Conversione Clausole campione

Conversione. Il Contraente può, in qualsiasi momento, a partire dal secondo anno di polizza e entro due anni dalla data di scadenza dell’Assicurazione Temporanea Convertibile chiedere che questo contratto sia convertito, totalmente o parzialmente, in un nuovo contratto di assicurazione a Vita Intera o Previdenza per la Vita. Il nuovo contratto di assicurazione Vita Intera ha le seguenti caratteristiche principali: – la prestazione assicurata si rivaluta semestralmente; – la copertura in caso di morte si estende, anche dopo l’ultimo premio annuo versato, per tutta la vita dell’Assicurato, continuando a rivalutarsi nel tempo; – è prevista la possibilità di riduzione e riscatto, come indicato al paragrafo Riscatto e Riduzione della Nota informativa della tariffa Vita Intera; Il nuovo contratto di assicurazione Previdenza per la Vita ha le seguenti caratteristiche principali: – la prestazione assicurata si rivaluta semestralmente; – è prevista una copertura caso morte durante il periodo di pagamento dei premi o una rendita vitalizia rivalutata in caso di vita dell’Assicurato dopo tale periodo; – è prevista la possibilità di riduzione e riscatto, come indicato al paragrafo Riscatto e Riduzione della Nota informativa della tariffa Previdenza per la Vita. Occorre precisare che laddove la conversione sia totale, cioè nel caso in cui il capitale iniziale assicurato del contratto di Vita Intera o Previdenza per la Vita sia uguale a quello del contratto di Temporanea Convertibile, il premio dovuto sulla nuova polizza sarà superiore al premio della Temporanea Convertibile. In caso di conversione parziale, una volta effettuata l’operazione di conversione, i contratti sono indipendenti. Questo contratto prevede la preventiva verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante accertamenti sanitari. È possibile, a determinate condizioni (capitale assicurato, età dell’Assicurato), limitarsi alla compilazione del questionario sanitario da allegare alla proposta contenuta nel Fascicolo Informativo. Si richiede al Contraente di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.
Conversione. Nel caso in cui una delle presenti Condizioni Generali dovesse essere ritenuta invalida, sarà automa- ticamente sostituita da una valida e simile condizione che persegua il medesimo fine della condizione invalida e/o inefficace. In ogni caso l’invalidità e/o inefficacia della suddetta Condizione Generale non si estende alle altre Condi- zioni Generali che restano comunque valide e pienamente efficaci.
Conversione. Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parz iale delle azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "E’ possibile effettuare una conversione fra investimenti?" del Prospetto. Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.
Conversione. Gli Investitori possono effettuare conversioni tra Classi di Azioni di un Comparto o tra i Comparti, convertendo le Azioni di una Classe o Comparto in altre Azioni di un'altra Classe o Comparto. Le previsioni generali relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi si applicheranno allo stesso modo anche alle convers ioni. Per effettuare la conversione si richiede l'invio di una richiesta in forma appropriata al Collocatore. Il Collocatore invierà tutte le richieste di conversione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai fini dell'esecuzione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione.
Conversione. Trasformazione di contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, disposta dal giudice nell’ipotesi di contratto a termine dichiarato illegittimo. In caso di conversione del contratto, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Conversione. La disposizione semimperativa riprende il diritto vigente (art. 90 cpv. 1 LCA). In caso di conversione il contratto non è sciolto, bensì convertito integralmente o parzialmente in un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, nel senso che le prestazioni assicurate sono ridotte nella misura in cui corrispondono all’incirca a quelle che potevano essere finanziate al momento della conversione con un versa- mento unico pari al valore di riscatto. A tal fine è richiesta una riserva matematica positiva e l’esigenza del versamento di tre premi annuali secondo l’articolo 90 capoverso 1 LCA diventa dunque superflua. Il valore di conversione è calcolato sul valore di liquidazione al momento della conversione secondo le basi tecniche del contratto d’assicurazione (per il calcolo del valore di liquidazione prescritto dal diritto in materia di sorveglianza cfr. art. 109). Il contratto può fare dipendere la conversione da un valore minimo. Se tale valore minimo non è raggiunto, l’impresa di assicurazione deve versare allo stipulante un’indennità adeguata, che va prevista nel contratto. L’adeguatezza dell’indennità deve fondarsi in linea di massima sul valore attuale del valore di conversione.
Conversione. L’impresa acquisitrice può assumere il lavoratore fornito a prestito alla fine della missione. È tenuta a versare un’indennità al prestatore soltanto se la missione è durata meno di tre mesi ed è terminata da meno di tre mesi.
Conversione. In caso di assicurazione sulla vita a finanziamento periodico, il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e la conseguente riduzione delle prestazioni assicurative garantite. L'eventuale garanzia pattuita per il caso di vita viene mantenuta ma viene adeguata di conseguenza. Con la conversione (sospensione dei premi) si estinguono tutte le altre assicurazioni complementari eventualmente in essere. In caso di esenzione totale i premi di rischio, i costi applicati e il supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita vengono finanziati annualmente con il capitale maturato dei fondi, il che determina una riduzione del numero di quote dei fondi stessi. Se il valore di riscatto è troppo basso, l'assicurazione si estingue. I dettagli sono disciplinati alle condizioni generali, sezione "Sospensione del pagamento dei premi assicurativi". L'eventuale vendita delle quote dei fondi avviene entro cinque giorni lavorativi, ai corsi pubblicati dalle società emittenti. Non vengono addebitati ulteriori costi di terzi.
Conversione. 1. Nel caso in cui una di queste Condizioni e Termini Generali siano invalidati, quella disposizione sarà automaticamente sostituita (per effetto di legge) da una clausola valida che corrisponda il più possibile al contenuto della disposizione invalidata. Se necessario, le parti intraprenderanno adeguate consultazioni sul testo della nuova clausola.
Conversione. Per questa assicurazione non è possibile la sospensione del pagamento dei premi. Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA 1 Descrizione del prodotto assicurazione per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio