DIAGNOSI ENERGETICA Clausole campione

DIAGNOSI ENERGETICA. L’Assuntore deve eseguire, entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, una diagnosi energetica del sistema edificio-impianto. La Diagnosi Energetica consiste in una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico (termico- elettrico-idrico) al fine di fornire un quadro sui consumi energetici interni ed individuare interventi di riqualificazione energetica (integrativi rispetto a quelli presenti nel PTE) che siano finalizzati all’utilizzo delle fonti rinnovabili ed assimilate, ivi compreso il risparmio energetico, di cui all’art. 1 comma 3 della Legge 10 del 9 gennaio 1991 e del D.P.R. n. 412 del 26 Agosto 1993 e s.m.i. e tesi a ridurre il fabbisogno di energia primaria e le emissioni climalteranti nel rispetto delle normative vigenti. Gli obiettivi di tale attività sono pertanto:
DIAGNOSI ENERGETICA. Il Concessionario si impegna ad effettuare la diagnosi energetica solo se rileva una effettiva convenienza da cui emerga l’applicabilità del presente Contratto. Nell’eventualità che la diagnosi sia realizzata, e tale convenienza non emergesse, la diagnosi è a totale carico del Concessionario. La diagnosi energetica sarà a carico dell’Ente Consorziato CEV nel caso in cui, dimostrata l’effettiva convenienza, nel rispetto dei termini temporali di cui all’art.2 del presente Contratto, revochi la propria adesione all’accordo quadro oggetto del presente Contratto. Le tariffe applicabili alla Diagnosi Energetica, in tale caso, saranno quelle disciplinate per tali diagnosi dal DM 17/06/2016 (tariffe).
DIAGNOSI ENERGETICA. La diagnosi è da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell’immobile, evidenziando eventuali aree critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance. L’Aggiudicatario dovrà individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un notevole risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici. Per ogni scenario di intervento proposto dovrà essere presentato il quadro dei risparmi in termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno dell’investimento. L’Aggiudicatario dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte presentate. La prestazione inoltre ricomprende: - Redazione certificazione APE; - Scenario di efficientamento energetico.
DIAGNOSI ENERGETICA. La Diagnosi energetica sarà volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico dei singoli Fabbricati che costituiscono il Bene, individuandone e quantificandone le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici. • Relazione Diagnosi Energetica (Elaborato n. 3) comprensivo di allegato denominato “Scenario di efficientamento energetico” (Elaborato n. 5) • Attestato di prestazione Energetica (APE). (Elaborato n. 4) UNI EN 12831; UNI EN 16212; UNI CEI/TR 11428; UNI CEI EN 16247; D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; D.Lgs. 115/08 e s.m.i.; D.Lgs. 28/2011; Decreto interministeriale 26/06/2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida. Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.
DIAGNOSI ENERGETICA. La diagnosi energetica viene svolta nei seguenti casi: - Quando è commissionata dal Committente che intende valutare le possibilità di riqualificazione energetica di uno o più edifici; - Nelle situazioni previste dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” La diagnosi avviene nel rispetto della norma UNI 11428, individuando all’interno della struttura organizzativa un REDE che ha, in sequenza, le seguenti mansioni:
DIAGNOSI ENERGETICA. L’Appaltatore si impegna a presentare la DE realizzata sulla base di un censimento dell’impianto di livello 2 (CAM) aggiornato e dell’analisi dei consumi storici. Deve individuare eventuali situazioni di inefficienza energetica localizzate o generalizzate dell’impianto, rispettare la norma UNI CEI EN 16247 e essere particolareggiata e rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele e di individuare le opportunità di miglioramento. Dall’esito della DE si determineranno gli indici prestazionali del servizio energetico che saranno monitorati per tutto il contratto tramite l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati sul Sistema Informativo. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 28/02/2023 8 Illuminazione Pubblica GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA
DIAGNOSI ENERGETICA. Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
DIAGNOSI ENERGETICA. Per Diagnosi Energetica (DE) del sistema edificio-impianti si intende, come indicato all'art. 2, lettera b-bis), del d.lgs. 102/2014 e s.m.e i., la “procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”. La DE è quindi l'analisi tecnico-economica che consente l'individuazione degli interventi, efficaci ed ecosostenibili, di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti. Il progetto definitivo svilupperà nel dettaglio gli interventi per l’efficientamento energetico sulla base degli esiti del rapporto di diagnosi energetica, con riferimento alle indicazioni delle “linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale” La DE è inoltre una fondamentale premessa per consentire all'amministrazione l'individuazione di possibili fonti/strumenti di finanziamento degli interventi, come i sistemi di incentivazione disponibili per la PA (Conto Termico 2.0), il FTT (Finanziamento Tramite Terzi), il PPP (Partenariato Pubblico Privato) e l'EPC (Energy Performance Contract). La redazione della diagnosi energetica dovrà avvenire attraverso la caratterizzazione del sistema edificio-impianti tramite la realizzazione dei modelli energetici, valutazione dei consumi specifici, elaborazione dei bilanci di energia e confronto con tecnologie e dati di riferimento. L'esito della DE deve consentire di valutare il fabbisogno energetico caratteristico del sistema edificio-impianti e di individuare gli indicatori specifici di richiesta di energia primaria rappresentativi della prestazione energetica dell'edificio, come spiegato nel dettaglio nei paragrafi successivi. Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema edificio-impianti occorre predisporre: •un modello energetico (termico ed elettrico) che riassuma la tipologia di utenza, le potenze installate, i profili di utilizzazione e le ore di funzionamento degli impianti; •un bilancio energetico che descriva l'andamento dei flussi energetici caratteristici dell'edificio in modo da valutare in maniera puntuale i consumi specifici, le criticità e gli interventi da considerare. La descrizione dei risultati forniti dall’elaborazione del bilancio energetico dovrà essere contenuta...
DIAGNOSI ENERGETICA. Per i sistemi edificio/impianto in cui, in fase di PDS, si è previsto almeno un intervento di riqualificazione energetica, il Fornitore deve eseguire una diagnosi energetica del sistema edificio/impianto, conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI 16247:2012 “Diagnosi energetiche”. Come indicato dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., la Diagnosi Energetica consiste in una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico (termico-elettrico) al fine di fornire un quadro sui consumi energetici interni ed individuare interventi di riqualificazione energetica efficienti dal profilo dell’analisi costi-benefici. Mediante questa attività il Fornitore verifica l’efficienza degli interventi di riqualificazione individuati in sede di PDS. In questa fase può altresì individuare e proporre, sempre sulla base della diagnosi, ulteriori interventi integrativi, ma non sostitutivi, rispetto a quelli riportati nel PDS. Nel caso in cui il Fornitore gestisca solo una porzione dell’edificio, la Diagnosi potrà essere effettuata sulla sola porzione di edificio gestita dallo stesso. L’esecutore della Diagnosi deve essere un professionista abilitato a tale attività.

Related to DIAGNOSI ENERGETICA

  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: