Common use of Contratti a termine Clause in Contracts

Contratti a termine. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368, all’art. 8 del R.D. 148/31 e alla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, di cui all’art. 10, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi. Qualora l’assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett.

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Contratti a termine. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’art. 8 del R.D. 148/31 368 e alla normativa vigente in materiadal presente articolo. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 12 30 mesi prorogabili per un compreso l'eventuale periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di dipendenti con coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Le aziendePer quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, ove vi sia per la necessità cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di procedere a nuove assunzioni lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, informeranno i si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori assunti con contratto a termine. Le assunzioni a termine nello stesso profilo professionalesaranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui contratto rapporto di lavoro sia ancora in corso x xxxxxxx cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto fatta esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla prima della cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità medesimo rapporto di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzionilavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, parti potranno convenire l’innalzamento l'innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, mesi di cui all’artall'art. 10, comma 8, del D.lgsD.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all’articolo all'art. 10, comma 7, lettera lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 12 mesi. Qualora l’assunzione I contratti a termine sia manifestamente volta potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad eludere le disposizioni attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui alla lettall'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:

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Contratti a termine. Il presente articolo disciplinaA decorrere dal 1° gennaio 2012, integrandoleconsiderate le esigenze formative, le norme Casse Rurali potranno inquadrare il personale assunto a termine per la prima volta nel settore nella seconda Area professionale, 2° livello retributivo, per i primi 4 mesi. Con riferimento ai contenuti della dichiarazione delle parti introduttiva alle previsioni di cui al D.lgs 6 settembre 2001capitolo IV “Politiche attive per l’occupazione – Assunzioni” del vigente CCNL, n. 368, all’art. 8 a favore del R.D. 148/31 e alla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti lavoratore che abbia prestato attività lavorativa presso la stessa Cassa Rurale con contratto a termine ad eccezione e/o di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili inserimento lavorativo per un periodo massimo minimo, anche frazionato, di ulteriori 12 complessivi 24 mesi, la Cassa Rurale medesima riconosce un diritto di priorità nelle assunzioni per qualifiche equivalenti. Dal predetto limite massimo sono esclusi Tale priorità vale per 4 anni interi consecutivi di calendario, a decorrere dal termine dell’ultimo periodo lavorato. La presente norma ha decorrenza dal 1° gennaio 2007. Ai sensi dell’art. 5, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 368/2001 e con riguardo alle possibilità inerenti alla contrattazione collettiva di prossimità, la limitazione al cumulo complessivo di periodi con contratto a termine con lo stesso datore di lavoro (36 mesi), oltre i contratti quali il rapporto di lavoro si considera a tempo determinato attivati indeterminato, non trova applicazione per la sostituzione le attività –prevalentemente di dipendenti sportello- delle Casse Rurali trentine aventi carattere di intensificazione ricorrente, cioè che insistono in determinati e reiterati periodi dell’anno, in quanto legate alla particolare vocazione turistica del territorio di competenza. Il personale assunto per le predette fattispecie di intensificazione ricorrente dell’attività, dopo il secondo contratto a termine con il medesimo datore di lavoro gode, fino a dodici mesi successivi, di diritto alla conservazione del posto. Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, di cui all’art. 10, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi. Qualora l’assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla letttermine.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c., Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.

Contratti a termine. Il Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente articolo disciplinaarticolo. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 5, integrandoledel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le norme parti convengono che il limite complessivo di cui al D.lgs durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’artle parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno. 8 del R.D. 148/31 e alla normativa vigente in materiaSi individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 6 mesi. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 12 36 mesi prorogabili per un compreso l'eventuale periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato proroga, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di dipendenti con coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Le aziendePer quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ove vi sia ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la necessità cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di procedere a nuove assunzioni lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, informeranno i si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori assunti con contratto a termine. Le assunzioni a termine nello stesso profilo professionalesaranno segnalate alle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. In applicazione dell'art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine, ed il cui contratto rapporto di lavoro sia ancora in corso x xxxxxxx cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla prima della cessazione del rapportomedesimo rapporto di lavoro. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità Nel caso di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti lavoro a termine in corsonelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità il diritto di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, precedenza di cui all’artsopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3º e 4º comma del presente articolo. 10In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3º e 4º comma 8del presente articolo, le parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'istituendo Ente bilaterale/Osservatorio nazionale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368settore. Nelle situazioni di cui all’articolo all'art. 10, comma 7, lettera lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 12 mesi. Qualora l’assunzione La percentuale massima di contratti a termine termine, sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001. I contratti a tempo determinato di cui alla lettal comma precedente possono essere attivati per le seguenti causali: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratti a termine. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’art. 8 del R.D. 148/31 368 e alla normativa vigente in materiadal presente articolo. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 12 30 mesi prorogabili per un compreso l’eventuale periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di dipendenti con coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Le aziendePer quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, ove vi sia per la necessità cui determinazione si dovrà far riferimento all’articolo 11 del CCNL 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di procedere a nuove assunzioni lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, informeranno i si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell’apporto dei lavoratori assunti con contratto a termine. Le assunzioni a termine nello stesso profilo professionalesaranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell’art.5 del vigente CCNL, con cadenza semestrale. L'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a termine attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui contratto rapporto di lavoro sia ancora in corso x xxxxxxx cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla prima della cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità medesimo rapporto di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzionilavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, parti potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, mesi di cui all’art. 10all’art.10, comma 8, del D.lgsD.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 12 mesi. Qualora l’assunzione I contratti a termine sia manifestamente volta potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: • sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; • esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell’anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; • maggiori servizi connessi ad eludere le disposizioni attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall’articolo 10, commi 7) e 8) dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui alla lettall’articolo 35 della legge n. 300/1970.

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Contratti a termine. Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i con- tratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni set- tori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il presente articolo disciplinapersonale assunto e termine non può eccedere il limite del 20 per cento, integrandolein media annua, le norme del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio del- l’anno di assunzione; i lavoratori a tempo parziale sono sempre considerati in pro- porzione all’orario di lavoro di cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368, all’artcontratto individuale. 8 del R.D. 148/31 e alla normativa vigente Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Le proporzioni di cui al precedente comma si intendono in materiariferimento al singolo appalto. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato attivati con causali escluse a norma di legge. Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per la sostituzione fase di dipendenti con diritto alla conservazione avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi per l’avvio di un nuovo servizio. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale. Il termine del posto. Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di quattro volte, nell'arco dei complessivi ventiquattro mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o suc- cessivamente prorogato ai sensi del comma precedente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio del- l’astensione, come previsto all’art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001. L’assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro l’integrazione economica a carico del- l’azienda per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque cessa con la scadenza del termine apposta al contratto e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, con il cui contratto sia ancora in corso x xxxxxxx cessare dell’indennità economica da non più parte dell’Inps. La disciplina legale degli intervalli di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità tempo per la successione di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corsotermine, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità come da accordo nazionale del 05/03/2013, non trova applicazione nei seguenti casi di ulteriori assunzioni. Con riferimento assunzione a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, di cui all’art. 10, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi. Qualora l’assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett.termine:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratti a termine. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’artall'art. 8 del R.D. 148/31 n. 148/1931 e alla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda all'azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o R.S.A./R.S.U. o, in assenza di queste queste, con le organizzazioni Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa d'intesa con le strutture competenti delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLc.c.n.l., potranno convenire l’innalzamento l'innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale l'eventuale proroga, di cui all’artall'art. 10, comma 8, del D.lgsD.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all’articolo all'art. 10, comma 7, lettera lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi. Qualora l’assunzione l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato. E' abrogato l'art. 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976.

