Common use of Criteri di indennizzabilità Clause in Contracts

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: Assicurazione Viaggio, Contratto Di Assicurazione Multirischi Multitrip Annuale, Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggio Singolo

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo L’Assicuratore corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette, dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, dell’infortunio che siano indipendenti da menomazioni condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, senza obbligo per l’Assicurato di denuncia dei difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione dell’Assicurazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Pertanto, l’influenza che l’Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e da condizioni patologiche preesistentiquindi non indennizzabili. In caso Parimenti, nei casi di perdita anatomica preesistente mutilazione o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratodifetto fisico, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo è liquidato per morte, le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se superiore, e quello già pagato per invalidità permanenteesso avesse colpito una persona fisicamente integra.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Yolo for Ski, Yolo for Ski

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà corrisponde l’indennizzo per le conseguenze direttedirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunioè comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, intendendosi per tali le malattie od invalidità presenti nel soggetto, che siano indipendenti non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da menomazioni e essa causata, in quanto interessano sistemi organofunzionali diversi. Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da condizioni patologiche preesistenti. In malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Quindi, nel caso in cui la malattia colpisca un organo o di un arto soggetto la cui invalidità sia già minoratostata accertata per una precedente malattia, le percentuali di la valutazione dell’ulteriore invalidità previste sono diminuite tenendo andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentemaggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela Legale, Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela Legale, Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela Legale

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo L’Impresa corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette, dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortuniodell’infortunio o della malattia di cui agli Artt. 28 e 29 del presente Capitolo, che siano da considerarsi indipendenti da menomazioni condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e da condizioni patologiche preesistentiquindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBROSPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali5.200.000,00 (cinque milioni e duecentomila). Se dopo Qualora il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentecumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni, Contratto Di Assicurazione

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo Generali Italia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortuniodell’invalidità permanente derivante dall’ictus o infarto denunciato, che siano indipendenti purché questo non risulti causato o concausato da menomazioni malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipula della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipula del contratto e da condizioni patologiche preesistenti. In caso non di perdita anatomica quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto difetti fisici preesistenti alla stipula del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentecontratto.

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Samples: www.rugbybrescia.it, asset.generali.it

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette, dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, dell’infortunio che siano indipendenti da menomazioni condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e da condizioni patologiche preesistentiquindi non indennizzabili. In caso Parimenti, nei casi di perdita anatomica preesistente mutilazione o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratodifetto fisico, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo l’inden- nità per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muoreè liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per mortesenza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentefermo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 18.

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Samples: www.allianzviva.it

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo L’Impresa corrisponde l’Indennizzo a guarigione avvenuta per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti dirette causate dalla Ma- lattia denunciata. Se la Malattia colpisce una persona già affetta da menomazioni e da condizioni patologiche altre patologie non è indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. In Le Invalidità Permanenti per Xxxxxxxx già accertate durante la validità del contratto di assicurazione non sa- ranno ulteriormente valutate sia in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale aggravamento che in caso di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di coesistenza con nuove invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistenteper malattie insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo. Se l’infortunio ha come conseguenza a giudizio del medico dell’Assicurato e del consulente medico dell’Impresa un adeguato trattamento te- rapeutico può modificare positivamente la morteprognosi della Malattia e l’Assicurato non vuole sottoporsi, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità va- lutazione dell’invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito viene calcolata come se l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentesi fosse sottoposto al trattamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Derivanti Da Infortuni E Malattie

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo L’Impresa corrisponde l’Indennità per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Se la Malattia colpisce una persona già affetta da menomazioni e altre patologie è comunque ritenuto non indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato da condizioni patologiche preesistentimenomative Coesistenti. In Nel corso del Contratto di Assicurazione, l’Invalidità Permanente derivante dalla stessa Xxxxxxxx già accertata non potrà esser oggetto di ulteriore va- lutazione sia in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale loro aggravamento, sia in caso di nuove Malattie Concorrenti. Nel caso quindi la Malattia colpisca un organo o di un arto soggetto la cui invalidità sia già minoratostata accertata per una precedente Malattia, le percentuali di la valutazione dell’ulteriore invalidità previste sono diminuite tenendo andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentemag- gior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà corrisponde l’indennizzo per le conseguenze direttedirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunioè comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, intendendosi per tali le malattie od invalidità presenti nel soggetto, che siano indipendenti non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da menomazioni e essa causata, in quanto interessano sistemi organofunzionali diversi. Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da condizioni patologiche preesistenti. In malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Per malattie concorrenti si intendono le malattie od invalidità presenti nel soggetto che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organofunzionale. Quindi, nel caso in cui la malattia colpisca un organo o di un arto soggetto la cui invalidità sia già minoratostata accertata per una precedente malattia, le percentuali di la valutazione dell’ulteriore invalidità previste sono diminuite tenendo andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentemaggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela Legale

