Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento Clausole campione

Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento. 4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’“Accordo Stato – Regioni” del 5.11.2009, le Parti convengono che:
Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento. 6.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio a quanto previsto in tema di violazioni dall’art. 86 “Violazioni molto gravi” dell’Accordo, le Parti convengono che:
Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento. 4.1Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all’art. 86 “Violazioni molto gravi” dell’Accordo, le Parti convengono che: 3 Voce eventuale adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento. Al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione N azionale per la Formazione Continua in data 07/10/2010 in tema dell’ “Accordo Stato – Regioni” del 05/11/2009, le Parti convengono che:

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Preavviso di licenziamento e dimissioni La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell’Ente quanto in quello di dimissioni della lavora- trice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Quadri e 1° livello mesi 3 2° livello mesi 2 3° S – 3° livello mesi 1 4° S – 4° livello gg. 25 5° S – 5° livello gg. 25 6° S – 6° livello gg. 15 7° livello gg. 15 Nel caso di dimissioni, i termini di preavviso devono essere rispettati anche dal lavoratore assunto a tempo determinato. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato, nel caso di dimissioni senza preavviso, sarà trattenuto un importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Ente, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retri- buzione di cui all’art. 41 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Parimenti si opererà nel caso di dimissioni.

  • Preavviso di licenziamento e di dimissioni Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova può essere risolto, salvo i casi espressamente previsti dal punto 2 dell'art. 41, da una delle due Parti - mediante comunicazione scritta - con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: - 1 mese con anzianità fino a due anni compiuti; - 3 mesi con anzianità da due a dieci anni compiuti; - 4 mesi con anzianità oltre i dieci anni compiuti. La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni. L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non prestato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, vale ai fini dell'anzianità di servizio. Durante tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratore dei permessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la ricerca di una nuova occupazione. Dichiarazione a verbale/Casi particolari.

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • Conflitto di interesse Si richiama l’attenzione dell’Aderente sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italia- ne S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribu- zione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Assicura S.p.A. trat- tiene dal Premio versato. Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con Ban- coPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che han- no sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli assicurati. Poste Assicura S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una ge- stione a danno di un’altra. Poste Assicura S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in con- flitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Aderenti, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Assicura S.p.A. assicura che l’investimento finanzia- rio non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal proposito Poste Assicura S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti. Poste Assicura S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Aderente e che potrebbero derivare dai rapporti con la capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi tramite la rete de- gli uffici postali), con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR e soggetti terzi (in relazione alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati ed alle attività a copertura delle riserve tecniche). Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance. Ad ulteriore presidio, Poste Assicura S.p.A. ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie operative in conflitto attuale o potenziale. Le linee guida disciplinano anche situazioni di potenziale conflitto di interesse che implicano rapporti con le Società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all’operatività. 15/16 Glossario

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: