Considerazioni introduttive Clausole campione

Considerazioni introduttive. Nel precedente capitolo è stata stigmatizzata la debolezza teoretica delle categorie negoziali applicate dai giusnaturalisti alla sfera della scienza giuridica dello Stato, concludendo per l’impossibilità di fondare un concetto di sussidiarietà attraverso le loro dottrine contrattualistiche. Anche per quanto riguarda Xxxxx, nonostante alcune interpretazioni favorevoli da parte della dottrina, tuttavia, abbiamo ritenuto che il Body Politick fosse comunque l’esito consensuale di un principio soggettivistico radicato nella filosofia politica liberale. Pertanto, lo scopo del presente capitolo è valutare se la visione politica di Xxxxx sia idonea a incardinare il principio di sussidiarietà nella modernità, in modo tale che esso sia coerente con i fondamenti dogmatici della sovranità statuale. Nei confronti del pensiero individualistico elaborato da Xxxxxxx, Xxxxxx e Xxxxx, la severa critica del valore scientifico del diritto privato costituisce il tema principale attorno al quale la dottrina pubblicistica hegeliana sviluppa il proprio sistema concettuale. Xxxxx premettere, sin da questo momento, che la censura hegeliana non è rivolta al diritto romano in quanto tale. A tale proposito, una dottrina sostiene che il filosofo di Jena non disconosca la categoria del contratto, ma le riconosca validità solo nella sfera del diritto privato. Secondo tale interpretazione, la teoria del contratto sociale, elaborata dai giuristi della scuola del diritto naturale, costituirebbe un’indebita trasposizione di un istituto civilistico, quale è il negozio giuridico, nella sfera del diritto pubblico1. Xxxxx ritiene che la libertà individuale della filosofia contrattualistica non sia la libertà vera e oggettiva, ma sia soltanto l’espressione dell’arbitrio soggettivo, cioè la manifestazione di una concezione razionalmente inadeguata ed errata della libertà. Attraverso la stesura del presente capitolo si tende ad una triplice finalità. Inizialmente, l’intento è individuare i capisaldi concettuali dell’idea di libertà formulata dal filosofo tedesco, partendo dall’analisi critica, effettuata dallo stesso Xxxxx, del carattere astratto e indeterminato dell’imperativo morale kantiano. Successivamente, dopo aver fornito una breve spiegazione sulla connessione presente fra l’individualismo giuridico di Xxxx e la teoria del contratto sociale di Xxxxxxxx, si cercherà di dimostrare che la concezione hegeliana della libertà si realizza, da un punto di vista speculativo, nelle istituzioni etich...
Considerazioni introduttive. Il contratto di arbitrato50 lega le parti processuali ai soggetti chiamati a svolgere funzioni di arbitro; l’istituzione arbitrale non svolge funzioni giurisdizionali e ne è estranea51. In dottrina e giurisprudenza52, anzi, si afferma prevalentemente l’impossibilità di affidare le funzioni di arbitri a soggetti diversi dalle persone fisiche, stante la natura intuitu personae del contratto d’arbitrato53 ed il carattere intellettuale dell’attività oggetto del 50 La locuzione "contratto di arbitrato", utilizzata in questa sede con riferimento al mandato arbitrale conferito dai litiganti ai soggetti chiamati a dirimere la controversia (v. in tal senso ex plurimis DITCHEV, Le contrat d’arbitrage – Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d’arbitrer, in Rev. Arb., 1981, 394), può altresì essere impiegata per identificare la diversa pattuizione contrattuale finalizzata a deferire in arbitri la risoluzione della lite (patto compromissorio): in tale secondo senso x. XXXXXXXXX, L’arbitrato, Torino, 2005, Cap. 3.
Considerazioni introduttive. Il presente lavoro si propone, innanzi tutto, di indagare sulla natura giu- ridica dei contratti collettivi per il pubblico impiego (cioè, di verificare se es- si siano o meno fonti del diritto); in secondo luogo, di esaminare i problemi posti dalla disciplina legislativa in materia. Preliminarmente, è opportuno chiedersi se serve veramente risolvere il primo problema. Tutti conosciamo quali sono considerati, dalla dottrina pre- valente, i principali elementi del «regime delle fonti»: dovere di applicazio- ne da parte del giudice (e connessa impugnabilità con ricorso per cassazio- ne delle sentenze che hanno violato norme), preminenza degli atti e fatti nor- mativi rispetto a quelli non normativi, principio jura novit curia, applicabi- lità dell’art. 12 preleggi e rilevanza dell’interpretazione sistematica 1. Ora, tut- ti questi elementi sono esplicitamente o implicitamente disciplinati in rela- zione ai contratti collettivi per il pubblico impiego. Infatti, l’art. 63, c. 5°, del t.u. sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede che in tut- te le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbli- 1 V., per tutti, X. XXXXXXX, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino, Bologna, 1996, 59 ss., e G.U. XXXXXXXX, L’atto normativo, Zanichelli, Bologna, 1998, 17 ss. che amministrazioni «il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali». Ora, se una sentenza può essere impugnata perché ha violato un contratto collettivo, ciò significa che il giudice è tenuto ad applicare sempre i contrat- ti collettivi; se è tenuto ad applicarli, vuol dire che deve attivarsi per cono- scerli. Dunque, già tre degli elementi del regime delle fonti sono direttamente previsti dalla legge. Quanto alla preminenza dei contratti collettivi sui con- tratti individuali di lavoro, essa deriva dal fatto che, in generale, il contratto collettivo (anche quello relativo al lavoro privato) ha proprio la funzione di dettare la disciplina che dovrà poi essere recepita dai singoli contratti, ed è confermata da diverse norme del t.u. 2. Inoltre, l’art. 40, c. 3°, sancisce la pre- valenza dei contratti collettivi nazionali su quelli integrativi 3. Resta la questione dell’interpretazione. L’alternativa che si pone è se uti- lizzare i criteri di cui all’art. 12 preleggi, con l’aggiunta del criterio sistema- tico, o quelli di cui all’art. 1362 ss. c.c., che fanno leva sulla «comune inten...
Considerazioni introduttive. L’ipotesi di CCRL del comparto in esame, sottoscritto in data 28 gennaio 2019 dall'Agenzia per la rappresentanza sindacale della Regione siciliana (2) e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, costituisce il primo contratto del personale dipendente 2 Da ora in avanti, ARAN Sicilia. del settore pubblico regionale concluso dopo un lungo periodo di sospensione delle dinamiche negoziali, in ragione del susseguirsi di disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa per il personale (3). In attuazione della disciplina nazionale, per i periodi economici contrattuali decorrenti dall’anno 2006, il comma 9 dell’art. 6 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, come novellato dal comma 24 dell’art. 49 della successiva legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, ha disposto il divieto di aumenti retributivi superiori all’indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta, escludendo il futuro riconoscimento dei mancati incrementi pregressi con le successive contrattazioni. Nell’ottica di un prudente bilanciamento tra la tutela delle libertà sindacali e l’esigenza di una razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tuttavia, la Corte costituzionale, nel dichiarare la sopravvenuta illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva, pur escludendo l’ulteriore blocco delle procedure negoziali, ha lasciato comunque impregiudicati, per il periodo oramai trascorso, gli effetti già prodottisi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenza n. 178 del 23 luglio 2015). Al fine di definire l’estensione del comparto di contrattazione interessato dall’ipotesi di accordo, pare opportuno rammentare che l’ambito di applicazione concerne la Regione siciliana e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, di cui all’art. 1 della citata legge n. 1 del 2000. La perimetrazione del comparto unico di contrattazione, come delineato dal comma 2 dell’art. 24 della stessa legge, non coincide, però, sotto il profilo dell’individuazione della platea dei destinatari, con l’oggetto del controllo della Corte dei conti. Infatti, ai sensi del comma 7 del successivo art. 27, la certificazione è limitata alla “compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione”, sicché vi rimangono estranee innanzitutto le Camere di Commercio, che gestiscono i rapporti di lavoro attraverso i propri bilanci e servendosi di risorse proprie. In ordine agli altri Enti, o...
Considerazioni introduttive. L’analisi della questione degli effetti che il contratto produce nei confronti di soggetti estranei al rapporto contrattuale, ci porta, a questo punto, ad analizzare una figura giuridica, in un certo senso, contraria rispetto al contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi precedentemente vista, che, comunque si pone in contrasto con il dogma della relatività contrattuale di cui all’articolo 1372, secondo xxxxx, del codice civile. Pertanto, come sarà meglio spiegato, nel prosieguo del discorso, in questa parte dell’opera si tenterà di comprendere in che modo ed entro quali limiti sia possibile configurare un contratto a danno di terzi, a fronte delle contraddizioni logico-concettuali che tale figura suscita. In altri termini, l’obbiettivo sarà quello di stabilire se, da un lato, a fronte dell’esistenza del dogma della relatività degli effetti contrattuali, un contratto possa produrre effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi e, dall’altro lato, se le parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale possano porre in essere un contratto che risulti dannoso delle posizioni giuridiche di soggetti estranei al rapporto. A tal proposito, la figura del contratto a danno di xxxxx viene, per la prima volta considerata nei primi anni del novecento da Sraffa, il quale ipotizzava, appunto, l’esistenza di un contratto a danno di terzi come fonte di responsabilità extracontrattuale ex articolo 1151 del codice civile del 1865. Nel caso di specie, si trattava di un accordo fra alcune Compagnie di assicurazione a non assumere ispettori delle altre Compagnie senza il consenso della Compagnia di appartenenza.465 L’ipotesi in parola, definita dall’Autore come “contratto a danno di terzi”, conteneva, in concreto, gli elementi costitutivi della problematica relativa alla responsabilità extracontrattuale da contratto, in quanto l’accordo intercorso fra le Compagnie di assicurazione interferiva nel preesistente contratto di lavoro stipulato dai singoli ispettori con la Compagnia di appartenenza. Come vedremo meglio nei paragrafi successivi, la tesi di Sraffa non ebbe particolare fortuna nella dottrina dell’epoca466 ed anche in quella successiva. Fino alla metà degli anni settanta, infatti, il giurista italiano ha ritenuto prevalenti i dogmi della relatività contrattuale e dell’autonomia delle parti, in quanto l’imposizione di un obbligo di non interferenza nel contratto altrui avrebbe come conseguenza che ogni contratto sarebbe un contratto a danno di terzi...
