Fascicolo Informativo
Fascicolo Informativo
MY BUSINESS CARE
DANNI AI LOCALI
Contratto di Assicurazione incendio e altri danni ai beni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 09/2017
Società del Gruppo Assicurativo
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
AGENZIA
le Agenzie UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
TELEFONO
Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:
Indice
3
Nota Informativa
4
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 4
B. Informazioni sul contratto 4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 7
Glossario
9
Condizioni di Assicurazione
11
Condizioni generali di Assicurazione 11
Oggetto dell’Assicurazione 13
Garanzie aggiuntive opzionali 15
Operatività 17
In caso di sinistro 19
Informativa Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza 24
4
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto “My Business Care”.
Il preventivo è vincolante per l’Impresa , purché, nel momento in cui fosse richiesta l’emissione della polizza, non siano subentra- te variazioni alle Condizioni di Assicurazione e alla tariffa e, comunque, non oltre 60 giorni dall’emissione dello stesso.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
• Denominazione sociale e forma giuridica dell’Impre- sa assicuratrice
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società apparte- nente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A.
• Sede legale
Corso Italia, 23 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Recapito Telefonico: 000.00.00.00;
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assi- curazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanzia-
ria, disponibile sul sito internet: www.creditrasassicu- xxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Per stipulare il contratto
L’Assicurazione può essere stipulata da un cliente, ti- tolare di un conto corrente Unicredit, presso un’Agen- zia Unicredit S.p.A.
Si precisa che:
• è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all’Intermediario. Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Infor- mativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossa- rio e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabi- le anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, e suc- cessivamente alla sottoscrizione della stessa, è pos- sibile ricevere e trasmettere la documentazione pre-
contrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell’Assicurazione tramite sup- porto cartaceo o email; nel corso dell’Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recandosi presso l’Intermediario.
La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Sche- da tecnica, per ciascun modulo, verrà inviata su sup- porto cartaceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.
Qualora si volesse sottoscrivere l’Assicurazione, sarà necessario:
• controllare attentamente che i dati riportati nel pre- ventivo siano esatti;
• procedere al pagamento del Premio di Polizza con addebito diretto sul conto corrente presso UniCre- dit S.p.A.
L’Impresa, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.
L’Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie operano esclusivamente se presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecni- ca di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie stesse sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La polizza dovrà essere essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all’Impresa tramite:
- fax, al numero +39 02/00643633;
- E-mail, all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- consegnando il documento alla sua Agenzia UniCredit.
Rinnovo dell’Assicurazione
AVVERTENZA in assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modu- lo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, almeno 15 giorni pri- ma della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l’Assicurazione cesserà alla scadenza dell’Assicurazione stessa e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell’Articolo “Durata e proroga dell’Assicurazione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni
Coperture assicurative
La presente Assicurazione, nella sua formulazione base, offre la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire le cose assicurate (anche se di proprietà di terzi), causati, a titolo esemplificativo, da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, urto veicoli, onda sonica, caduta corpi volanti, ed altri eventi similari che possono provocare danni alle Cose assicurate. È prevista, inoltre, la possibilità di acquista- re determinate garanzie opzionali, come ad esempio l’evento atmosferico, gli atti vandalici, il sovraccarico neve, il fenomeno elettrico e altre tipologie di eventi che possano compromettere la materialità delle Cose assicurate.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifi- ca degli artt. di seguito indicati: “Cosa assicuriamo” e “Gli eventi assicurati” presenti nella Sezione OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE, oltre alle garanzie presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della co- pertura assicurativa, che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli “Cosa non assicuriamo” e “Le esclusioni dell’As- sicurazione” presenti nella Sezione OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE, nonché “La validità territoriale”, “Destinazione dei locali”, “Caratteristiche del rischio”, “Circostanze non influenti” presente nella Sezione OPE- RATIVITA’, nonché “Determinazione del danno”, “Assi- curazione parziale, deroga alla proporzionale”, “Limite massimo di indennizzo”, “Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
AVVERTENZA Nell’Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme as- sicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’Indennizzo. Per maggior dettaglio sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli “Gli eventi assicurati” e le garanzie presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI, nonché “Numero
degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali”.
