Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività nell’avvio del servizio superiore a quindici 15 giorni; • sospensione del servizio per più di due giorni solari e consecutiviper cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artdall’Art. 11 13 del presente capitolatocapitolato (Penali); • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (Se del caso) L’Agenzia sulla base del quadro normativo vigente si avvale di detta clausola risolutiva espressa ex art. 1453 del C.C.)1456 c.c. in caso di accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare detta clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A., in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento per il medesimo, e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la Provincia di Brescia documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del suddetto D.Lgs.. La S.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione recedere dal contratto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi tentativi di infiltrazione mafiosa, ex art. 92, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 159/2011. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione a contrattare con la P.A., né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ex artt. 14 e 16 del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artD.Lgs. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artn. 159/2011. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte)Art. Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.7

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidatariadell'affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività nell’avvio del servizio superiore a quindici al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’art. 21 delle presenti condizioni contrattuali; • inosservanza di quanto previsto nelle presenti capitolato speciale; • l'affidataria non presenti la documentazione prevista negli artt, 21, 22 e 23 delle presenti capitolato speciale; • sospensione del servizio di manutenzione, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artposte all'art. 11 19 del presente capitolatocapitolato speciale; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvoNell'ipotesi di risoluzione contrattuale, in ogni casola Provincia di Brescia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento dei conseguenti degli eventuali ulteriori danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle obbligazioni assunte dal Committente e dal Cliente con la risoluzione per inadempimento sottoscrizione del Contratto, darà facoltà a 2C Solution S.r.l. di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. Il mancato adempimento da parte del Cliente o del Committente anche di una sola delle previsioni contenute agli artt.: 4 (art. 1453 Condizioni generali di erogazione del C.C.Servizio), la Provincia ; 5 (Condizioni specifiche di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione erogazione del Servizio); 8 (Condizioni Economiche); 9 (Cessione del contratto, ) e 10 (Obbligo di riservatezza) delle presenti Condizioni generali darà facoltà a 2C Solution S.r.l. di considerare lo stesso risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. di cui all’articolo 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iic.c., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. In caso di mancato o ritardato pagamento dei conseguenti dannicorrispettivi dovuti dal Committente o dal Cliente, 2C Solution S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere il Servizio (es. non accettando ulteriori documenti da porre in Conservazione), sino a un massimo di 30 giorni, previa comunicazione scritta, procedendo successivamente alla risoluzione, ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che al Cliente non spetterà in ogni caso alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di sorta da parte di 2C Solution S.r.l.

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Clausola risolutiva espressa. Salva Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione per inadempimento (artdel presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 135 del D. lgs. 1453 163/2006, che si intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del C.C.)Comune, la Provincia di Brescia derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, il Comune si riserva la facoltà di procedere recedere dal contratto di servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla risoluzione stipula del predetto contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artsiano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni solari e consecutivi; • previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non intenda sottostare alle penalità previste all’Artancora eseguite. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattualiNon si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, non eliminate a seguito delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte)cui all’art. Come disposto dall’art. 3 c. 826, co. 3, della L. 13.08.2010 legge n. 136 e ss.mm.ii94 del 1999., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Servizi Cimiteriali, Contratto Di Appalto Dei Servizi E Degli Interventi Socio Educativi Assistenziali in Favore Di Minori E Persone Diversamente Abili Nell’ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino, Lotto 1, . Cig 6209575f61

Clausola risolutiva espressa. Salva Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione Comunale avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione per inadempimento (artdel presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1453 L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione, derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del C.C.)subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1, la Provincia di Brescia co. 13, Legge 135/2012, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattorecedere dal contratto di servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 26, co. 1, Legge n. 94 del C.C.1999, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso noninferiore a quindici (15) giorni solari e consecutivi; • previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non intenda sottostare alle penalità previste all’Artancora eseguite. 11 Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, Legge n. 94 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii1999., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Samples: www.comune.monfalcone.go.it, www.comune.monfalcone.go.it

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto si risolverà di diritto in caso di inadempimento da parte del Cliente anche di una sola delle obbligazioni poste a suo carico, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 3 c. – Proprietà degli applicativi software e patto di gestione della lite; 5 – Divieti; 6 – Consegna e Attivazioni; 7 - Garanzia; 8 – Esclusioni assistenza; 9 bis– Intervento e obbligo di cooperazione; 10 – Esclusioni responsabilità; 11 – Pagamento Corrispettivi; 19 – D.lgs. n. 231/2001 e Codice Etico. VISURA darà comunicazione al Cliente, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii volontà di avvalersi della risoluzione e, in tal caso, gli effetti della risoluzione decorreranno dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. La risoluzione comporta il diritto di VISURA di ottenere il pagamento del canone per l’anno in corso. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di VISURA al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla risoluzione. Ai fini della presente clausola si considera grave inadempimento anche il mancato utilizzo puntuale pagamento di una annualità del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione canone di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danniassistenza e manutenzione.

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Samples: Contratto N° 2019/17 Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizi Collegati, Contratto N° 2021/252 Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizi Collegati

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a quindici giorni solari e consecutivititolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato9; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità penali previste all’Artall’art. 11 del presente capitolato14; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (artAi sensi dell’Art. 1453 del C.C.)1456 CC, la Provincia di Brescia Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva la facoltà di procedere risolvere di diritto, con effetto immediato, il contratto stipulato con l’Acquirente, mediante comunicazione inviata all’Acquirente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 7 (sette) giorni, in caso di inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni assunte dall’Acquirente. Tale facoltà può essere esercitata dal Fornitore anche qualora, successivamente alla risoluzione conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate le condizioni economiche dell’Acquirente si modifichino a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte)protesti cambiari, e/o esecuzioni coattive sui beni dell’Acquirente e/o procedure concorsuali avviate contro il medesimo di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza. Come disposto dall’artRicorrendo dette ipotesi la Electric Bre-Cast S.r.l. 3 c. 8comunicherà altresì all’Acquirente la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 CC, della L. 13.08.2010 n. 136 con conseguente richiesta di immediato pagamento in contanti dello scaduto e ss.mm.ii.delle fatture a scadere. Electric BRE-CAST s.r.l. si riserva, l’affidatariaa termini di legge, il subappaltatore la proprietà di questo documento, facendo divieto di riprodurlo o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi renderlo noto a terzi, senza la nostra autorizzazione. Pagina: 1 di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.2

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto/Fornitura

Clausola risolutiva espressa. Salva In caso di inosservanza delle disposizioni delle presenti Condizioni contenute negli articoli: - 8.c,8.bis.c in merito all’uso non corretto dei dati di accesso all’area riservata per gli acquisti; - 8.e, per la risoluzione violazione dell’obbligo di pagamento della fattura relativa ai servizi acquistati nei tempi e nei modi prestabiliti; - 10, per inadempimento (art. 1453 le violazioni alle previsioni del C.C.)Codice Etico; - 13, per le violazioni degli obblighi di riservatezza; Trenitalia avrà diritto di risolvere rapporto contrattuale con la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoSocietà/Impresa, escludendola dal Programma FRECCIACorporate e dai servizi connessi, ai sensi e per gli effetti dell’artdi cui all’art. 1456 del C.C.codice civile. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a tutto danno mezzo lettera raccomandata a/r, e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito salva la facoltà di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi Trenitalia di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei conseguenti danni. La Società/Impresa non avrà diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

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Samples: www.istitutotumori.mi.it

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sospensione del servizio di assistenza per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a quindici giorni solari e consecutivititolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 dall'Art.17; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del presente capitolatoservizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidatariadella Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici l'affidataria non presenti la documentazione prevista all'Art. 16 delle presenti condizioni di contratto; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni solari e consecutivi; • l'affidataria non intenda sottostare alle penalità previste poste all’Art. 11 24 delle presenti condizioni di contratto; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del presente capitolato10% dell’importo del Contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidatariadell'affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici nell’avvio del servizio rispetto al termine perentorio assegnato; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni solari e consecutivi; • l'affidataria non intenda sottostare alle penalità previste all’Artposte all’ art. 11 15 del presente capitolatoCapitolato; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • non intenda reintegrare la cauzione definitiva; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvoNell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in ogni casodanno, salvo il diritto al risarcimento dei conseguenti degli eventuali ulteriori danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidatariadella Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sospensione del servizio, per causa non imputabile a quindici forza maggiore o a colpa della Provincia, per oltre 2 giorni solari e consecutivi; • l'affidataria non intenda sottostare alle penalità previste poste all’Art. 11 26 delle presenti condizioni di contratto; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del presente capitolato10% dell’importo del Contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a quindici giorni solari e consecutivititolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artall’art. 11 del presente capitolato9; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., potrà essere applicata dall’amministrazione Appaltante, sentito il Collaudatore, al verificarsi dei seguenti casi: ➢ terza verbalizzazione per mancato espletamento del servizio contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. ➢ dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Assuntore commette un’ulteriore inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente; ➢ per tre volte, in tre anni, anche non consecutivi, la stazione appaltante irroga penalità e commissiona servizi sostitutivi per inadempienze dell’assuntore del servizio, per un importo annuo pari o superiore al 10.00% del valore contrattuale; Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente trasmessa con PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione per avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1453 del 1455 C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 10 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.- Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione per inadempimento (artdel presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 11 D.P.R. 252/1998 che si intende qui espressamente riportato. 1453 L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del C.C.)Comune, la Provincia di Brescia derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1 c. 13, Legge 135/2012, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, c. 1, della Legge n. 94 del 1999 successivamente alla risoluzione stipula del predetto contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artsiano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni solari e consecutivi; • previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non intenda sottostare alle penalità previste all’Artancora eseguite. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattualiNon si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, non eliminate a seguito delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte)cui all’art. Come disposto dall’art. 3 26, c. 83, della L. 13.08.2010 Legge n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale 94 del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.1999.-

