Risarcimento del terzo trasportato Clausole campione

Risarcimento del terzo trasportato. Salva l'ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Società entro il Massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. Per il Risarcimento dell'eventuale maggior danno, il trasportato può rivolgersi alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile, se il Veicolo di quest'ultimo è coperto per un Massimale superiore a quello minimo.
Risarcimento del terzo trasportato. Ai sensi dell’art.141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l’eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all’Impresa di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al mas- simale minimo di legge.
Risarcimento del terzo trasportato. 1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Risarcimento del terzo trasportato. Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeg- geri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Direct Assicurazioni, mediante racco- madata a/r. In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicura- zioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno bio- logico permanente. Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la lesione. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di ca- rattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscon- tro medico legale da cui risulti visivamente o strumental- mente accertata l’esistenza della lesione. La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dal- la certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni. Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul ter- ritorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenu- to l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvol- to nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rap- presenta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/ mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazio- ni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Pae- si del...
Risarcimento del terzo trasportato. Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Allianz Direct. Incidenti stradali con controparti estere Nel caso in cui tu abbia un sinistro sul territorio italiano con un veicolo straniero, dovrai inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’Assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
Risarcimento del terzo trasportato. ART. 141 DEL COD.A.P. Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod.A.P.
Risarcimento del terzo trasportato. ART. 141 DEL COD.A.P.
Risarcimento del terzo trasportato. Il danno subito dal terzo trasportato é risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso é coperto per un massimale superiore a quello minimo.

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  • Riconoscimento degli elettori Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

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  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 28 marzo 2023, alle ore 10:00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche-temporali; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

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  • Fallimento dell’appaltatore 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.