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o fran- chigia:
• Franchigia 300 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1000 euro
- Limite di Indennizzo = 900 euro
- Importo indennizzato = 1000-300= 700 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1500 euro
- Limite di Indennizzo = 1000 euro
- Importo indennizzato = 1500-300= 1200 euro. L’in- dennizzo sarà pari a 1000 euro e quindi corrispon- derà al limite di indennizzo
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 2000 euro
- Somma Assicurata = 3000 euro
- Importo indennizzato = 2000-300= 1700 euro
• Scoperto 10%, minimo 300 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 4000 euro
- Limite di Indennizzo = 2800 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000-400= 3600 euro. L’in- dennizzo sarà pari a 2800 euro e quindi corrispon- derà al Limite di Xxxxxxxxxx
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione 4000 euro
- Somma Assicurata/Limite di Indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000-400= 3600 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione 2000 euro
- Somma Assicurata/Limite di Indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro. Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo mini- mo Importo indennizzato = 2000-300= 1700 euro
5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per maggior dettaglio si rinvia all’Articolo “Dichiarazioni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, nonché all’Articolo “Buona fede”.
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempe- stivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Ar- ticoli “Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione”, “Aggravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Esemplificazione
• Aggravamento
- Modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristi- che diverse da quelle originarie.
• Diminuzione
- Modifiche migliorative alle caratteristiche costrutti- ve del fabbricato.
7. Premio
Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l’im- porto complessivamente dovuto dal Contraente.
Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile, ferma la facoltà del Contraente di scegliere la modalità di paga- mento annuale. Il Premio verrà corrisposto mediante ad- debito diretto sul conto corrente UniCredit del Contraente. Il Contraente avrà diritto alla prestazione assicurativa,
a condizione che abbia pagato tutte le mensilità, nel caso di frazionamento mensile, fino al verificarsi dell’e- ventuale Sinistro.
A tale scopo il Contraente autorizza l’Impresa ad addebi- tare il Premio sul rapporto di conto corrente intrattenuto con l’Intermediario.
La periodicità mensile del Premio ha un valore addi- zionale del 4,5%.
8. Adeguamento del Premio
Ad ogni scadenza annuale il Premio, le somme assi- curate ed i limiti di Indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT, come discipli-
nato nell’Articolo “Indicizzazione” presente nella Se- zione OPERATIVITA’.
9. Diritto di ripensamento
AVVERTENZA L’Assicurazione ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell’impo- sta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al
lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti, nei termini e con le mo- dalità disciplinate dall’Articolo “Diritto di ripensamen- to” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIO-
NE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
10. Diritto di Disdetta e di Recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA L’Assicurazione ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdet- ta alla scadenza indicata nella stessa. Qualora la di- sdetta venga esercitata dal Contraente, lo stesso deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo, disponibi- le presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sot- toscritta l’Assicurazione, nei termini e con le modalità
disciplinate all’Articolo “Durata e proroga della Assicu- razione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURA-
XXXXX, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA le Parti hanno la facoltà di recedere dall’As- sicurazione in caso di Xxxxxxxx, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Con-
sumatori ai sensi dell’Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dall’Assicu- razione dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l’Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’Articolo “Recesso in caso di sinistro” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURA- ZIONE.
AVVERTENZA In ogni momento l’Impresa ha diritto di re- cedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavviso di 15 giorni mediante l’invio di lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di re- cesso inviata dall’Impresa, il Contraente ha la facoltà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dall’Assicurazione, inviando lettera raccomandata.
11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione dei soggetti nel cui interesse è stipu-
lata l’Assicurazione stessa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
12. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italia- na; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione dell’Assicurazione stessa, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme impe- rative del diritto italiano.
13. Regime Fiscale
Il Premio imponibile di Xxxxxxx è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Per il dettaglio del trattamento fiscale si rimanda al re-
lativo prospetto “Composizione del Premio alla firma” riportato sulla Scheda di Polizza.
14. Area riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa
È attiva nel sito internet di CreditRas Assicurazioni
S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’ap- posita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013. Si tratta, nello specifico, di uno spazio dedica- to attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costan- temente monitorata la propria posizione assicurativa. Per accedere basta selezionare l’apposito link presen-
te nella homepage del sito internet della Compagnia e, dopo una semplice registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l’Area Riservata diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrat- tuali nonché le comunicazioni della Compagnia e tene- re costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri - pagamento dell’Indennizzo
AVVERTENZA L’Assicurazione prevede obblighi relati- vi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l’accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: “Obblighi”, “Assicurazione presso diversi assicuratori”,
“Procedura per la valutazione del danno”, “Mandato dei periti”, “Determinazione del danno”, “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, “Anticipo dell’in- dennizzo” e “Pagamento dell’indennizzo” presenti nel- la Sezione IN CASO DI SINISTRO.
16. Reclami
Eventuali reclami il contratto o un servizio assicurativo possono essere presentati alla Compagnia mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• fax: 02 72.16.25.88;
La Società fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’in- termediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indi- rizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa re- golamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno se- paratamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del recla-
mo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, il recla- mante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: fax 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibi-
le sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMA- TORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) alla Se- zione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiu- tamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie re- sta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo ami- chevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tra- mite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della pro-
cedura FIN-NET.
17. Arbitrato
Ricorso all’Arbitrato
In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, han- no la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a
tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svol- gono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rap- porto di lavoro previsto dalle vigenti normative, com- presi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Attività dichiarata: l’attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di modulo.
Colpo d’ariete: l’urto violento provocato in una condut- tura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona giuridica che stipula l’Assicu- razione.
Cose assicurate: le Cose individuate all’interno dell’Articolo “Cosa assicuriamo”.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in picco- la quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni nor- mali, danno luogo ad Esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
• e comunque gli esplosivi indicati nell’articolo 83 del
R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tempe- ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi ri- spetto a quella esterna.
Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, delle cose ma- teriali al di fuori di appropriato focolare, che può auto- estendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze e i prodotti che, alla tem- peratura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Mini- stero dell’Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicura- to in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, fran- chigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza.
Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali- che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabi- lità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili gene- ranti ossigeno;
• sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontane- amente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle nor- me di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.
Glossario
10
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Intermediario: UniCredit S.p.A.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscri- zioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetri- ne, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Limite di Indennizzo: l’importo, entro la Somma As- sicurata, che rappresenta il massimo esborso dell’Im- presa in relazione alla singola garanzia prestata.
Macchine mordenti: macchine operatrici i cui resi- dui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o micro- porosa, materie plastiche espanse o alveolari, imbal- laggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nel- la confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Polizza: Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l’Assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Re- gola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l’Impresa riduce proporzionalmente l’Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella presente Assicurazione sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 del codice civile.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con ver- so contrario al flusso naturale.
Scheda di Polizza: documento riepilogativo del con- tratto di Assicurazione quadro, sottoscritto dal Contraente.
Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.
Scheda tecnica di modulo: documento riepiloga- tivo delle specifiche garanzie sottoscritte.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentua- le, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplo-
sione. Gli effetti del gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persia- ne e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alle garan- zie prestate.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col sup- porto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad in- fluenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera po- polazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellio- ne, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizza- zione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, com- prese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana.
Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le perti- nenze entro i 200 metri in linea d’aria dal corpo di Fab- bricato principale.
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, esclu- dendo soltanto il valore dell’area.
Valore allo stato d’uso: il Valore a nuovo al mo- mento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conser- vazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzio- ne e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di Assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle pre- senti Condizioni di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di de- correnza indicato nella Scheda di Polizza e nella Sche- da tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l’in- tera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensi- lità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l’Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato paga- mento di due mensilità consecutive.
L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addeb- bito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tut- te le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell’annualità. Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l’Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.
Art. 1bis Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indi- cato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi annuali successivi, la co- pertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno succes- sivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24
del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi dovranno essere pagati mediante addebito di- retto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraen- te e sono dovuti per l’intera annualità.
Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l’Assicurazione si chiude con effetto immediato con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non godu- to, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Con-
traente, per esercitare tale diritto, dovrà, entro il suddet- to termine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Per la determinazione del Premio pagato e non goduto da rimborsare si consi- dera la data della comunicazione all’Intermediario.
Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Impresa non
provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, della polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Inter-
mediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata dell’Assicurazio- ne è rinnovata per un anno e così successivamente.
L’Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compi- lare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove
è stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali mo- difiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa ces- sazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e ri- nuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influisca- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-
tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di Sinistro
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Im- presa ha diritto di recedere dalla presente Assicurazio- ne con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio succes- siva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicu- rato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella
categoria dei consumatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Contraente o l’Assicurato può darne comunicazione all’Impresa mediante lettera raccomandata.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a sca- denza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia al- tro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 9bis Recesso in caso di Sinistro
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data
dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Im- presa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consuma- tori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 gior- ni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio
annuale, al netto delle imposte, relativa al periodo di ri- schio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a sca- denza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come ri- nuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verifi- care le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell’art. 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio con- seguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o
restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, dell’Area Econo- mica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o com- merciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13 Cosa assicuriamo
È assicurato, anche se di proprietà di terzi, il Xxxxxx- cato o parte di esso, la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:
• opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramen- ti e relative Lastre, opere di fondazione o interrate;
• piazzali, lastricati, strade interne;
• cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne;
• pannelli solari, termici e fotovoltaici;
• impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, a titolo esemplificativo: idrici, atti alla raccol- ta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnala- zione e comunicazione, di estinzione, di prevenzione e allarme;
• ascensori, montacarichi, scale mobili;
• moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, mosaici affreschi e statue;
• campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo dell’Attività dichiarata.
Se l’Assicurazione è riferita a singole porzioni di Fab- bricato, essa si estende alle relative quote della parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.
Ai fini della determinazione della Somma assicurata, questa dovrà intendersi a Valore intero e a Valore a nuovo.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operati- ve con cui viene svolta l’attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di fornire all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informa- zioni.
Art. 14 Cosa non assicuriamo
• alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.
Art. 15 Gli eventi assicurati
L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:
• Incendio;
• Fulmine;
• Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
• Implosione;
• caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
• caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
• onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottu- ra di congegni, compresi i danni all’impianto;
• fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facen- ti parte delle Cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad ap- propriati camini;
• urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pub- blica o sui corsi d’acqua;
L’Impresa indennizza inoltre i danni causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anor- male produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funziona- mento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuo- riuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi pre- visti nel presente articolo e per i quali è prestata l’As- sicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da esse.
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.
L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, rimborsa le spese soste- nute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normati- va specifica vigente in materia al momento del Sinistro con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Po- lizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore anteceden- temente alla data di stipulazione della presente Assi- curazione:
a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edili- zia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pub- blica;
b) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
c) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di catego- ria. Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma assicurata.
Relativamente agli oneri di cui ai punti a) e b), se en- trati in vigore successivamente alla data di stipulazio- ne della presente Assicurazione non concorrono alla determinazione della Somma assicurata ed in caso di Sinistro indennizzabile sono rimborsabili entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 16 Le esclusioni dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qual- siasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazio- nali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabo- taggio, occupazione militare, requisizione, nazio- nalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche;
qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.
d) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli van- dalici;
e) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
f) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
g) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assi- curate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’Assicurazione e i guasti causati dai la- dri ai locali assicurati;
h) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsio- ne, malversazione, scippo, frode, truffa e loro ten- tativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
i) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcani- che, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi at- mosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di
acqua marina;
j) variazioni della falda freatica, cedimenti, smotta- menti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
k) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un’Implo- sione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
l) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchi-
ne ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, an- che se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, man- canza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.
Art. 17 Onorari dei periti
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati”, sono rimborsati gli onorari del pe- rito scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo “Procedura per la valutazione del danno”
nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 18 Eventi atmosferici e atti vandalici
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono operanti anche le garanzie disciplinate nei successivi articoli “Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo”, “Eventi atmosferici”, “Sovraccarico neve”.
In ogni momento l’Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavvi- so di 15 giorni mediante l’invio di lettera raccomandata. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di re- cesso inviata dall’Impresa, il Contraente ha la facoltà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dal contratto, inviando lettera raccomandata. Il reces- so esercitato dal Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.
Art. 18.1 Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommos- se, Terrorismo.
Ferme tutte le esclusioni previste dall’articolo “Le esclu- sioni dell’Assicurazione”, l’Impresa non risponde dei danni:
• derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzio- ne di energia; cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati;
• verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qual- siasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
• di imbrattamento;
• azione od omissione di controlli o manovre; subiti dalle cose all’aperto;
• di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare della Ubicazione assicurata, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per ol- tre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
Art. 18.2 Eventi atmosferici
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali ura- gano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano ca- ratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.
Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verifica- tisi all’interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Ser- ramenti dalla violenza degli eventi sopra citati.
Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conseguenti a:
• Rigurgito delle fognature;
• trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni deter- minate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio. Ferme tutte le esclusioni previste dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, l’Impresa non risponde
dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorri- mento di acqua piovana esterno;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell’Attività dichiarata;
• carenza di manutenzione;
• gelo, sovraccarico di neve;
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
• sempreché identificatisi a seguito degli eventi at- mosferici di cui sopra;
b) subiti da:
• Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od in- completi nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
• strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrut- ture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
• recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, tettoie e pensiline;
• antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovol- taici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
• Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
• cose all’aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi al servizio del Fabbricato considerati immobili per na- tura e destinazione;
• manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine.
Art. 18.3 Sovraccarico neve
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia pro- vocato un crollo totale o parziale esclusivamente delle strutture portanti del Fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto. Sono esclusi quelli subiti da:
• strutture non conformi alle norme di legge ed even- tuali disposizioni locali relative ai carichi e sovrac- carichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
• fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
• strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostruttu- re, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o pla- stica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.
Art. 19 Bagnamento
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono operanti anche le garanzie disciplinate nei successivi articoli “Bagna- mento”, “Spese di ricerca e riparazione”.
Art. 19.1 Bagnamento (compresa rottura originata da gelo)
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale, anche se causata da gelo, di im- pianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezza- ture tecnici al servizio dell’Attività dichiarata.
In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:
• installati all’aperto, anche interrati, ed anche se pro- tetti da apposite coibentazioni;
• l’attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedente- mente al Sinistro,
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati dalla rottura di impianti automatici di estin- zione;
• provocati da trabocco di acqua piovana da gronda- ie e pluviali e da rigurgito delle fognature, nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi.
Art. 19.2 Spese di ricerca e riparazione
Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo “Bagnamento” e limitatamente ai
danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbrica- to, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la de-
molizione e/o il ripristino del danno.
Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se inter- rati e protetti da apposite coibentazioni.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 20 Danni da fenomeno elettrico (versione base)
Ad integrazione di quanto previsto all’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da:
• azione diretta del Fulmine;
• azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine;
• derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di di- stribuzione dell’energia elettrica da parte dell’ente erogatore.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescri- zioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontag- gio, non connessi a lavori di manutenzione o re- visione;
• a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 21 Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclu- sioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescri- zioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la
manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
• a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
OPERATIVITÀ
Art. 22 La validità territoriale
L’Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.
Art. 23 Destinazione dei locali
L’Assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano
destinati all’Attività dichiarata.
Art. 24 Colpa grave e dolo
La garanzia è operante anche per i danni causati da:
• colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicura- to, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone
del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Con- traente deve rispondere a norma di legge.
Art. 25 Caratteristiche del rischio
Le garanzie prestate sono operanti purché l’Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati re- alizzati con:
• strutture portanti verticali in materiali Incombusti- bili;
• pareti esterne in materiali Incombustibili;
• manto di copertura del Tetto in materiali Incombu- stibili o in tegole bituminose;
• strutture portanti del Tetto in materiali anche com- bustibili;
• Solai in materiali anche combustibili.
Le pareti esterne possono comunque:
• essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i mate- riali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
• impiegare materiali combustibili per impermeabi- lizzazione, coibentazione o rivestimento se appli- cati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di co- pertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:
• per la totalità della sua superficie, se le strutture por- tanti del Tetto:
• sono costituite in materiali Incombustibili;
• sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombu- stibili;
oppure
• fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
oppure
• fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.
È consentito non considerare le caratteristiche costrut- tive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal Fabbricato stesso e delle even- tuali pertinenze.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche co- struttive del Fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.
Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore ri- sulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.
Art. 26 Circostanze non influenti
È tollerata, e quindi può anche non essere espressa- mente dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Sche- da tecnica di modulo:
• l’esistenza di non oltre 500 Kg. di Infiammabili, inten- dendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carbu- ranti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
• l’esistenza di non oltre 500 Kg. di Merci speciali;
• l’esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del De- creto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e successive modifiche ed integrazioni e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;
• l’esistenza di non oltre 1 Kg di Esplodenti;
• l’esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni com- plementari, sussidiarie ed accessorie, purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;
è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:
• operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione,
trattamento, disinfezione, disinfestazione di merci.
Relativamente alle caratteristiche costruttive di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza le porzioni minori (tipo abitazioni, locali pri- vati, servizi aziendali), purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.
Nell’ambito dell’Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, possono es- sere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasfor- mazioni, ampliamenti ai fabbricati per esigenze stret- tamente connesse all’Attività dichiarata, sempreché le stesse non superino 1/4 della superficie originaria. L’Assicurato è esonerato dal darne formale comunica- zione all’Impresa, purché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all’artico- lo “Dichiarazioni inesatte od omissioni” ed all’articolo “Determinazione del danno”.
Art. 27 Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della presente Assicurazione, non comporteranno decadenza del diritto d’Indennizzo, né
riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o ine- sattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decor- rere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 28 Operatività delle garanzie in fase di trasloco
Nel caso l’azienda in cui viene svolta l’Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta
attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:
• articolo “La validità territoriale”;
• articolo “Caratteristiche del rischio”;
• articolo “Circostanze non influenti”.
Art. 29 Indicizzazione
Premesso che con l’espressione:
• “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impie- gati” pubblicato dall’ISTAT;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice rela- tivo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stessole Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza si intendono adeguati in conformità al rap- porto tra l’indice di riferimento annuale e quello imme- diatamente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Xxxxxxxxxx (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indenniz- zo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza al momen- to della stipula della presente Assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/fran- chigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comu- nicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 30 Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico dell’Impresa se- condo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 000.00.00.00. L’operatore procede- rà all’identificazione dell’assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informa- zioni per l’inoltro all’ufficio competente della docu- mentazione necessaria all’istruzione della pratica.
c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto al- trimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere
a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
• conservare e custodire tracce, indizi e quanto re- siduato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
• mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali.
Art. 31 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre Assicurazioni per lo stes- so rischio il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sini- stro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Inden- nizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto
di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo cor- risposto.
In caso di richiesta all’Impresa, essa corrisponderà l’In- dennizzo a termini della presente Assicurazione, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio- ranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale
nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è de- mandata al Presidente del Tribunale più vicino alla resi- denza dell’Assicurato.
Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzio- nale presente all’articolo “Onorari dei periti”, l’Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposi- to atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indi- cato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 33 Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero sta- te comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stima- re, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, er- rore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impre- giudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 34 Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, l’ammontare del danno e del rela- tivo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore a stato d’uso degli stessi dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esisten- te, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d’indennità.