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo L’Assicuratore liquida l’lndennizzo per le conseguenze direttedirette ed esclusive dell’lnfortunio. Se, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunioal momento dell’lnfortunio, l’Assicurato non risulti integro e sano, l’Assicuratore indennizzerà soltanto le conseguenze che siano indipendenti da menomazioni si sarebbero comunque verificate qualora l’lnfortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e da sana, escludendo così dalla valutazione l’eventuale maggior pregiudizio derivato all’Assicurato dalle condizioni patologiche preesistenti. In ln caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali percentuali, di invalidità previste cui alle tabelle indicate all’Art. 27, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità lnvalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti ugualiMod. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.NET/0034/1 - Xx. 00.0000

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo L’Impresa corrisponde l’Indennità per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Se la Malattia colpisce una persona già affetta da menomazioni e altre patologie è comunque ritenuto non indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato da condizioni patologiche preesistentimenomative Coesistenti. In Nel corso del Contratto di Assicurazione, l’Invalidità Permanente derivante dalla stessa Malattia già accertata non potrà esser oggetto di ulteriore valutazio- ne sia in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale loro aggravamento, sia in caso di nuove Malattie Concorrenti. Nel caso quindi la Malattia colpisca un organo o di un arto soggetto la cui invalidità sia già minoratostata ac- certata per una precedente Malattia, le percentuali di la valutazione dell’ulteriore invalidità previste sono diminuite tenendo andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentemaggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

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Samples: www.cargeas.it

Criteri di indennizzabilità. La Come è previsto anche all’art. 1.1, l’indennizzo viene corrisposto dalla Società corrisponderà l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortuniodell’infortunio garantito, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni fisiche e/o patologiche preesistentidell’Assicurato preesistenti e/o sopravvenute. Pertanto, non sono indennizzabili, essendo conseguenze indirette, né l’influenza che l’infortunio garantito può aver esercitato sulle condizioni fisiche e/o patologiche dell’Assicurato preesistenti e/o sopravvenute, né il pregiudizio che tali condizioni possono arrecare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente, rimane confermato, comunque, quanto è stabilito all’Art. 3.3.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Infortuni Connessi Alla Circolazione Stradale

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo liquida l’indennità per le conseguenze dirette, dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, dell’infortunio che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; per- tanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indi- rette e, quindi, non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratoQualora al momento dell’infortunio l’età dell’Assicurato risulti superiore a 75 anni, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanenteè ridotta del 50%.

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Samples: www.toninel.li

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo per Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette, dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano sono indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi fisiche e/o testamentari dell’Assicurato in parti ugualipatologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio. Se dopo il pagamento di In particolare se l’infortunio colpisce una persona che al momento del sinistro non è fisicamente integra e sana, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio ma non sarà indennizzato quanto imputabile a condizioni fisiche preesistenti, ovvero saranno indennizzate le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’evento avesse colpito un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, soggetto fisicamente integro e quello già pagato per invalidità permanentesano.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Per Autovetture E Altri Danni

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette, dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, dell’infortunio che siano indipendenti da menomazioni condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; per- tanto, I’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e da condizioni patologiche preesistentiquindi non indennizzabili. In caso Parimenti, nei casi di perdita anatomica preesistente mutilazione o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratodifetto fisico, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo I’in- dennità per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muoreè liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’in- fortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanentesenza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

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Samples: www.assidir.it

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo l’indennità per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, dell’infortunio che siano indipendenti da menomazioni condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e da quindi non indennizzabili. Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste cui all’art. 27 (Invalidità permanente) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponderà l’indennizzo l’indennità per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, dell’infortunio che siano indipendenti da menomazioni condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e da quindi non indennizzabili. Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste cui all’art. 28 (Invalidità permanente) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it