Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi uno dei casi di inadempimento del Cliente agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico del Cliente) del Contratto, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva. E’ riservata peraltro alla Fiditalia la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l’adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto di Fiditalia al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz’altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata da Fiditalia al Cliente. In seguito a tale comunicazione, il Cliente dovrà immediatamente prendere contatto con Fiditalia per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, Fiditalia sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno del Cliente, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, Fiditalia si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall’opposizione del Cliente. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore di Fiditalia per l’intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale). Il Contratto si risolve risolverà altresì di diritto diritto, ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c.Codice Civile, nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi anche limitatamente ad una sola delle fornitureuno solo dei casi sotto elencati, e salvo in ogni caso il risarcimento del dannodichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva: - Mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, qualora l’insoluto si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di protragga per un procedimento per la messa in liquidazioneperiodo superiore ai 60 giorni; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva- Perdita Definitiva del Veicolo; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione - mancato perfezionamento del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o normativa collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo; - mancato rimborso a Fiditalia del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa; - mancata stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte del cliente a Fiditalia; - mancata denuncia da parte del Cliente dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dal Cliente su richiesta di Fiditalia, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse); - mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali del Cliente rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio di Fiditalia, rendano lo stesso non imputabili ad ENERCOMpiù in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti anche solo temporanea, del Cliente; h) alterazione Cliente e/o manomissione delle apparecchiature di misura; del/i Garante/i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi , evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale espropriazione mobiliare e/o fideiussioneimmobiliare a carico degli stessi, se richiestoda richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; q) in caso - pubblicazione di mancato, parziale notizie relative al Cliente e/o ritardato pagamento, alla scadenza, al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;fatti di rilevanza penale.

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di diritto considerare automaticamente risolto ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c., . il presente Contratto qualora durante la vigenza del Contratto venga meno in capo al Cliente anche limitatamente ad una sola delle forniture, uno solo dei requisiti di cui all’art. 1.3. e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizionisegnatamente: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione vengano rilevate morosità a carico del Cliente nel registro dei protesti relative a diversi rapporti di Fornitura pregressi o in corso; qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto si renda disponibile a formalizzare prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore; venga revocata da parte del Cliente la variazione dʼuso entro un mese dal momento procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; il Cliente non costituisca o ricostituisca, a seconda dei casi, il deposito cauzionale, salvo ditterente accordo scritto tra le Parti; la valutazione del rischio creditizio ettettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa; la verifica ettettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in cui è avvenutamerito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa; n) in caso venga meno il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di switchFornitura oggetto del Contratto, qualora il distributore comunichi lʼavvio o non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità atto notorio; mancata presentazione da parte del Cliente, o nelle tempistiche indicate, della modulistica debitamente compilata e sottoscritta richiesta dal Fornitore necessaria per richiedere le attività di competenza del Distributore, solo se indicato nella modulistica stessa; mancata presentazione agli appuntamenti concordati dal Cliente con il Distributore per il compimento di interventi di competenza di quest’ultimo; nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, previa costituzione in mora. Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il punto di fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di indennizzo per la sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iidiritto del contratto.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell’Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico dell’Utilizzatore) del Contratto, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione, l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Xxxxxxx è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale). Il Contratto si risolve risolverà altresì di diritto diritto, ai sensi dellʼart dell'art. 1456 c.c.Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche limitatamente ad una sola delle fornitureuno solo dei casi sotto elencati, e salvo in ogni caso il risarcimento del dannodichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva: - Mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, qualora l’insoluto si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di protragga per un procedimento per la messa in liquidazioneperiodo superiore ai 60 giorni; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva- perdita Definitiva del Veicolo; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione - mancato perfezionamento del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o normativa collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa; - mancata stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente; - mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse); - mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non imputabili ad ENERCOMpiù in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o manomissione delle apparecchiature del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di misurasequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; i) sottrazione - messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata fatto dell'attività o scioglimento della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettricasocietà, ai sensi dell'art. 2272 Codice Civile, in via anticipata rispetto alla Durata della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di Società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, fatti di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;rilevanza penale.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Documento Di Sintesi, Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Documento Di Sintesi

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOMNuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOMNuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOMNuovenergie, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM Nuovenergie nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso d’uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt AEEG 99/11 e s.m.i. e della Delibera AEEG 191/09 e ss.mm.iis.m.i.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE CTE e/o CTE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM Nuovenergie ai sensi del presente Contratto;; r) cessione a terzi del GN e/o dellʼEE; s) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente ed Nuovenergie; t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di interruzione dellʼalimentazione del PdR/POD, o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a Nuovenergie; u) mancata riconsegna a Nuovenergie entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- della documentazione, compilata e sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di residenza, 4) informativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale; v) mancata riconsegna a Nuovenergie -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto del Contratto sottoscritto in ogni sua parte.

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto presente contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.autorizzando i Fornitori, anche limitatamente disgiuntamente tra loro, ad una sola delle fornitureinterrompere la fornitura del servizio senza alcun preavviso e con effetto immediato ex art. 1456 codice civile, qualora il Cliente violi in tutto o in parte le obbligazioni di cui all’art. 8 del presente contratto. In tali ipotesi i Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso, con effetto immediato, senza essere tenuti a restituire quanto pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dei Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, da eseguirsi con comunicazione scritta da inviare al Cliente, per effetto della quale gli stessi saranno autorizzati ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio senza che lo stesso possa avanzare alcuna richiesta di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasportorimborso, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica indennizzo e/o normativa risarcimento danni per il periodo in cui non imputabili ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione previste dalla legge. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di recesso o di risoluzione del contratto le caselle PEC saranno disattivate e non sarà più possibile accedere alle stesse. Per questi motivi, il Cliente è espressamente invitato ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione effettuare dei backup e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata copie periodiche del contenuto dei messaggi, prima della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente artdisattivazione dei SERVIZI ARUBA PEC. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora In ogni caso il Cliente non abbia provveduto si impegna, ora per allora, a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora manlevare e tenere indenne il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui Gestore ed il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale Partner da qualsiasi responsabilità e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, richiesta danni collegata alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi disattivazione del presente Contratto;Servizio.

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, il Committente non potrà avvalersi di altri tecnici per l'espletamento dei medesimi incarichi affidati in via fiduciaria al Tecnico Incaricato. Il Contratto si risolve conferimento ad altri professionisti, anche senza forma scritta, degli stessi incarichi dedotti nel presente contratto, o di quelli che fossero individuati come accessori agli stessi, comporterà la risoluzione di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.dello stesso, anche limitatamente ad una sola delle forniture, e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti a favore del dannoTecnico Incaricato, qualora oltre a quanto già dovuto per l'opera fino ad allora prestata, maggiorato del %. E' fatta salva la possibilità che, per la natura o per l'ampiezza dell'incarico o della consulenza, il Committente si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio possa avvalere di una azione un team, collegio, di un coordinamento o di un procedimento gruppo di lavoro all'interno del quale siano presenti più tecnici, purché incaricati di prestazioni differenti o non meramente accessorie a quelle richieste al Tecnico Incaricato, fermo restando l’obbligo di informativa e preventiva accettazione del medesimo. Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente in base alla presente scrittura, si sia protratto per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal casooltre giorni rispetto al termine pattuito, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettricaTecnico Incaricato, ai sensi dell’art.1456 cc, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata A.R. / PEC, la propria volontà di avvalersi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iipresente xxxxxxxx, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti a favore del Tecnico Incaricato, oltre a quanto già dovuto per l'opera fino ad allora prestata, maggiorato del %.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto Committente, il Direttore dei Lavori e il Responsabile dei Lavori potranno verificare e valutare la realizzazione a regola d’arte delle parti di opera eseguite e la loro conformità alle modalità contrattualmente concordate. Qualora nel corso dell’opera si risolve accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Committente, o per esso il Responsabile dei Lavori, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente, o per esso il Responsabile dei Lavori, avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che il contratto è risolto senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere dal Committente a nessun titolo e per qualsivoglia motivo e salvo per il Committente stesso il diritto ai sensi dellʼart al risarcimento del danno. Inoltre, il presente contratto potrà essere risolto dal Committente, o per esso dal Responsabile dei Lavori, in qualsiasi momento, ex art. 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni mediante semplice comunicazione scritta nei seguenti casi: • nel caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita violazione da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiadell’Appaltatore degli obblighi di cui agli artt: 7 (Osservanza delle norme antinfortunistiche); g) impossibilità 13 (Divieto di procedere alla somministrazione subappalto e di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti cessione del Clientecontratto); h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura19 (Assicurazioni); i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è l’Appaltatore sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure concorsuali o comunque si verifichi un suo stato oggetto di una richiesta presunzione di indennizzo insolvenza anche a seguito di procedure esecutive o cautelari che colpiscano mezzi o attrezzature utilizzate per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iil’esecuzione dell’opera. • nel caso in cui sia manifestata l’insolvenza nei confronti dei propri fornitori o subappaltatori per le opere coinvolte nel presente contratto.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto Di Appalto D’opera Per Attrezzamento Aree Industriali

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve risolverà di diritto ai sensi dellʼart del comma 8 del medesimo art. 3. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, anche limitatamente l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto nei casi in cui si verifichino le seguenti fattispecie:  Quando venga a perdere i requisiti di idoneità;  quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;  per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il presente capitolato;  quando ceda ad una sola altri, in tutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio;  per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai fruitori del servizio medesimo;  per mancato rispetto delle fornituredisposizioni di legge circa la prevenzione infortuni, l’assistenza e salvo previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto;  per gravi difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di gara. La risoluzione del contratto dovrà in tutti i casi essere preceduta da contestazione dell’addebito, con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine non inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta perderà il deposito cauzionale e sarà tenuta al risarcimento dei danni così come previsto dal capitolato d’appalto. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso il risarcimento di ordinare l'immediata sospensione del dannoservizio nel caso si verificassero violazioni che, qualora protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 94 del D. Lgs. n. 159/2011 che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Cliente; h) alterazione e/Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o manomissione delle apparecchiature recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’amministrazione si riserva di misura; i) sottrazione recedere dal contratto di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o servizi nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la fornitura di energia elettricale prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e ss.mm.iiprevio pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto Di Appalto: Affidamento Del Servizio Di Gestione Dei Centri Estivi Nel Comune Di Lignano Sabbiadoro – Periodo 2019/2021. Cig

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve risolverà di diritto ai sensi dellʼart del comma 8 del medesimo art. 3. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, anche limitatamente l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto nei casi in cui si verifichino le seguenti fattispecie: Quando venga a perdere i requisiti di idoneità; quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il presente capitolato; quando ceda ad una sola altri, in tutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio; per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai fruitori del servizio medesimo; per mancato rispetto delle fornituredisposizioni di legge circa la prevenzione infortuni, l’assistenza e salvo previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; per gravi difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di gara. La risoluzione del contratto dovrà in tutti i casi essere preceduta da contestazione dell’addebito, con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine non inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta perderà il deposito cauzionale e sarà tenuta al risarcimento dei danni così come previsto dal capitolato d’appalto. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso il risarcimento di ordinare l'immediata sospensione del dannoservizio nel caso si verificassero violazioni che, qualora protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 94 del D. Lgs. n. 159/2011 che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Cliente; h) alterazione e/Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o manomissione delle apparecchiature recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’amministrazione si riserva di misura; i) sottrazione recedere dal contratto di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o servizi nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la fornitura di energia elettricale prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e ss.mm.iiprevio pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Di Custodia, Pulizia, Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza Antincendio Ed Attivita’ Di Soccorso Mediante Defribillatore Del Polisportivo Comunale “g.teghil” Dal 01/01/2020 Al 31/12/2021

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto La stazione appaltante si risolve di diritto ai sensi dellʼart avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1456 c.c.del codice civile: A tal fine, anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il risarcimento sequestro del dannoluogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. Le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: Clausola n. 1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola n. 2 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora si verifichi dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione penale nella misura del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione 15% del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia valore del contratto di Trasportoovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del contratto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile ; Clausola n. 3 La sottoscritta impresa dichiara di Dispacciamento, conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOMovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switchgrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, qualora il distributore comunichi lʼavvio igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Clientetutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettricaogni caso, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;inadempimento grave:

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve Ai sensi dell’art. 1456 c.c Domorental ha facoltà di risolvere di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso mediante il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio semplice invio di una azione comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il Conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica rischio e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità dell’opportunità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o manomissione delle apparecchiature di misurapregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, - qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, Conduttore sia stato dichiarato fallito o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, sia divenuto insolvente ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 Legge Fallimentare; - qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di Domorental anche di uno solo dei canoni e ss.mm.ii.di ogni altro importo contrattualmente dovuto; o) - qualora vengano meno i requisiti il Conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti nelle CPE che sono parte integrante negli articoli: 3 (ricezione del Materiale), 7 (Uso del Materiale), 8 (Tutela della proprietà), 10 (Assicurazione del Materiale), 14 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto; p) mancata ), 16 (Obblighi di comunicazione). Il presente contratto potrà, inoltre, risolversi di diritto qualora il Fornitore non consegni il Materiale nei termini pattuiti, indicati nel precedente Art. 3, oppure prima della consegna risulti comunque inadempiente alle obbligazioni contenute nelle condizioni generali di vendita, sicché il Locatore - anche su invito del Conduttore - abbia risolto o invalida costituzionesia receduto dall’acquisto. In questo caso, la risoluzione del presente contratto sarà senza pregiudizio alcuno tra le parti, fatto salvo l’obbligo del Conduttore di risarcire al Locatore, entro gg. 20 dalla data di risoluzione ogni danno diretto che questi abbia patito in conseguenza del recesso o ricostituzionedella risoluzione della compravendita, oltre che, naturalmente, di versare al Locatore tutte le spese sostenute dal Locatore stesso per la stipula e la risoluzione del deposito cauzionale presente contratto. Nei casi suddetti e nell’ipotesi di beni immateriali le credenziali di autenticazione saranno disabilitate senza necessità di alcun preavviso al “cliente” e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;all’”utilizzatore”.

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Samples: openmall.ai

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto E’ espressamente pattuito fra le parti che il contratto di affitto degli impianti fotovoltaici si risolve risolverà di diritto nell’ipotesi in cui il Comune dichiari il “dissesto finanziario”. In tale ipotesi con la semplice lettera raccomandata A.R. del locatore Concessionario il contratto sarà dichiarato risolto con il passaggio della “titolarità”, ai sensi dellʼart 1456 c.c.fini dei rapporti con il G.S.E., anche limitatamente ad una sola delle fornituredegli impianti stessi in capo al locatore Concessionario. Viene, inoltre, espressamente pattuito che se il “dissesto finanziario” rientri entro e salvo in ogni caso non oltre un anno dalla data della sua dichiarazione, il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio contratto di una azione o locazione degli impianti potrà essere ripristinato alle condizioni originarie previste nel presente atto. Articolo 19 - Canone di un procedimento per locazione impianti fotovoltaici. Per tutta la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia durata del contratto di Trasportolocazione degli impianti fotovoltaici il Concedente Conduttore s’impegna ed obbliga a corrispondere al Concessionario Locatore un corrispettivo pari: articolo 23. Per il calcolo della detrazione di cui al presente articolo, del contratto alla fine di Dispacciamentoogni anno solare sarà redatto un conteggio a conguaglio relativo alla reale attività produttiva dell’impianto. Le Parti concordano che, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto Comune dovesse decidere di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale applicare imposte e/o fideiussionetasse sugli impianti e/o sugli immobili ove essi sono installati, se richiestogli importi relativi dovranno essere decurtati dalla detrazione di cui al presente articolo. I corrispettivi di cui sopra saranno pagati al Concessionario, previa emissione di regolare fattura soggetta ad IVA di legge, come segue: le somme (imponibile + IVA) di cui al precedente punto a): ogni mese entro quindici giorni dalla data di incasso degli stessi dal G.S.E. a mezzo bonifico bancario; q) in caso le somme di mancatocui al precedente punto b): - per quanto attiene all’imponibile della fattura: mediante cessione notarile irrevocabile del credito come indicato al successivo articolo 20; - per quanto attiene all’IVA della fattura: entro quindici giorni dalla data di ottenimento del relativo rimborso da parte del competente Ufficio delle Entrate a mezzo bonifico bancario. Si precisa che, parziale o ritardato pagamentorelativamente alle somme di cui al precedente punto II), il Concedente si impegna e si obbliga a predisporre ed a presentare, ogni anno, a partire da quello successivo alla scadenzamaturazione del primo credito XXX derivante dallo stesso corrispettivo, e per tutti gli anni seguenti, la richiesta di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi rimborso del presente Contratto;credito IVA maturato all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

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Samples: Contratto Di Costituzione Del Diritto Di Superficie Su Immobili Di Proprieta’ Del Comune Di Strangolagalli (Fr) Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione Della Rete Di Impianti Fotovoltaici

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.su dichiarazione di ASP PIACENZA nei seguenti casi: - nel caso di sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi o lavori oggetto del presente capitolato per un periodo continuativo superiore a trenta giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche limitatamente ad una sola non continuativo, superiore a cinquanta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni; - in caso di negligenza dell’Assuntore, lo stesso sarà considerato negligente qualora nell’anno cumulasse penali per un importo pari o superiore al 3% del valore annuo del presente contratto; - sia accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Direttore all’esecuzione del contratto in merito alla esecuzione delle fornitureopere e dei servizi conformemente al contratto, e salvo al Capitolato di appalto, alla descrizione dei lavori ed a tutti i documenti contrattuali; Nel caso in ogni caso il risarcimento del danno, qualora cui si verifichi sia verificata una delle seguenti condizioni: a) inizio circostanze predette, ASP PIACENZA potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Assuntore entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di una azione ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di ASP. Avvenuta la risoluzione, ASP comunicherà all’Assuntore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei Servizi eseguiti. Tale data potrà essere differita da ASP per un procedimento termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Assuntori e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte di ASP di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l’Assuntore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la messa continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Assuntori. L’Assuntore sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio . ASP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di una procedura concorsuale; d) deposito esigere dall’Assuntore il rimborso di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempimento della controparte commerciale inadempienze dell'Assuntore; comunque ASP avrà facoltà di ENERCOMdifferire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Assuntore, ASP tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso. Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento. Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà di ASP risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato. In caso di fallimento dell’Assuntore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento entro 12 mesi dall’avvio dell’appalto per i motivi di cui ai precedenti punti, ASP si riserva la facoltà, di interpellare il secondo classificato nella gara d’appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento nello stesso termine precedente del secondo classificato, ASP si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato alla gara d’appalto e, in tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iisecondo classificato.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto D’appalto

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve di diritto Le parti, ai sensi dellʼart e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.del codice civile, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra anche limitatamente ad una sola delle fornitureseguenti ipotesi: a) mancato inizio del servizio da parte dell'Aggiudicatario nei termini prestazionali come prescritti nel Capitolato Tecnico e dai documenti di gara; b) sospensione del servizio senza giustificato motivo; c) violazione dell'obbligo di riservatezza; d) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; e) il venir meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; f) nei casi di subappalto non autorizzato dal singolo Consorzio; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; h) impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario o comunque non formalmente incarico dallo stesso; i) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. j) modifica sostanziale del gruppo di lavoro e suo mancato adeguamento su sollecitazione del Consorzio. k) mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario del Codice di Comportamento dei dipendenti del singolo Consorzio. In caso di risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto del singolo Consorzio al risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio all'Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di una azione o prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di un procedimento utilità per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOMil Consorzio. In tal casocaso di revoca, il Contratto Consorzio si riserva la facoltà di fornitura continuerà a essere eseguito interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità esito alle operazioni di procedere alla somministrazione gara nonché il diritto al risarcimento di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/eventuali maggiori danni o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM all’addebito dei maggiori oneri conseguenti nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iidell'Aggiudicatario revocato.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: www.bassovaldarno.it

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto presente contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.autorizzando i Fornitori, anche limitatamente disgiuntamente tra loro, ad una sola delle fornitureinterrompere la fornitura del servizio senza alcun preavviso e con effetto immediato ex art. 1456 codice civile, qualora il Cliente violi in tutto o in parte le obbligazioni di cui al Comma 315.08 del presente documento. In tali ipotesi i Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso, con effetto immediato, senza essere tenuti a restituire quanto pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usu - fruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subìti. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dei Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, da eseguirsi con comunicazione scritta da inviare al Cliente, per effetto della quale gli stessi saranno autorizzati ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio senza che lo stesso possa avanzare alcuna richiesta di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasportorimborso, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica indennizzo e/o normativa risarcimento danni per il periodo in cui non imputabili ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione previste dalla legge. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di recesso o di risoluzione del contratto le caselle PEC saranno disattivate e non sarà più possibile accedere alle stesse. Per questi motivi, il Cliente è espressamente invitato ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione effettuare dei backup e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata copie periodiche del contenuto dei messaggi, prima della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente artdisattivazione dei SERVIZI ARUBA PEC. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora In ogni caso il Cliente non abbia provveduto si impegna, ora per allora, a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora manlevare e tenere indenne il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui Gestore ed il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale Partner da qualsiasi responsabilità e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, richiesta danni collegata alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi disattivazione del presente Contratto;Servizio.

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Samples: www.s4udatanet.it

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto presente contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.autorizzando i Fornitori, anche limitatamente disgiuntamente tra loro, ad una sola delle fornitureinterrompere la fornitura del servizio senza alcun preavviso e con effetto immediato ex art. 1456 codice civile, qualora il Cliente violi in tutto o in parte le obbligazioni di cui all’art. 8 del presente contratto. In tali ipotesi i Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso, con effetto immediato, senza essere tenuti a restituire quanto pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dei Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, da eseguirsi con comunicazione scritta da inviare al Cliente, per effetto della quale gli stessi saranno autorizzati ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio senza che lo stesso possa avanzare alcuna richiesta di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasportorimborso, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica indennizzo e/o normativa risarcimento danni per il periodo in cui non imputabili ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione previste dalla legge. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di recesso o di risoluzione del contratto le caselle PEC saranno disattivate e non sarà più possibile accedere alle stesse. Per questi motivi, il Cliente è espressamente invitato ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione effettuare dei backup e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata copie periodiche del contenuto dei messaggi, prima della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente artdisattivazione dei SERVIZI PEC. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora In ogni caso il Cliente non abbia provveduto si impegna, ora per allora, a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora manlevare e tenere indenne Synoptica S.r.l. ed il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 Gestore e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale da qualsiasi responsabilità e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, richiesta danni collegata alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi disattivazione del presente Contratto;Servizio.

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto La Società Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, in caso di gravi inadempienze al seguente contratto da parte dell’Utilizzatore. La risoluzione della locazione finanziaria, a norma del precedente comma, si risolve verificherà di diritto nel momento in cui la Società Concedente, dichiarerà all’Utilizzatore, attraverso l’invio di Raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva, dopodiché l’Utilizzatore dovrà rilasciare gli impianti liberi da persone e/o cose, a propria cura e spese e nei modi e nei termini indicati dalla Società Concedente. In caso di risoluzione del contratto, poiché l'effetto della risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite, la Società Concedente avrà diritto, oltre al pagamento dei canoni scaduti e dei relativi interessi di mora, a richiedere all'Utilizzatore, in alternativa alla restituzione degli impianti, il pagamento, entro e non oltre 30 giorni a pena di corresponsione degli interessi di mora nella misura innanzi convenzionalmente determinata, di un risarcimento del danno per un importo pari all'ammontare dei canoni a scadere maggiorato del prezzo stabilito per l'esercizio dell’opzione di acquisto al termine del periodo di locazione, da attualizzare, al lordo di imposte, sulla base del tasso , rilevato per valuta alla data di risoluzione del contratto, decurtato di ( ) punti percentuali. Resta inteso che, qualora l'Utilizzatore provveda entro 30 (trenta) giorni dalla data di risoluzione del contratto, al pagamento degli importi come sopra determinati, la Società Concedente si impegna a fare in modo che l’Utilizzatore acquisti la proprietà degli impianti. Resta inteso che in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni da parte del Costruttore, ai sensi dellʼart 1456 c.c.dell’art. 160-bis, anche limitatamente ad una sola delle forniturecomma 3, del d. lgs. 163/2006, la Società Concedente avrà la facoltà di sostituire il Costruttore, nei termini indicati dall’Utilizzatore e previo assenso dell’Utilizzatore stesso, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, senza che sia stato posto rimedio all’inadempimento e/o senza che la Società Concedente abbia provveduto alla sostituzione, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente alla sostituzione del Costruttore, resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione danno nei confronti del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOMCostruttore. La Stazione Appaltante potrà altresì dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e caso la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere Stazione Appaltante dovrà corrispondere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOMSocietà Concedente, senza che ciò implichi facoltà di opporre alcuna responsabilità eccezione, ivi inclusa quella di ENERCOM nei confronti del Cliente; hcompensazione, tutte le somme dalla stessa sostenute sino all’intervenuta risoluzione oltre gli interessi. Il pagamento alla Società concedente dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) alterazione e/o manomissione giorni. Contestualmente al pagamento delle apparecchiature somme di misura; i) sottrazione cui sopra il diritto di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata superficie costituito a favore della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iiSocietà Concedente si estingue.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Ferme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti articoli, il Contratto si risolve di diritto appalto sarà risolto ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle fornituredi diritto anche: - nel caso in cui l’appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente GESAC o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; - nel caso in cui l’appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i di GESAC o di persona che lavori per essa o per un’altra e salvo in ogni caso il risarcimento del dannodiversa Società da essa controllata e/o partecipata, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta di GESAC stessa; - nel caso in liquidazione; b) interruzione cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di dovesse essere sottoposto a una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di tendente a dichiararne il fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente , ovvero nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito caso in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica cui dovesse chiedere e/o normativa non imputabili ad ENERCOMessere ammesso a concordato preventivo; - nel caso di mancato adempimento, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; - nel caso di inottemperanza, anche parziale, al rispetto dei target di qualità di cui all’articolo 6 del Clientepresente atto; h- nel caso di mancato avvio del servizio alla data prevista; - in caso di sospensione, anche parziale, ovvero mancata effettuazione (anche parziale) alterazione del servizio; - nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi con risultati diversi da quelli pattuitiprevisti dal presente Capitolato Speciale, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dall’offerta e dal momento in cui è avvenutacontratto; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o - nel caso in cui il Cliente è stato oggetto personale impiegato dovesse essere utilizzato anche per altre attività in ambito aeroportuale; - nel caso in cui dovesse risultare l’impiego, da parte dell’appaltatore, di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale personale in misura inferiore (numero e/o fideiussione, se richiestoore) o con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste; q) - in caso di mancatocessione anche parziale del presente contratto a terzi, parziale o ritardato pagamentononché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato; - nel caso di insolvenza dell’appaltatore; - nel caso in cui l’appaltatore non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre a GESAC la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla scadenzalegislazione antimafia; - nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte di GESAC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del presente Contratto;contratto l’appaltatore è tenuto a risarcire alla GESAC tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti).

