Collaudo, gratuita manutenzione Clausole campione

Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
Collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. L’esecuzione dei lavori è soggetta a collaudo in corso d’opera, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 221 del D.P.R. 207/2010. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Trova applicazione l'art.141 del d.lgs. 163/2006.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Si applica quanto previsto agli articoli 63 “Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione”, 64 “Termini per il l’accertamento della regolare esecuzione”, 65 “Presa in consegna dei lavori ultimati” e 66 “Garanzia” del Capitolato speciale d’appalto.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall’ultimazione lavori. 0.Xx predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 3.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di reglare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 4.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall’ultimazione lavori.
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.