Common use of Clausola di salvaguardia Clause in Contracts

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

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Samples: www.cgil.it, www.uil.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale Nel caso in cui la titolarità del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente accordo capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o cheRegionale, comunquesarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità alla stessa, aderiscano alla disciplina ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.questo caso, rinunciano formalmente ed espressamente saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19mezzo PEC e/o fax, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre entro 6 mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. Le Aziende Ospedaliere si riservano altresì, qualora Consip o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle AA.OO, fatto salvo il caso in cui sopra; l'ora l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di scadenza razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla Le Aziende Ospedaliere si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoriservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali La SORARIS S.p.A. è titolare fino al 31 dicembre 2030 della concessione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale Altavilla Vicentina, mediante affidamento diretto secondo il regime in house providing.------------------------- Nel caso in cui, per effetto del 28 giugno 2011sopravvenire di nuove disposizioni di Legge durante il periodo di ammortamento del finanziamento dell'opera, non sia possibile proseguire l'affidamento in house della gestione dei servizi in oggetto a SORARIS S.p.A., ovvero in caso di cessazione dell’attività di SORARIS S.p.A., gli atti di gara per l'affidamento della concessione del Protocollo 31 maggio 2013 ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Altavilla Vicentina dovranno prevedere l'assunzione, a carico del nuovo gestore, degli oneri finanziari assunti da SORARIS S.p.A. per il tempo residuo di ammortamento dell'investimento in oggetto e del presente accordo o chedi quelli futuri necessari per la funzionalità dell’impianto e per l’efficienza dei servizi.-- Gli oneri finanziari (interessi, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali ammortamento dell’investimento di cui al punto 1all’art. 2, sezione secondacomma 2) saranno inclusi nel Piano finanziario dei servizi di igiene ambientale del Comune di Altavilla Vicentina e coperti dalle relative tariffe.- - Inoltre, del il nuovo gestore subentrerà a SORARIS S.p.A. negli impegni contrattuali assunti con il presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione previa rinuncia da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà parte della stessa SORARIS S.p.A. a disposizione della r.s.u. favore del nuovo gestore del diritto di proprietà superficiario e previo trasferimento al nuovo gestore da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è parte del Comune di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoAltavilla Vicentina dello stesso diritto.

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Samples: Accordo Di Programma

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di categoria aderenti alle Confederazioni cui all'art. 19 legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. R.S.A. ai sensi dell'artdella norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A., precedentemente costituiti al momento della costituzione della R.S.U.. Disciplina della elezione della R.S.U. Art. 191 – Validità delle elezioni - Quorum Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo si impegnano, della legge 20 maggio 1970entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, n. 300 In particolare, a comunicarsi vicendevolmente le organizzazioni sindacali nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o informazione. Per la validità delle elezioni è necessario che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.aabbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. nelle realtà Nei casi in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della scadenza del mandato della r.s.uconsultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Anaste

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali La SORARIS S.p.A. è titolare fino al 31 dicembre 2017 dei servizi di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale igiene ambientale dei rifiuti del 28 giugno 2011Comune di Montegaldella, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina mediante affidamento diretto secondo il regime in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.ahouse providing. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima vista della scadenza del mandato presente contratto, il comune di Montegaldella ha rinnovato l’affidamento del predetto servizio alla società partecipata Soraris SpA dal 01/01/2018 al 31/12/2030 come da delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 12/10/2015 --------------------------------------------------- Nel caso in cui, per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni di Legge durante il periodo di ammortamento del finanziamento dell'opera, non sia possibile proseguire l'affidamento in house della r.s.ugestione dei servizi in oggetto a SORARIS S.p.A., le associazioni sindacali ovvero in caso di cessazione dell’attività di SORARIS S.p.A., gli atti di gara per l'affidamento della concessione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Montegaldella dovranno prevedere l'assunzione, a carico del nuovo gestore, degli oneri finanziari assunti da SORARIS S.p.A. per il tempo residuo di ammortamento dell'investimento in oggetto e di quelli futuri necessari per la funzionalità dell’impianto e per l’efficienza dei servizi. ---------------------------------- Gli oneri finanziari (interessi, ammortamento dell’investimento di cui al punto 1all’art. 2, sezione seconda, comma 2) saranno inclusi nei costi del servizio di igiene ambientale ovvero nel Piano finanziario dei servizi di igiene ambientale del Comune di Montegaldella e coperti dalle relative tariffe. Inoltre il nuovo gestore subentrerà a SORARIS S.p.A. negli impegni contrattuali assunti con il presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

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Samples: Accordo Di Programma Per La Ristrutturazione Del “Centro Di Raccolta Dei Rifiuti Urbani” Per Il Comune Di Montegaldella (Vi)

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano partecipando alla costituzione delle rsu si impegnano a rispettare la disciplina in essi esso contenuta partecipando alla procedura per effetto di elezione della r.s.u.quanto previsto dal punto IV, parte terza, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 Viene definito il principio della preminenza delle rsu rispetto alle rsa, e laddove si partecipi alla elezione delle rsu non si dovrebbero più costituire rsa. L’ultimo capoverso è una fattispecie diversa rispetto al punto II della Parte prima – Regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda, in quanto lì si scrive che il passaggio può avvenire con la disponibilità delle ooss che rappresentano il 50% + 1 a livello nazionale e non se “definito unitariamente”. Il passaggio a maggioranza da RSA a RSU è previsto per le realtà dove non c'era nessuna forma di rappresentanza. Il consenso di tutti è richiesto In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordoaccordo, o ad altra Confederazione sindacale che comunque ad essi aderiscanoabbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o . laddove c'è già una RSA (non è pensabile cambiare a maggioranza situazioni dove la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste RSA è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoun modello consolidato).

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Samples: www.cisl.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali Qualora nel corso del periodo di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 vigenza contrattuale: - il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell'artdell’art. 191, comma 449 della legge 20 maggio 1970L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara; - l’Accordo interaziendale per l’attivazione delle forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle ASST/IRCCS, n. 300 In particolaredi cui l’“Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di cui alla presente gara; - l’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara; L’“Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” avrà la facoltà: - di procedere, con l’impresa aggiudicataria del contratto, ad apposito negoziato per uniformare le organizzazioni sindacali condizioni economiche alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette; - in caso di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale esito negativo del 28 giugno 2011negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.; L’“Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx, inoltre, qualora nel corso del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscanoperiodo di vigenza contrattuale dovesse procedere a sostituire i prodotti per motivi sopravvenuti non prevedibili al momento dell’aggiudicazione, si impegnano riserva di rescindere il contratto con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R., senza che quest’ultimo abbia nulla a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.upretendere., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

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Samples: www.asst-santipaolocarlo.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali Il Commissario si riserva la facoltà di categoria aderenti annullare l’intera procedura e di non procedere all’assunzione dei soggetto utilmente collocati in graduatoria, nonché di modificare o revocare in qualsiasi momento il presente bando, ovvero di prorogare o riaprire il termine di scadenza. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di pubblico impiego. Per ogni eventuale informazione rivolgersi alla struttura tecnico giuridica di supporto operante presso la segreteria del Direttore Generale del Comune di Napoli – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00000 Napoli - dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale ore 20,00, xxx 0000000000, fax 0000000000. Il Soggetto attuatore: Massa Allegato A - Schema del 28 giugno 2011modello di domanda Al Commissario Delegato ex OPCM n. 3566/2007 c/o Comune di Napoli Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx sottoscritt residente a prov. in c.a.p numero tel chiede di essere ammess alla selezione pubblica, del Protocollo 31 maggio 2013 per titoli e del presente accordo o checolloquio, comunqueper il reclutamento, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura con contratto di elezione lavoro a tempo determinato con prestazione di servizio a tempo pieno della r.s.udurata di 12 (dodici) mesi, fatta salva l’eventuale proroga dell’OPCM n. 3566/2007 e ss.mm.ii., rinunciano formalmente di complessive n. 10 (dieci) unità di personale laureato da impiegare nella struttura operativa di supporto al Commissario delegato, il cui estratto di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed espressamente a costituire r.s.aEsami n. del . A tal fine, ai sensi dell'art. 19degli articoli 46 e 47 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o sotto la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.propria responsabilità

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Samples: www.comune.napoli.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 300. In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Sezione terza: disciplina della elezione della rsu 1. Modalità per indire le elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno. 2. Quorum per la validità delle elezioni Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva. 3. Elettorato attivo e passivo Xxxxx diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto. Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia in attuazione dell’Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà regolare l’esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato. 4. Presentazione delle liste All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) organizzazioni sindacali di categoria aderenti confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio. 5. Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato. 6. Compiti della Commissione La Commissione elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo; b) verificare la valida presentazione delle liste; c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste. 7.

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Samples: www.lavorosi.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011L'ASST Nord Milano si riserva altresì, del Protocollo 31 maggio 2013 e qualora Consip e/o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.I.A. SPA dal 01.07.2019) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione della fornitura analoga ovvero comparabile a quella oggetto del presente accordo documento, di aderire alla stessa recedendo dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o cheindennizzo a carico dell’ASST. Ai sensi dell’art. 15, comunquecomma 13, aderiscano alla disciplina lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in essi contenuta partecipando alla procedura ambito sanitario e di elezione conseguire una riduzione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali spesa per acquisto di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 beni e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.uservizi: (Omissis)…….. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al punto 1presente comma, sezione secondanonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del presente contratto. In caso di mancato accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il entro il termine per la presentazione delle liste è di 15 30 giorni dalla data trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di pubblicazione dell'annuncio recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoriferimento.

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Samples: Documento Unico Di Procedura

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni Organizzazioni sindacali dotate di categoria aderenti alle Confederazioni requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi dell'artdella norma sopracitata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. Le Organizzazioni sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCs stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o Per la validità delle elezioni è necessario che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.aabbiano preso parte alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto. nelle realtà Nei casi in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della scadenza del mandato della r.s.uconsultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali La SORARIS S.p.A. è titolare fino al 31 dicembre 2030 della concessione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale Isola Vicentina, mediante affidamento diretto secondo il regime in house providing. ------------------------------------------------------ Nel caso in cui, per effetto del 28 giugno 2011sopravvenire di nuove disposizioni di Legge durante il periodo di ammortamento del finanziamento dell'opera, non sia possibile proseguire l'affidamento in house della gestione dei servizi in oggetto a SORARIS S.p.A., ovvero in caso di cessazione dell’attività di SORARIS S.p.A., gli atti di gara per l'affidamento della concessione del Protocollo 31 maggio 2013 ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Isola Vicentina dovranno prevedere l'assunzione, a carico del nuovo gestore, degli oneri finanziari assunti da SORARIS S.p.A. per il tempo residuo di ammortamento dell'investimento in oggetto e del presente accordo o chedi quelli futuri necessari per la funzionalità dell’impianto e per l’efficienza dei servizi. ---------------------------------- Gli oneri finanziari (interessi, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali ammortamento dell’investimento di cui al punto 1all’art. 2, sezione secondacomma 2) saranno inclusi nel Piano finanziario dei servizi di igiene ambientale del Comune di Isola Vicentina e coperti dalle relative tariffe. ------------------------------ Inoltre, del il nuovo gestore subentrerà a SORARIS S.p.A. negli impegni contrattuali assunti con il presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione previa rinuncia da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà parte della stessa XXXXXXX S.p.A. a disposizione della r.s.u. favore del nuovo gestore del diritto di proprietà superficiario e previo trasferimento al nuovo gestore da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è parte del Comune di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoIsola Vicentina dello stesso diritto.

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Samples: Accordo Di Programma Per La Costruzione Di Un “Centro Di Raccolta Dei Rifiuti Urbani” Per Il Comune Di Isola Vicentina

