Obblighi del Provider Clausole campione

Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”.
Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider si impegna a organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor
Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider garantisce:
Obblighi del Provider. Il Provider si obbliga: - a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto dei regolamenti e delle circolari applicabili all’Educazione Continua in Medicina; - a dichiarare, nella domanda di accreditamento dell’evento, il supporto offerto dallo Sponsor; - ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui pubblici dipendenti siano chiamati a svolgere, nell’ambito dell’evento, il ruolo di relatori retribuiti; - a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello Sponsor, secondo le modalità stabilite tra il Provider e lo Sponsor, e sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali; - a fornire allo sponsor, se richiesto, il diritto ad utilizzare uno spazio pubblicitario al di fuori della sala congressuale e secondo le disposizioni della Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina; - a dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 48, comma 25, del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
Obblighi del Provider. 4.1 4.1 Il Provider si impegna, in particolare, a:
Obblighi del Provider. 5.1 Il Provider svolgerà le attività previste dal presente Contratto con la diligenza professionale e la competenza adeguate alla complessità dell’Incarico commissionato e nel rispetto delle modalità concordate.
Obblighi del Provider. 3.1. Il provider elabora i dati delle persone interessate solo nell'ambito del rapporto contrattuale ai sensi delle CGC, della DPD e del presente AEO, a meno che non vi sia un caso eccezionale regolato dalla legge.
Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider garantisce: relativamente all’Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;

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  • OBBLIGHI DEL FORNITORE Il Fornitore si obbliga ad effettuare l’attività di reclutamento e selezione del personale in possesso di tutti i requisiti, idoneità, abilitazioni, titoli, di cui sopra, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito e comunque tenuto conto dei bisogni esplicitati della società utilizzatrice. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della società utilizzatrice e di terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione della società utilizzatrice il personale richiesto entro i termini da questa indicati e in base ai criteri di cui al presente Atto e alla Relazione Tecnica. Il Fornitore si impegna ad assolvere ogni compito legato alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro con il personale somministrato in qualità di soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro ed assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, e assicurativi, retributivi, nonché di tutte le previsioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione, ivi comprese le previsioni del CCNL applicabile. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività da svolgere. Il Fornitore si impegna nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento approvato dalla società. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la società utilizzatrice la facoltà di richiedere al Fornitore l’immediata sostituzione del personale inadempiente e avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.ii. Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:

  • Obblighi del lavoratore Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato:

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Nelle relazioni con il committente l’appaltatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: l’impianto di destino dovrà essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o altra idonea autorizzazione di cui alla vigente normativa nazionale e internazionale in corso di validità per il recupero dei rifiuti. Esso, inoltre, dovrà provvedere a proprie cure e spese all’espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni etc. dovrà essere consegnata al committente prima dell’inizio del servizio, unitamente alle indicazioni per la corretta compilazione dei formulari (informazioni impianto di recupero, codice relativo alla modalità di recupero, etc..). Inoltre, l’appaltatore ha l’obbligo di compilare il certificato di AVVENUTO RECUPERO per certificare il recupero della FST per ogni quantitativo fatturato mensilmente. Il certificato deve essere inviato al committente. L’appaltatore sarà tenuta ad inviare periodicamente le documentazioni sopra citate, nonché ad inviare mensilmente il riepilogo dei conferimenti effettuati. L’impianto di recupero, se previsto dalla normativa, dovrà essere dotato di sistema informatico per la registrazione automatica informatizzata, utilizzando la strumentazione necessaria al fine della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), salvo eventuali variazioni normative. L’appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni verbali che saranno impartite dal committente in funzione delle esigenze gestionali di quest’ultimo. L’appaltatore dovrà provvedere a rispettare i programmi di conferimento ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria. Tale programmazione dei servizi di recupero potrà essere modificata anche con preavviso di 12 ore dal committente, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che l’appaltatore abbia nulla da richiedere al committente. Le varie prestazioni, e/o le loro modifiche definite, potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato dal committente e successivamente perfezionate con ordini scritti. L’appaltatore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati del committente, e ad esso fare riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d’opera non contemplate dal servizio da parte del personale del committente, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l’esecuzione dei servizi ordinati. L’appaltatore dovrà comunicare con un preavviso di almeno 48 ore eventuali casi di impossibilità al conferimento dei rifiuti, dandone dettagliata motivazione. L’appaltatore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all’esecuzione del servizio di recupero. Esso si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza delle vigenti norme nazionali e internazionali. Le pesature verificate a destino saranno riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti e rappresentano la base per il calcolo dei compensi da riconoscere all’appaltatore. L’appaltatore dovrà riconsegnare al TMB di Battipaglia, a proprie cure e spese, il foglio originale della IV copia del formulario di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., correttamente timbrato e controfirmato nei modi di cui all'Art. 188 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l’obbligo:

  • Obblighi di riservatezza L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

  • Doveri del lavoratore 1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo svolgimento delle mansioni affidategli e, in particolare:

  • ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta. - L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971 xx.xx. - La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste. Nei casi indicati dalla Direzione Lavori l’Impresa potrà essere obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato - Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc. - L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. - L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l’impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere; Il cantiere operativo non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le attrezzature previste per l’esecuzione dei lavori a base di appalto, come da descrizione delle opere negli elaborati di gara, anche nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Il tutto in coerenza con quanto previsto nel Programma esecutivo Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra entro e non oltre i 15 (quindici) gg. antecedenti la consegna dei lavori. L’operatività del cantiere e la dotazione delle attrezzature dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere in proprietà dell’impresa o delle imprese costituite in raggruppamento o in locazione finanziaria; parte dell’attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore alla durata dell’appalto. La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è obbligatoria anche nell’ipotesi di sub-appalto di talune lavorazioni. La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37; la significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell’esecuzione dei lavori potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.