Collaudo e manutenzione Clausole campione

Collaudo e manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Collaudo e manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro specifici termini.
Collaudo e manutenzione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne al PA, nonché delle opere di cui all’art. 8 bis, dovrà avvenire in conformità ai progetti esecutivi assentiti, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati agli art. 8 e 8 bis. Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno immediata notizia, in modo formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico- contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso certificato, previa successiva messa in mora da parte dell’Attuatore per un ulteriore periodo di 30 giorni, l’obbligazione relativa all’opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili- s’intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli Attuatori. Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è posto a carico degli Attuatori che si impegnano, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra e - in ogni modo - perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. Non appena positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori si impegnano a riconsegnare al Comune le aree e le opere sulle stesse eseguite; di detta consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate.
Collaudo e manutenzione. Il Certificato di Xxxxxxxx, redatto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 150 del D.fgs.50/2016 e ss. mm. e ii., per i lavori relativi ai Beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all'articolo 103 del D.lgs.50/2016. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore resta responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche di quelle per conto terzi. Durante il periodo di manutenzione gratuita "Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi dopo la fine dei lavori. Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi. Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno sanzionate. articolo l , comma 1 7. della leoge 190/2012 stabilisce espressamenle che le starioni appaltanti possono prevedere negli bandi {'Il gara o lettere d l'irrogazione della sanzione del) -esclustone dalla 2ara per I S ipotesi di violazione delle clausole contenute nel protocolli di legalità o nel palli dl lillegrrta I cd protocolli di leœalitå patti dl Iliteerlta sanciscono un comune impeeno ad assicurare la legalita e la tiasparenza nell esecuzione d) un dato contratto pul)hhco particolar modo per la il controllo ed il contrasto dei tentativi di intillra•none mafiosa, nonché per la (Iella sicure,zza e della re(- žolanta dei luaehi di oro Pertanto- Anac ha ritenuto let2i1timo Il provvedimento (It esclusione adottalo dalla stazione appaltante a causa della mancata trasrntsswne, unitamenle ai documenti da plesentare con Folferta. del Patto dl...
Collaudo e manutenzione. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 201. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d’appalto o nel contratto. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Collaudo e manutenzione. Il certificato di collaudo o regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini indicati al Capitolato Speciale. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Collaudo e manutenzione. 1. Il verbale collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 39, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

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