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto Salvo le ulteriori clausole risolutive richiamate nel capitolato e/o nel contratto si risolve precisa che il contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di diritto anche : - nel caso in cui l’Appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; - nel caso in cui l’Appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i della Ge.S.A.C. S.p.A. o di persona che lavori per essa o per un’altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta della Ge.S.A.C. S.p.A. stessa; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo; - nel caso di mancato adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; - nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall’offerta e dal contratto. - in caso di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concernenti l’esecuzione dei servizi di pulizia e l’uso dei materiali inerenti l’esercizio dell’attività di cui a contratto; - in caso di irregolarità o negligenza per colpa dell’Appaltatore, tali da pregiudicare la condotta del servizio e la sua ottimale esecuzione; - in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dall’ art 105 del d.lgs. 50/2016; - nel caso in cui l’appaltatore, in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla GE.S.A.C. la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo fermo; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia; - nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. - non adeguamento, nei tempi previsti, della propria organizzazione di cantiere e risorse (mezzi, attrezzature e materiali) necessarie al mantenimento dei livelli di servizio previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche alla variazione di Soglia-Scenario e relativo Piano di Lavoro di riferimento concordato settimanalmente. La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Ge.S.A.C., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia risoluzione del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti l’appaltatore è tenuto a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere risarcire alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iiGe.; o) qualora vengano meno S.A.C. tutti i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;danni conseguenti (diretti ed indiretti).

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve di diritto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore attraverso semplice comunicazione scritta, inviata via raccomandata A/R o PEC, ai sensi dellʼart e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.ccod. civ., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle almeno uno dei seguenti condizionicasi: a) inizio mancata attivazione, revoca o cessazione dell’autorizzazione permanente di una azione o di un procedimento per la messa addebito in liquidazioneconto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore; b) interruzione mancato e/o sospensione dellʼattività produttivaritardato pagamento, totale o parziale, anche di una sola fattura, ferma restando l’applicazione dell’art. 7; c) istanza od inizio revoca di una procedura concorsualequalsiasi forma di garanzia o deposito cauzionale, richiesti dal Fornitore al Cliente ai sensi dell’art. 2 delle presenti Condizioni Generali, nonché mancato e/o invalido rilascio della stessa, mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della stessa, o cessazione di efficacia della stessa; d) deposito di unʼistanza di fallimentoviolazione da parte del Cliente degli obblighi previsti a suo carico dall’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; e) insolvenza liquidazione o iscrizione cessazione dell’attività imprenditoriale o professionale del Cliente, interruzione e sospensione dell’attività del Cliente, ovvero cessione anche parziale d’azienda, cessione del contratto non autorizzata dal Fornitore, trasferimento del Cliente ad un diverso indirizzo di fornitura; f) insolvenza del Cliente e/o sua iscrizione nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiaprotesti; g) impossibilità comunicazione di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica dati non veritieri da parte del Cliente e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità false dichiarazioni del Cliente all’atto della stipula e/o in corso di ENERCOM nei confronti del Clientevigenza contrattuale; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature conclusione da parte del Cliente di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo contratto con altro soggetto per la fornitura di energia elettrica, elettrica o gas naturale per siti e periodo di fornitura oggetto del presente Contratto. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione opera di diritto e sarà efficace a decorrere dall’ultimo giorno del mese successivo a quello della Delibera AEEGSI data di invio della relativa comunicazione e comunque in accordo con i tempi tecnici dello “switching”, come previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 191/09 487/2015/R/eel e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante s.m.i. Sono a carico del Contratto; p) mancata o invalida costituzioneCliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura e dei relativi servizi associati, o ricostituzioneinclusi eventuali spese, del deposito cauzionale costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla sospensione e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso risoluzione del Contratto. La risoluzione anticipata per le cause come sopra descritte potrà avere luogo anche per un singolo punto di mancato, parziale fornitura (POD o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;PdR).

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve di diritto appalto è risolto ai sensi dellʼart e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola con riserva di risarcimento dei danni nei seguenti casi: - nel caso violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle fornitureobbligazioni contrattuali; - nel caso di frode, e salvo in ogni caso il risarcimento del dannoa qualsiasi titolo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiadell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in - nel caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la ingiustificata sospensione della somministrazione per morosità fornitura; - nel caso di cessione di tutto o parte del Cliente, o Contratto; - nel caso in cui il Cliente è stato oggetto fossero emanati nei confronti dell’Aggiudicatario i provvedimenti di una richiesta cui al primo comma del precedente articolo 26 o l’Aggiudicatario non ottemperasse all’obbligo di indennizzo comunicazione di cui al secondo comma del medesimo articolo; - in tutti gli altri casi di cui alla presente documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per la fornitura iscritto dal Responsabile per l’esecuzione del Contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di energia elettrica, ai sensi volersi avvalere della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o fideiussione, se richiesto; q) in precedenti inadempimenti per i quali la Regione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di mancatorisoluzione la Regione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. la Regione avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, parziale o ritardato pagamentosino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, alla scadenza, nonché di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;operare le conseguenti operazioni contabili.

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto Airtelco si risolve riserva il diritto di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso risolvere il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento presente contratto mediante semplice comunicazione scritta inviata per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica raccomandata A.R. e/o normativa non imputabili ad ENERCOMa mezzo fax, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature a mezzo e- mail al Cliente in tutti i casi di misurainadempimento (anche non grave) da parte dello stesso agli obblighi relativi al pagamento del corrispettivo della fornitura, alle modalità di pagamento di tale corrispettivo, alle modalità di fruizione del servizio, alla salvaguardia ed alla manleva dei diritti di Airtelco e dei terzi; il tutto, come da prescrizioni specificate in proposito alle clausole n. 4, lett. a), b), c) (sul corrispettivo del servizio) e n. 5, lett. a), b), c) d), e), f), g) h), i) sottrazione di EE non misurati; ), l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; ), m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti(sugli obblighi, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità divieti e responsabilità del Cliente). Tra le altre ipotesi (ma non solo), o nel caso Airtelco potrà avvalersi del suddetto diritto di risoluzione unilaterale del rapporto in tutti i casi in cui il Cliente è stato oggetto non provveda al pagamento del corrispettivo pattuito nei termini stabiliti mediante il presente contratto; questo, tanto in caso di una richiesta prima attivazione del servizio, quanto nelle ipotesi di indennizzo rinnovazione del rapporto. La dichiarazione mediante la quale Airtelco avesse a dichiarare la risoluzione unilaterale del presente contratto esplicherà la propria efficacia non appena pervenuta al Cliente; in specie, per il caso di invio della dichiarazione di recesso a mezzo raccomandata A.R. (in difetto di eventuale anticipazione via fax o via e-mail) la fornitura risoluzione unilaterale avrà efficacia dal momento del ritiro del plico da parte del Cliente o di energia elettricaaltra persona legittimata al ritiro della corrispondenza per suo conto, o, per il caso di mancato ritiro, decorso il termine di compiuta giacenza di 10 gg. dal deposito del plico presso l’ufficio postale di competenza. La risoluzione del contratto ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 presente clausola opererà di diritto e ss.mm.iicon efficacia non retroattiva; Airtelco avrà quindi diritto di ritenere tutte le somme già introitate anche se corrispondenti a servizi non ancora prestati e di ottenere il pagamento degli interessi moratori nel frattanto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o non patrimoniale altrimenti accusato in ragione dell’inadempimento del Cliente. Salvo diverso accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto, l’adempimento tardivo da parte del Cliente, così come la regolarizzazione di eventuali irregolarità in cui lo stesso fosse incorso, non pregiudicano il diritto per Airtelco di avvalersi della presente clausola in ragione dell’inadempimento e delle mancanze pregresse; in tal caso, peraltro, eventuali pagamenti tardivi dovranno essere restituiti al Cliente, salvo diritto per Airtelco di trattenere le somme corrispondenti alla quota parte di servizi che, nel frattanto, fossero già stati fruiti dallo stesso.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto Di Fornitura Servizi

Clausola risolutiva espressa. 15.1 (art. 1456): le parti stabiliscono espressamente che l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una determinata e specifica obbligazione contrattuale determina la risoluzione del contratto. Le parti devono specificamente individuare l’obbligazione dalla cui violazione discende l’effetto risolutivo: la disposizione negoziale attraverso la quale viene ribadito che l’inadempimento del contratto (considerato nella sua genericità) conduce alla risoluzione del medesimo non vale come clausola risolutiva espressa, ma rappresenta una mera clausola di stile. La presenza della clausola risolutiva espressa neutralizza la valutazione del giudice in ordine all’importanza d ell’inadempimento: sono le parti, ancorando l’estinzione del vincolo all’inadempimento dell’obbligazione oggetto della clausola risolutiva, ad assegnare all’esecuzione di quella determinata obbligazione un rilievo essenziale nell’attuazione del programma negoziale. L’inadempimento dell’obbligazione dedotta nella clausola risolutiva espressa non determina sic et sempliciter la risoluzione del contratto: l’ordinamento attribuisce sempre al contraente fedele la possibilità di scegliere tra la manutenzione del contratto inadempiuto e la sua risoluzione. Dunque, una volta verificatasi la violazione dell’obbligazione de qua, il contraente che ha subito l’inadempimento deve dichiarare la propria intenzione di avvalersi della clausola (negozio unilaterale e recettizio a forma non vincolata, espressione di un diritto potestativo) per determinare la produzione dell’effetto dissolvente che di tale clausola è proprio. Termine essenziale (art. 1457): qualora sia previsto che una delle prestazioni contrattuali debba essere eseguita entro un determinato termine ed esso debba ritenersi essenziale nell’“economia” del contratto, l’inosservanza di tale termine conduce alla risoluzione del contratto. Il Contratto termine è essenziale qualora – in ragione di quanto dichiarato dalle parti o della particolare natura della prestazione – emerga che la sua osservanza assuma un rilievo essenziale per la parte accipiente. La risoluzione non si risolve verifica se l’accipiens dichiara, entro tre giorni dal verificarsi dell’inadempimento, di voler comunque esigere l’esecuzione del negozio.  Effetti della risoluzione tra le parti (art. 1458): tra le parti la risoluzione ha normalmente effetto retroattivo. Una volta verificatasi la risoluzione, il vincolo negoziale si considera come mai sorto: le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire le loro prestazioni (fermo restando il diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il del contraente fedele al risarcimento del danno) e le prestazioni già eseguite devono essere ripetute. Questa regola non trova applicazione con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio per i quali è stabilito che la risoluzione non incide sulle prestazioni già realizzate.  Effetti della risoluzione rispetto ai terzi (art. 1458, comma 2): la risoluzione non pregiudica i diritti dei terzi, a prescindere dalla loro condizione di una azione buona o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione mala fede ed indipendentemente dalla natura gratuita o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio onerosa del loro acquisto. Con riguardo ai contratti costitutivi o traslativi di una procedura concorsuale; d) deposito diritti reali su beni immobili, tuttavia, vengono fatti salvi gli effetti propri della trascrizione della domanda di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iirisoluzione.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: people.unica.it

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto 68.1. Salvo quanto già espressamente pattuito nelle presenti condizioni generali di contratto il presente contratto si risolve di diritto diritto, ai sensi dellʼart e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., qualora il CLIENTE: a) ceda tutto o parte del contratto a terzi in violazione dell’art. 67; b) sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di NEXT, anche limitatamente per servizi diversi da quello oggetto del presente contratto; c) non provveda al pagamento del corrispettivo richiesto e) sia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad una sola delle fornitureprocedura concorsuale; f) utilizzi i servizi in modo diverso rispetto a quanto pattuito nelle presenti condizioni; Nelle ipotesi sopra indicate, e la risoluzione si veriflca di diritto mediante dichiarazione unilaterale di NEXT, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certiflcata (PEC) da inviare al CLIENTE ai recapiti indicati, per effetto della risoluzione la stessa sarà autorizzata ad interrompere la fornitura del Servizio reso senza alcun ulteriore preavviso. In tali ipotesi, il CLIENTE prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute da NEXT a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio senza che il CLIENTE possa avanzare alcuna richiesta di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasportorimborso, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica indennizzo e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità risarcimento danni per il periodo di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento tempo in cui è avvenuta; n) non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione, ed in caso generale per gli altri strumenti di switchtutela previsti dalla legge, qualora ivi comprese le azioni dirette ad ottenere il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità risarcimento del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iidanno eventualmente subito da NEXT.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve Costituisce causa di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente espressa risoluzione dell'Ordine o del Contratto: - il caso in cui il Fornitore divenga insolvente o venga assoggettato ad una sola procedura di fallimento, di amministrazione controllata o ad una delle forniturealtre procedure concorsuali ex r.d. n. 267/42, ovvero in quest'ultimo caso, rileva ai detti fini il deposito presso la cancelleria del tribunale del ricorso, con riserva di presentazione della proposta di concordato, come indicato nel d.l. 83/12; - la sottoposizione del Fornitore a procedimenti penali ex legge n. 231/01; - la violazione delle norme previste nel Codice Etico della Aqseptence Group ; - l'impossibilità del Fornitore di gestire correttamente i propri affari; - il caso di fusione o incorporazione del Fornitore in altra società o ente oppure nel caso di sostanziale cambiamento del controllo societario del Fornitore ex art. 2359 C.C. Le parti concordano che costituisce inadempimento grave, tale da legittimare la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, la violazione ai patti previsti negli articoli n. 3 – 4 - 5, co,1° - 6 - 12 - 13 – 14 – 15 - 16, co. 1° - 17 - 18, co. 2° e 19, ovvero la condotta del Fornitore che possa nuocere alla reputazione di Aqseptence Group o di una affiliata del gruppo, salvo anche in ogni questo caso il diritto al risarcimento dei danni subiti. Nei casi predetti, senza nulla dovere per la risoluzione del Contatto o dell'Ordine e senza alcun pregiudizio per ogni altro rimedio concesso ad Aqseptence Group , incluso il diritto al risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio quest'ultima avrà diritto di una azione revocare per iscritto, in tutto o in parte, l'Ordine e di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio dichiarare risolto il Contratto. Costituisce causa di una procedura concorsuale; d) deposito risoluzione di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia diritto del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui l’oggetto dell'Ordine preveda il Cliente è stato oggetto trasporto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iisostanze pericolose o tossico nocive ed il Fornitore non disponga delle appropriate autorizzazioni nazionali o regionali.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato. L’Amministrazione si risolve riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, incamerare la cauzione definitiva e salvo in ogni caso il con risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizionidanno a carico della aggiudicataria: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazionepersistenti ritardi nelle consegne; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro ⮚ per accertata scadente qualità dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica prodotti e/o normativa non imputabili ad ENERCOMper difformità nei confezionamenti, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switchsentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice; ⮚ in caso di cessazione di attività, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione concordato preventivo, di fallimento nei confronti della somministrazione per morosità del Cliente, o ditta aggiudicataria; ⮚ nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato; ⮚ nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria. L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi: ▪ qualora, nel corso della validità del contratto, il Cliente è stato oggetto sistema di una richiesta convenzione per l’acquisto di indennizzo per la fornitura di energia elettricabeni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori; ▪ in qualsiasi momento per suo motivato e ss.mm.ii.insindacabile giudizio; o) ▪ in qualsiasi momento del contratto, qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, xxxxx esito positivo; ▪ qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che sono parte integrante i costi siano più vantaggiosi. A tal proposito, durante il periodo di validità del Contratto; p) mancata o invalida costituzionecontratto, o ricostituzione, del deposito cauzionale l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o fideiussionetrasformazioni, se richiesto; qvariazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in caso corso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;esecuzione.

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi uno dei casi di inadempimento del Cliente agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico del Cliente) del Contratto, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva. E’ riservata peraltro alla Fiditalia la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l’adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto di Fiditalia al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz’altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata da Fiditalia al Cliente. In seguito a tale comunicazione, il Cliente dovrà immediatamente prendere contatto con Fiditalia per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, Fiditalia sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno del Cliente, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, Fiditalia si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall’opposizione del Cliente. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore di Fiditalia per l’intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione). Il Contratto si risolve risolverà altresì di diritto diritto, ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c.Codice Civile, nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi anche limitatamente ad una sola delle fornitureuno solo dei casi sotto elencati, e salvo in ogni caso il risarcimento dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva: - Mancato pagamento di quattro canoni anche non consecutivi o un importo equivalente; - Perdita Definitiva del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazioneVeicolo; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione - mancato perfezionamento del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o normativa collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo; - mancato rimborso a Fiditalia del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa; - mancata stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte del cliente a Fiditalia; - mancata denuncia da parte del Cliente dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dal Cliente su richiesta di Fiditalia, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse); - mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali del Cliente rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio di Fiditalia, rendano lo stesso non imputabili ad ENERCOMpiù in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti anche solo temporanea, del Cliente; h) alterazione Cliente e/o manomissione delle apparecchiature di misura; del/i Garante/i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi , evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale espropriazione mobiliare e/o fideiussioneimmobiliare a carico degli stessi, se richiestoda richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; q) in caso - pubblicazione di mancato, parziale notizie relative al Cliente e/o ritardato pagamento, alla scadenza, al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;fatti di rilevanza penale.

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Samples: Contratto Di Locazione Numero

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve La Nucleco ha facoltà di diritto risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento, ai sensi dellʼart dell'art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori; - grave inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai modi e tempi di esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, anche limitatamente ad una sola solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08. - comportamenti non in linea con il Codice Etico di Nucleco; - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - misura complessiva della penale superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto; - qualora le verifiche effettuate da Nucleco, anche in fase di esecuzione dei lavori, circa le dichiarazioni fornite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo all. XVII, dovessero dare esito negativo evidenziando la presenza di dichiarazioni false o mendaci; - esito positivo delle fornitureverifiche antimafia; - inadempimento di uno o più degli obblighi cui è tenuto l'Appaltatore in virtù della clausola "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della L. 136/2010". Nel caso in cui, e salvo ricorrendo i suddetti presupposti, la Nucleco decida di avvalersi della clausola risolutiva espressa, resta in ogni caso salvo il risarcimento del dannodiritto, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio per Nucleco, di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM agire nei confronti dell'Appaltatore ai fini del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature risarcimento di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa tutti gli eventuali danni subiti da Nucleco medesima per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi effetto dell'inadempimento da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iiesso provocato.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto Appalto Lavori

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve può essere risolto di diritto diritto, per inadempimento, ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c.del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione appaltante medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario dei lavori, le ipotesi di seguito elencate: - quando il Soggetto affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del Contratto, anche limitatamente se in presenza di contestazioni; - quando il Soggetto affidatario modificasse la composizione del gruppo dell’Ufficio di direzione lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso impedimenti non riconducibili a colpa del Soggetto affidatario stesso o da questi non prevedibili; - quando il risarcimento Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del dannogruppo di dell’Ufficio di direzione lavori, qualora si verifichi una ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; - quando il Soggetto affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento dei Servizi affidati; - quando il Soggetto affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle seguenti condizioni: a) inizio attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; - quando il Soggetto affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di una azione o professionalità e di un procedimento per la messa in liquidazionemoralità; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica - quando vi siano gravi e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM ripetute violazioni contrattuali; - in tutti gli altri casi nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare quali sia stata prevista la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;clausola risolutiva espressa nel

