Congedo ordinario Clausole campione

Congedo ordinario. 1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
Congedo ordinario. 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo ad un periodo di congedo nelle misure seguenti: - durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; - per gli anni successivi:
Congedo ordinario. Art. 24 Ordentlicher Urlaub‌
Congedo ordinario abrogato da art.23-DPG. n.116/90
Congedo ordinario. 1. All’articolo 13 del D.P.R. 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
Congedo ordinario. 1. Gli appartenenti al Corpo della P.M. usufruiscono annualmente del congedi loro spettanti dalla normativa contrattuale.
Congedo ordinario. (1) Il personale della dirigenza sanitaria già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto con orario di lavoro settimanale articolato su cinque giornate lavorativo, in aggiunta al congedo ordinario previsto dall'articolo 18, comma 1, del contratto collettivo
Congedo ordinario. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in 6 o 5 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n.937 e successive modificazioni. Ai dipendenti sono altresì attribuite 6 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge 937/77. L'Ente organizza i propri Servizi in modo da consentire al personale l'effettiva fruizione nell'anno di dette giornate. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha il diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragioni di assenza per infermità anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, compete, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio. La ricorrenza del Santo Patrono, se ...
Congedo ordinario. 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
Congedo ordinario. (Articolo 14 del P.I.R)