivo della prestazione professionale oggetto del presente atto è determinato complessivamente in netti € (euro …………………………..) calcolato applicando un ribasso del …..% ( per cento) offerto dal Soggetto affidatario sull’importo di €340.476,99 (trecentoquartamilaquattrocentosettantasei/99 euro) calcolato adottando il decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013; detto compenso comprende l’onorario e le spese forfettarie, a cui dovranno aggiungersi le somme dovute per contributi e oneri (CNPAIA – IVA).
COMPENSI PROFESSIONALI. L’incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Comune di Ferrara poiché l’attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi. Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti. Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami R.C.A. e non R.C.A. – secondo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” contenuta nei capitolati di gara per l’acquisto del servizio assicurativo. Non potrà essere richiesto compenso alcuno qualora il Comune ritenesse di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o la gara esperita non abbia avuto buon esito. Alle Compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la percentuale di premio riconosciuta al broker e a quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.
COMPENSI PROFESSIONALI. I compensi per l’incarico sono da considerarsi omnicomprensivi. Qualora, durante il corso dei lavori subentrino varianti o modifiche a sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’importo dell’incarico verrà adeguato solamente alle seguenti condizioni: le modifiche riguardino parti strutturali di importo superiore al 10% dell’importo dei lavori relativi alle strutture (vedi articolo 5); in tal caso la prestazione aggiuntive saranno oggetto di atto integrativo tra le parti al presente contratto, il cui compenso verrà calcolato in base al Dm 143 del 17/06/2016 e xx.xx. ii. a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d’opera dal direttore dei lavori generale all’interno dell’importo contrattuale. Al professionista incaricato spettano i compensi così come indicati a seguito dell'offerta, nella misura di Euro oltre contributo Xxxxx Xxx. Ing. ed Arch. 4% ed I.V.A. 22% per un totale di Euro ; La definizione dell’onorario per l’espletamento dell’incarico secondo quanto contenuto nel presente contratto è ritenuta adeguata. L’incarico è riconosciuto, ai fini della determinazione dell’onorario, di normale complessità, senza specifiche difficoltà. L’incarico viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza, anche qualora si proceda all’avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante l’assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede alcun incremento. Altresì, la presenza di eventuali competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà alcun incremento dell’onorario come calcolato nel caso di professionista singolo. Tutte le attività necessarie sono comprese negli onorari come previsti nel presente articolo. L’onorario comprende quanto dovuto al professionista incaricato per l’assolvimento dell’incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le verifiche in cantiere ai fini della contabilità, la redazione di elaborati contabili se richiesto dalla Direzione Lavori Gener...
COMPENSI PROFESSIONALI. L’onorario e le spese per il servizio tecnico oggetto del presente contratto vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell’importo netto di € …............... • Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile. • L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del professionista e dell’ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento del servizio. • Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l’assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, diviso per il periodo di cui all’art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso. • Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. • Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.
COMPENSI PROFESSIONALI. 1. ll corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto ammonta in via presuntiva complessivamente a € xxxxxxxxxxxxx derivante dal ribasso del xxxx sull’importo a base d’asta, giusta l’offerta richiamata nella premessa.
COMPENSI PROFESSIONALI. Il corrispettivo a base di gara per le prestazioni professionali è quantificato in € 120.000,00 oltre contributo 2 % e iva 21%. L'onorario è comprensivo di qualsiasi rimborso spesa e compenso accessorio ed in particolare dei corrispettivi per la trattazione delle riserve dell'Impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento parziale o totale delle riserve stesse. Nell'importo pattuito sono compresi e compensati anche gli oneri per le polizze assicurative, per l'eventuale visto dell'Ordine Professionale sulla parcella, le spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e/o sopralluoghi di cui al precedente art. 3. Qualora nel corso dello svolgimento del presente incarico si ravvisasse l'opportunità di provvedere a verifiche o controlli non previsti dal presente disciplinare il professionista, dovrà procedere ad espletare eventuali maggiori prestazioni senza che venga riconosciuto alcun maggiore compenso. Per le opere specialistiche il professionista incaricato potrà rivolgersi a tecnici di sua fiducia senza che venga riconosciuto alcun maggiore compenso. La liquidazione delle prestazioni relative rimane a carico dell’aggiudicatario L'Amministrazione Comunale rimane estranea alle pattuizioni fra le parti.
COMPENSI PROFESSIONALI. L’incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Co- mune di Ferrara poiché l’attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi. Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità supe- riore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti. Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami RCA e non RCA – se- condo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” contenuta nei capitolati di gara per l’acquisto del servizio assicurativo. Alle compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la per- centuale di premio riconosciuta al broker e a quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.
COMPENSI PROFESSIONALI. Il corrispettivo per l’opera viene stabilito in complessivi €. 14.400,00 (Euro quattordicimilaquattrocento,00). Si dà atto che la prestazione artistica fornita dall’artista incaricato è di tipo occasionale e quindi per mancanza del requisito dell’abitualità è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. in base a quanto disposto dall’art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale compenso sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%. Si precisa che, in riferimento all’art. 44 del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in Legge 24.11.2003 n. 326, sussiste l’obbligo per l’incaricato – che svolge le prestazioni a titolo di lavoro autonomo occasionale – della iscrizione alla gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8.8.1995 n. 335 con versamento dei contributi per la parte di reddito superiore ad €. 5.000,00 annui. In proposito l’incaricato dovrà fornire all’Ente in sede di liquidazione delle somme dovute apposita comunicazione in merito alla propria situazione reddituale annuale al fine della corretta determinazione della base imponibile su cui applicare i contributi dovuti.