Common use of CERTIFICAZIONE ENERGETICA Clause in Contracts

CERTIFICAZIONE ENERGETICA. La legge di documentazione energetica (EAVG 2012) prevede che il locatore (l’affittuario/il concedente) in caso di affitto o locazione di un edificio o di un immobile fornisca al conduttore (locatario/inquilino) con sufficiente anticipo prima della consegna del contratto una certificazione energetica rilasciata al massimo dieci anni prima e consegnarla a quest’ultimo entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Se ciò non dovesse avvenire, l’acquirente ha diritto, in seguito a un eventuale tentativo senza successo di sollecito del locatore, di richiedere lui stesso una certificazione energetica e di rivendicare in tribunale entro tre anni i costi ad essa relativi, o di rivendicare direttamente la consegna della certificazione stessa. Dal momento dell’entrata in vigore del EAVG del 2012, 1.12.2012 il fabbisogno energetico (HWB) e il fattore di rendimento energetico (fGEE) devono essere indicati in formato cartaceo ed elettronico. Tale obbligo riguarda sia il venditore che l’agente immobiliare da lui incaricato. Certificazioni energetiche prodotte prima dell’entrata in vigore dell’EAVG 2012 sono da considerarsi valide per dieci anni dalla data di rilascio anche se contenenti ”solo” i parametri sul fabbisogno energetico (HWB) e non il rendimento energetico (fGEE). Nel caso in cui per un edificio sia valida tale certificazione energetica, nell’inserzione andrà riportato solo l’HWB (riferito alla zona di pertinenza). Il venditore ha la facoltà di scegliere la tipologia di certificazione energetica da rilasciare: documentazione sul fattore di rendimento energetico dell’immobile in questione, di un immobile simile nello stesso edificio o una certificazione relativa a tutto l’edificio. Per abitazioni monofamiliari si può adempiere all’obbligo di consegna di certificazione e documentazione energetica anche mediante il rilascio di una certificazione relativa ad un edificio simile, la quale dovrà essere però validata dal fornitore della certificazione energetica stessa. La certificazione energetica deve essere prodotta seguendo le normative regionali vigenti e deve contenere informazioni in merito al “normale consumo energetico” di un immobile. Il calcolo dell’indice energetico si basa su valori indipendenti dall’utilizzo su condizioni generali predefinite, ragione per la quale si potrebbero riscontrare considerevoli differenze a seconda dell’uso effettivo. In caso di mancato rilascio di certificazioni energetiche, sono validi almeno i valori di rendimento energetico concordati in base a anno di costruzione e tipologia dell’edificio in questione secondo l’EAVG 7. Dal 1.12.2012 in tutta l’Austria è in vigore un catalogo unitario delle eccezioni. Gli edifici sotto tutela monumentale non sono più, come in passato, esclusi dall’obbligo di documentazione energetica. Dall’entrata in vigore dell’EAVG 2012 richiedono ulteriore attenzione anche le sanzioni penali amministrative. Il venditore, nonché l’agente immobiliare, che ometta nell’inserzione i parametri HWB e fGEE, rischia una sanzione pecuniaria fino ad un valore di Euro 1450. Il mediatore è sollevato dalla responsabilità se ha messo al corrente in precedenza il venditore sugli obblighi di informazione e l’ha esortato a rendere noti entrambi i parametri nonché sollecitato a richiedere documentazione energetica, e tale richiesta è stata però rifiutata. Il locatore rischia inoltre una sanzione amministrativa fino ad un importo di Euro 1450 nel caso di mancata esibizione della documentazione energetica o consegna della stessa. § 6 (1) Il committente è tenuto al pagamento di una provvigione nel caso in cui l'affare da mediare si attui in forma contrattuale con un terzo attraverso l’attività professionale dell’intermediario.

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Samples: www.immobilien-consulting.at, www.se7en-immobilien.com

CERTIFICAZIONE ENERGETICA. La legge di documentazione energetica (EAVG 2012) prevede che il locatore (l’affittuario/il concedente) in caso di affitto o locazione vendita di un edificio o di un immobile fornisca al conduttore (locatario/inquilinoin questo caso, acquirente) con sufficiente anticipo prima della consegna del contratto una certificazione energetica rilasciata al massimo dieci anni prima e consegnarla a quest’ultimo entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Se ciò non dovesse avvenire, l’acquirente ha diritto, in seguito a un eventuale tentativo senza successo di sollecito del locatore, di richiedere lui stesso una certificazione energetica e di rivendicare in tribunale entro tre anni i costi ad essa relativi, o di rivendicare direttamente la consegna della certificazione stessa. Dal momento dell’entrata in vigore del EAVG del 2012, 1.12.2012 il fabbisogno energetico (HWB) e il fattore di rendimento energetico (fGEE) devono essere indicati in formato cartaceo ed elettronico. Tale obbligo riguarda sia il venditore che l’agente immobiliare da lui incaricato. Certificazioni energetiche prodotte prima dell’entrata in vigore dell’EAVG 2012 sono da considerarsi valide per dieci anni dalla data di rilascio anche se contenenti ”solo” i parametri sul fabbisogno energetico (HWB) e non il rendimento energetico (fGEE). Nel caso in cui per un edificio sia valida tale certificazione energetica, nell’inserzione andrà riportato solo l’HWB (riferito alla zona di pertinenza). Il venditore ha la facoltà di scegliere la tipologia di certificazione energetica da rilasciare: documentazione sul fattore di rendimento energetico dell’immobile in questione, di un immobile simile nello stesso edificio o una certificazione relativa a tutto l’edificio. Per abitazioni monofamiliari si può adempiere all’obbligo di consegna di certificazione e documentazione energetica anche mediante il rilascio di una certificazione relativa ad un edificio simile, la quale dovrà essere però validata dal fornitore della certificazione energetica stessa. La certificazione energetica deve essere prodotta seguendo le normative regionali vigenti e deve contenere informazioni in merito al “normale consumo energetico” di un immobile. Il calcolo dell’indice energetico si basa su valori indipendenti dall’utilizzo su condizioni generali predefinite, ragione per la quale si potrebbero riscontrare considerevoli differenze a seconda dell’uso effettivo. In caso di mancato rilascio di certificazioni energetiche, sono validi almeno i valori di rendimento energetico concordati in base a anno di costruzione e tipologia dell’edificio in questione secondo l’EAVG 7. Dal 1.12.2012 in tutta l’Austria è in vigore un catalogo unitario delle eccezioni. Gli edifici sotto tutela monumentale non sono più, come in passato, esclusi dall’obbligo di documentazione energetica. Dall’entrata in vigore dell’EAVG 2012 richiedono ulteriore attenzione anche le sanzioni penali amministrative. Il venditore, nonché l’agente immobiliare, che ometta nell’inserzione i parametri HWB e fGEE, rischia una sanzione pecuniaria fino ad un valore di Euro 1450. Il mediatore è sollevato dalla responsabilità se ha messo al corrente in precedenza il venditore sugli obblighi di informazione e l’ha esortato a rendere noti entrambi i parametri nonché sollecitato a richiedere documentazione energetica, e tale richiesta è stata però rifiutata. Il locatore rischia inoltre una sanzione amministrativa fino ad un importo di Euro 1450 nel caso di mancata esibizione della documentazione energetica o consegna della stessa. § 6 (1) Il committente è tenuto al pagamento di una provvigione nel caso in cui l'affare da mediare si attui in forma contrattuale con un terzo attraverso l’attività professionale dell’intermediario.

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA. La legge di documentazione energetica (EAVG 2012) prevede che il locatore (l’affittuario/il concedente) in caso di affitto o locazione vendita di un edificio o di un immobile fornisca al conduttore (locatario/inquilinoin questo caso, acquirente) con sufficiente anticipo prima della consegna del contratto una certificazione energetica rilasciata al massimo dieci anni prima e consegnarla a quest’ultimo entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Se ciò non dovesse avvenire, l’acquirente ha diritto, in seguito a un eventuale tentativo senza successo di sollecito del locatore, di richiedere lui stesso una certificazione energetica e di rivendicare in tribunale entro tre anni i costi ad essa relativi, o di rivendicare direttamente la consegna della certificazione stessa. Dal momento dell’entrata in vigore del EAVG del 2012, 1.12.2012 il fabbisogno energetico (HWB) e il fattore di rendimento energetico (fGEE) devono essere indicati in formato cartaceo ed elettronico. Tale obbligo riguarda sia il venditore che l’agente immobiliare da lui incaricato. Certificazioni energetiche prodotte prima dell’entrata in vigore dell’EAVG 2012 sono da considerarsi valide per dieci anni dalla data di rilascio anche se contenenti ”solo” i parametri sul fabbisogno energetico (HWB) e non il rendimento energetico (fGEE). Nel caso in cui per un edificio sia valida tale certificazione energetica, nell’inserzione andrà riportato solo l’HWB (riferito alla zona di pertinenza). Il venditore ha la facoltà di scegliere la tipologia di certificazione energetica da rilasciare: documentazione sul fattore di rendimento energetico dell’immobile in questione, di un immobile simile nello stesso edificio o una certificazione relativa a tutto l’edificio. Per abitazioni monofamiliari si può adempiere all’obbligo di consegna di certificazione e documentazione energetica anche mediante il rilascio di una certificazione relativa ad un edificio simile, la quale dovrà essere però validata dal fornitore della certificazione energetica stessa. La certificazione energetica deve essere prodotta seguendo le normative regionali vigenti e deve contenere informazioni in merito al “normale consumo energetico” di un immobile. Il calcolo dell’indice energetico si basa su valori indipendenti dall’utilizzo su condizioni generali predefinite, ragione per la quale si potrebbero riscontrare considerevoli differenze a seconda dell’uso effettivo. In caso di mancato rilascio di certificazioni energetiche, sono validi almeno i valori di rendimento energetico concordati in base a anno di costruzione e tipologia dell’edificio in questione secondo l’EAVG 7. Dal 1.12.2012 in tutta l’Austria è in vigore un catalogo unitario delle eccezioni. Gli edifici sotto tutela monumentale non sono più, come in passato, esclusi dall’obbligo di documentazione energetica. Dall’entrata in vigore dell’EAVG 2012 richiedono ulteriore attenzione anche le sanzioni penali amministrative. Il venditore, nonché l’agente immobiliare, che ometta nell’inserzione i parametri HWB e fGEE, rischia una sanzione pecuniaria fino ad un valore di Euro 1450. Il mediatore è sollevato dalla responsabilità se ha messo al corrente in precedenza il venditore sugli obblighi di informazione e l’ha conformemente a contratto. esortato a rendere noti entrambi i parametri nonché sollecitato a richiedere documentazione energetica, e tale richiesta è stata però rifiutata. Il locatore rischia inoltre una sanzione amministrativa fino ad un importo di Euro 1450 nel caso di mancata esibizione della documentazione energetica o consegna della stessa. § 6 (1) Il committente è tenuto al pagamento di una provvigione nel caso in cui l'affare da mediare si attui in forma contrattuale con un terzo attraverso l’attività professionale dell’intermediario.

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