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali La SORARIS S.p.A. è titolare fino al 31 dicembre 2030 della concessione del ciclo integrato dei rifiuti dei Comuni di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale Monticello Xxxxx Xxxx e di Dueville, mediante affidamento diretto secondo il regime in house providing.--------------------- Nel caso in cui, per effetto del 28 giugno 2011sopravvenire di nuove disposizioni di Xxxxx durante il periodo di ammortamento del finanziamento dell'opera, non sia possibile proseguire l'affidamento in house della gestione dei servizi in oggetto a SORARIS S.p.A., ovvero in caso di cessazione dell’attività di SORARIS S.p.A., gli atti di gara per l'affidamento della concessione del Protocollo 31 maggio 2013 ciclo integrato dei rifiuti dei Comuni di Monticello Xxxxx Xxxx e di Dueville dovranno prevedere l'assunzione, a carico del presente accordo o chenuovo gestore, comunquedegli oneri finanziari assunti da SORARIS S.p.A. per il tempo residuo di ammortamento dell'investimento in oggetto e di quelli futuri necessari per la funzionalità dell’impianto e per l’efficienza dei servizi. -------------- Gli oneri finanziari (interessi, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali ammortamento dell’investimento di cui al punto 1all’art. 2, sezione secondacomma 2) saranno inclusi nei Piani finanziari dei servizi di igiene ambientale dei Comuni di Monticello Xxxxx Xxxx e di Dueville e coperti dalle relative tariffe.----- Inoltre, del il nuovo gestore subentrerà a SORARIS S.p.A. negli impegni contrattuali assunti con il presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione previa rinuncia da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà parte della stessa XXXXXXX S.p.A. a disposizione della r.s.u. favore del nuovo gestore del diritto di proprietà superficiario e previo trasferimento al nuovo gestore da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è parte del Comune di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoMonticello Xxxxx Xxxx dello stesso diritto.

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Samples: Accordo Di Programma

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di categoria aderenti alle Confederazioni cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. R.S.A. e/o Cd.A. ai sensi dell'artdella norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. Parte Seconda - Disciplina della elezione della R.S.U. Art. 191 - Validità delle elezioni - Quorum Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, della legge 20 maggio 1970FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente accordo si impegnano, n. 300 In particolareentro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le organizzazioni sindacali nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o informazione. Per la validità delle elezioni è necessario che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.aabbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. nelle realtà Nei casi in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della scadenza del mandato della r.s.uconsultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di categoria aderenti alle Confederazioni cui all'art. 19 Legge 20.5.1970, n. 300, che siano firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi dell'artdella norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Chiarimento a verbale Con il presente contratto viene abrogato l'art. 1912, della legge 20 maggio 1970prima parte, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 27.7.1994 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.asostituito dall'articolo precedente. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: www.asaservizisrl.com

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale Nel caso in cui la titolarità del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente accordo capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o cheRegionale, comunquesarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, aderiscano alla disciplina ovvero recedere dal contratto. Alla Società, in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.questo caso, rinunciano formalmente ed espressamente saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19mezzo PEC e/o fax, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre entro 6 mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. Le Aziende Ospedaliere si riservano altresì, qualora Consip o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle AA.OO., fatto salvo il caso in cui sopra; l'ora l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA. Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di scadenza razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)…….. Le Aziende Ospedaliere si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoriservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP, oggi X.X.XX., e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Clausola di salvaguardia. Le organizzazioni sindacali La SORARIS S.p.A. è titolare fino al 31 dicembre 2030 della concessione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale Caldogno, mediante affidamento diretto secondo il regime in house providing. Nel caso in cui, per effetto del 28 giugno 2011sopravvenire di nuove disposizioni di Legge durante il periodo di ammortamento del finanziamento dell'opera, non sia possibile proseguire l'affidamento in house della gestione dei servizi in oggetto a SORARIS S.p.A., ovvero in caso di cessazione dell’attività di SORARIS S.p.A., gli atti di gara per l'affidamento della concessione del Protocollo 31 maggio 2013 ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Caldogno dovranno prevedere l'assunzione, a carico del nuovo gestore, degli oneri finanziari assunti da SORARIS S.p.A. per il tempo residuo di ammortamento dell'investimento in oggetto e del presente accordo o chedi quelli futuri necessari per la funzionalità dell’impianto e per l’efficienza dei servizi. ---------------------------------- Gli oneri finanziari (interessi, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u.. Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali ammortamento dell’investimento di cui al punto 1all’art. 2, sezione secondacomma 2) saranno inclusi nel Piano finanziario dei servizi di igiene ambientale del Comune di Caldogno e coperti dalle relative tariffe. ------------------------------------- Inoltre, del il nuovo gestore subentrerà a SORARIS S.p.A. negli impegni contrattuali assunti con il presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione previa rinuncia da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà parte della stessa XXXXXXX S.p.A. a disposizione della r.s.u. favore del nuovo gestore del diritto di proprietà superficiario e previo trasferimento al nuovo gestore da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è parte del Comune di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giornoCaldogno dello stesso diritto.

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Samples: Scheda Di Accordo Di Programma