Decorrenza e durata delle posizioni individuali Clausole campione

Decorrenza e durata delle posizioni individuali. Il FONDO PENSIONE cura la consegna all’Assicurato principale del Fascicolo Informativo della COMPAGNIA. Il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in contratto, si impegna a trasmettere alla Compagnia i dati relativi agli Assicurati ed agli eventuali Beneficiari di cui al seguente articolo 6, secondo lo schema di comunicazione di cui all’Allegato IV – Modulo richieste rendite. Le dichiarazioni del Fondo e dell’Assicurato principale devono essere esatte e complete: l'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato principale o del Reversionario comporta la rettifica dell’importo della rendita. Le età in anni e mesi dell’Assicurato principale e dell’eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita. Ciascuna singola posizione individuale riferita alla prestazione in caso di vita nell’ambito del contratto collettivo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato (o dell’ultimo Assicurato superstite in caso di rendita reversibile). Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni. Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al precedente comma 1, lettera a) e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell’Assicurato principale, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posiz...
Decorrenza e durata delle posizioni individuali. Ciascuna singola posizione individuale riferita alla prestazione in caso di vita nell’ambito del contratto collettivo avrà de- correnza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di de- correnza e quella del decesso dell’Assicurato (o dell’ultimo Assicurato superstite in caso di rendita reversibile). Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispetti- vamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni. Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che inter- corre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosuffi- cienza.
Decorrenza e durata delle posizioni individuali. Sulla posizione individuale di ciascun Assicurato, oltre al versamento del premio unico iniziale è possibile effettuare, in qualsiasi momento, dei premi unici aggiuntivi in un'unica soluzione, che andranno a sommarsi, a tutti gli effetti, al capitale già maturato sulla singola posizione individuale. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa TFR”. Ad ogni versamento corrisponderà la costituzione di una posizione assicurativa, regolata attraverso apposita Appendice. Le singole posizioni assicurative avranno decorrenza dalla data comunicata dal Contraente, fermo restando che lo stesso per tale data abbia reso disponibile a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa la somma da impiegare; in caso contrario i premi versati sulle singole posizioni assicurative decorreranno dalla data di effettiva disponibilità della somma presso la Compagnia. La durata di ogni singola posizione assicurativa è pari al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della posizione ed il termine del piano che corrisponde alla scadenza del contratto.
Decorrenza e durata delle posizioni individuali. Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato (o dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.