Common use of Criteri di indennizzabilità Clause in Contracts

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’art. 16 che segue, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa Generali Italia corrisponde l’indennità l'indennizzo per le conseguenze dirette dirette, esclusive ed esclusive dell’infortunio oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dalla singola malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipula della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della singola malattia insorta dopo la stipula del contratto e non di cui all’art. 16 che seguequelle riconducibili a situazioni patologiche, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioniinfermità, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisicifisici preesistenti alla stipula del contratto. Qualora l’Assicurato denunci più patologie, l’indennità per contemporaneamente od in momenti successivi, la valutazione dell’invalidità permanente verrà effettuata sulle singole malattie denunciate considerate separatamente. Le invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle permanenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistentideterminino un’influenza peggiorativa sull’invalidità stessa.

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Samples: www.rugbybrescia.it, asset.generali.it

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’art. 16 che seguedella presente sezione, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITEPOLIOMELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’art. 16 che seguedella presente sezione, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITEPOLIOMELITE, MENINGITE CEREBRO- CEREBRO-SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2022, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2020

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa La Società corrisponde l’indennità l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della causate dalla singola malattia di cui all’art. 16 che segue, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto di- sposto dal precedente articolo 3.1 “Rischi esclusi”, è comunque ritenuto non indennizza- bile il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistentida con- dizioni menomative coesistenti. Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valuta- zione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Pertanto, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata in- dennizzata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Se invece la precedente malattia ha determi- nato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli prece- dentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente con- dizione menomativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’artagli Artt. 16 che segue28 e 29 della presente Sezione, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALECEREBROSPINALE, H.I.V. AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa dalla Compagnia non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,005.200.000,00 (cinque milioni e duecentomila). Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio (o dalle malattie di cui all’artagli Artt. 16, 28 e 29 della presente Sezione) come se avessero esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischio Riservato Ai Servizi Educativi (Sec) Del Comune Di Terni

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità l’indennizzo per le conseguenze dirette dirette, esclusive ed esclusive oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o della malattia riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 16 che segue3.2 - Caso di Invalidità Permanente (od alla Cond. Part. 5.4 – Tabella ANIA se richiamata su simplo di polizza) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente, che siano fermo quanto stabilito per le persone non assicurate perché affette da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabiliparticolari patologie all’art. In 2.9. Nel caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE un sinistro derivante da circolazione stradale che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni provochi la morte o difetti fisici, l’indennità per una invalidità permanente è liquidata le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente indicate sul simplo di polizza vengono diminuite del 50% se risulta che il conducente, al momento del sinistro, non aveva le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie cinture di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistentisicurezza regolarmente allacciate.

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Samples: Assicurazione Infortuni Globale Infortuni

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa A seguito di un ricovero con pernottamento avvenuto durante l’operatività del contratto presso un Istituto di cura di durata superiore a dieci giorni consecutivi causato da una ma- lattia, UniSalute provvede, di comune accor- do con l’Assicurato, alla stesura di un piano di cura che preveda l’effettuazione di visite spe- cialistiche, accertamenti diagnostici e tratta- menti fisioterapici e/o riabilitativi finalizzati alla cura della patologia che ha comportato il ricovero e alla successiva riabilitazione. Il ricovero dovrà essere riconducibile ad una malattia manifestatasi durante l’operatività del contratto. Qualora lo decida, per effettuare tali presta- zioni l’Assicurato deve avvalersi dell’utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con Uni- Salute. Le spese sostenute vengono liquidate diret- tamente ed integralmente da UniSalute alla struttura sanitaria convenzionata, senza ap- plicazione di scoperti o di franchigie a carico dell’Assicurato. Il massimale annuo assicurato per il comples- so delle prestazioni suindicate corrisponde l’indennità a 1.500 euro. La garanzia opererà per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o un periodo di trecen- tosessantacinque giorni successivi alla data di dimissione e comunque non oltre la sca- denza della malattia polizza. Nel caso in cui l’Assicurato decida di cui all’art. 16 che segue, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi utilizza- re strutture sanitarie non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa convenzionate con UniSalute la presente garanzia non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenties- sere attivata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa La Società assicuratrice corrisponde l’indennità l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’art. 16 che segue, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, dell’Assicurato denunciata senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipula del contratto. Pertanto se al momento della malattia l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. VI “Invalidità permanente da malattia” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all’indennità per invalidità permanente da malattia è di carattere personale e quindi non è trasferibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Società assicuratrice pagherà agli eredi di legge l’importo liquidato od offerto. L’indennità per invalidità permanente derivante dalle condizioni preesistentida malattia non è in alcun caso cumulabile con l’indennità da invalidità permanente derivante da infortunio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità per Ai fini della presente estensione vengono considerati unicamente i casi di invalidità permanente generica conseguente ad ictus cerebrale od infarto miocardico acuto, manifestatisi (a parziale deroga dell’art. 2.3 “Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio”) successivamente alla data di effetto dell’assicurazione e comunque durante il periodo di validità della stessa. In particolare, sono considerate le conseguenze dirette dirette, esclusive ed esclusive dell’infortunio oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dal singolo ictus od infarto denunciato, purchè questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto dell’assicurazione. Pertanto, non sono considerate le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipula della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipula del contratto e non di cui all’art. 16 che seguequelle riconducibili a situazioni patologiche, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioniinfermità, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisicifisici preesistenti alla stipula del contratto stesso. Qualora l’Assicurato denunci, l’indennità per invalidità contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell’invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie verrà effettuata sul singolo ictus od infarto denunciati, separatamente considerati. Ai fini della presente estensione, resta fermo il disposto dell’art. 5.3 – Esclusioni e variazioni in corso di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenticontratto.