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Samples: Contratto Fornitura Gas Naturale Nel Comune Di Spilimbergo

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività nell’avvio del servizio superiore a quindici n. 10 (dieci) giorni; • sospensione del servizio per più di n. 5 (cinque) giorni solari e consecutiviper cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artall’art. 11 del presente capitolato13; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 voltevolte ). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva La stazione appaltante risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Le parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia stazione appaltante si riserva la facoltà più am- pia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di procedere alla risoluzione del contrattocontratto per le cause suddette, all’affidatario spette- rà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risolu- zione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso la stazione appaltante. Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 del C.C., a tutto danno C.C. il man- cato rispetto da parte dell'appaltatore degli impegni e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento delle proposte presentate nel- l'ambito della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto offerta tecnica allegata al risarcimento dei conseguenti dannipresente contratto (Cartella B).

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Economico Ex Comma 3 Art. 54 d.lgs. 50/2016 Per La Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato – Cig:6787746133

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività nell’avvio del servizio superiore a quindici cinque giorni solari e consecutividalla data di decorrenza del contratto (Art. 8 delle presenti condizioni di contratto); • sospensione del servizio per più di due giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artdall’Art. 11 10 delle presenti condizioni di contratto; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del presente capitolatoservizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 tre volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidatariadell'affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvoNell'ipotesi di risoluzione contrattuale, in ogni casola Provincia di Brescia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento dei conseguenti degli eventuali ulteriori danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la 1. Sono considerati motivi di risoluzione per inadempimento (art. 1453 espressa del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1456 del C.C.codice civile, a tutto danno oltre alle ipotesi contemplate espressamente nel presente contratto: - il fallimento dell’impresa conduttrice ovvero dell’impresa cessionaria della medesima; - il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi, del canone di locazione; - la sublocazione, il comodato e rischio dell’affidatariala cessione dell’immobile, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivianche parziali, salva l’ipotesi di cui all’articolo 36 della L. 392/1978; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 - la cessione – in vendita o in affitto – dell’azienda commerciale da parte del conduttore unitamente alla sublocazione dell’immobile o cessione del presente capitolatocontratto di locazione senza la preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima l’esecutività della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii - la diversa destinazione dell’immobile locato senza aver acquisito la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale; - il mancato utilizzo reintegro della cauzione definitiva, sia per il mancato pagamento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire canone di locazione che per ogni altra causa per la piena tracciabilità quale l’Amministrazione comunale si sia avvalsa della medesima; - la ripetuta contestazione formale da parte dell’Amministrazione comunale del mancato rispetto delle operazioni determina la risoluzione di diritto del condizioni negoziali contenute nel presente contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Samples: Contratto Di Locazione Dell'immobile Comunale D Sito Nel Comune Di Centa San Nicolo' Contraddistinto Dalla p.ed

