Common use of Clausola di salvaguardia Clause in Contracts

Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC e/o fax entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàSocietà, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera committente si riserva altresì, qualora Consip o Spa – durante la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx fase di esperimento della procedura di gara e sino alla fase di affidamento, consegna, installazione e collaudo della fornitura di che trattasi - attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura fornitura/servizio comparabile a quella quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorniscritto,, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O.della ASL di Rieti, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCAConsip. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) )…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riservabase delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, infineemergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di rinegoziare ricondurre i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura unitari di gara, qualora fosse riscontrato che i fornitura ai prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a tal proposito istituiti) sono inferiori carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede al prezzo di garariferimento.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso SOC Accordi contrattuali e convenzioni In considerazione dell’incertezza, su scala nazionale, circa il corretto, continuo e Dipartimento del Decentramento sufficiente approvvigionamento di vaccini da parte delle Autorità centrali, con soggetti privati qualora non dovessero risultare disponibili le dosi vaccinali previste per Xxx X. Xxxxx 12 - Firenze l’esecuzione del servizio, oppure quest’ultimo dovesse risultare compromesso a causa di criticità organizzative derivanti dalle circostanze di forza maggiore connesse all’attuale emergenza pandemica, l’Azienda USL Toscana Centro, in cui considerazione delle risorse e dotazioni strumentali predisposte dall’associazione ed al fine di ristabilire il corretto equilibrio economico e finanziario, riconoscerà all’associazione medesima il corrispettivo previsto per l’esecuzione di 6 vaccinazioni l’ora per ogni postazione. aver letto la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del lettera-contratto, di approvare e di accettare tutte le condizioni in capo ad altre Aziende od Entiessa contenute, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo riconoscere che le prestazioni già effettuatesaranno eseguite entro i termini stabiliti. La suddetta nota di accettazione, previa comunicazione a PEC edebitamente firmata digitalmente, deve essere inoltrata alla pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Il perfezionamento del contratto avviene alla data della recezione, da parte della Azienda USL Toscana Centro, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali inviata dalla vostra associazione/o fax entro 6 mesi dalla data rete associativa. Si chiede altresì di efficacia del provvedimento che dispone inviare il modulo allegato alla presente “Modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza” debitamente firmato dal legale rappresentante di codesta spett.le associazione/rete associativa, relativo all’informazione sui rischi per la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera salute e sicurezza sul lavoro nell’Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione degli incidenti” L’Azienda USL Toscana Centro si riserva altresìla facoltà, qualora Consip o a suo insindacabile giudizio, di valutare la possibilità di attivare le altre modalità previste dall’Avviso di manifestazione di interesse di cui alla deliberazione del D.G n. 345 del 05/03/2021. Il Direttore Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.firmato digitalmente)