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Samples: www.vittoriaassicurazioni.com

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa La Società corrisponde l’indennità l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio di invalidità permanente derivante dalla singola malattia denunciata. Nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dal precedente Art. 61 “Esclusioni”, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni e/o della difetti fisici coesistenti alla data di stipulazione del contratto. Nel corso di validità dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di cui all’art. 16 che segue, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In ulteriore valutazione sia in caso di POLIOMIELITEloro aggravamento, MENINGITE CEREBRO- SPINALEsia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Pertanto, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che nel caso in cui la malattia colpisca più persone assicurateun soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente malattia, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà la valutazione dell’ulteriore invalidità sarà effettuata in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integramodo autonomo, senza riguardo al valutare il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia prevista dal contratto, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli in precedenza accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Per una migliore definizione di quanto sopra riportato, per malattie coesistenti e malattie concorrenti si devono intendere:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Malattia E Infortuni Prodotto “Difesa Infortuni”

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità La Società liquida l’Indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’art. 16 che seguedell’Infortunio, che siano da considerarsi indipendenti risulti indennizzabile a termini di Polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortuniodall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità l’Indennizzo per invalidità permanente l’Invalidità Permanente è liquidata liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integraintegra e sana, senza riguardo al escludendo così dalla valutazione l’eventuale maggior pregiudizio derivante derivato all’Assicurato dalle condizioni preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali, di cui alle tabelle indicate all’art. 24, sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

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Samples: www.netinsurance.it

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui all’art. 16 che segueagli Artt.28 e 29 della presente Sezione, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO- SPINALECEREBROSPINALE, H.I.V. AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa dalla Compagnia non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,005.200.000,00 (cinque milioni e duecentomila). Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio (o dalle malattie di cui all’artagli Artt. 16, 28 e 29 della presente Sezione) come se avessero esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia

Criteri di indennizzabilità. L’Impresa corrisponde l’indennità Il diritto all’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia l’Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio è di cui all’art. 16 che segue, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette carattere personale e quindi non indennizzabiliè trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse per cause non riconducibili all’Infortunio per cui l’Assicurato avrebbe diritto all’Indennizzo, dopo che l’Indennizzo stesso sia stato ufficialmente offerto ma non ancora liquidato, oppure se gli eredi/aventi causa dell’Assicurato fossero in possesso di documentazione medica attestante un’invalidità o inabilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: certificazione INAIL, INPS, referti, cartelle cliniche, certificazione ospedaliera, ecc.) idonea a dimostrare, in modo chiaro, inequivocabile e dirimente oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del diritto all’indennizzo in ragione di una già clinicamente accertata stabilizzazione dei postumi, la Società paga agli eredi dell’Assicurato il relativo importo. In caso di POLIOMIELITEogni caso, MENINGITE CEREBRO- SPINALE, H.I.V. ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dall’Impresa non potrà il pagamento viene effettuato in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 2.500.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo, gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio o dalle malattie di cui all’art. 16, come se avessero colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistentiItalia e in euro.

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Samples: it.driiveme.com