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività •ritardo nell’avvio del servizio superiore a quindici 5 giorni solari e consecutividalla data di decorrenza del contratto (Art. 5 del presente capitolato speciale); •sospensione del servizio per più di due giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; •non intenda sottostare alle penalità previste all’Artdall’ART. 11 18 del presente capitolatocapitolato speciale; • gravi •grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio; •gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 tre volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per l’esecuzione delle prestazioni fino alla data di risoluzione, fermi restando la responsabilità della Società per i danni causati alla Stazione Appaltante e il diritto del C.C.MAECI di escutere la cauzione, a tutto danno qualora: - venga meno anche uno solo dei requisiti della rete di strutture mediche convenzionate; - si verifichino inadempimenti o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto di cui all’art. 5; - si verifichi la perdita in capo alla Società dei requisiti di cui agli artt. 7 e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi8 del Disciplinare di gara; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente capitolatocontratto: - le ipotesi di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii - il mancato utilizzo utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.; - l’ipotesi di cui all’art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011; - il verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011; - il contratto è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva correlata all’esito delle verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120. La risoluzione sarà comunicata a mezzo raccomandata a.r. o con strumenti elettronici equivalenti e non comporterà alcun obbligo di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danniindennizzo e/o risarcimento.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività nell’avvio del servizio superiore a quindici cinque giorni solari e consecutividalla data di decorrenza del contratto (Art. 7 delle presenti condizioni di contratto); • sospensione del servizio per più di due giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artdall’Art. 11 9 delle presenti condizioni di contratto (Penali); • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del presente capitolatoservizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 tre volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (artLe parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. 1453 del C.C.), la Provincia L’inadempimento di Brescia si riserva la facoltà una soltanto di procedere esse darà diritto alla risoluzione del contratto, parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenteCodice Civile. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: − la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; − interruzione non motivata del servizio; − gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; − gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; − la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della L. 13.08.2010 dichiarazione del Comune di Pederobba in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune di Pederobba, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contrattoss.mm.ii. Resta salvoe nel D.L. 12 novembre 2010, in ogni cason. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, il diritto al risarcimento dei conseguenti dannin. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 07.08.2012, n. 135.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.Codice Civile), la Provincia il Comune di Brescia Imperia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C.c.c., a tutto danno e rischio dell’affidatariadell'affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’art. 22 delle presenti condizioni contrattuali, che non sia determinato da eventi di forza maggiore; • inosservanza di quanto previsto nel completamento dell'attività superiore a quindici presente capitolato speciale; • l'affidataria non presenti la documentazione prevista dal presente capitolato speciale; • sospensione del servizio di manutenzione, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artposte all'art. 11 31 del presente capitolatocapitolato speciale; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia del Comune di Imperia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvoNell'ipotesi di risoluzione contrattuale, in ogni casoil Comune di Imperia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento dei conseguenti degli eventuali ulteriori danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 14 “PENALI” del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli articoli “17” (art. 1453 del C.C.Modalità di pagamento – Obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.), la Provincia “20” (Normativa Antimafia e anticorruzione), “21” (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell’Affidatario), “22” (Rispetto del modello di Brescia si riserva la facoltà organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico) “25” (Conformità a Standard Sociali Minimi) e “24” (Rispetto del Protocollo di procedere Legalità in materia di appalti pubblici e Patto di Integrità) darà luogo alla automatica risoluzione del contratto, rapporto di cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, alla escussione della fidejussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del C.C.risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito titolo di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iipenale la Sogesid S.p., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danniadempimento alle prestazioni.

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Clausola risolutiva espressa. Salva L’Università risolverà di diritto il contratto: - per la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.)revoca, la Provincia decadenza, l’annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di Brescia legge di cui al presente Capitolato; - per la perdita dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all’art.212 del D.Lgs. n.152/2006; - per la mancata restituzione, entro i termini di cui all’art.9 di cui al presente Capitolato, del formulario di identificazione o della certificazione di avvenuto smaltimento; - per il ripetersi di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza; - per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il su- bappalto non autorizzato; - quando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si riserva la facoltà rifiuti ingiustificatamente di procedere alla risoluzione svolge- re, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto; - in caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattua- le complessivo (IVA esclusa); - in caso di DURC (documento unico di regolarità contributiva) negativo per due volte con- secutive, ai sensi e per gli effetti dell’artdell’art.6, c. 8 del D.P.R. 207/2010. 1456 del C.C.Nei suddetti casi, l’Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a tutto danno e rischio dell’affidatariaritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sino a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iicompleto risarcimento., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Samples: unich.etrasparenza.it

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a quindici giorni solari e consecutivititolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoni- che o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artall'Art. 11 del presente capitolato; 7 (PENALI) • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a quindici giorni solari e consecutivititolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Artall'Art. 11 del presente capitolato13 (PENALI); • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

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