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a allo stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC emezzo lettera A/o fax R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) )…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.” L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso Per la gestione del servizio “Sezione Primavera” la ditta dovrà reclutare un numero minimo di operatori così organizzati: - n. 4 educatori professionali in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo possesso di vigenza del contrattoun titolo di studio tra quelli previsti dalla vigente legge regionale attinenti al settore; - n. 2 addetti ai servizi generali, in capo ad altre Aziende od Entipossesso di diploma o di un titolo di studio tra quelli previsti dalla vigente legge regionale attinenti al settore; - n. 2 responsabili amministrativi al 30% in possesso di un titolo di studio tra quelli previsti dalla vigente legge regionale attinenti al settore; - n. 2 Coordinatori pedagogici in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente e in coerenza con quanto indicato all'art.46 del R.R. 4/2007, che deve svolgere le sotto elencate funzioni: - referente per effetto l'Amministrazione comunale; - responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni già effettuatenecessarie al suo corretto svolgimento, previa comunicazione a PEC e/o fax entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al al fine di razionalizzare garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le risorse in ambito sanitario famiglie e predisporre piani di conseguire una riduzione della spesa per acquisto formazione. Il personale educativo dovrà avere preferibilmente esperienza nel campo dei servizi socio educativi (asilo nido, sezione primavera, ecc.). La Ditta partecipante all’appalto dovrà trasmettere l’elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti ed il curriculum di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività ognuno di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati essi in sede di garastipula del contratto e, comunque prima dell’inizio del servizio. La Ditta si impegna a sostituire immediatamente il personale, in caso di assenza dello stesso per qualsiasi motivo, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio e dando contestualmente copia del curriculum vitae. Il personale in sostituzione dovrà possedere le stesse caratteristiche e la stessa qualifica del personale assente. Il Comune di Tricase, come previsto dal Regolamento Regionale n.4/07 art. 21 comma 6, intende salvaguardare il personale relativamente alle posizioni lavorative già attive in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria. Pertanto in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasseQualora nel corso delle verifiche annuali, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC e/o fax entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di garaOsservatorio Provinciale, si dovessero registrare scostamenti significativi ed imprevedibili degli indicatori che compongono il Premio di Risultato, tali da metterne in discussione l’im- pianto stesso, in sede negoziale, le parti analizzeranno le cause di tale feno- meno, al fine di apportare le opportune correzioni. 90 92 93 94 95 97 Il sottoscritto F M Cognome Nome Codice Fiscale Nato a Comune Prov. Data di nascita Residente a Comune Prov. Via/Piazza n° CAP Recapito telefonico Indirizzo e-mail In qualità di operaio a tempo [ ] DETERMINATO con nº giornate lavorate nell’anno (dell’anno precedente a quello della richiesta di prestazioni) Assunto presso la/e seguente/i Aziende: Denominazione Comune PR Codice Fiscale Partiva IVA N° giornate Denominazione Comune PR Codice Fiscale Partiva IVA N° giornate Allegati: [ ] Attestazione INPS delle gg. lavorate e attestazione del datore di lavoro. (Le prestazioni saranno erogate in base alle giornate per le quali è stata versata la contribuzione EBAN) Chiede che gli vengano erogate le prestazioni previste per: Intervento chirurgico [ ] per l’iscritto [ ] per un familiare Ricovero con degenza superiore ai 4 gg [ ] per l’iscritto [ ] per un familiare Cognome Nome del familiare Allegati: [ ] Scheda di dimissioni ospedaliera [ ] Stato di famiglia con grado di parentela (se la richiesta riguarda un familiare) [ ] Fatture di eventuali spese sostenute per ricoveri in clinica non convenzionata o per spese non coperte dal S.S.N. [ ] Fattura di spesa di trasporto funebre con specifica di trasporto salma dall’Istituto di cura al luogo di tumulazione Accertamenti diagnostici (solo quelli previsti dal regolamento) Allegati: [ ] Fattura [ ] Prescrizione medica con specificata la diagnosi, presunta o accertata [ ] Certificato pronto-soccorso [ ] Certificato di morte [ ] Copia denuncia dell’infortunio che il Datore di lavoro ha [ ] Certificato necroscopico presentato all’INAIL [ ] Atto notorio eredi [ ] Grado di invalidità stabilito dall’INAIL [ ] Delega eredi (il certificato può essere inviato anche successivamente [ ] Aut. Xxxxxxx Xxxxxxxx (In caso di Figli minori) alla presentazione della domanda) [ ] Copia del verbale dell’Autorità di P.S. sulla dinamica [ ] Copia del verbale dell’Autorità di PS sulla dinamica dell’infortunio in itinere dell’incidente in itinere N.B. Per la compilazione barrare i quadratini che interessano.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura il servizio oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC emezzo lettera A/o fax R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura un servizio comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O.dell’AO, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.” L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. La durata dell’appalto è di anni 3 decorrente dalla stipulazione del contratto. L’ammontare annuo dell’appalto stimato per singolo lotto, dato dai prezzi a base d’asta moltiplicati per i fabbisogni presunti, è: Lotto n. 1 € 966.462,00 (Iva esclusa) Lotto n. 2 € 648.135,02 (Iva esclusa) Il valore triennale dell’affidamento è di € 4.843.791,06, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il valore complessivo stimato dell’appalto, inclusi il biennio di rinnovo e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 2.166,00), ai sensi dell’art. 29. c. 1 del D. Lgs. 163/2006, è di € 8.075.151,10 IVA esclusa. L’Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di rinnovare l’appalto per un ulteriore biennio decorrente dalla scadenza del contratto originario; l’Azienda valuterà la convenienza del rinnovo, considerando eventuali proposte dell’aggiudicatario ad esempio in materia di revisione prezzi (non ammessa comunque per l’anno di validità contrattuale), termini di pagamento, interessi sui ritardati pagamenti, eventualiofferte migliorative sui prezzi contrattuali; il rinnovo, se deciso, sarà disposto tenuto conto degli eventuali nuovi accordi e, per quanto non da essi previsto, agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto originario . Nel caso in cui si verifichi successivamente la titolarità necessità, è fatta salva la possibilità per l’Azienda di affidare all’impresa aggiudicataria “nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del rapporto contrattuale avente ad oggetto vigente Codice dei Contratti Pubblici. E’ possibile un processo di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale; peertanto, potrebbe essere necessario procedere a: - Revoce/annulamento della presente procedeura; - recesso dal contratto; - modificazione di alcune clausole contrattuali, tra cui quella inerente la fornitura del presente capitolato transitassedurata contrattuale, per motivi di pubblico interesse sopravvenuto. - Inoltre poichè la rorganizzazione in atto prevede anche nuovi strumenti di aggregazione della spesa, potrebbe essere necessario durante il periodo di vigenza durata contrattuale recedere dal contrato se fosse aggiudicato un appalto ad e in unione d’acquisto regionale a condizoni tecnico/economiche più favorevoli In virtù della possibile riforma del contrattoSSR, in capo ad altre Aziende od Entiipotesi di attivazione di appositi organismi deputati alla gestione dei Servizi Pronto Soccorso e Emergenza/Urgenza 118 a livello regionale, per effetto con conseguenti possibili fusioni/scissioni d’Azienda e o di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionaleramio d’azienda, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere potrebbero essere scorporate dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo presente appalto le prestazioni già effettuate, previa comunicazione relative a PEC e/o fax entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare tali strutture e i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali relativi importi economici; a tal proposito istituitisi segnala che: a) sono inferiori rispetto per quanto riguarda il 118 si terrà conto del numero degli operatori dedicati; b) per quanto riguarda il Pronto Soccorso l’incidenza del personale dedicato sul totale del personale ospedaliero è pari a quelli offerti ed aggiudicati circa il 9 per cento. Di tali eventualità il concorrente deve tenere conto nel presentare la propria offerta, nella piena consapevolezza che ove uno o più detti eventi si verificassero, non potrà vantare alcuna pretesa di qualsiasi natura nei confronti di questa Azienda oltre ai pagamenti per le prestazioni effettivamente rese, in sede di garabase ai prezzi d’appalto, fino alla conclusione del rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni civilistiche in materia.

