Controlli quali-quantitativi Clausole campione

Controlli quali-quantitativi. La presa in consegna dei beni forniti dall’Appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti,anche se tolti dal loro imballaggio originale. L’Azienda Sanitaria si riserva di verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotticonsegnati con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore in qualsiasi momento. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione. L’Azienda Sanitaria metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l’Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo o PEC. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l’Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
Controlli quali-quantitativi. Il controllo quantitativo viene effettuato dalla ASL. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino della ASL e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto. In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell’utilizzo di particolari lotti, la ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l’Azienda ASL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.
Controlli quali-quantitativi. La ASL si riserva la facoltà di effettuare, con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all’atto della consegna dei prodotti. Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all’atto di ogni consegna e/o consumo. Il controllo della qualità sarà a cura degli operatori designanti dalla ASL, i quali potranno effettuare, in qualsiasi momento, prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove per verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche in sede di gara e nei certificati forniti dal fornitore. La ASL contraente potrà affidare tali controlli a laboratori esterni specializzati. Nel caso in cui il prodotto risultasse non conforme, le spese per le analisi saranno addebitate al fornitore e lo stesso dovrà provvedere all’immediata sostituzione e, nel caso non provvedesse, sarà facoltà della ASL provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del fornitore inadempiente della gara unitamente all’applicazione delle penalità previste nella documentazione di gara. Le spese sostenute per l’approvvigionamento sostitutivo, aumentate della penale, verranno trattenute dalla ASL con emissione di apposita Nota Debito, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto al fornitore per le forniture già effettuate ed, occorrendo, sulla cauzione. In quest’ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro i termini fissati dall’Amministrazione della ASL.
Controlli quali-quantitativi. Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di legge vigenti in materia. Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dei presidi di destinazione. I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato speciale, potranno essere rifiutati dalla U.O. di Farmacia, non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna. I prodotti non rispondenti all’atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi: • restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla • entro i termini indicati dalla U.O. di Farmacia; • restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno; • restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione. Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’immissione del prodotto al consumo. All’atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell’Azienda Sanitaria campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Te‐cSnaicnoitari dell’Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall’Azienda Sanitaria. L’eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati. Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta. In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall’Azienda Sanitaria a suo insindacabile giudizio. Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria procederà all’acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall’aggiudicazione, oltre all’applicazione della penale prevista dal successivo articolo 22. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a ...
Controlli quali-quantitativi. Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia. Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati delle U.O. di destinazione. I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati, non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna. Per i prodotti non rispondenti all’atto della consegna ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi: ▪ restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla U.O. Medicina Nucleare. ▪ restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno; ▪ restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’immissione del prodotto al consumo. Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta. In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dell’ASST Valle Olona a suo insindacabile giudizio. Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l’ASST Valle Olona procederà all’acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall’aggiudicazione, oltre all’applicazione della penale prevista. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa. Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente. I kit freddi devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i ¾ dell’intero. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili. La D...
Controlli quali-quantitativi. Tali controlli saranno effettuati dall'AGEA e/o da controllori incaricati dall'AGEA stessa presso i centri di lavorazione e confezionamento del prodotto, nonché presso i centri di consegna e distribuzione. I controlli, a carattere inopinato, saranno effettuati sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dall’aggiudicatario.
Controlli quali-quantitativi. 1. L’ASP di Agrigento si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all’atto della consegna dei prodotti;
Controlli quali-quantitativi. 1. Il Responsabile di ciascun laboratorio può disporre accertamenti qualitativi sul prodotto consegnato. La quantità del prodotto consegnato è esclusivamente quella accertata dal personale preposto dalla FEM e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall’IMPRESA. La firma all’atto del ricevimento attesta solo l’accettazione dei colli e dei quantitativi indicati.
Controlli quali-quantitativi. L'AOB si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all'atto della consegna dei prodotti. Il controllo della qualità sarà eseguito dagli operatori designati dall’AOB i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate alla Ditta Aggiudicataria. Inoltre la stessa Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione con gas conforme. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'AOB provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.