Considerazioni introduttive. Si riconferma che i lavori e forniture descritti nei successivi articoli e nei documenti di appalto, ed i relativi oneri di progettazione e certificazioni, sono integralmente ricompresi negli importi di cui all'art.2 della parte prima del presente C.S.A.. A titolo di elenco riassuntivo la ditta appaltatrice dovrà provvedere a: − alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche accessorie ed in particolare a: o fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione del locale pompe antincendio UNI 11292 o scavi, ripristini, fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione della nuova alimentazione idrica antincendio derivata direttamente dalla fornitura pubblica partire dalla sede stradale; o fornitura e posa in opera dei serbatoi di accumulo; o fornitura e posa in opera di materiali per la compartimentazione dei locali, degli impianti e delle apparecchiature; o fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche e dei trattamenti con vernici intumescenti; o lavori di demolizione e trasporto alla discarica autorizzata del materiale di risulta; o realizzazione degli impianti elettrici. o realizzazione dell’impianto di rilevazioni incendi UNI 9795 e relativi accessori ed integrazioni; − realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico Water mist nel rispetto delle normative pertinenti e in particolare di UNI 14972 – UNI 12845 e NFPA 750. Nel corso della realizzazione delle opere dovrà essere prestata ogni cura per evitare danneggiamenti all'edificio, agli affreschi, ai controsoffitti, ai rivestimenti ecc. e ai materiali presenti nei luoghi di lavoro, si dovranno anche adoperare tecniche e precauzioni che garantiscano l'esterno e l’interno del cantiere da disturbi, rumori, polveri, etc. L'impresa appaltatrice prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la perfetta esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di legge, ISPESL, ASL, ARPA, VVFF, CEI, UNEL, UNI CNR ed Europee o altre norme tecniche citate nei documenti di appalto, vigenti; alle stesse prescrizioni dovranno rispondere le caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature fornite. Alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare nel corso dei lavori la qualità e il tipo dei materiali impiegati e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con il diritto di ordinare la immediata sostituzione ed il rifacimento di apparecchiature o parti di impian...
Considerazioni introduttive. 2. Una logica di self cleaning in altri ambiti del diritto amministrativo
Considerazioni introduttive. Dalla prima metà degli anni 90 l’economia italiana ha presentato nel confronto internazionale più bassi livelli di sviluppo, sia in termini effettivi che potenziali, denunciando la natura strutturale e di lungo periodo della stagnazione della domanda aggregata. La crisi economica ha accentuato il fenomeno e i dati ufficiali di crescita indicano che il Pil in Italia si è ridotto più che altrove. Il conto che il Paese sta pagando per i nodi strutturali che frenano l’economia italiana è molto alto, in termini di perdita di lavoro e di benessere, che si traduce in minori retribuzioni reali, minori consumi, più bassa redditività delle imprese, carenti risorse per la solidarietà, l’istruzione e la ricerca, più elevata pressione fiscale. Diviene centrale il tema della produttività su cui incidono, oltre al lavoro, molte altre voci sia materiali (energia, logistica, trasporti) sia immateriali (ad esempio burocrazia, sicurezza, legalità, istruzione, formazione) che producono costi e diseconomie sensibilmente diversi fra Nord e Sud d’Italia e fra grandi e piccoli centri urbani. Diviene, altresì, centrale l’investimento nell’ammodernamento dei macchinari, in ricerca e sviluppo per l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo. La modernizzazione del Paese e l’aumento della sua competitività si accompagnano necessariamente alla rimozione dei vincoli materiali e immateriali che ne bloccano lo sviluppo e alla promozione delle potenzialità. Le Parti ritengono che questi temi programmatici debbano trovare adeguato rilievo nella Agenda di Governo del Paese. La più bassa crescita della produttività, comporta un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) e quindi una perdita di competitività che è immediatamente riscontrabile nell’alto deficit con l’estero e si traduce in uno spostamento dei redditi e dell’occupazione a favore di altri paesi. Il tema della produttività è all’attenzione del Governo e delle Parti Sociali perché la crescita della produttività e della competitività del Paese possono consentire una ripresa dell’economia, dell’occupazione, del benessere sociale e consentire un più solido riequilibrio di bilancio. Le Parti Sociali sono però consapevoli della impossibilità di ottenere significativi risultati sul versante della crescita della competitività di sistema se non vi sarà una efficace azione del Governo volta a crearne le condizioni. A tal fine è necessario che il Governo definisca rapidamente indirizzi programmatici e piani di inte...
Considerazioni introduttive a cura di Xxxxxx
Considerazioni introduttive. 2. Il contratto di concessione di vendita. – 3. La struttura dell’art. 101, par. 1, TFUE. - 4. L’analisi dell’accordo nell’art. 101, par. 1, TFUE. – 5. L’art. 101 TFUE ed regolamenti di esenzione per categoria. –