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Samples: www.aslolbia.it

Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura e i servizi annessi del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera Le Aziende Ospedaliere si riserva riservano altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera )…….. Le Aziende Ospedaliere si riservariservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio oggetto/la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera committente si riserva altresì, qualora Consip Spa o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (XXXXARCA Spa) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura fornitura/servizio comparabile a quella quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O.dell’ASST, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.” L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura il servizio oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a allo stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera Le Strutture sanitarie si riserva riservano altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura un servizio comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O.delle Strutture sanitarie, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) )…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si riservaintendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.” Le Stazioni Appaltanti si riservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura il servizio oggetto del presente presen- te capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od EntiEn- ti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a allo stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC emezzo lettera A/o fax R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura un servi- zio comparabile a quella quello oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse risor- se in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (OmissisO- missis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infinepertanto, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàSocietà, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera committente si riserva altresì, qualora Consip Spa o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (XXXXARCA Spa) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx – durante la fase di esperimento della procedura di gara e sino alla fase di affidamento, consegna, installazione e collaudo della fornitura di che trattasi - attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura fornitura/servizio comparabile a quella quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorniscritto,, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O.dell’ASST, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) )… Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riservabase delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, infineemergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di rinegoziare ricondurre i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura unitari di gara, qualora fosse riscontrato che i fornitura ai prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a tal proposito istituiti) sono inferiori carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede al prezzo di garariferimento.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del presente rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o RegionaleRegionale (Legge Regionale Lombardia n. 23 dell’11.08.2015), il presente rapporto contrattuale sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla società, disciplinato secondo i principi e le disposizioni dettate in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC e/o fax entro 6 mesi proposito dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturalesuccitata legge regionale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (XXXXARCA SpA) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura servizio comparabile a quella quello oggetto del presente capitolatodocumento, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria l’affidataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA, nelle ipotesi di differenze di costi pari o superiori al 20 per cento rispetto ai prezzi derivanti dalle suddette convenzioni Consip e/o ARCA (ciò in ragione del fatto che il presente contratto si rivela vantaggioso sotto il profilo economico, rispettando i prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC). Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) )…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riservabase delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, infineemergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di rinegoziare ricondurre i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura unitari di gara, qualora fosse riscontrato che i fornitura ai prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.di

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia E Sanificazione Per Un Periodo Di Quattro Anni Occorrente all’a.o. Istituti Clinici Di Perfezionamento Cig N. 6272957fdc

Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC emezzo lettera A/o fax R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 60 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) )…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàDitta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. L'Azienda Ospedaliera committente si riserva altresì, qualora Consip Spa o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (XXXXARCA Spa) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx – durante la fase di esperimento della procedura di gara e sino alla fase di affidamento, consegna, installazione e collaudo della fornitura di che trattasi - attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura fornitura/servizio comparabile a quella quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorniscritto,, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O.dell’ASST, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riservabase delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, infineemergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di rinegoziare ricondurre i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura unitari di gara, qualora fosse riscontrato che i fornitura ai prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a tal proposito istituiti) sono inferiori carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede al prezzo di garariferimento.

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Clausola di salvaguardia. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura Al personale proveniente dal c.c.n.l. soccorso Stradale che, alla data del presente capitolato transitasseaccordo gode di un orario a tempo pieno inferiore a quello previsto dal contratto autonoleggio, durante il periodo sarà mantenuto l'orario di vigenza del contrattolavoro ordinario a tempo pieno in atto, a titolo di trattamento individuale più favorevole relativo all'orario di lavoro in senso stretto, senza riflessi sugli altri istituti contrattuali. N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2016 prevede quanto segue: Art. 19 (Orario di lavoro normale in regime di flessibilità) Le parti riconoscono che le aziende, in capo ad altre Aziende od Entiuno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio. Con riferimento a quanto sopra, le aziende previo esame congiunto con le R.S.A./R.S.U. e le segreterie territoriali/regionali, realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per effetto anno solare e sino al limite di eventuali riforme 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del Servizio Sanitario Nazionale 16% della retribuzione base (minimo tabellare e indennità di contingenza). L'azienda comunicherà preventivamente alle R.S.A./R.S.U. e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla societàalle strutture sindacali aziendali, in questo casoapposito incontro, saranno riconosciute solo i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC e/o fax ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità. I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 6 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità. Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di efficacia del provvedimento supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che dispone la modifica strutturalenon abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di garaturni continuativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro