Cessione di diritti Clausole campione

Cessione di diritti. Eventuali cessioni di diritti sono consentite esclusivamente previa approvazione scritta dell’Acquirente. È fatto altresì divieto al Fornitore di cedere a terzi il credito vantato verso l’Acquirente a fronte delle forniture di cui al presente ordine.
Cessione di diritti. 1. In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.
Cessione di diritti. Senza il consenso formale della Compagnia, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né xxxxxx, né dati in pegno prima di essere fissati definitivamente.
Cessione di diritti. I diritti alle prestazioni assicurate, prima di essere fissati definitiva- mente, non possono essere né ceduti né costituiti in pegno senza il consenso esplicito di HDI.
Cessione di diritti. Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'Italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 5 Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117
Cessione di diritti. 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o in caso di cessione del contratto stesso, il consumatore possa far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove tale mezzo di difesa sia ammesso nello Stato membro in questione.
Cessione di diritti. A8.2.1 Qualora si manifesti una nuova fattispecie che si concre- tizza come un aggravamento essenziale del rischio (ad esempio a seguito di un cambiamento di attività o di una nuova attività), la copertura assicurativa si estende an- che al nuovo rischio nei limiti delle altre condizioni con- trattuali (copertura automatica). Senza il consenso di AXA, l’assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione. A8.2.2 AXA si riserva tuttavia il diritto di fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell’assicurazione; rifiutare l’assunzione del nuovo rischio; disdire il contratto entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l’aggravamento del rischio.
Cessione di diritti. 9.1.1. Avendo aderito alla società e avendone di conseguenza accettato lo statuto, l'autore le ha ceduto il diritto di autorizzare o vietare la diffusione delle sue opere, così come il diritto di fissare le condizioni finanziarie per l’utilizzazione delle stesse.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.