Common use of Cosa assicuriamo Clause in Contracts

Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

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Samples: Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto

Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

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Samples: Polizza r.c. Auto, www.assicurazionipisa.it, www.assicurazionipisa.it

Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia è prestata con la formula GUIDA LIBERA, pertanto il veicolo può essere guidato da chiunque nel rispetto della Xxxxx. In alternativa, l’Assicurato può scegliere la formula GUIDA ESPERTA.

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Samples: Polizza r.c. Auto (Autovetture), Contratto Di Assicurazione Per Le Autovetture, Polizza r.c. Auto (Autovetture)

Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi Xxxxx derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia è prestata con la formula GUIDA LIBERA, pertanto il veicolo può essere guidato da chiunque nel rispetto della Xxxxx. In alternativa, l’Assicurato può scegliere la formula GUIDA ESPERTA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Le Autovetture

Cosa assicuriamo. La Società assicura Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente dovuta a Infortunio superiore al 65% a condizione che: • l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace. • L’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. • Credemassicurazioni abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. • Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 9.2. • L’Assicurato o i rischi della Responsabilità Civile suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 13.1 L’Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per i danni causati dalla Circolazione il caso di Invalidità Totale Permanente dovuta a Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al Capitale Assicurato Prescelto in sede di sottoscrizione del Veicolo Contratto e indicato in sul Modulo di Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato . Come data di Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio che ha determinato l’invalidità. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Risarcimento Inabilità Temporanea Totale o Ricovero in Istituto di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione Cura o Perdita del Veicolo indicato in PolizzaPosto di Lavoro, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di Liquidazione dell’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente saranno detratti dall’ammontare totale dell’Indennizzo stesso. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.<.. image(Immagine che contiene screenshot Descrizione generata con affidabilità molto elevata) removed ..>

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Del Reddito Della Persona in Caso Di Infortunio, Malattia, Perdita Del Posto Di Lavoro

Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi Xxxxx derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

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Samples: Convenzione

Cosa assicuriamo. La Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società assicura i rischi della Responsabilità Civile si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati dalla Circolazione da: - Incendio - Fulmine - Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi - Caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti - Fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del Veicolo indicato fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; - Onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in Polizzagenere in moto a velocità supersonica; - Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua. La Società indennizza altresì: - i danni causati alle cose assicurate da chiunque guidatosviluppo di fumi, su strade pubbliche gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse; - i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o in aree a queste equiparatearrestare l’incendio; - le spese necessarie per demolire, per sgombrare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Leggeresidui del sinistro, impegnandosi a corrispondereesclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato del 10% dell’indennizzo liquidabile a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e termini della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchiocollettiva.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizzapolizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

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Samples: tiproteggo.files.wordpress.com