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Contratti a termine. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’artdalla legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni e dal presente articolo. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012, i termini per la riassunzione a tempo determinato vengono ridotti a 20 ed a 30 giorni, oltre che nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, rispettivamente nei casi in cui il primo contratto a tempo determinato sia inferiore a 6 mesi, ovvero superiore, limitatamente alle casistiche individuate dall’art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012. Ai sensi del R.D. 148/31 comma 4 ter dell’articolo 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e alla normativa vigente finalità, si svolgono o sono intensificate in materiadeterminate stagioni o periodi dell’anno. Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All’interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni. Limitatamente al settore del soccorso stradale, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio. Le Parti, nella contrattazione di secondo livello, definiranno forme di assunzione, anche a carattere non continuativo, nel rispetto della durata sopra individuata. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 12 36 mesi prorogabili per un compreso l’eventuale periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di dipendenti con coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Le aziendePer quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ove vi sia ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la necessità cui determinazione si dovrà far riferimento all’articolo 17 del vigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di procedere a nuove assunzioni lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, informeranno i si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell’apporto dei lavoratori assunti con contratto a termine. Le assunzioni a termine nello stesso profilo professionalesaranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell’art. 7 del vigente CCNL, con cadenza semestrale. In applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, quinquies e sexies del D.Lgs. n. 368/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, come modificato dalla legge n. 92/2012, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza, per le stesse mansioni, ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine, ed il cui contratto rapporto di lavoro sia ancora in corso x xxxxxxx cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla prima della cessazione del rapportomedesimo rapporto di lavoro. Le aziendeNel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, nella informativa il diritto di precedenza di cui sopra richiamata, comunicano le modalità della non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3° e 4° comma del presente articolo. I lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali avranno diritto di precedenza e le modalità di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contrattonell’assunzione a tempo indeterminato, per fornire informazioni circa le stesse mansioni, qualora ricorrano i seguenti motivi: - siano stati assunti nella stessa azienda e nelle stesse mansioni con almeno 5 contratti stagionali; - il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità cui rapporto di ulteriori assunzionilavoro sia cessato da non più di 9 mesi; - che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni Il diritto di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, precedenza di cui all’artsopra non è esercitabile dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa, giustificato motivo e per dimissioni. 10In ogni caso, con l’obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l’esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3° e 4° comma 8del presente articolo, le Parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all’interno dell’Ente Bilaterale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368settore. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 12 mesi. Qualora l’assunzione La percentuale massima di contratti a termine termine, sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall’articolo 10, comma 7) del D. Lgs. n. 368/2001. I contratti a tempo determinato di cui al comma precedente possono essere attivati per le seguenti causali: -­‐ sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; -­‐ esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell’anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; -­‐ maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4° comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all’articolo 35 della legge n. 300/1970. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D. Lgs. n. 368/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché alla lettLegge n. 92/2012.

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Contratti a termine. Il Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente articolo disciplinaarticolo. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 5, integrandoledel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le norme parti convengono che il limite complessivo di cui al D.lgs durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’artle parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno. 8 del R.D. 148/31 e alla normativa vigente in materiaSi individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 6 mesi. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 12 36 mesi prorogabili per un compreso l'eventuale periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato proroga, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di dipendenti con coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Le aziendePer quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ove vi sia ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la necessità cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di procedere a nuove assunzioni lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, informeranno i si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori assunti con contratto a termine. Le assunzioni a termine nello stesso profilo professionalesaranno segnalate alle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. In applicazione dell'art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine, ed il cui contratto rapporto di lavoro sia ancora in corso x xxxxxxx cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla prima della cessazione del rapportomedesimo rapporto di lavoro. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità Nel caso di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti lavoro a termine in corsonelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità il diritto di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, precedenza di cui all’artsopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3º e 4º comma del presente articolo. 10In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3º e 4º comma 8del presente articolo, le parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'istituendo Ente bilaterale/Osservatorio nazionale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368settore. Nelle situazioni di cui all’articolo all'art. 10, comma 7, lettera lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 12 mesi. Qualora l’assunzione La percentuale massima di contratti a termine termine, sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001. I contratti a tempo determinato di cui alla lettal comma precedente possono essere attivati per le seguenti causali: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni. N.d.R.: L'accordo 20 giugno 2013 prevede quanto segue:

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