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Samples: Disciplinare Prestazionale

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto L'ASL AT, l’L’ASO AL e l’ASL CN2 potranno procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il servizio in oggetto ricorrendo ad altra ditta individuata mediante scorrimento della graduatoria di gara, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese ed il minor guadagno derivante alle aziende sanitarie dall’inadempimento de quo,oltre ai casi previsti nel presente capitolato, anche nei seguenti casi:  gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a seguito di tre diffide formali consecutive;  gravi violazioni in materia di sicurezza;  sospensione, abbandono, o mancata effettuazione del servizio affidato;  impiego di personale non corrispondente a quanto previsto dal presente Capitolato;  ricorso al sub-appalto da parte della Ditta Aggiudicataria, senza autorizzazione;  fallimento;  accertata inadempienza, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;  il cambio di destinazione d’uso dei locali senza l’autorizzazione comunale;  cessione del contratto a terzi;  a seguito dell’emissione di provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro , la decadenza e la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla ditta aggiudicataria. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla ditta aggiudicataria per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza dell’Asl AT,d ell’ASO AL e dell’ASL CN2 a cura del responsabilità della stessa. Nel caso si risolve verifichino le inadempienze di diritto cui sopra, il contratto si intenderà risolto “ipso iure”, ai sensi dellʼart dell’art. 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniturecon semplice comunicazione scritta, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio escludendo qualsiasi pretesa di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita indennizzo da parte dell’esercente della ditta aggiudicataria. A seguito del ricevimento della comunicazione di risoluzione, la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ditta aggiudicataria è tenuta ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente artinterrompere immediatamente l’attività. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel Nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettricaditta aggiudicataria dovesse incorrere in inadempienze diverse da quelle previste nei commi precedenti, si potrà procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iidell’art. 1454 x.x.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. “9” (Lavori in danno); “12” (Modalità di pagamento – Obbligazioni ex lege n. 136/2010); “21” (Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa Esecutrice); “22” (Normativa antimafia e anticorruzione); “23” (Rispetto del modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico), darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell’art. 1456 c.c. Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., del predetto affidamento il verificarsi anche limitatamente ad di una sola delle fornituresotto elencate circostanze: • quando, e salvo in ogni caso per qualsiasi ragione, l’impresa venisse ad abbandonare il risarcimento servizio oggetto del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOMpresente appalto. In tal casocaso la stazione appaltante ha diritto, il Contratto previa diffida e senza bisogno di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08altro o di alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiadi sostituirsi immediatamente all’impresa; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui l’ammontare delle penalità inflitte alla impresa raggiunga complessivamente il Cliente è stato oggetto 10% dell’importo previsto in contratto nel periodo di una richiesta un anno. • Nel caso in cui l’Impresa Esecutrice non rispetti i termini e le condizioni previste nel precedente art. 21. Quanto sopra esposto determina la risoluzione anticipata del contratto di indennizzo affidamento, fatto salvo il diritto della Committenza di far valere, nei confronti dell’impresa, tutti i propri diritti e ad intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati. Nel verificarsi della risoluzione, la fornitura Committenza tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di energia elettricatutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iinonché gli importi che a titolo di penale la Committenza dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Samples: Contratto Per L’appalto Del Servizio Manutenzione Straordinaria Ed Adeguamento Del Depuratore Comunale Sito Nella Frazione Di Marinella Di Selinunte

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto si risolve Oltre a quanto previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456 C.C., i seguenti casi: gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; II. manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto; III. interruzione non motivata del servizio; inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio; divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza; inosservanza del divieto di cessione del contratto; inosservanza delle norme relative al subappalto. Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’organismo appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l’organismo appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva. A seguito ad eventuali pronunce, anche limitatamente ad una sola delle fornituredi carattere interinale, e salvo in ogni caso il risarcimento del dannoTribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio sia interposto appello, l’organismo appaltante potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di una azione revoca e/o annullamento dell’affidamento con conseguente facoltà di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione risoluzione e/o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio recesso e/o dichiarazione di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto e di Trasportoindizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, del contratto in caso di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione recesso e/o manomissione delle apparecchiature inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale risoluzione e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale recesso e/o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;inefficacia.

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Samples: Bando Di Selezione Mediante Procedura Competitiva Aperta Per La Selezione Di Un Organismo Incaricato Dell’esecuzione Del Programma Di Informazione E Promozione Dei Prodotti Agricoli Nei Paesi Terzi – Eoo Jam – Non Aprire

Clausola risolutiva espressa. 15.1 Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, il Committente non potrà avvalersi di altri tecnici per l'espletamento dei medesimi incarichi affidati in via fiduciaria al Tecnico Incaricato. Il Contratto si risolve conferimento ad altri professionisti, anche senza forma scritta, degli stessi incarichi dedotti nel presente contratto, o di quelli che fossero individuati come accessori agli stessi, comporterà la risoluzione di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c.dello stesso, anche limitatamente ad una sola delle forniture, e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti a favore del dannoTecnico Incaricato, qualora oltre a quanto già dovuto per l'opera fino ad allora prestata, maggiorato del ______%. E' fatta salva la possibilità che, per la natura o per l'ampiezza dell'incarico o della consulenza, il Committente si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio possa avvalere di una azione un team, collegio, di un coordinamento o di un procedimento gruppo di lavoro all'interno del quale siano presenti più tecnici, purché incaricati di prestazioni differenti o non meramente accessorie a quelle richieste al Tecnico Incaricato, fermo restando l’obbligo di informativa e preventiva accettazione del medesimo. Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente in base alla presente scrittura, si sia protratto per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal casooltre ______ giorni rispetto al termine pattuito, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettricaTecnico Incaricato, ai sensi dell’art.1456 cc, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata A.R. / PEC, la propria volontà di avvalersi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.iipresente xxxxxxxx, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti a favore del Tecnico Incaricato, oltre a quanto già dovuto per l'opera fino ad allora prestata, maggiorato del ______%.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;

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Clausola risolutiva espressa. 15.1 Il Contratto L’Amministrazione si risolve riserva, altresì, la facoltà di diritto risolvere il contratto ai sensi dellʼart e per gli effetti dell’art 1456 c.c.C.C., anche limitatamente ad una sola delle forniturea tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi: - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; - subappalto non espressamente autorizzato; - sospensione o interruzione del servizio, per più di tre volte, da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario. Nel caso di risoluzione, qualora il Comune si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di una azione o esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione regolare adempimento del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOMcontratto. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese Il relativo importo sarà prelevato dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell’aggiudicatario. Nel caso di mancatominore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente. Qualora l'aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, parziale o ritardato pagamentoil Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla scadenza, ditta inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di qualsiasi importo dovuto cui sopra potrà essere trattenuta dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto;deposito cauzionale definitivo.

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