Si procede con l’indennizzare il Sinistro in base al Va- lore a stato d’uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordi- nato all’effettiva ricostruzione o al rimpiazzo ed avverrà in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concor- renza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Con- traente o dall’Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all’Assicurato) l’inizio dei lavori sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all’Indennizzo della quo- ta che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l’Impresa.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo “Assicura- zione parziale, deroga alla proporzionale”, se le somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo e nella Sche- da di Polizza risultano:
• superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall’intero ammon- tare del supplemento medesimo;
• inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a Valore a nuovo, il supple- mento di indennità viene ridotto proporzionalmente
nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera dif- ferenza;
• uguali o inferiori al Valore allo stato d’uso, il supple- mento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti del- la determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Si conviene inoltre che, qualora il Fabbricato sia costru- ito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comu- ne, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Art. 35 Liquidazione a primo rischio assoluto
A condizione che non siano sorte contestazioni sull’in- dennizzabilità del Sinistro, per le garanzie prestate a Valore intero l’Assicurato ha diritto di ottenere la liqui- dazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma del capitale assicu- rato e fino al limite massimo di euro 5.000,00.
La presente condizione non è operante:
• nel caso di esistenza al momento del Sinistro di po- lizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime
Cose assicurate e per i medesimi rischi;
• qualora l’importo complessivo del danno (determina- to secondo quanto previsto all’articolo “Determina- zione del danno”) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata, o comunque superi il limite massimo complessivo di euro 5.000,00. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 36 Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore del Fabbricato eccede la Somma assicu- rata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della sud- detta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qua- lora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Art. 37 Anticipo dell’Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazio- ne del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sor- te contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell’Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 gior- ni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a euro
500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Si- nistro. La determinazione dell’acconto dovrà essere ef- fettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto im- porto, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in re- lazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’Inden- nizzo.
Art. 38 Limite massimo di indennizzo
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a pagare
per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.
Art. 39 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa prov- vede al pagamento dell’Indennizzo dovuto a termini della presente Assicurazione entro 30 giorni dalla data in cui l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a ca- rico del Contraente o dell’Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell›Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del pro- cedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ot- tenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza
di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risul- ti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di cre- diti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicura- te, ai sensi dell’art. 2742 del codice civile.
Art. 40 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicurazio- ne non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet-
tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 41 Rinuncia al diritto di surrogazione
L’ Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del codice civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
c) i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione ver- so il responsabile.
Art. 42 Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Se al momento del Sinistro il numero degli addetti ri- sulti superiore di una unità rispetto a quanto dichiarato dal contraente al momento della stipula del Contratto, l’Impresa procederà comunque al pagamento del Si- nistro.
Fermo quanto disposto all’articolo “Sostituzione e mo- difiche dell’Assicurazione”, nel caso in cui, al momen- to del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall’Assicurato nell’esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al mo- mento della stipulazione del presente contratto, come
indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tec- nica di modulo, l’Impresa rinuncia all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del codice civile e applica lo Scoperto riportato nella sottostante Tabella.
Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità | Scoperto applicato |
+1 | Nessuno Scoperto |
>+1 | 35% |
Art. 43 Servizio di salvataggio e risanamento
Il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l’erogazione - da parte di un’azienda specia- lizzata - di servizi di pronto intervento per l’esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamen- to delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
A fronte di evento indennizzabile a termini della presen- te Assicurazione, i servizi di salvataggio e risanamen- to potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell’Impresa.
000.00.00.00
attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, tramite il qua- le si verrà messi direttamente in contatto con l’azienda specializzata.
Il personale inviato dall’azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l’Assicurato, tutte le azioni necessarie a limi- tare l’entità del danno per consentire una più rapida ripre- sa dell’attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante “stop corrosion”, salvataggio mediante decontaminazione chi- mica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L’azienda specializ- zata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione
e in accordo con l’Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.
I costi riconducibili ai servizi prestati dall’azienda spe- cializzata saranno a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, i costi sostenuti dall’Assicurato verranno rimborsati dall’Impresa in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di evento indennizzabile a termini della presen- te Assicurazione, le spese sostenute ai soli fini di salva- taggio, saranno a carico dell’Impresa stessa secondo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente Assicurazione, l’Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell’azienda specializzata. Re- steranno a carico dell’Impresa i soli costi relativi al dirit- to di chiamata dell’azienda specializzata.
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1. Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003).
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